Versione
22 maggio 1951
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Versione
6 maggio 1952
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Art. 33. (Schede dei giudici popolari che non hanno prestato servizio
nella sessione o che debbono essere eliminati dagli elenchi).
Le schede dei giudici popolari che, sebbene estratti, non hanno prestato servizio, sono trasmesse dal presidente della Corte di assise al presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte stessa, e dal presidente della Corte di assise di appello al primo presidente della Corte di appello, i quali le ricollocano nelle rispettive urne.
Nelle estrazioni non si computano o si hanno per non estratti i nomi di coloro i quali consta essere defunti ovvero trovasi nelle condizioni prevedute dall'art. 12.
((La disposizione precedente si applica anche quando il giudice popolare di cui e' stato estratto il nome risulti, da sentenza passata in giudicato, non piu' in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 9, oppure risulti, in base a certificato della competente autorita', non piu' cittadino italiano o di eta' superiore ai 65 anni))
Le relative schede sono trasmesse rispettivamente al presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise, o al primo presidente della Corte di appello, i quali procedono alla loro eliminazione.
In ogni caso, compiute le estrazioni, le urne sono nella stessa pubblica udienza chiuse e suggellate, compilano dosi processo verbale delle eseguite operazioni.
nella sessione o che debbono essere eliminati dagli elenchi).
Le schede dei giudici popolari che, sebbene estratti, non hanno prestato servizio, sono trasmesse dal presidente della Corte di assise al presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte stessa, e dal presidente della Corte di assise di appello al primo presidente della Corte di appello, i quali le ricollocano nelle rispettive urne.
Nelle estrazioni non si computano o si hanno per non estratti i nomi di coloro i quali consta essere defunti ovvero trovasi nelle condizioni prevedute dall'art. 12.
((La disposizione precedente si applica anche quando il giudice popolare di cui e' stato estratto il nome risulti, da sentenza passata in giudicato, non piu' in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 9, oppure risulti, in base a certificato della competente autorita', non piu' cittadino italiano o di eta' superiore ai 65 anni))
Le relative schede sono trasmesse rispettivamente al presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise, o al primo presidente della Corte di appello, i quali procedono alla loro eliminazione.
In ogni caso, compiute le estrazioni, le urne sono nella stessa pubblica udienza chiuse e suggellate, compilano dosi processo verbale delle eseguite operazioni.
Commentario • 1
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Giurisprudenza • 2
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- indicazione·
- competenza del g.i.p·
- esclusione·
- fissazione della durata delle operazioni·
- fissazione del termine da parte del g.i.p·
- conseguenze·
- intercettazioni di conversazioni o comunicazioni·
- mezzi di ricerca della prova·
- provvedimento di autorizzazione·
- prove