Articolo 1 della Legge 9 ottobre 1951, n. 1098
Articolo 2
Versione
13 novembre 1951
Art. 1.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1951 al 30 giugno 1952, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Entrata in vigore il 13 novembre 1951