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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/10/2025, n. 1478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1478 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 932 2018
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. SALLEMI GULINO SALVATORE;
C.F._1
attore contro
(c.f. ), con l'avv. OCCHIPINTI Controparte_1 C.F._2
SALVATORE; convenuto nonché nei confronti di
(c.f. con l'avv. PEPI Controparte_2 C.F._3
MANUELA; terzo chiamato avente ad oggetto: Responsabilità professionale posta in decisione con ordinanza del 14.5.2025;
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione notificato il 27 febbraio 2018, ha Parte_1
convenuto in giudizio deducendo di essersi affidata al Controparte_1
convenuto, a partire dal marzo 2011, per una riabilitazione implanto-protesica dell'arcata superiore;
il 15 giugno 2012 sarebbe stata installata una protesi definitiva avvitata su impianti. Dopo tre giorni dall'installazione, l'attrice riferiva un primo sgretolamento e, nei mesi successivi, ulteriori fratture del rivestimento, con ripetuti smontaggi e riposizionamenti;
le cause venivano ricondotte dal convenuto a bruxismo e/o a presunte abitudini alimentari, circostanze negate dall'attrice. Seguivano diffida del 10.10.2013 e risposta del difensore del convenuto in data 23.10.2013, secondo cui la fase protesica non era completata e le protesi erano ancora “provvisorie”. L'attrice adiva quindi il Tribunale in sede di
ATP (R.G. 293/2014): con relazione 11.06.2014 il c.t.u. descriveva “gravi segni di deterioramento” del manufatto (aree di esposizione del metallo e fratture bilaterali del composito), escludeva il bruxismo e qualificava la protesi come di bassa qualità, in lega non nobile con rivestimento non ceramico, reputandola incongrua;
proponeva la sostituzione del manufatto e proponeva il pagamento da parte del convenuto della complessiva somma di € 6.000,00 (di cui € 5.000,00 per nuova protesi e € 1.000,00 per ITP).
In questo giudizio l'attrice ha chiesto l'accertamento della responsabilità professionale del convenuto, la risoluzione del rapporto e la condanna al risarcimento del danno, così specificato:
- € 5.000,00 per la realizzazione di un nuovo manufatto protesico circolare superiore fisso e avvitato su 8 impianti;
- € 5.411,00 a titolo di danno biologico derivante da un'invalidità permanente del 4%;
- € 4.800,00 per invalidità temporanea parziale (ITP) al 50% per 10 giorni;
- € 926,78 per spese vive documentate (visite, accertamenti, consulenze); - € 5.000,00 a titolo di danno morale, estetico e alla vita di relazione, in ragione del disagio psicologico e relazionale causato dallo sfaldamento delle protesi;
- una somma da determinarsi in via equitativa per danno da mancato consenso informato, lamentando la totale assenza di informazioni sui rischi dell'intervento e sulla qualità dei materiali utilizzati;
- € 1.333,74 per spese sostenute nel procedimento di accertamento tecnico preventivo (ATP).
Ha inoltre chiesto la condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite e alla rifusione delle spese sostenute per l'ATP.
Si è costituito eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità Controparte_1
per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. 28/2010.
Nel merito ha negato errori medici, richiamando le risultanze dell'ATP in punto di correttezza dell'impianto ed affermando che l'unico vizio riguardava la protesi. Ha esposto di essersi attivato con l'OT per le prime riparazioni e, ravvisata l'inadeguatezza del manufatto, di aver fatto realizzare una nuova protesi da installare senza aggravio di spese per la paziente, la quale però non si sarebbe più presentata per il posizionamento. Ha contestato l'esistenza di danni biologici ed il quantum richiesto (biologico/ITP, morale estetico, consenso informato); ha sostenuto inoltre che l'attrice non aveva pagato la protesi ed era debitrice di €
2.000,00 sul prezzo degli impianti (ritenuto congruo anche dal c.t.u.). In via subordinata, ha chiesto di essere manlevato dall'OT , Controparte_2
chiamato in causa.
