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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/02/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3819/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel/Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3819/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Simonis Gabriella, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
TORINO il 05/06/2010.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 210 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 13.6.2012 e il 13.6.2015. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 09/02/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio. pagina 1 di 4 Con sentenza n. 167/2024 del 02.07.2024, pubblicata in data 03.07.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto dai signori Parte_1
e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono
[...] Parte_2 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di riconoscersi reciprocamente le qualità e le capacità per la cura, la custodia, l'educazione dei figli. Vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, ponendo entrambi particolare cura ad evitare qualsiasi espressione di discredito all'indirizzo dell'altro genitore, al fine di garantire l'effettivo diritto dei figli ad una serena relazione con entrambi loro. A tal fine si impegnano anche ad agevolare, in ogni modo possibile, i rapporti tra i figli e l'altro genitore, a non coinvolgere i minori in eventuali tensioni che possano sorgere tra loro genitori, a collaborare per adottare linee e strategie educative concordemente pianificate.
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con facoltà riconosciuta ad entrambi di esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei figli presso ciascuno di loro. Le decisioni di maggiore interesse per i minori dovranno essere adottate di comune accordo come quelle relative all'educazione, alla scuola, alla salute, alle attività sportive, all'orientamento religioso, tenendo pagina 2 di 4 conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. I genitori si comunicheranno tutti maggiori fatti, riguardanti i figli (problemi personali, di rapporto con i genitori, rendimenti scolastici, riunioni scolastiche, amicizie, ecc...), dei quali siano venuti a conoscenza.
DISPONE che i figli mantengano la residenza e l'abitazione prevalente presso la madre.
DISPONE l'assegnazione in favore di della casa coniugale - di proprietà di Parte_1 [...]
, madre di concessa in comodato d'uso gratuito alla figlia. Controparte_1 Parte_1
DISPONE che i figli stiano presso il padre, salvo accordi diversi tempestivamente concordati tra i coniugi, secondo le seguenti modalità:
- i giorni di lunedì e martedì di tutte le settimane
- a fine settimana alternati i giorni di venerdì, sabato e domenica.
- I figli trascorreranno le vacanze natalizie secondo un calendario che ad anni alterni li vedrà: dall'inizio delle vacanze invernali sino al 30 dicembre di ogni anno con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio dell'anno successivo con l'altro; ad iniziare dalle vacanze del 2023 che trascorreranno nel primo periodo con la madre.
- I figli trascorreranno i giorni di Pasqua e di Pasquetta ad anni alterni con il padre o con la madre, ad iniziare dall'anno 2024 che trascorreranno con la madre.
- Ogni genitore trascorrerà un periodo di ferie estive di almeno due settimane consecutive con i figli. I coniugi concorderanno entro il 10 giugno di ogni anno i rispettivi periodi di ferie e provvederanno ad informare l'altro genitore sul luogo prescelto.
- Durante il periodo di ferie ogni genitore garantirà ai figli la possibilità di contatti telefonici con l'altro genitore.
- In caso di malattia di un figlio, il genitore che lo ha in custodia avvertirà tempestivamente l'altro genitore garantendogli l'accesso a tutta la documentazione medica completa ed a tutte le notizie relative.
DISPONE che entrambi i genitori provvedano al mantenimento ordinario dei figli i genitori provvederanno in modo diretto per il tempo in cui li avranno presso di sé, compreso farsi carico della mensa scolastica per i giorni in cui ne usufruiranno. Ciascun genitore contribuirà nella misura del 50% nelle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessitate e comunque documentate secondo quanto previsto dal Protocollo Magistrati-Avvocati sottoscritto a Torino il 15 marzo 2016.
DÀ ATTO che i coniugi confermano di essere favorevoli alle spese necessarie per consentire ai figli la continuità delle attività sportive, ricreative e di sostegno allo studio già intraprese ed attualmente in corso.
DÀ ATTO che le parti concordano che i figli saranno a carico di entrambi i genitori che usufruiranno così della detrazione fiscale nella misura del 50% ciascuno. L'assegno al nucleo familiare verrà percepito da entrambi nella misura del 50% ciascuno.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autonomi ed indipendenti e pertanto rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/02/2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Daniela Culotta Giudice Rel/Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3819/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi con il patrocinio dell'avv. Simonis Gabriella, in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e ontraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Parte_2
TORINO il 05/06/2010.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 210 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010).
