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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/04/2025, n. 419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 419 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott. Matteo Del Vesco Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4652 del ruolo generale V.G. per l'anno 2024 promossa con ricorso depositato in data 18.11.2024 da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Santa Maria di Sala (VE), via Penello n. 9/A, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Dennis Cogo, in Noventa Padovana (PD), Via Roma n. 55/5 (pec:
, che lo rappresenta e difende per procura allegata Email_1
telematicamente al ricorso introduttivo e
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio degli avvocati Renato Toppan (pec: e avv. Melita Gobbo (pec: Email_2
in Zero Branco (TV), Piazza G. Falcone e P. Borsellino Email_3
n.1, che la rappresentano e difendono per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrenti
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 25.03.2025, in sostituzione dell'udienza del 01.04.2025 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 25.03.2025 che di seguito si riproducono: “ dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i signori e celebrato in Parte_1 Parte_2
EL (VE) in data 10.06.2000 optando per il regime della comunione legale dei beni, trascritto nel Registro di matrimonio del medesimo Comune Atto N. 28 parte II serie A - anno 2000
e per l'effetto ordinare all'Ufficiale di Stato civile competente di provvedere all'annotazione del provvedimento a margine dell'atto di matrimonio - statuire, anche in modifica di quanto stabilito
Per_ all'esito del giudizio di separazione, le seguenti CONDIZIONI 1) la GL ora maggiorenne, gestirà la frequentazione con il padre nel modo che riterrà più opportuno in base alle rispettive esigenze di lavoro ed extralavorativo;
2) il padre, in accordo con la RA , continuerà Parte_2
Per_ a corrispondere l'importo mensile di Euro 350,00 direttamente alla GL , importo che sarà rivalutato annualmente secondo indice ISTAT, direttamente sul conto corrente intestato alla medesima (IBAN IT17 J 03069 36193 100000015462) quale contributo al mantenimento ordinario
e ciò fino al mese di novembre 2026. 3) i ricorrenti danno atto che, al momento del deposito del presente ricorso, sono entrambi economicamente autosufficienti. 4) Le parti dichiarano che non sussistono possibilità di riconciliazione;
5) Le parti si danno reciproca acquiescenza avverso
l'emananda sentenza rinunciando ai termini per impugnare il provvedimento.”.
Per il P.M. intervenuto: “ voglia il Tribunale dichiarare il divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti espongono che, dopo aver in data 10.06.2000 contratto matrimonio con rito concordatario in EL (Ve), era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 17.01.2007, data dell'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di separazione consensuale (RG. 9194/2006), omologata con decreto del 15.02.2007.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente proposto – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note scritte depositate in data 25.03.2025 in sostituzione dell'udienza del 01.04.2025 fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 17.01.2007, data dell'avvenuta comparizione avanti il
Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di separazione consensuale (RG. 9194/2006), omologata con decreto del 15.02.2007.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed è altresì conforme all'interesse materiale della GL maggiorenne ma ancora non del tutto autosufficiente, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 10.06.2000 con rito concordatario da e , trascritto nel registro atti di Parte_1 Parte_2
matrimonio del Comune di EL al n. 28, parte II, serie A, dell'anno 2000;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e riportate in epigrafe;
- Compensa fra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 24.04.2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Tania Vettore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott.ssa Federica Benvenuti Giudice dott. Matteo Del Vesco Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4652 del ruolo generale V.G. per l'anno 2024 promossa con ricorso depositato in data 18.11.2024 da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Santa Maria di Sala (VE), via Penello n. 9/A, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Dennis Cogo, in Noventa Padovana (PD), Via Roma n. 55/5 (pec:
, che lo rappresenta e difende per procura allegata Email_1
telematicamente al ricorso introduttivo e
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio degli avvocati Renato Toppan (pec: e avv. Melita Gobbo (pec: Email_2
in Zero Branco (TV), Piazza G. Falcone e P. Borsellino Email_3
n.1, che la rappresentano e difendono per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo ricorrenti
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Il Giudice delegato, lette le note di trattazione scritta depositate ex art 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data 25.03.2025, in sostituzione dell'udienza del 01.04.2025 si è riservato di riferire al Collegio sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente, come da ricorso e confermate nelle note di trattazione scritta depositate in data 25.03.2025 che di seguito si riproducono: “ dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i signori e celebrato in Parte_1 Parte_2
EL (VE) in data 10.06.2000 optando per il regime della comunione legale dei beni, trascritto nel Registro di matrimonio del medesimo Comune Atto N. 28 parte II serie A - anno 2000
e per l'effetto ordinare all'Ufficiale di Stato civile competente di provvedere all'annotazione del provvedimento a margine dell'atto di matrimonio - statuire, anche in modifica di quanto stabilito
Per_ all'esito del giudizio di separazione, le seguenti CONDIZIONI 1) la GL ora maggiorenne, gestirà la frequentazione con il padre nel modo che riterrà più opportuno in base alle rispettive esigenze di lavoro ed extralavorativo;
2) il padre, in accordo con la RA , continuerà Parte_2
Per_ a corrispondere l'importo mensile di Euro 350,00 direttamente alla GL , importo che sarà rivalutato annualmente secondo indice ISTAT, direttamente sul conto corrente intestato alla medesima (IBAN IT17 J 03069 36193 100000015462) quale contributo al mantenimento ordinario
e ciò fino al mese di novembre 2026. 3) i ricorrenti danno atto che, al momento del deposito del presente ricorso, sono entrambi economicamente autosufficienti. 4) Le parti dichiarano che non sussistono possibilità di riconciliazione;
5) Le parti si danno reciproca acquiescenza avverso
l'emananda sentenza rinunciando ai termini per impugnare il provvedimento.”.
Per il P.M. intervenuto: “ voglia il Tribunale dichiarare il divorzio / cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti espongono che, dopo aver in data 10.06.2000 contratto matrimonio con rito concordatario in EL (Ve), era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 17.01.2007, data dell'avvenuta comparizione avanti il Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di separazione consensuale (RG. 9194/2006), omologata con decreto del 15.02.2007.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno congiuntamente proposto – sulla base dei presupposti di legge – domanda diretta alla dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
E di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nelle note scritte depositate in data 25.03.2025 in sostituzione dell'udienza del 01.04.2025 fissata per la comparizione delle parti avanti al Giudice delegato.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dal 17.01.2007, data dell'avvenuta comparizione avanti il
Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di separazione consensuale (RG. 9194/2006), omologata con decreto del 15.02.2007.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione. Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi ed è altresì conforme all'interesse materiale della GL maggiorenne ma ancora non del tutto autosufficiente, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 10.06.2000 con rito concordatario da e , trascritto nel registro atti di Parte_1 Parte_2
matrimonio del Comune di EL al n. 28, parte II, serie A, dell'anno 2000;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e riportate in epigrafe;
- Compensa fra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 24.04.2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Tania Vettore