Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 28/02/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4452/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4452/2024 promosso da:
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. FOCANTE Parte_1
MERI;
e
, nato il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. BASCONI MARY.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA'
GENITORIALE NEI CONFRONTI DI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “Voglia l'On.le Tribunale adito prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti alle seguenti CONDIZIONI:
1) Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori in regime condiviso, e ciò Persona_1 nell'interesse morale e materiale dello stesso affinché possa mantenere, tanto con il padre che con la madre, un rapporto equilibrato e continuativo, ricevere da parte di entrambi i genitori cura, educazione ed istruzione, nonché conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, con collocamento prevalente presso la madre.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata in comune dalla madre e dal padre;
le decisioni di maggior interesse, quali quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla religione ed alla salute del figlio, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo prioritariamente conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni del minore.
- 1 -
2) La casa familiare sita in Filottrano (AN) Via Fonte Giulia n. 8/A viene assegnata alla sig.ra la quale continuerà ad abitarvi unitamente al figlio che ivi avrà Parte_2 Persona_1
residenza abituale. Il signor verserà alla signora a titolo di Parte_1 Parte_2
contributo all'affitto dell'immobile sito in Filottrano (AN) Via Fonte Giulia n. 8/A la somma di €
200,00 (duecento/00) mensile, mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie che gli saranno indicate dalla signora entro il giorno 5 di ogni mese. Parte_2
3) Il padre Sig. corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_1 Per_1 la somma di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) mensili, rivalutabile annualmente secondo
[...]
gli indici Istat, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra alle coordinate bancarie che gli saranno indicate dalla stessa. Parte_2
4) L'assegno unico per il figlio continuerà ad essere percepito al 100 % dalla sig.ra Parte_2
, senza necessità di ulteriore consenso da parte del sig. che si dichiara sin
[...] Parte_1
d'ora disponibile a rilasciarlo ove richiesto.
5) Entrambi i genitori concorreranno al pagamento delle spese straordinarie necessarie al figlio, nella misura dell'80% il padre e del 20% la madre, secondo il Protocollo d'intesa in materia in vigore presso il Tribunale di Ancona, da intendersi parte integrante del presente accordo. Le parti convengono che nel momento in cui la sig.ra percepirà, stabilmente, una retribuzione Parte_2 mensile pari o superiore ad € 1.000,00 netti, allorché gli impegni per la cura e l'accudimento del figlio minore glielo permetterà, la suddivisione delle spese straordinarie sarà ripartita al 50% tra ciascun genitore. La signora a tale proposito si impegna a comunicare tempestivamente Parte_2 al signor l'eventuale aumento della propria retribuzione, in modo che la ripartizione Parte_1
delle spese straordinarie al 50% venga attuata dal mese successivo il verificarsi dell'evento di cui sopra. Ai fini della sola individuazione delle spese straordinarie, gli odierni ricorrenti fanno riferimento al protocollo vigente, che si allega al presente accordo e ad eventuali futuri aggiornamenti del suddetto protocollo (…). Le parti convengono che tali spese verranno rimborsate al coniuge, previa esibizione delle ricevute attestanti il pagamento.
6) Salvo migliore e diverso accordo da prendersi direttamente e personalmente tra i genitori, come avvenuto fino ad oggi, il diritto di visita del signor sarà disciplinato come segue: Parte_1
a) il padre potrà tenere con sé il figlio almeno tre pomeriggi a settimana, nelle giornate da concordare tra i genitori di volta in volta all'inizio di ogni settimana a seconda dei turni di lavoro svolti da ciascuno, fino alla cena con rientro dopo cena.
- 2 - b) il padre potrà tenere il figlio con sé per due weekend alternati al mese, dal sabato alla domenica.
