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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/05/2025, n. 2343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2343 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
Sentenza
Ruolo Generale n. 135/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Antonio Mungo Consigliere dr. Angelo Del Franco Consigliere rel./es ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 135/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto:” opposizione a decreto ingiuntivo”, posta in decisione all'udienza collegiale di trattazione scritta del 15-1-2025, con assegnazione alle parti di termini ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Avvocati Gennaro Cavallaro C.F.
, Antonio Cavallaro e C.F._1 CodiceFiscale_2
Carmelo Cavallaro , elettivamente domiciliati CodiceFiscale_3 in VIA F. DENTICE D'ACCADIA, 31 84014 NOCERA INFERIORE
Appellante
E
, in persona del Controparte_1
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, con sede in
Torre del Greco (NA) alla via G. Marconi n. 66 ed elettivamente Part domiciliata presso il Servizio Affari Legali dell' unitamente al suo procuratore e difensore del giudizio di primo grado, Avv. Guido
Cortese, in Torre del Greco, via G. Marconi n. 66
Appellata contumace
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' conveniva Parte_3 in giudizio il in sede di opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1596/2019, emesso dal Tribunale di Torre Part Annunziata, con il quale si era ingiunto alla predetta il pagamento della somma di €8.248,80 oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per prestazioni sanitarie erogate nella mensilità di dicembre 2017, deducendo l'avvenuto superamento del limite di spesa contrattualmente stabilito nell'art 4 comma 1 lettera b del contratto.
Si costituiva il centro, che eccepiva: la mancata prova da parte dell'asl Part del superamento del tetto di spesa, la mancata prova da parte dell' di aver erogato gli importi corrispondenti al tetto di spesa contrattualmente stabilito e la natura “mero riferimento” del tetto di spesa di struttura, cioè tale da diventare definitivo solo dopo le determinazione del c.d. Tavolo Tecnico.
Il giudice di prime cure, con sentenza n. 2608/2021, così provvedeva: “A) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1596/2019 emesso da questo tribunale;
B) condanna alla refusione delle spese di lite, che Parte_1 liquida in € 3.000,00 per compensi professionali ed € 145,50 per spese, oltre spese generali, IVA e CA.
Avverso la sentenza di primo grado, proponeva appello il
[...]
chiedendo l'integrale riforma della decisione del Parte_1 giudice di prime cure e disporre “la revoca della revoca” del decreto ingiuntivo. Part Non si costituiva in giudizio l' appellata.
Indi, all'udienza del 15-1-2025 la causa veniva introitata in decisione con la concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha accolto l'opposizione, innanzitutto rilevando che “l'art. 4 del contratto prodotto dall'opposta fissa in € 362.000,00 il tetto di spesa lordo ed in € 335.000,00 il tetto di spesa al netto del ticket complessivamente assegnato alla struttura”.
Il medesimo Tribunale ha affermato che “deve considerarsi che i limiti di spesa previsti nel contratto del 2017 all'art. 4 devono considerarsi vincolanti per le parti, a prescindere dall'operatività del meccanismo della cd. regressione tariffaria, posto -che diversamente da quanto ritenuto dal centro opposto- la clausola in esame in nessun punto attribuisce natura puramente indicativa ai limiti indicati ed anzi prevede (al comma II) che il consumo massimo del tetto annuale è fissato al 95% al 30 novembre 2017 con la precisazione che nulla spetterà alla struttura oltre il suddetto limite, con ciò confermando la natura cogente dei tetti di spesa pattuiti”.
Inoltre, il Tribunale ha rilevato che “secondo quanto allegato da
[...]
, richiamando il contenuto della nota prot. 746/2019 Pt_3 dell'U.O.C. Coordinamento Attività Riabilitativa, la struttura opposta avrebbe fatturato da gennaio a dicembre 2017 l'importo complessivo di € 355.247,63 ed avrebbe ottenuto il pagamento dell'importo di €
335.001,08 (€ 322.956,13 + € 12.044,95). Al centro, poi, sarebbe stata richiesta l'emissione di una nota di credito di importo pari ad € Part 20.247,35, comprensiva, a detta dell' anche dell'importo di €
8.248,80 relativo alla mensilità di dicembre”.