Dal matrimonio sono nati i figli: , il 13.6.2012 e il 13.6.2015. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 09/02/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi e congiuntamente, ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., lo scioglimento del matrimonio. pagina 1 di 4 Con sentenza n. 167/2024 del 02.07.2024, pubblicata in data 03.07.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei predetti coniugi e con ordinanza in pari data è stata disposta la remissione della causa sul ruolo istruttorio del giudice relatore, al fine di consentire il rispetto del termine di procedibilità della domanda divorzile ed è stata fissata udienza per la comparizione personale delle parti, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e per l'allegazione della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio concordatario contratto dai signori Parte_1
e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono
[...] Parte_2 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di riconoscersi reciprocamente le qualità e le capacità per la cura, la custodia, l'educazione dei figli. Vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, ponendo entrambi particolare cura ad evitare qualsiasi espressione di discredito all'indirizzo dell'altro genitore, al fine di garantire l'effettivo diritto dei figli ad una serena relazione con entrambi loro. A tal fine si impegnano anche ad agevolare, in ogni modo possibile, i rapporti tra i figli e l'altro genitore, a non coinvolgere i minori in eventuali tensioni che possano sorgere tra loro genitori, a collaborare per adottare linee e strategie educative concordemente pianificate.
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con facoltà riconosciuta ad entrambi di esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempi di permanenza dei figli presso ciascuno di loro. Le decisioni di maggiore interesse per i minori dovranno essere adottate di comune accordo come quelle relative all'educazione, alla scuola, alla salute, alle attività sportive, all'orientamento religioso, tenendo pagina 2 di 4 conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. I genitori si comunicheranno tutti maggiori fatti, riguardanti i figli (problemi personali, di rapporto con i genitori, rendimenti scolastici, riunioni scolastiche, amicizie, ecc...), dei quali siano venuti a conoscenza.
DISPONE che i figli mantengano la residenza e l'abitazione prevalente presso la madre.
DISPONE l'assegnazione in favore di della casa coniugale - di proprietà di Parte_1 [...]
, madre di concessa in comodato d'uso gratuito alla figlia. Controparte_1 Parte_1
DISPONE che i figli stiano presso il padre, salvo accordi diversi tempestivamente concordati tra i coniugi, secondo le seguenti modalità:
- i giorni di lunedì e martedì di tutte le settimane
- a fine settimana alternati i giorni di venerdì, sabato e domenica.
- I figli trascorreranno le vacanze natalizie secondo un calendario che ad anni alterni li vedrà: dall'inizio delle vacanze invernali sino al 30 dicembre di ogni anno con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio dell'anno successivo con l'altro; ad iniziare dalle vacanze del 2023 che trascorreranno nel primo periodo con la madre.
- I figli trascorreranno i giorni di Pasqua e di Pasquetta ad anni alterni con il padre o con la madre, ad iniziare dall'anno 2024 che trascorreranno con la madre.
- Ogni genitore trascorrerà un periodo di ferie estive di almeno due settimane consecutive con i figli. I coniugi concorderanno entro il 10 giugno di ogni anno i rispettivi periodi di ferie e provvederanno ad informare l'altro genitore sul luogo prescelto.
- Durante il periodo di ferie ogni genitore garantirà ai figli la possibilità di contatti telefonici con l'altro genitore.
- In caso di malattia di un figlio, il genitore che lo ha in custodia avvertirà tempestivamente l'altro genitore garantendogli l'accesso a tutta la documentazione medica completa ed a tutte le notizie relative.
DISPONE che entrambi i genitori provvedano al mantenimento ordinario dei figli i genitori provvederanno in modo diretto per il tempo in cui li avranno presso di sé, compreso farsi carico della mensa scolastica per i giorni in cui ne usufruiranno. Ciascun genitore contribuirà nella misura del 50% nelle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, concordate o necessitate e comunque documentate secondo quanto previsto dal Protocollo Magistrati-Avvocati sottoscritto a Torino il 15 marzo 2016.
DÀ ATTO che i coniugi confermano di essere favorevoli alle spese necessarie per consentire ai figli la continuità delle attività sportive, ricreative e di sostegno allo studio già intraprese ed attualmente in corso.
DÀ ATTO che le parti concordano che i figli saranno a carico di entrambi i genitori che usufruiranno così della detrazione fiscale nella misura del 50% ciascuno. L'assegno al nucleo familiare verrà percepito da entrambi nella misura del 50% ciascuno.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autonomi ed indipendenti e pertanto rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di contributo al proprio mantenimento.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 11/02/2025.
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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