Quest'ultimo si è costituito eccependo, in via preliminare, la decadenza dalla denuncia dei vizi e la prescrizione annuale dell'azione ex art. 2226 c.c., assumendo che mai gli furono denunciati tempestivamente difetti del manufatto e che non venne coinvolto nell'ATP del 2014. Ha dedotto di aver operato su prescrizione del medico del 14.03.2012, con consegna definitiva del 12.06.2012, corredata da dichiarazione di conformità e documentazione tecnica (progetto, protocollo operativo, scheda di lavorazione) recanti materiali, lotti e fasi. Ha richiamato i limiti normativi dell'attività dell'OT (R.D. 1334/1928 e 1265/1934) e la disciplina dei dispositivi su misura (d.lgs. 46/1997, Dir. 2007/47/CE), sostenendo che il paziente non ha azione diretta nei suoi confronti e che l'eventuale responsabilità verso il medico ha natura contrattuale ed è soggetta ai termini dell'art. 2226 c.c.
Ha comunque contestato le valutazioni del c.t.u. circa la tecnica costruttiva, precisando l'uso di lega cromo cobalto con fusione a cera persa (idonea ad assicurare doppio legame meccanico e chimico tra metallo e rivestimento) e ha ricondotto le fratture localizzate a sovraccarico masticatorio per occlusione non bilanciata (mancanza degli elementi inferiori 36 37 38 46 47), escludendo un difetto generalizzato del manufatto. In ogni caso, ove mai ravvisabile una responsabilità, questa sarebbe limitata al solo danno emergente relativo all'eventuale rifacimento della protesi.
A fronte dell'eccezione di prescrizione del chiamato, il convenuto ha dedotto che quest'ultimo fu immediatamente messo a conoscenza dei problemi riscontrati nella protesi, tanto che ne approntò una nuova;
e che l'eccezione di prescrizione varrebbe sia per il chiamato che per il convenuto.
***
L'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione è infondata perché, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 d.lgs.
28/2010 e 8 l. 24/2017, la domanda in materia di responsabilità medica è sottoposta alle condizioni di procedibilità alternative dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. e della mediazione, e nel caso di specie ricorre la prima ipotesi (cfr. ricorso in atti).
La domanda attorea è fondata nei termini che seguono.
È pacifico (e comunque emerge dalla c.t.u.) che l'impianto eseguito dal convenuto fosse esente da vizi, e che la problematica consistesse esclusivamente in alcuni difetti della protesi. La difesa del convenuto in punto di an si basa esclusivamente sul fatto che tale protesi sia stata realizzata dall'OT, con conseguente suo difetto di legittimazione passiva sostanziale.
Tuttavia, è irrilevante che tale difetto non sia direttamente imputabile al convenuto, perché “salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro” (art. 1228 c.c.).
La giurisprudenza ritiene che “alla stregua dell'art. 1228, c.c., possono considerarsi ausiliari del debitore soltanto coloro che agiscono su suo incarico e il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri di direzione e controllo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra di essi e il debitore medesimo, ovvero quando sussista un collegamento tra l'attività del preteso ausiliario e l'organizzazione aziendale del debitore della prestazione. Diversamente, mandatari sono coloro che non sono direttamente assoggettati a poteri di controllo del loro operato, ma agiscono autonomamente a seguito di affidamento di uno specifico incarico, in base al quale si obbligano a compiere uno o più atti giuridici per conto e in favore del mandante” (C. 25251/2011, C. 17705/2010).
Nel caso di specie, è pacifico che la protesi sia stata realizzata dall'OT in base alle puntuali indicazioni e prescrizioni del convenuto, come del resto imposto dalla normativa professionale richiamata dal primo. Conseguentemente, ricorre l'ipotesi dell'ausiliario quale operatore assoggettato ai poteri di direzione e controllo del debitore.
Pertanto, i vizi della protesi integrano inadempimento del convenuto, a fronte del quale egli non ha nemmeno allegato circostanze tali da far ritenere che tale inadempimento “è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” (art. 1218 c.c.), tale non essendo, come si è visto, il fatto che la protesi sia stata realizzata dall'OT.
In ordine al quantum si osserva quanto segue.
Non è dovuta la somma di € 5.000, pretesa per la nuova protesi. Infatti, la necessità di installare la nuova protesi non origina dall'inadempimento del convenuto, ma dalle problematiche dell'arcata superiore dell'attrice, che la prima protesi non ha risolto. In altri termini, l'attrice aveva comunque necessità di una protesi, e semplicemente il convenuto non ha saputo fornirgliene una idonea.
Conseguentemente, la necessità di sostenere la spesa per la nuova protesi non costituisce una conseguenza dell'inadempimento e dunque non integra un danno risarcibile.
