Sentenza 28 aprile 2006
Massime • 1
In tema di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, nel caso di nomina congiunta a liquidatori di una pluralità di dottori commercialisti o ragionieri e periti commerciali, la legittima disapplicazione, da parte del giudice del merito - per il loro contrasto con l'art. 3 Cost., sotto il profilo della palese sperequazione rispetto alla disciplina del compenso del curatore fallimentare - delle disposizioni regolamentari di cui all'art. 30 del d.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645 e 30 del d.P.R. 6 marzo 1997, n. 100 (che disciplinano gli onorari e le indennità dei predetti professionisti per la liquidazione dei beni ceduti ai creditori), non comporta anche quella dell'art. 11 dei citati decreti presidenziali, che regola l'ipotesi di incarico affidato a più professionisti riuniti in collegio, stabilendo, in particolare - per il caso in cui si tratti (come nella specie) di collegio non obbligatorio - che il compenso globale è quello dovuto al singolo professionista, con l'aumento del quaranta per cento per ciascun membro del collegio. Esclusa, infatti, la possibilità di far capo al principio di unitarietà del compenso, desumibile dalla previsione dettata in relazione al curatore dall'art. 2, comma primo, del d.m. 28 luglio 1992, n. 570, non vertendosi nell'ipotesi di attività diversificata e frazionata nel tempo per effetto di una successione di nomine, ma di nomina plurima e contestuale, la norma regolativa della fattispecie neppure può essere rinvenuta nell'art. 53 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) - il quale stabilisce, con riferimento agli ausiliari del giudice, che quando l'incarico è conferito ad un collegio il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del quaranta per cento, non per ciascuno dei membri del collegio, ma solo per ciascuno dei membri eccedenti il primo -, posto che il liquidatore non è ausiliare del giudice e manca altresì il presupposto per una applicazione analogica della norma, costituito dall'inesistenza di disposizioni disciplinanti la fattispecie.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/04/2006, n. 9864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9864 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 7141/2003 7142/2003
Dott. PROTO Vincenzo - Presidente -
Dott. PLENTEDA Donato - rel. Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. PETITTI Stefano - Consigliere -
Dott. NAPOLEONI Valerio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BA CL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA MERCEDE 52, presso l'avvocato MARIO MENGHINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALICE GIANPAOLO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
EC KABEL SPA IN LIQUIDAZIONE IN CONC. PREV., CONCORDATO PREVENTIVO EC KABEL SPA, LIQUIDATORE GIUDIZIALE CONCORDATO PREVENTIVO, LIQUIDATORE NEGOZIALE CONCORDATO PREVENTIVO, COMMISSARIO GIUDIZIALE CONCORDATO PREVENTIVO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 07141/03 proposto da:
COMMISSARIO GIUDIZIALE CONCORDATO PREVENTIVO EC KABEL SPA IN LIQUIDAZIONE in persona del Commissario pro tempore, EC KABEL SPA IN LIQUIDAZIONE IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del Commissario giud. pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14, presso l'avvocato DANTE GROSSI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CASALINI DARIO, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
BA CL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA MERCEDE 52, presso l'avvocato MARIO MENGHINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANPAOLO ALICE, giusta procura in calce al ricorso principale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e sul 3^ ricorso n. 04146/03 proposto da:
AN NA IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA MERCEDE 52, presso l'avvocato MARIO MENGHINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANPAOLO ALICE, giusta procura in calce al ricorso incidentale;
- ricorrente incidentale -
contro
EC KABEL SPA IN LIQUIDAZIONE IN CONC. PREV., CONCORDATO PREVENTIVO EC KABEL SFA, LIQUIDATORE GIUDIZIALE CONCORDATO PREVENTIVO, LIQUIDATORE NEGOZIALE CONCORDATO PREVENTIVO, COMMISSARIO GIUDIZIALE CONCORDATO PREVENTIVO;