Al riguardo, il Tribunale ha rilevato, sotto il profilo della distribuzione dell'onere probatorio, che “a fronte di un tetto di spesa fissato in contratto per singolo centro e non solo per macroarea, il fatturato relativo a ciascun anno di riferimento e l'eventuale sforamento del tetto contrattualmente previsto rientrino nel potere di controllo della struttura erogatrice delle prestazioni sanitarie, con la conseguenza che l'opposta ben avrebbe potuto contestare il dato allegato dall'opponente”.
Il Tribunale ha, poi, rilevato che “parte opposta non ha – entro i termini di maturazione delle preclusioni assertive - specificamente contestato di aver ricevuto, per l'anno 2017, la liquidazione dell'importo di € 335.001,08…Nella comparsa di risposta a pag. 7 ed 8 Part l'opposta ha eccepito che l' non avrebbe fornito la prova di aver erogato gli importi corrispondenti al tetto di spesa contrattualmente stabilito ma non ha in realtà contestato di averli ricevuti. In tale contegno, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., sta la prova dell'avvenuto pagamento, da parte dell'opponente della somma di cui all'art. 4 (cfr.
Cass. 17889/2020, secondo cui “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.).
L'appello è inammissibile ex art. 342 c.p.c., in quanto inammissibili sono i motivi formulati.
In particolare, l'appellante non censura specificamente la motivazione della gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha affermato
(come sopra riportato) che “i limiti di spesa previsti nel contratto devono considerarsi vincolanti per le parti, a prescindere dall'operatività del meccanismo della cd. regressione tariffaria, posto - che diversamente da quanto ritenuto dal centro opposto- la clausola in esame in nessun punto attribuisce natura puramente indicativa ai limiti indicati”, avendo l'impugnante soltanto dedotto che la natura di mero riferimento del tetto di struttura rispetto a quello di macroarea Par risulterebbe dall'art. 9 del contratto, in cui sarebbe previsto che “ deve eseguire i dovuti controlli” e un riferimento alla “regressione tariffaria” nonché dall'art. 8, mentre, in realtà, l'art. 9 del contratto allegato riguarda soltanto le norme finali, come ad esempio il foro competente per le controversie e l'articolo 8 riguarda soltanto l'efficacia temporale del contratto.
Inoltre, l'appellante non censura specificamente la motivazione della gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha affermato (come sopra riportato) che la “parte opposta non ha specificamente contestato di aver ricevuto, per l'anno 2017, la liquidazione dell'importo di € 335.001,08” agli importi fatturati in eccedenza rispetto ai limiti pattuiti e nella parte in cui il Tribunale ha affermato
(come sopra riportato) che “il fatturato relativo a ciascun anno di riferimento e l'eventuale sforamento del tetto contrattualmente previsto rientrino nel potere di controllo della struttura erogatrice delle prestazioni sanitarie”, avendo soltanto in modo irrilevante dedotto che la contestazione del mancato pagamento della somma di cui al decreto ingiuntivo è insita nella richiesta della ingiunzione medesima ma senza far alcun riferimento alle precedenti somme già erogate e al detto fatturato.
Per il resto, l'appellante meramente ripropone deduzioni già formulate in primo grado.
In ordine, infine, alle spese di lite del presente grado, nulla si dispone, non essendosi costituita la parte appellata.
PTM
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello principale avverso la sentenza n. 2608/2021 del Tribunale di Torre Annunziata, proposto da on atto notificato all' Parte_1 [...]
, così provvede: CP_2
• dichiara inammissibile l'appello;
• dà atto delle condizioni previste per l'applicazione a carico dell'appellante del doppio del contributo unificato secondo quanto previsto dall'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115/2002 come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio del 7-5-2025.