In astratto, l'attrice avrebbe avuto diritto alla restituzione di quanto pagato per la protesi rivelatasi inidonea. Tuttavia, essa ha dedotto che il compenso complessivamente pattuito col convenuto, e relativo quindi ad impianto e protesi, ammontava ad € 15.000; il c.t.u. ha ritenuto congruo il corrispettivo di € 10.000 relativo all'impianto; e l'attrice ha dedotto di aver pagato € 9.700. Ciò significa che l'attrice non ha pagato la protesi difettosa e dunque non ha diritto ad alcuna restituzione.
Parimenti insussistente è la pretesa al risarcimento del danno biologico permanente, perché è la stessa attrice a dedurre che le menomazioni fisiche subite costituiscono un “danno emendabile” (cfr. atto di citazione pag. 6, comparsa conclusionale pag. 9) e dunque non integrano un danno biologico permanente.
Infatti, tale tipologia di danno ricorre quando “l'individuo non abbia riacquistato la sua completa validità” (C. 26897/2014), dovendo convivere con la lesione per il resto della vita (C. 7730/2004). Del resto, è per questo che le tabelle di liquidazione considerano l'età del danneggiato: consistendo il danno nel dover continuare a vivere con un deficit di funzionalità fisica, tale danno sarà maggiore per i soggetti più giovani, che subiscono una maggiore convivenza con la lesione.
È dovuto il risarcimento del danno biologico temporaneo, essendo pacifico che, nel tempo in cui il convenuto tentò il ripristino della protesi, l'attrice subì una compromissione delle sue facoltà masticatorie e dunque una compromissione della funzionalità dell'organismo, che non si sarebbe avuta se la protesi installata fosse stata funzionante. Tale pregiudizio va liquidato in € 1.000 come ritenuto dal c.t.u. senza ricevere puntuali contestazioni da nessuna delle parti con riferimento all'esplicitazione del metodo di calcolo. Trattandosi di debito di valore, tale somma va rivalutata dalla data di redazione della c.t.u. (11.6.2014) ad oggi, ottenendosi €
1.360,53, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Non è dovuta la somma di € 926,78 per spese documentate perché non è nemmeno specificato di che spese si tratti. Infatti, la relativa fattura (doc. 2 attrice) è stata emessa dal dott. , mentre il certificato medico (doc. 1) è stato Persona_1
redatto dalla dott.ssa ; e la fattura non specifica di che cure si tratti, con la Per_2
conseguenza che non è possibile accertare il nesso di causa tra inadempimento e spesa.
Quanto al danno morale e alla vita di relazione, dall'istruttoria orale è emerso che l'attrice, a causa del visibile sfaldamento della protesi “evitava di vedere gli amici, di uscire, quando interloquiva con qualcuno copriva la bocca con la mano a causa dei suoi denti”, “aveva problemi ad andare a lavorare, perché non riusciva ad interfacciarsi con le persone” e che tale situazione si è protratta sino all'installazione di una nuova protesi, ossia nel 2017 (testimoni e Tes_1 [...]
, e ciò integra certamente una lesione della sfera dinamico-relazionale Tes_2
dell'attrice.
Occorre poi considerare che è pacifico che il convenuto offrì, e l'attrice rifiutò,
l'installazione di una nuova protesi, e che ciò avvenne, al più tardi, nel settembre
2013.
Infatti l'attrice ha dedotto di aver interrotto i rapporti col convenuto nel settembre
2013; e il convenuto ha dedotto che, nell'ambito di tali rapporti, ed in particolare all'esito di alcuni tentativi di riparazione (gli stessi dedotti anche dall'attrice) egli offrì l'installazione di una nuova protesi.
Non essendovi ragione di dubitare della bontà di tale nuovo dispositivo offerto dal convenuto, la protrazione del pregiudizio oltre il settembre 2013 e sino al 2017 deve ritenersi imputabile, ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c., all'attrice. Ed alla medesima conclusione conduce anche la considerazione che, per stessa ammissione dell'attrice, il ritardo nella risoluzione della problematica dopo l'interruzione dei rapporti col convenuto è dipesa dalla sua indisponibilità di fondi per affrontare la spesa, che non è imputabile al convenuto.