- intimati -
e sul 4^ ricorso n. 07142/03 proposto da:
COMMISSARIO GIUDIZIALE CONCORDATO PREVENTIVO EC KABEL SPA IN LIQUIDAZIONE in persona del Commissario Pro tempore, EC KABEL SPA IN LIQUIDAZIONE IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del Commissario giud. pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14, presso l'avvocato DANTE GROSSI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato DARIO CASALINI, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
AN NA IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLA MERCEDE 52, presso l'avvocato MARIO MENGHINI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANPAOLO ALICE, giusta procura in calce al ricorso principio;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e sul 5^ ricorso n. 04147/03 proposto da:
GI TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA MERCEDE 52, presso l'avvocato MARIO MENGHINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIANPAOLO ALICE, giusta procura in calce al ricorso incidentale;
- ricorrente incidentale -
contro
EC KABEL SPA IN LIQUIDAZIONE IN CONC. PREV., CONCORDATO PREVENTIVO EC KABEL SPA, LIQUIDATORE GIUDIZIALE CONCORDATO PREVENTIVO, LIQUIDATORE NEGOZIALE CONCORDATO PREVENTIVO, COMMISSARIO GIUDIZIALE CONCORDATO PREVENTIVO;
- intimati -
e sul 6^ ricorso n. 07140/03 proposto da:
COMMISSARIO GIUDIZIALE CONCORDATO PREVENTIVO EC KABEL SPA IN LIQUIDAZIONE in persona del Commissario pro tempore, EC KABEL SPA IN LIQUIDAZIONE IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del Commissario giud. pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14, presso l'avvocato DANTE GROSSI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato DARIO CASALINI, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
GI TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA MERCEDE 52, presso l'avvocato MARIO MENGHINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIAMPAOLO ALICE, giusta procura in calce al ricorso principale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso il decreto del Tribunale di VERGELLI, depositato il 23/11/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/06 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per i ricorrenti l'Avvocato ALICE che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale;
udito per c/ric. e ric. inc. l'Avvocato GROSSI che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo IA che ha concluso per l'inammissibilità o comunque il rigetto dei ricorsi principale ed incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Vercelli con decreto 25.11.2002 liquidò al Dott. SS AN, al rag. RA NC e alla rag. CI NN la somma di L. 72.000.000 ciascuno, oltre accessoria titolo di compenso finale, quali liquidatori nel concordato preventivo della soc. Patelec Kabel s.p.a. e conferì al commissario giudiziale avv. Giorgio Malinverni "i poteri liquidatori necessari alla realizzazione della pretesa creditoria avente ad oggetto le somme precedentemente corrisposte in eccedenza ai liquidatori predetti". Premesso che ne' il D.M. 28 luglio 1992, n. 570 ne' la legge fallimentare contengono disposizioni in ordine al compenso dovuto al liquidatore nel concordato preventivo con cessione di beni e richiamato il D.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645 e il D.P.R. 6 marzo 1997, n. 100, art. 30 - che rispettivamente disciplinano onorari e indennità per le prestazioni professionali di dottori commercialisti e ragionieri e periti commerciali, per la liquidazione dei beni ceduti ai creditori ai sensi della L. Fall., art. 160, comma 2, n.
2 - rileva il tribunale che i criteri fissati da tali disposizioni e in particolare la previsione di percentuali fisse sulle attività realizzate e di un compenso supplementare sull'ammontare del passivo da liquidarsi con una percentuale fissa, superiore a quella variabile stabilita per il curatore dal D.M. n. 570 del 1992, "determinano nella stragrande maggioranza dei casi la liquidazione di compensi aventi importi assai vicini o addirittura di gran lunga superiori a quelli previsti per il curatore".