Il Consigliere estensore dr. Angelo Del Franco
Il Presidente
Dr. Fulvio Dacomo
Ruolo Generale n. 135/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Antonio Mungo Consigliere dr. Angelo Del Franco Consigliere rel./es ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 135/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto:” opposizione a decreto ingiuntivo”, posta in decisione all'udienza collegiale di trattazione scritta del 15-1-2025, con assegnazione alle parti di termini ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
(c.f. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Avvocati Gennaro Cavallaro C.F.
, Antonio Cavallaro e C.F._1 CodiceFiscale_2
Carmelo Cavallaro , elettivamente domiciliati CodiceFiscale_3 in VIA F. DENTICE D'ACCADIA, 31 84014 NOCERA INFERIORE
Appellante
E
, in persona del Controparte_1
Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, con sede in
Torre del Greco (NA) alla via G. Marconi n. 66 ed elettivamente Part domiciliata presso il Servizio Affari Legali dell' unitamente al suo procuratore e difensore del giudizio di primo grado, Avv. Guido
Cortese, in Torre del Greco, via G. Marconi n. 66
Appellata contumace
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' conveniva Parte_3 in giudizio il in sede di opposizione al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1596/2019, emesso dal Tribunale di Torre Part Annunziata, con il quale si era ingiunto alla predetta il pagamento della somma di €8.248,80 oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per prestazioni sanitarie erogate nella mensilità di dicembre 2017, deducendo l'avvenuto superamento del limite di spesa contrattualmente stabilito nell'art 4 comma 1 lettera b del contratto.
Si costituiva il centro, che eccepiva: la mancata prova da parte dell'asl Part del superamento del tetto di spesa, la mancata prova da parte dell' di aver erogato gli importi corrispondenti al tetto di spesa contrattualmente stabilito e la natura “mero riferimento” del tetto di spesa di struttura, cioè tale da diventare definitivo solo dopo le determinazione del c.d. Tavolo Tecnico.
Il giudice di prime cure, con sentenza n. 2608/2021, così provvedeva: “A) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1596/2019 emesso da questo tribunale;
B) condanna alla refusione delle spese di lite, che Parte_1 liquida in € 3.000,00 per compensi professionali ed € 145,50 per spese, oltre spese generali, IVA e CA.
Avverso la sentenza di primo grado, proponeva appello il
[...]
chiedendo l'integrale riforma della decisione del Parte_1 giudice di prime cure e disporre “la revoca della revoca” del decreto ingiuntivo. Part Non si costituiva in giudizio l' appellata.
Indi, all'udienza del 15-1-2025 la causa veniva introitata in decisione con la concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha accolto l'opposizione, innanzitutto rilevando che “l'art. 4 del contratto prodotto dall'opposta fissa in € 362.000,00 il tetto di spesa lordo ed in € 335.000,00 il tetto di spesa al netto del ticket complessivamente assegnato alla struttura”.
Il medesimo Tribunale ha affermato che “deve considerarsi che i limiti di spesa previsti nel contratto del 2017 all'art. 4 devono considerarsi vincolanti per le parti, a prescindere dall'operatività del meccanismo della cd. regressione tariffaria, posto -che diversamente da quanto ritenuto dal centro opposto- la clausola in esame in nessun punto attribuisce natura puramente indicativa ai limiti indicati ed anzi prevede (al comma II) che il consumo massimo del tetto annuale è fissato al 95% al 30 novembre 2017 con la precisazione che nulla spetterà alla struttura oltre il suddetto limite, con ciò confermando la natura cogente dei tetti di spesa pattuiti”.
Inoltre, il Tribunale ha rilevato che “secondo quanto allegato da
[...]
, richiamando il contenuto della nota prot. 746/2019 Pt_3 dell'U.O.C. Coordinamento Attività Riabilitativa, la struttura opposta avrebbe fatturato da gennaio a dicembre 2017 l'importo complessivo di € 355.247,63 ed avrebbe ottenuto il pagamento dell'importo di €
335.001,08 (€ 322.956,13 + € 12.044,95). Al centro, poi, sarebbe stata richiesta l'emissione di una nota di credito di importo pari ad € Part 20.247,35, comprensiva, a detta dell' anche dell'importo di €
8.248,80 relativo alla mensilità di dicembre”.