Pertanto, la liquidazione deve riguardare esclusivamente il periodo tra il 18.6.2012
(data pacifica in cui la protesi iniziò a sfaldarsi) e il 1.9.2013. In base alla consistenza del pregiudizio come emersa dalla conferma dei capitoli di prova attorei, si stima equa una liquidazione in ragione di € 100 (già attualizzato) al mese a partire da luglio 2012 dovendosi considerare rientrante nell'ambito della normalità la necessità di effettuare alcune sistemazioni successive all'intervento e comunque il pregiudizio di natura morale – esistenziale sino a quel momento subito rientrante nella soglia di tollerabilità (cfr. C. 17383/2020), per un totale di €
1400 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Nulla è dovuto per la lesione del diritto all'autodeterminazione.
Infatti “nell'ambito della responsabilità medico-chirurgica, ai fini della risarcibilità del danno inferto sia alla salute (per inadempiente esecuzione della prestazione sanitaria), sia al diritto all'autodeterminazione (per violazione degli obblighi informativi) possono verificarsi distinte ipotesi: I) se ricorrono a) il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico, è risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria;
II) se ricorrono a) il dissenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria, è risarcibile sia, per intero, il danno, biologico e morale, da lesione del diritto alla salute, sia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, cioè le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, allegate e provate (anche per presunzioni); III) se ricorrono sia il dissenso presunto, sia il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), è risarcibile la sola violazione del diritto all'autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della salute - da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito – dev'essere valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;
IV) se ricorre il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso) e non vi è alcun danno derivante dall'intervento, non è dovuto alcun risarcimento;
V) se ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente” (C. 16633/2023).
Nel caso di specie, l'attrice non ha allegato che, se correttamente informata, non si sarebbe sottoposta all'intervento; e ciò sarebbe certamente stato suo onere, trattandosi di un fatto costitutivo del diritto al risarcimento di un'autonoma voce di danno. Pertanto si ricade nell'ipotesi I, in cui la Corte esclude il risarcimento di un danno ulteriore rispetto a quello alla salute. E comunque, anche se dovesse risultare il dissenso presunto, l'attrice non ha allegato in cosa sarebbe consistito il danno conseguente alla lesione del suo diritto all'autodeterminazione (che, come si
è visto, deve essere specificamente allegato e provato), e la domanda sarebbe quindi in ogni caso infondata.
Sono invece dovute le spese sostenute per l'a.t.p. nella misura di € 581,54 quale compenso liquidato al c.t.u. a carico dell'attrice, non anche gli accessori perché dal decreto non ne risultano le aliquote né l'effettiva debenza e l'attrice non ha prodotto documentazione del pagamento.
Inoltre, premesso che “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue”, ed ai fini del rimborso non occorre che la parte richiedente dimostri di aver già sostenuto la spesa, essendo sufficiente la produzione della notula del c.t.p. (C. ), l'attrice ha anche diritto al P.IVA_1
rimborso della somma di € 622,20 indicata nel preavviso di fattura del suo c.t.p.
Le spese legali saranno liquidate complessivamente assieme a quelle relative a questo giudizio.
Il convenuto va quindi condannato a pagare all'attrice la somma di € 2400 oltre interessi legali dalla sentenza e la somma di € 1.203,74 oltre interessi legali dalla data del 27.6.2014, data di deposito del decreto di liquidazione in cui si intende concluso il procedimento per a.t.p.
La domanda svolta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato è infondata dovendosi accogliere l'eccezione di decadenza formulata da quest'ultimo.
Il rapporto tra convenuto e chiamato, avendo ad oggetto la realizzazione di un dispositivo da parte del secondo su istruzioni del primo, come contratto d'opera ai sensi dell'art. 2222 c.c. (il che è del resto pacifico tra le parti).
L'art. 2226 c.c. prevede che “il committente deve, a pena di decadenza denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta”.
Orbene, posto che i vizi della protesi emersero pacificamente tre giorni dopo la sua installazione, e dunque il 18.6.2012, non v'è alcuna prova dell'avvenuta denuncia nei successivi otto giorni. È irrilevante che la richiesta di risarcimento sia giunta al convenuto solo nel 2014, essendo i vizi emersi ben prima.
