Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/05/2025, n. 2050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2050 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del G.O.P., Avv. Giovanna Lucia Testini, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in prima istanza, iscritta al Nr. 7247/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi posta in decisione sulle conclusioni rassegnate nelle note di udienza depositate in atti,
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Ginosa (Ta) alla Parte_1 CodiceFiscale_1
Via Gigli, 3, presso lo Studio dell'Abogado in Madrid – Avv. Stabilito del Foro di Taranto (
P.E.C.: unitamente all'Avv. VINCENZO CALABRESE del foro di Taranto sia Email_1 congiuntamente sia disgiuntamente che la rappresentano e difendono giusta procura come in atti;
- Ricorrente -
CONTRO
nato a [...] il 01 10.1994 residente a [...]in Colle (Bari) elettivamente Controparte_1
domiciliato in Cassano delle Murge alla Piazza Rossani, 30 presso e nello studio dell'Avv. Angelo
Giustino ( ) dal quale è rappresentato e difeso come da procura in atti;
C.F._2
- Resistente -
nonchè
, nato a Santeramo in [...]. di Bari), il 22.06.1964, ed ivi residente in Controparte_2
Via Lecce n. 4 p.t. ; CodiceFiscale_3
- Resistente contumace -
CONCISA ESPOSIZIONE delle RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
CONCLUSIONI
Con ricorso del 30.5.2022 premetteva di essere proprietaria di un locale sito in Parte_2
Santeramo in Colle a Via Rossini, 37 , piano terra concesso in locazione per uso artigianale – commerciale
– con contratto registrato a Taranto il 01.09.2006 (serie 3 n.ro 3734) per il periodo 01.09.2006 al
700,00; di essersi il precedente conduttore reso moroso relativamente ai canoni di locazione, riguardanti il periodo da gennaio a giugno 2016; di essere stato stipulato contratto di fitto d'azienda tra il Sig.
[...]
e atto redatto dal Notaio in data 26.11.2020 (registrato a CP_2 Controparte_1 Per_1
Bari il 27.11.2020 al n. 44221 serie IT), con il quale subentrava nella conduzione del contratto di locazione redatto in data 01.09.2006 e registrato il 18 settembre 2006 al n. 3734 serie 3.Concludeva chiedendo di:
- accertare il grave inadempimento dei conduttori, cedente e cessionario e per l'effetto risolvere il
contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo e precisamente quello relativo al locale sito in
Santeramo in Colle (Prov. di Bari) Via Rossini, 37 , piano terra riportato in Catasto al foglio 41 particella
567 subalterno 10, categoria catastale C/1 rendita 1236,40 - locato per uso artigianale, successivamente
rinnovatosi;
- in via alternativa o subordinata accertare la risoluzione del contratto per avvenuto recesso dal
medesimo in via anticipata;
- per l'effetto di entrambe le domande sopra proposte accertare e dichiarare che i resistenti, non hanno corrisposto i canoni di locazione e conseguentemente condannarli in solido al pagamento dei medesimi
scaduti e da scadere, che sino ad oggi ammontano ad euro 4.000,00, ovvero all'indennità per detenzione senza titolo sino all'effettivo rilascio, oltre interessi legali, fatto salvo, in questo caso, ogni valutazione in merito all'indennità per indebito arricchimento, ovvero ogni accertamento circa la detenzione senza titolo del suddetto immobile,
- per l'effetto condannare i resistenti in solido al rilascio immediato, libero da persone e sgombero da cose,
- condannare in ogni caso i resistenti al pagamento delle spese del giudizio oltre iva e cap come per legge
Si costituiva il quale contestava la domanda eccependo di avere cessato l'attività e di Controparte_1 avere rilasciato l'immobile nell'esclusivo possesso del Concludeva chiedendo di rigettare la CP_2 domanda o, nella denegata ipotesi di accoglimento, dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig.
[...]
nella sua qualità. CP_2
La causa, istruita da altro giudicante, veniva rinviata all'odierna udienza, all'esito della quale avendo le parti dato atto del rilascio dell'immobile concludevano come da verbale di udienza. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronunciava sentenza dandone lettura del dispositivo.
Con il rilascio dell'immobile le parti avrebbero definito la causa seppure non risulta il deposito di atto transattivo.
E' evidente che è venuta a cessare la materia del contendere, istituto di creazione giurisprudenziale, che presuppone il sopraggiungere, nel corso del processo, della carenza dell'interesse ad agire ex art. 100
c.p.c. a seguito di un evento fattuale o processuale che elimina la posizione di contrasto tra le parti che si danno reciproco atto dell'essere venuta meno la ragione della lite. Secondo la consolidata giurisprudenza “L'intervenuta transazione dell'oggetto della lite determina
l'obiettivo venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia giurisdizionale. Carenza, quest'ultima, che il giudice deve rilevare anche d'ufficio, a prescindere dall'atteggiamento delle parti, prendendo atto della
sopravvenuta cessazione della materia del contendere, potendo pronunciarsi sulla soccombenza virtuale
ai fini della regolamentazione delle spese. (Cass. Civ., sez. VI, ordinanza 22 aprile 2020, n. 8034)
Nel caso di specie non avendo le parti regolato con un accordo transattivo la liquidazione delle spese ed essendo preclusa la decisione della causa nel merito quanto alle ulteriori richieste, ritiene questo giudicante di doversi pronunciare sulla loro liquidazione secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, ritenendole parzialmente compensate e tenendo conto che il rilascio dell'immobile
è stato eseguito da . Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano stante il valore della causa, l'attività effettivamente svolta, la diversa definizione del giudizio e l'assenza della nota specifica ai sensi del DM n.147/2022 in
€.850,00 (€. 425,00 fase studio;
€. 425,00= fase introduttiva) oltre le spese borsuali in €. 76,00 = ed oneri accessori.
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nella causa civile iscritta al nr.7247/2022 RG, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere del giudizio promosso da nei confronti di Parte_2
e di;
Controparte_1 Controparte_2
-condanna e di , in solido tra loro, stante anche l'omessa Controparte_1 Controparte_2 partecipazione al percorso di mediazione in €. 850,00 oltre €. 76,00 per spese esenti, oltre oneri accessori.
Sentenza resa all'esito della camera di consiglio , pubblicata mediante lettura del dispositivo e deposito nel fascicolo telematico.
La sentenza è esecutiva come per legge.
Bari, 27.5.2025
Il G.O.P.
Avv. Giovanna Lucia Testini