Al riguardo, il Tribunale ha rilevato, sotto il profilo della distribuzione dell'onere probatorio, che “a fronte di un tetto di spesa fissato in contratto per singolo centro e non solo per macroarea, il fatturato relativo a ciascun anno di riferimento e l'eventuale sforamento del tetto contrattualmente previsto rientrino nel potere di controllo della struttura erogatrice delle prestazioni sanitarie, con la conseguenza che l'opposta ben avrebbe potuto contestare il dato allegato dall'opponente”.
Il Tribunale ha, poi, rilevato che “parte opposta non ha – entro i termini di maturazione delle preclusioni assertive - specificamente contestato di aver ricevuto, per l'anno 2017, la liquidazione dell'importo di € 335.001,08…Nella comparsa di risposta a pag. 7 ed 8 Part l'opposta ha eccepito che l' non avrebbe fornito la prova di aver erogato gli importi corrispondenti al tetto di spesa contrattualmente stabilito ma non ha in realtà contestato di averli ricevuti. In tale contegno, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., sta la prova dell'avvenuto pagamento, da parte dell'opponente della somma di cui all'art. 4 (cfr.
Cass. 17889/2020, secondo cui “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.).
L'appello è inammissibile ex art. 342 c.p.c., in quanto inammissibili sono i motivi formulati.
In particolare, l'appellante non censura specificamente la motivazione della gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha affermato
(come sopra riportato) che “i limiti di spesa previsti nel contratto devono considerarsi vincolanti per le parti, a prescindere dall'operatività del meccanismo della cd. regressione tariffaria, posto - che diversamente da quanto ritenuto dal centro opposto- la clausola in esame in nessun punto attribuisce natura puramente indicativa ai limiti indicati”, avendo l'impugnante soltanto dedotto che la natura di mero riferimento del tetto di struttura rispetto a quello di macroarea Par risulterebbe dall'art. 9 del contratto, in cui sarebbe previsto che “ deve eseguire i dovuti controlli” e un riferimento alla “regressione tariffaria” nonché dall'art. 8, mentre, in realtà, l'art. 9 del contratto allegato riguarda soltanto le norme finali, come ad esempio il foro competente per le controversie e l'articolo 8 riguarda soltanto l'efficacia temporale del contratto.
Inoltre, l'appellante non censura specificamente la motivazione della gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha affermato (come sopra riportato) che la “parte opposta non ha specificamente contestato di aver ricevuto, per l'anno 2017, la liquidazione dell'importo di € 335.001,08” agli importi fatturati in eccedenza rispetto ai limiti pattuiti e nella parte in cui il Tribunale ha affermato
(come sopra riportato) che “il fatturato relativo a ciascun anno di riferimento e l'eventuale sforamento del tetto contrattualmente previsto rientrino nel potere di controllo della struttura erogatrice delle prestazioni sanitarie”, avendo soltanto in modo irrilevante dedotto che la contestazione del mancato pagamento della somma di cui al decreto ingiuntivo è insita nella richiesta della ingiunzione medesima ma senza far alcun riferimento alle precedenti somme già erogate e al detto fatturato.
Per il resto, l'appellante meramente ripropone deduzioni già formulate in primo grado.
In ordine, infine, alle spese di lite del presente grado, nulla si dispone, non essendosi costituita la parte appellata.
PTM
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello principale avverso la sentenza n. 2608/2021 del Tribunale di Torre Annunziata, proposto da on atto notificato all' Parte_1 [...]
, così provvede: CP_2
• dichiara inammissibile l'appello;
• dà atto delle condizioni previste per l'applicazione a carico dell'appellante del doppio del contributo unificato secondo quanto previsto dall'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115/2002 come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio del 7-5-2025.
Il Consigliere estensore dr. Angelo Del Franco
Il Presidente
Dr. Fulvio Dacomo