Il convenuto deve rifondere le spese sia all'attrice che al chiamato. Le stesse si liquidano sul decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- condanna a pagare a la somma di € Controparte_1 Parte_1
2.400 oltre interessi legali dal deposito dal deposito della sentenza al saldo, nonché la somma di € 1.203,74 oltre interessi legali dal 27.6.2014 al saldo;
- condanna a rifondere a le spese di lite, Controparte_1 Parte_1
liquidate complessivamente, e dunque anche per l'a.t.p., in € 2400 oltre iva cpa rimborso spese forfetario al 15%, € 340 per c.u.;
- rigetta la domanda svolta da nei confronti di Controparte_1 Parte_2
;
[...]
- condanna a rifondere a le spese di Controparte_1 Parte_2
lite, liquidate in € 1600 oltre iva cpa rimborso spese forfetario al 15%.
Ragusa, 15/10/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 932 2018
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. SALLEMI GULINO SALVATORE;
C.F._1
attore contro
(c.f. ), con l'avv. OCCHIPINTI Controparte_1 C.F._2
SALVATORE; convenuto nonché nei confronti di
(c.f. con l'avv. PEPI Controparte_2 C.F._3
MANUELA; terzo chiamato avente ad oggetto: Responsabilità professionale posta in decisione con ordinanza del 14.5.2025;
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione notificato il 27 febbraio 2018, ha Parte_1
convenuto in giudizio deducendo di essersi affidata al Controparte_1
convenuto, a partire dal marzo 2011, per una riabilitazione implanto-protesica dell'arcata superiore;
il 15 giugno 2012 sarebbe stata installata una protesi definitiva avvitata su impianti. Dopo tre giorni dall'installazione, l'attrice riferiva un primo sgretolamento e, nei mesi successivi, ulteriori fratture del rivestimento, con ripetuti smontaggi e riposizionamenti;
le cause venivano ricondotte dal convenuto a bruxismo e/o a presunte abitudini alimentari, circostanze negate dall'attrice. Seguivano diffida del 10.10.2013 e risposta del difensore del convenuto in data 23.10.2013, secondo cui la fase protesica non era completata e le protesi erano ancora “provvisorie”. L'attrice adiva quindi il Tribunale in sede di
ATP (R.G. 293/2014): con relazione 11.06.2014 il c.t.u. descriveva “gravi segni di deterioramento” del manufatto (aree di esposizione del metallo e fratture bilaterali del composito), escludeva il bruxismo e qualificava la protesi come di bassa qualità, in lega non nobile con rivestimento non ceramico, reputandola incongrua;
proponeva la sostituzione del manufatto e proponeva il pagamento da parte del convenuto della complessiva somma di € 6.000,00 (di cui € 5.000,00 per nuova protesi e € 1.000,00 per ITP).
In questo giudizio l'attrice ha chiesto l'accertamento della responsabilità professionale del convenuto, la risoluzione del rapporto e la condanna al risarcimento del danno, così specificato:
- € 5.000,00 per la realizzazione di un nuovo manufatto protesico circolare superiore fisso e avvitato su 8 impianti;
- € 5.411,00 a titolo di danno biologico derivante da un'invalidità permanente del 4%;
- € 4.800,00 per invalidità temporanea parziale (ITP) al 50% per 10 giorni;
- € 926,78 per spese vive documentate (visite, accertamenti, consulenze); - € 5.000,00 a titolo di danno morale, estetico e alla vita di relazione, in ragione del disagio psicologico e relazionale causato dallo sfaldamento delle protesi;
- una somma da determinarsi in via equitativa per danno da mancato consenso informato, lamentando la totale assenza di informazioni sui rischi dell'intervento e sulla qualità dei materiali utilizzati;
- € 1.333,74 per spese sostenute nel procedimento di accertamento tecnico preventivo (ATP).
Ha inoltre chiesto la condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite e alla rifusione delle spese sostenute per l'ATP.
Si è costituito eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità Controparte_1
per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. 28/2010.
Nel merito ha negato errori medici, richiamando le risultanze dell'ATP in punto di correttezza dell'impianto ed affermando che l'unico vizio riguardava la protesi. Ha esposto di essersi attivato con l'OT per le prime riparazioni e, ravvisata l'inadeguatezza del manufatto, di aver fatto realizzare una nuova protesi da installare senza aggravio di spese per la paziente, la quale però non si sarebbe più presentata per il posizionamento. Ha contestato l'esistenza di danni biologici ed il quantum richiesto (biologico/ITP, morale estetico, consenso informato); ha sostenuto inoltre che l'attrice non aveva pagato la protesi ed era debitrice di €
2.000,00 sul prezzo degli impianti (ritenuto congruo anche dal c.t.u.). In via subordinata, ha chiesto di essere manlevato dall'OT , Controparte_2
chiamato in causa.
