Articolo 7 della Legge 8 marzo 2019, n. 21
Articolo 6Articolo 8
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26 marzo 2019
Art. 7. 1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.
2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite annuo massimo di 50.000 euro e sono poste per meta' a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta' a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
Entrata in vigore il 26 marzo 2019
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