E poiché la "sostanziale equiparazione in alcuni casi o addirittura discriminazione in peius per il curatore nei restanti casi c ... appare senz'altro irragionevole e pone quindi la norma predetta in contrasto con l'art. 3 Cost. perché il curatore stesso svolga attività di gran lunga più complesse rispetto a quelle del liquidatore e ha concluso ritenendo illegittima la disposizione e l'ha disapplicata, g con conseguente sopravvivenza in subiecta materia dei principi giurisprudenziali sopra ricordati e comportanti l'applicazione analogica dei criteri stabiliti per il curatore con l'esclusione del compenso supplementare per il passivo h. Ha, poi, in applicazione analogica del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 53 (T.U. delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia) - nella considerazione che più erano stati i liquidatori nominati dal tribunale e che non potesse il compenso essere determinato per ciascuno di essi - fissato il compenso al singolo liquidatore in base al disposto del D.M. n. 570 del 1992, art. 1, comma 1, lo ha aumentato del 40% per ciascuno degli altri componenti del Collegio e quindi ha ripartito l'importo globale di L. 216.000.000 tra i tre professionisti, tenuto conto dell'opera prestata (con un impegno personale ridimensionato dalla contemporanea presenza di tre liquidatori); dei risultati ottenuti (inferiori di circa 1/3 a quelli auspicati, di tanto essendo risultato inferiore l'attivo realizzato rispetto alle attività considerate in sede di omologazione); dell'importanza della procedura e della sollecitudine con cui le operazioni erano state compiute.
E avendo rilevato che il 25.10.1990 lo stesso tribunale aveva liquidato a ciascuno di essi la somma di L. 175.000.000, ancor prima della esecuzione del concordato, la cui conclusione soltanto legittima la determinazione del compenso, ha disposto per la restituzione da parte di ognuno dell'importo di L. 103.000.000, conferendo al commissario giudiziale avv. Giorgio Malinverni i poteri liquidatori necessari a realizzare siffatta pretesa creditoria. Propongono separati ricorsi, di uguale tenore, di cui è stata disposta nella pubblica udienza la riunione ai sensi dell'art. 335 c.p.c., CI NN IA, SS AN e RA NC, con sei motivi;
resistono con controricorso, in riferimento a ciascuno dei ricorsi principali, il commissario giudiziale del concordato preventivo e il liquidatore negoziale RO CO, che hanno anche proposto ricorso incidentale con un motivo, cui hanno replicato con controricorso i ricorrenti principali.
Le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denunciano la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., per essere il provvedimento liquidatorio del compenso del 29.10.1990 divenuto definitivo, avendo natura sostanziale di sentenza e non essendo stato emesso per la corresponsione di acconti, ne' essendo stato revocato dal successivo provvedimento e ancor meno impugnato, allorché fu emanato.
Nè assume rilievo la eventuale successiva attività liquidatoria, dovendo la prima decisione restare ferma nella sua portata e nel suo significato.
Con il secondo motivo analoga denunzia è riferita all'art. 99 c.p.c. e all'art. 111 Cost.. I ricorrenti lamentano che sia stato violato il principio della domanda, posto che nessuna istanza i liquidatori avevano fatto - tant'è che il precedente provvedimento era stato sottoposto a revisione di ufficio dopo che erano intervenuti criteri normativi, inesistenti nel 1990 - e che del pari nessuna domanda di restituzione era stata proposta.
Con il terzo i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione dall'art. 101 c.p.c. e dell'art. 24 Cost.; del principio di imparzialità del giudice (art. 111 Cost.) e dell'art. 158 c.p.c.. Assumono che si sia disposto in ordine ad una pretesa creditoria verso di loro, senza che fosse stato instaurato un regolare contraddittorio, e che a decidere sia stato un giudice non imparziale, dal momento che a comporre il collegio, autore del provvedimento impugnato, era stato il giudice delegato che versava in una situazione di incompatibilità "per avere già assunto ... sul tema discusso in sede di opposizione determinazioni qualificanti il decreto 25 ottobre 1990 come non vincolante ed insieme già risolutivo in ordine ai criteri normativi da adottare per la (nuova) liquidazione".
Egli aveva, infatti, con provvedimento dell'11.10.2002 rilevato la necessità di accertare se con precedenti decreti si era inteso accordare anticipazioni sul compenso ovvero liquidare quello finale, osservando che, ove di mere anticipazioni si fosse trattato, il giudice delegato avrebbe dovuto proporre al tribunale un compenso finale con importi pari a circa 1/3 di quelli già liquidati come anticipazione, con la conseguente nomina di un altro liquidatore per il recupero delle eccedenze.