Quest'ultimo si è costituito eccependo, in via preliminare, la decadenza dalla denuncia dei vizi e la prescrizione annuale dell'azione ex art. 2226 c.c., assumendo che mai gli furono denunciati tempestivamente difetti del manufatto e che non venne coinvolto nell'ATP del 2014. Ha dedotto di aver operato su prescrizione del medico del 14.03.2012, con consegna definitiva del 12.06.2012, corredata da dichiarazione di conformità e documentazione tecnica (progetto, protocollo operativo, scheda di lavorazione) recanti materiali, lotti e fasi. Ha richiamato i limiti normativi dell'attività dell'OT (R.D. 1334/1928 e 1265/1934) e la disciplina dei dispositivi su misura (d.lgs. 46/1997, Dir. 2007/47/CE), sostenendo che il paziente non ha azione diretta nei suoi confronti e che l'eventuale responsabilità verso il medico ha natura contrattuale ed è soggetta ai termini dell'art. 2226 c.c.
Ha comunque contestato le valutazioni del c.t.u. circa la tecnica costruttiva, precisando l'uso di lega cromo cobalto con fusione a cera persa (idonea ad assicurare doppio legame meccanico e chimico tra metallo e rivestimento) e ha ricondotto le fratture localizzate a sovraccarico masticatorio per occlusione non bilanciata (mancanza degli elementi inferiori 36 37 38 46 47), escludendo un difetto generalizzato del manufatto. In ogni caso, ove mai ravvisabile una responsabilità, questa sarebbe limitata al solo danno emergente relativo all'eventuale rifacimento della protesi.
A fronte dell'eccezione di prescrizione del chiamato, il convenuto ha dedotto che quest'ultimo fu immediatamente messo a conoscenza dei problemi riscontrati nella protesi, tanto che ne approntò una nuova;
e che l'eccezione di prescrizione varrebbe sia per il chiamato che per il convenuto.
***
L'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di mediazione è infondata perché, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 d.lgs.
28/2010 e 8 l. 24/2017, la domanda in materia di responsabilità medica è sottoposta alle condizioni di procedibilità alternative dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. e della mediazione, e nel caso di specie ricorre la prima ipotesi (cfr. ricorso in atti).
La domanda attorea è fondata nei termini che seguono.
È pacifico (e comunque emerge dalla c.t.u.) che l'impianto eseguito dal convenuto fosse esente da vizi, e che la problematica consistesse esclusivamente in alcuni difetti della protesi. La difesa del convenuto in punto di an si basa esclusivamente sul fatto che tale protesi sia stata realizzata dall'OT, con conseguente suo difetto di legittimazione passiva sostanziale.
Tuttavia, è irrilevante che tale difetto non sia direttamente imputabile al convenuto, perché “salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro” (art. 1228 c.c.).
La giurisprudenza ritiene che “alla stregua dell'art. 1228, c.c., possono considerarsi ausiliari del debitore soltanto coloro che agiscono su suo incarico e il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri di direzione e controllo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra di essi e il debitore medesimo, ovvero quando sussista un collegamento tra l'attività del preteso ausiliario e l'organizzazione aziendale del debitore della prestazione. Diversamente, mandatari sono coloro che non sono direttamente assoggettati a poteri di controllo del loro operato, ma agiscono autonomamente a seguito di affidamento di uno specifico incarico, in base al quale si obbligano a compiere uno o più atti giuridici per conto e in favore del mandante” (C. 25251/2011, C. 17705/2010).
Nel caso di specie, è pacifico che la protesi sia stata realizzata dall'OT in base alle puntuali indicazioni e prescrizioni del convenuto, come del resto imposto dalla normativa professionale richiamata dal primo. Conseguentemente, ricorre l'ipotesi dell'ausiliario quale operatore assoggettato ai poteri di direzione e controllo del debitore.
Pertanto, i vizi della protesi integrano inadempimento del convenuto, a fronte del quale egli non ha nemmeno allegato circostanze tali da far ritenere che tale inadempimento “è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” (art. 1218 c.c.), tale non essendo, come si è visto, il fatto che la protesi sia stata realizzata dall'OT.
