Articolo 6 della Legge 30 aprile 1976, n. 159
Articolo 5Articolo 7
Versione
5 maggio 1976
Art. 6.
Fermo restando quanto disposto all' articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31 , convertito in legge con la presente legge, agli ufficiali ed ai sottufficiali appartenenti al nucleo speciale di cui all'articolo precedente sono attribuiti gli stessi poteri e le facolta' riconosciuti ai funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi addetti alla attivita' ispettiva in materia valutaria.
Entrata in vigore il 5 maggio 1976
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