Con il 4^ motivo si denunziano violazione e falsa applicazione dell'art. 10 e 11 disp. gen;
art. 2223 c.c.; L. Fall., artt. 39 e 165; D.M. 17 aprile 1987, art. 1 e D.M. 28 luglio 1992, n. 570, art. 1, in relazione alla applicazione retroattiva di quest'ultima normativa, che aveva modificato la precedente - in virtù della quale era stato emesso il decreto 25 ottobre 1990 del tribunale - di cui al D.M. 17 aprile 1987, che aveva previsto per le somme eccedenti il miliardo di lire e sino a tre miliardi il compenso del 2% e quello dell'1% sulle somme superiori ai tre miliardi, a differenza del successivo, che per gli stessi scaglioni aveva previsto, rispettivamente, il compenso "sino all'1,80% e "sino allo 0,90%". Con il 5^ motivo la denuncia di violazione di legge e/o di falsa applicazione di norme di diritto è riferita al D.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645, art. 7 e D.P.R. 6 marzo 1997, n. 100, art. 11.
I ricorrenti osservano che il richiamo all'art. 11 stabilisce al comma 2 che "quando la pratica è svolta da più dottori commercialisti/ragionieri riuniti in collegio non obbligatorio a seguito di espressa richiesta o autorizzazione da parte del cliente, gli onorari globali dovuti al collegio, fermi restando i rimborsi di spese e le indennità spettanti a ciascun membro, sono quelli dovuti ad un dottore commercialista/ragioniere con l'aumento del 40% per ogni componente del collegio, salvi i casi espressamente regolati in modo diverso dalla presente tariffa".
Premesso che nella specie era mancato il criterio della non obbligatorietà della collegialità, per cui la liquidazione doveva essere piena e non decurtata e che, comunque, spettava l'aumento del 120% e non dell'80% - tre e non due essendo stati i membri del collegio - e che gli onorari minimi stabiliti dalle tariffe professionali, ai sensi del D.P.R. n. 645 del 1994 e D.P.R. n. 100 del 1997, art. 7, sono inderogabili, lamentano che non sia stata confermata la liquidazione compiuta il 25 ottobre 1990, mai contestata e conforme alle norme predette.
Con il 6^ sono infine denunziate la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 10, 11 e 12 disp. gen.; D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 53; D.P.R. n. 65 del 1994, e D.P.R. n. 100 del 1997, art. 11; L. Fall., art. 182.
Negano i ricorrenti che fosse applicabile il criterio della collegialità, giacché il provvedimento di nomina aveva contemplato tre liquidatori e non un collegio di tre componenti, tant'è che distinti erano poi stati i decreti di liquidazione, come del resto stabilisce la L. Fall., art. 182, che non considera la ipotesi collegiale;
ne' il pari contributo dei liquidatori implica di per sè tale collegialità.
Aggiungono che la disapplicazione dell'art. 30 di tali regolamenti non comporta anche quella dell'art. 11 citato e lamentano ancora che sia stata violata la normativa sulla analogia, posto che il liquidatore non è ausiliario del giudice e non può essere a lui applicata la normativa che riguarda il perito, il consulente tecnico, l'interprete e il traduttore, il ricorso all'analogia essendo concesso all'interno della tariffa e non con riferimento a tariffa diversa;
sicché mancherebbe il presupposto del ragionamento analogico, consistente nella applicazione della medesima conseguenza giuridica alla fattispecie ritenuta simile, oltre al requisito della inesistenza della norma che disciplina la fattispecie in questione. con il ricorso incidentale il commissario giudiziale del concordato e la soc. Patelec Kabel s.p.a., esclusa la applicabilità in via analogica delle tariffe dei dottori commercialisti e dei ragionieri, hanno censurato la sentenza Impugnata per non avere fatto applicazione del D.M. 28 luglio 1992, n. 570, che regola il compenso dei curatori fallimentari, alla cui funzione è assimilabile quella dei liquidatori, secondo il quale, nella ipotesi di frazionamento della attività, il compenso deve essere ridotto dovendo essere ragguagliato alla sola attività svolta;
sicché laddove i liquidatori operano congiuntamente, deve essere determinato in modo unitario.