In ordine al quantum si osserva quanto segue.
Non è dovuta la somma di € 5.000, pretesa per la nuova protesi. Infatti, la necessità di installare la nuova protesi non origina dall'inadempimento del convenuto, ma dalle problematiche dell'arcata superiore dell'attrice, che la prima protesi non ha risolto. In altri termini, l'attrice aveva comunque necessità di una protesi, e semplicemente il convenuto non ha saputo fornirgliene una idonea.
Conseguentemente, la necessità di sostenere la spesa per la nuova protesi non costituisce una conseguenza dell'inadempimento e dunque non integra un danno risarcibile.
In astratto, l'attrice avrebbe avuto diritto alla restituzione di quanto pagato per la protesi rivelatasi inidonea. Tuttavia, essa ha dedotto che il compenso complessivamente pattuito col convenuto, e relativo quindi ad impianto e protesi, ammontava ad € 15.000; il c.t.u. ha ritenuto congruo il corrispettivo di € 10.000 relativo all'impianto; e l'attrice ha dedotto di aver pagato € 9.700. Ciò significa che l'attrice non ha pagato la protesi difettosa e dunque non ha diritto ad alcuna restituzione.
Parimenti insussistente è la pretesa al risarcimento del danno biologico permanente, perché è la stessa attrice a dedurre che le menomazioni fisiche subite costituiscono un “danno emendabile” (cfr. atto di citazione pag. 6, comparsa conclusionale pag. 9) e dunque non integrano un danno biologico permanente.
Infatti, tale tipologia di danno ricorre quando “l'individuo non abbia riacquistato la sua completa validità” (C. 26897/2014), dovendo convivere con la lesione per il resto della vita (C. 7730/2004). Del resto, è per questo che le tabelle di liquidazione considerano l'età del danneggiato: consistendo il danno nel dover continuare a vivere con un deficit di funzionalità fisica, tale danno sarà maggiore per i soggetti più giovani, che subiscono una maggiore convivenza con la lesione.
È dovuto il risarcimento del danno biologico temporaneo, essendo pacifico che, nel tempo in cui il convenuto tentò il ripristino della protesi, l'attrice subì una compromissione delle sue facoltà masticatorie e dunque una compromissione della funzionalità dell'organismo, che non si sarebbe avuta se la protesi installata fosse stata funzionante. Tale pregiudizio va liquidato in € 1.000 come ritenuto dal c.t.u. senza ricevere puntuali contestazioni da nessuna delle parti con riferimento all'esplicitazione del metodo di calcolo. Trattandosi di debito di valore, tale somma va rivalutata dalla data di redazione della c.t.u. (11.6.2014) ad oggi, ottenendosi €
1.360,53, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Non è dovuta la somma di € 926,78 per spese documentate perché non è nemmeno specificato di che spese si tratti. Infatti, la relativa fattura (doc. 2 attrice) è stata emessa dal dott. , mentre il certificato medico (doc. 1) è stato Persona_1
redatto dalla dott.ssa ; e la fattura non specifica di che cure si tratti, con la Per_2
conseguenza che non è possibile accertare il nesso di causa tra inadempimento e spesa.
Quanto al danno morale e alla vita di relazione, dall'istruttoria orale è emerso che l'attrice, a causa del visibile sfaldamento della protesi “evitava di vedere gli amici, di uscire, quando interloquiva con qualcuno copriva la bocca con la mano a causa dei suoi denti”, “aveva problemi ad andare a lavorare, perché non riusciva ad interfacciarsi con le persone” e che tale situazione si è protratta sino all'installazione di una nuova protesi, ossia nel 2017 (testimoni e Tes_1 [...]
, e ciò integra certamente una lesione della sfera dinamico-relazionale Tes_2
dell'attrice.
Occorre poi considerare che è pacifico che il convenuto offrì, e l'attrice rifiutò,
l'installazione di una nuova protesi, e che ciò avvenne, al più tardi, nel settembre
2013.
Infatti l'attrice ha dedotto di aver interrotto i rapporti col convenuto nel settembre
2013; e il convenuto ha dedotto che, nell'ambito di tali rapporti, ed in particolare all'esito di alcuni tentativi di riparazione (gli stessi dedotti anche dall'attrice) egli offrì l'installazione di una nuova protesi.