Più precisamente, preleverà il figlio il sabato dopo la scuola nel periodo scolastico ed il sabato mattino nel periodo estivo, riaccompagnandolo a casa entro le ore 21/22.00, per poi riprenderlo la domenica mattina con rientro alle ore 21/22.00 dello stesso giorno. Ciò fin quando il bambino non sarà cresciuto e vorrà pernottare con il padre.
c) Per quanto concerne le festività e le vacanze estive, previo ascolto e consenso del minore, si stabiliscono le seguenti modalità di visita a cui i genitori dovranno attenersi:
A. Festività natalizie. Nel rispetto degli impegni e volontà del minore, lo stesso trascorrerà, ad anni alterni, il giorno della Vigilia di Natale ed il Natale con un genitore e il giorno di Santo Stefano con l'altro, nonché ultimo dell'anno e Capodanno con uno e l'Epifania con l'altro (ad iniziare dalla madre).
B. Festività e vacanze Pasquali. Nel rispetto degli impegni e volontà del minore, lo stesso trascorrerà, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore (ad iniziare dalla madre).
C. Vacanze estive. Per quanto concerne il periodo delle vacanze estive i genitori potranno tenere con sé il minore per un periodo di 7 (sette) giorni anche consecutivi, con impegno a darsene comunicazione con anticipo.
Considerata la giovane età del minore ed il fatto che durante questi mesi di separazione dei genitori lo stesso ha sempre manifestato la volontà di tornare a dormire nella casa familiare, restano esclusi i pernotti per il padre che pertanto potrà, comunicandolo in anticipo, esercitare il diritto di visita per
7 (sette) giorni consecutivi con prelievo al mattino sino alla sera entro le 21.00 di ciascun giorno, salvo che il figlio manifesti la volontà di pernottare dal padre.
In via sussidiaria, in deroga alle modalità su indicate e previo accordo tra i genitori, gli stessi potranno concordare quanto tempo e quali giorni trascorrere delle predette festività e vacanze con il proprio figlio purché sia sempre garantito il rispetto degli impegni, desideri ed esigenze del minore in primo luogo, e dei genitori stessi. I genitori dovranno fornire reciprocamente e preventivamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i minori. I genitori concorderanno di volta in volta le modifiche dell'assetto stabilito tenendo sempre conto del prevalente interesse, delle esigenze e della volontà del figlio, attraverso i normali mezzi di comunicazione (es. telefono, e-mail, SMS,
WhatsApp o equipollenti).
7) Le spese del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti;
8) I ricorrenti si rilasciano reciprocamente l'assenso per il rilascio e il rinnovo del passaporto e consentono l'iscrizione del figlio minore sul proprio passaporto;
- 3 - 9) I ricorrenti dichiarano di voler dare immediata efficacia alle clausole contenute nel presente ricorso, con la sottoscrizione dello stesso”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e , che dall'anno 2019 Parte_1 Parte_2
hanno intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale è nato il figlio (in data Persona_1
11/06/2018), hanno deciso di interrompere il loro rapporto di convivenza e si sono rivolti all'intestato
Tribunale per ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., che ha espresso parere favorevole al suo accoglimento in data 03/11/2024.
4. Ciò posto, si premette - in considerazione della esposizione dei fatti contenuta nel ricorso - che scopo del presente giudizio è quello di garantire l'interesse del precitato figlio minore, potendosi e dovendosi assumere statuizioni che riguardino esclusivamente lo stesso.
Sul punto va dato atto del fatto che le parti hanno riferito dell'esito del procedimento civile instaurato davanti al Tribunale per i Minorenni dalla nonna paterna del bambino, sig.ra volto ad Parte_3
ottenere la calendarizzazione degli incontri tra lei e il nipote (procedimento conclusosi Persona_1
con provvedimento di rigetto della domanda).
Le condizioni concordate dai genitori in ordine all'affidamento, al collocamento e agli incontri del minore con il genitore non collocatario, che prevedono adeguati spazi di rapporto con ciascuno dei genitori – senza il pernottamento presso il padre almeno per il momento, considerata la sua tenera età
– appaiono rispondenti ai suoi interessi morali e materiali e rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore.
Non si ravvisa la necessità o l'opportunità di procedere d'ufficio alla audizione del minore (anche in considerazione appunto della sua tenera età), posto che il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore stesso.
Le condizioni pattuite possono pertanto essere recepite dal Collegio.
5. La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori;
Persona_1
- 4 - PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/02/2025
Il Presidente
dott. Silvia Corinaldesi
- 5 -