Il primo motivo dei ricorsi principali e inammissibile. Il tribunale ha esaminato i decreti 25 ottobre 1990 emessi in favore dei tre liquidatori riconoscendo in essi la natura di mere anticipazioni sul compenso finale, posto che alla data predetta la liquidazione non era esaurita e considerato che il compenso, nella sua complessiva determinazione, suppone la conclusione del procedimento e la presentazione del rendiconto.
Tanto ha ritenuto in base alla circostanza che in quel momento erano stati pagati solo i creditori ipotecar i e soprattutto che le attività dirette alla acquisizione di tutte le risorse da ripartire tra i creditori non erano state compiute, tanto che dopo tale provvedimento erano stati riscossi significativi crediti ed erano maturate rilevanti competenze sui depositi bancari, da ripartire. Ha così concluso che quel provvedimento mancasse del carattere della definitività e ben potesse essere modificato e revocato. La censura, nel momento in cui prospetta una lettura del decreto pregresso in termini di decisorietà e definitività, per avere quantificato in modo globale il compenso di ciascun liquidatore, avuto anche riguardo al tenore delle richieste formulate dai diretti interessati, non può trovare ingresso in questo giudizio, dal momento che in tema di interpretazione di precedenti decisioni giudiziali tra le parti l'accertamento che compia il giudice di merito è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei criteri di ermeneutica, di cui all'art. 1362 c.c. e s.s., o per vizi di motivazione relativi alla loro applicazione;
e ciò in quanto l'operazione interpretativa compiuta nel secondo giudizio, avente ad oggetto una regola già applicata nel primo, è l'equivalente dell'interpretazione di un negozio o di un provvedimento amministrativo, avendo in tutti e tre questi atti le regole in essi contenute riguardo a fatti giuridicamente già in precedenza qualificati (Cass. 10229/2005; 8809/2003; 5140/2003; 10503/2001;
5736/2001; 13749/1999).
E non essendo infatti il giudizio di legittimità un giudizio di merito di terzo grado, la pronunzia intervenuta sul contenuto e sui limiti di un giudicato esterno può essere oggetto di ricorso per cassazione solo sotto il profilo della violazione e falsa applicazione delle norme predette, dell'art. 2909 c.c. e dei principi in tema di elementi costitutivi della cosa giudicata, nonché per vizi attinenti alla motivazione, senza che aia possibile sollecitare indagini sul contenuto sostanziale della pronunzia, la cui ricostruzione, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, è demandata in via esclusiva al giudice del merito.
La conclusione del tribunale, argomentata sotto plurimi profili (pagamento dei debiti solo parziale;
mancato esaurimento di tutte le operazioni di realizzo;
dimissioni di due dei liquidatori rassegnate molti anni dopo il decreto del 1990) non possono dunque essere svalutate con l'assunto che la prima liquidazione fu anche definitiva, tale dovendo essere il senso di detto provvedimento, posto che, appunto, l'accesso a quella interpretazione è inibito al giudice di legittimità una volta che essa risulti sostenuta da congrua motivazione - peraltro nella specie nemmeno posta in discussione - e che i criteri utilizzati non siano censurati con la specificazione dei canoni ermeneutici disattesi, ma con il solo riferimento all'art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c.. Nè e conferente la deduzione che sia mancata la espressa regola ovvero la dichiarazione di illegittimità dei decreti pregressi, poiché il tribunale, con l'impugnato provvedimento, ha qualificato i precedenti in termini tali da risultare compatibili - proprio perché aventi ad oggetto anticipazioni e non liquidazioni finali - con quello poi adottato, per cui è ricorso, tanto cioè da non richiedere pronunzie incidenti su Quanto prima deciso, se non nel senso della misura, che, una volta risultata nella globale determinazione del compenso eccedente quanto già erogato, comportava l'effetto restitutorio coerente con la natura di quelle erogazioni, suscettibili tanto di essere integrate quanto di essere decurtate. Privi di fondamento sono il secondo ed il terzo motivo, la cui trattazione congiunta è giustificata dalle questioni processuali che entrambi propongono.
Quanto all'assenza di domande, riferibili sia alla liquidazione del compenso che alla restituzione di quanto riscosso, va rilevato che il procedimento di concordato, anche nella fase della esecuzione, ha natura officiosa, una volta che sia stato attivato a monte della proposta dell'imprenditore debitore L. Fall., ex art. 160, comma 1;
ed in particolare nell'ultima fase è governato dalle regole fissate dalla sentenza di omologazione, la cui osservanza è sottoposta al controllo del commissario giudiziale e la cui inadempienza provoca la risoluzione, a norma della L. Fall., artt. 186 e 137, che il tribunale può dichiarare anche d'ufficio.
Irrilevante è pertanto la circostanza che i liquidatori abbiano mancato di chiedere la determinazione finale del compenso, esso costituendo un adempimento necessario perché propedeutico alla ripartizione del realizzo tra i creditori, da compiersi, appunto, al netto delle spese della procedura, posto che le anticipazioni erogate fossero state insufficienti a coprire tale compenso. E tale determinazione fu richiesta dal commissario giudiziale tenuto alla vigilanza sulla esecuzione degli obblighi concordatari. Del tutto inconferente è, poi, la circostanza che sia mancata la domanda di restituzione dell'eccedenza di Quanto riscosso rispetto a quanto liquidato.
Il provvedimento impugnato non ha affatto posto a carico dei liquidatori il rimborso della differenza, in termini precettivi, ma ha solo conferito al commissario giudiziale "i poteri liquidatori necessari alla realizzazione della pretesa creditoria", con una misura cioè di ordine amministrativo e gestorio, che di per sè non incide sui diritti soggettivi degli interessati e non è dunque nemmeno suscettibile di censura.
Quanto al difetto di contraddittorio e di imparzialità del giudice (di cui al terzo motivo) va osservato che, come i controricorrenti hanno riferito - senza che il punto abbia trovato contrasti nella memoria di replica di parte avversa - i liquidatori erano stati nel luglio 2002 dal commissario giudiziale invitati a depositare il rendiconto finale in funzione della determinazione del compenso e a quell'invito avevano corrisposto con una relazione del settembre successivo in ordine alla "situazione sulla liquidazione dei beni". Era poi seguito il provvedimento del giudice delegato, diretto a conoscere le attività liquidatorie compiute prima e dopo i decreti del 25.10.1990 e "ogni altra circostanza idonea a chiarire se le somme liquidate in precedenza..., fossero o meno mere anticipazioni sul compenso finale" i e anche sul punto gli interessati erano intervenuti con una relazione del novembre 2002 in merito alla liquidazione dei compensi, così esercitando pienamente il diritto di difesa rispetto alla questione, poi risolta con l'impugnato provvedimento per cui è causa.
Quanto alla imparzialità del giudice delegato, che aveva composto il Collegio, autore di tale provvedimento, nella specie non è nemmeno in astratto prospettabile che sia mancata, dal momento che il tribunale non ha deciso su reclamo avverso atti di quel giudice, ma ha assunto deliberazioni di prima istanza, ai sensi della L. Fall., artt. 165 e 39. E a nulla rileva che il giudice delegato avesse disposto la predetta verifica, affidandola al commissario giudiziale, e così avesse manifestato l'intendimento di sottoporre al tribunale la questione della entità del compenso finale - ove la liquidazione precedente fosse stata in termini di mera anticipazione - e ad un tempo prospettando la possibilità che la globale misura risultasse sensibilmente inferiore a quanto già erogato, tanto corrispondendo alla previsione della L. Fall., art. 39 - richiamato dall'art. 165 - che al tribunale assegna il compito di decidere "su relazione del giudice delegato"; al di fuori, dunque, delle ipotesi di incompatibilità contemplate dall'art. 51 c.p.c.. E ciò a prescindere dalla esclusa possibilità di ricondurre al processo civile e più ancora alle procedure concorsuali situazioni del processo penale, alle quali ha fatto espresso richiamo il novellato art. 111 Cost., attese le profonde differenze strutturali e funzionali tra i due modelli di processo e considerato che in particolare la disciplina fallimentare è governata dal principio della concentrazione processuale, presso i suoi organi, di ogni controversia che ne deriva e dalla esigenza di rapidità delle varie fasi, assicurata dalla continuità di conoscenza da parte del giudice delegato di fatti, rapporti e situazioni soggettive ed oggettive della procedura (tra le più recenti Corte cost. 75/2002; 167/2001). Infondato è anche il quarto motivo.
A disattendere infatti la censura di violazione del principio di irretroattività della norma (artt. 10 e 11 disp. gen.) è sufficiente la considerazione che i decreti del 1990 furono provvisori e che la determinazione del compenso globale per la procedura è stata fatta nel 2002, alla stregua dei criteri proposti dalle fonti normative sopravvenute, proprio secondo il principio tempus regit actum, di cui è stata lamentata la violazione. Diverse sono invece le conclusioni relative ai successivi due motivi, il 5^ e il 6^, articolati nella sequenza logico - giuridica proposta, in riferimento alle ragioni della decisione, che aveva così argomentato.
Posto che ne' la legge fallimentare ne' il D.M. 28 luglio 1992, n. 570 - che da ultimo ha adeguato i compensi dei curatori fallimentari e determinato quelli del commissario giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata - stabiliscono espressamente quali siano i criteri di determinazione del compenso del liquidatore nel concordato con cessione di beni;
e che l'applicazione del D.P.R. 10 ottobre 1994, n. 645, art. 30 - che disciplina gli onorari e le indennità per le prestazioni dei dottori commercialisti "per la liquidazione dei beni ceduti ai creditori ai sensi dell'art. 1977 c.c. e R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 160, comma 2, n. 2", di tenore identico allo stesso articolo del D.P.R. 6 marzo 1997, n. 100, per i ragionieri e i periti commerciali -
determina "nella stragrande maggioranza dei casi o comunque in quelli statisticamente più ricorrenti, caratterizzati da attivi e passivi assai elevati, la liquidazione di compensi aventi importi assai vicini o addirittura di gran lunga superiori a quelli previsti per il curatore", equiparazione e persine discriminazione in peius per il curatore irragionevole, quest'ultimo svolgendo attività di gran lunga più complesse rispetto a quelle del liquidatore, le norme regolamentari delle predette categorie professionali sono illegittime e vanno disapplicate, con la utilizzazione in via analogica dei criteri stabiliti per il curatore, con esclusione del compenso supplementare sul passivo, non svolgendo il liquidatore alcun compito in ordine all'accertamento della massa passiva.
Considerato, poi, che più erano stati i liquidatori e che tutti avevano operato congiuntamente e non per specifiche e frazionate attività singole, il tribunale ha ritenuto di non potere fare applicazione del criterio di determinazione unitaria del compenso sull'attivo complessivamente realizzato - in base al principio secondo cui, ove più curatori si succedono nell'ambito della procedura, il compenso complessivo non deve superare i limiti percentuali previsti dal D.M. 28 luglio 1992, n. 570, artt. 1, 2 e 3 - in (pianto non di successione nella carica si era trattato, ma di una nomina plurima e contestuale.
Conseguentemente ha ritenuto di rinvenire la regola di diritto nel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 53 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), il quale stabilisce che "quando l'incarico è stato conferito ad un collegio di ausiliari il compenso globale è determinato sulla base di quello spettante al singolo, aumentato del 40% per ciascuno degli altri componenti del collegio, a meno che il magistrato dispone che ognuno degli incaricati deve svolgere personalmente e per intero l'incarico affidatogli".
Oppongono a riguardo i ricorrenti che debba trovare applicazione nella specie - ammesso che di nomina collegiale si sia trattato e non di tre distinti provvedimenti di liquidazione - il D.P.R. n. 645 del 1994 e D.P.R. n. 100 del 1997, art. 11, che contempla la ipotesi di più professionisti riuniti in Collegio e stabilisce, se il Collegio è obbligatorio, la liquidazione separata ed integrale per ciascuno dei componenti;
mentre nel caso contrario deve essere unitaria, ma con l'aumento del 40% per ciascun membro;
sicché il compenso avrebbe dovuto essere guanto nano maggiorato del 120% e non dell'80% e poi diviso, ove non si fosse proceduto alla liquidazione integrale per ognuno, giustificata dal fatto che, se di nomina collegiale si era trattato, il collegio era comunque obbligatorio.
Denunciano inoltre la erronea applicazione delle norme sulle spese di giustizia, dal momento che il liquidatore non è ausiliare del giudice e manca il presupposto della analogia, costituito dalla inesistenza di norme disciplinati la fattispecie.
La censura, così riassunta nei passaggi significativi in cui si condensano i due motivi in esame, merita di essere condivisa. Il Tribunale di Vercelli, nell'identificare la fonte regolatrice della fattispecie, ha omesso di considerare che i regolamenti più volte citati n. 645 del 1994 e n. 100 del 1997 prevedono all'art. 11 la ipotesi di pluralità di professionisti riuniti in Collegio, sicché, in luogo di attingere altrove la disciplina applicabile, avrebbe dovuto a quelle fonti fare ricorso, essendone mancata la disapplicazione, come invece avvenuto per l'art. 30 prima esaminato. Nè può ritenersi che il giudizio di illegittimità, espresso in merito a tale ultima norma, abbia automaticamente investito l'altra, pur in difetto di espressa statuizione del giudice, diversa essendo la ratio delle due disposizioni e compatibile risultando con la disciplina del compenso del curatore - che il giudice di merito, conformemente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (SS.UU. 4670/1997, Cass. 16989/2004; 10745/1998; 6924/1997; 1730/1994;
4721/1987; 3352/1985; 2814/1976), ha giudicato ineludibile per i profili di palese sperequazione prima considerati - la applicazione delle maggiorazioni, una volta esclusa la possibilità di far capo al principio di unitarietà, correttamente disatteso per il fatto che non di successione di nomine si è trattato ma di una nomina congiunta, in forza della quale l'attività non è stata diversificata e frazionata ratione temporis, tanto da incorrere nella prescrizione del D.M. n. 570 del 1992, art. 2, comma 1, ma è stata dai tre liquidatori interamente compiuta, dall'inizio alla fine. Non ha invece alcun pregio il rilievo dei ricorrenti secondo cui le loro nomine furono distinte e non effettuate in termini di collegialità. L'assunto risulta fondato sulla mera considerazione che la natura collegiale non si desume dal provvedimento, senza alcun riferimento alle ragioni giustificative della nomina pluripersonale, di segno contrario a quanto il decreto impugnato afferma, a cioè che i liquidatori hanno operato congiuntamente e non per operazioni differenziate;
come apodittico è l'assunto, subordinato, secondo il quale la collegialità sarebbe stata obbligatoria, tanto da far preferire il criterio della liquidazione integrale per ciascuno e non unitaria, sia pure con la maggiorazione del 120%.
Quanto, infine, al ricorso incidentale, le considerazioni ora svolte con riguardo alla inapplicabilità del principio di unitarietà, che regola il compenso del curatore, giovano a privarlo di fondamento. Il ricorso principale va dunque accolto, limitatamente ai motivi 5^ e 6^, e poiché non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa va decisa nel merito, con la determinazione in favore di ciascuno dei ricorrenti del compenso in Euro 45.448,21 (corrispondenti a L. 88.000.000, pari ad un terzo di L. 264.000.000, così determinate, per effetto della maggiorazione del 120% sull'importo riconosciuto dal tribunale di L. 120.000.000, al netto della maggiorazione applicata in misura dell'80%). Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano complessivamente in favore dei ricorrenti principali in E. 7.300,00 di cui 7.000,00 per onorari e 300,00 per esborsi;
oltre alle speso generali e agli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte, preso atto della riunione ai presenti ricorsi, principale ed incidentale, dei ricorsi nn. 4146/03 e 7142/03, nonché di quelli iscritti ai nn. 4145/03 e 7141/03, accoglie il 5^ ed il 6^ motivo dei ricorsi principali;
rigetta gli altri ed i ricorsi incidentali e, decidendo nel merito, determina il compenso in favore di ciascuno dei ricorrenti principali in Euro 45.448,21; condanna controricorrenti e ricorrenti incidentali in solido al pagamento delle spese processuali in complessivi Euro 7.300,00, di cui 300,00 per esborsi e 7.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2006