Non essendovi ragione di dubitare della bontà di tale nuovo dispositivo offerto dal convenuto, la protrazione del pregiudizio oltre il settembre 2013 e sino al 2017 deve ritenersi imputabile, ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c., all'attrice. Ed alla medesima conclusione conduce anche la considerazione che, per stessa ammissione dell'attrice, il ritardo nella risoluzione della problematica dopo l'interruzione dei rapporti col convenuto è dipesa dalla sua indisponibilità di fondi per affrontare la spesa, che non è imputabile al convenuto.
Pertanto, la liquidazione deve riguardare esclusivamente il periodo tra il 18.6.2012
(data pacifica in cui la protesi iniziò a sfaldarsi) e il 1.9.2013. In base alla consistenza del pregiudizio come emersa dalla conferma dei capitoli di prova attorei, si stima equa una liquidazione in ragione di € 100 (già attualizzato) al mese a partire da luglio 2012 dovendosi considerare rientrante nell'ambito della normalità la necessità di effettuare alcune sistemazioni successive all'intervento e comunque il pregiudizio di natura morale – esistenziale sino a quel momento subito rientrante nella soglia di tollerabilità (cfr. C. 17383/2020), per un totale di €
1400 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Nulla è dovuto per la lesione del diritto all'autodeterminazione.
Infatti “nell'ambito della responsabilità medico-chirurgica, ai fini della risarcibilità del danno inferto sia alla salute (per inadempiente esecuzione della prestazione sanitaria), sia al diritto all'autodeterminazione (per violazione degli obblighi informativi) possono verificarsi distinte ipotesi: I) se ricorrono a) il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico, è risarcibile il solo danno alla salute del paziente, nella sua duplice componente relazionale e morale, conseguente alla non corretta esecuzione, inadempiente o colposa, della prestazione sanitaria;
II) se ricorrono a) il dissenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi all'atto terapeutico), b) il danno iatrogeno (l'intervento ha determinato un peggioramento delle condizioni di salute preesistenti), c) la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria, è risarcibile sia, per intero, il danno, biologico e morale, da lesione del diritto alla salute, sia il danno da lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente, cioè le conseguenze dannose, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, allegate e provate (anche per presunzioni); III) se ricorrono sia il dissenso presunto, sia il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), è risarcibile la sola violazione del diritto all'autodeterminazione (sul piano puramente equitativo), mentre la lesione della salute - da considerarsi comunque in relazione causale con la condotta, poiché, in presenza di adeguata informazione, l'intervento non sarebbe stato eseguito – dev'essere valutata in relazione alla eventuale situazione "differenziale" tra il maggiore danno biologico conseguente all'intervento ed il preesistente stato patologico invalidante del soggetto;
IV) se ricorre il consenso presunto (ossia può presumersi che, se correttamente informato, il paziente avrebbe comunque prestato il suo consenso) e non vi è alcun danno derivante dall'intervento, non è dovuto alcun risarcimento;
V) se ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè, l'intervento è stato correttamente eseguito), il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente” (C. 16633/2023).
Nel caso di specie, l'attrice non ha allegato che, se correttamente informata, non si sarebbe sottoposta all'intervento; e ciò sarebbe certamente stato suo onere, trattandosi di un fatto costitutivo del diritto al risarcimento di un'autonoma voce di danno. Pertanto si ricade nell'ipotesi I, in cui la Corte esclude il risarcimento di un danno ulteriore rispetto a quello alla salute. E comunque, anche se dovesse risultare il dissenso presunto, l'attrice non ha allegato in cosa sarebbe consistito il danno conseguente alla lesione del suo diritto all'autodeterminazione (che, come si
è visto, deve essere specificamente allegato e provato), e la domanda sarebbe quindi in ogni caso infondata.
Sono invece dovute le spese sostenute per l'a.t.p. nella misura di € 581,54 quale compenso liquidato al c.t.u. a carico dell'attrice, non anche gli accessori perché dal decreto non ne risultano le aliquote né l'effettiva debenza e l'attrice non ha prodotto documentazione del pagamento.
Inoltre, premesso che “le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue”, ed ai fini del rimborso non occorre che la parte richiedente dimostri di aver già sostenuto la spesa, essendo sufficiente la produzione della notula del c.t.p. (C. ), l'attrice ha anche diritto al P.IVA_1
rimborso della somma di € 622,20 indicata nel preavviso di fattura del suo c.t.p.
Le spese legali saranno liquidate complessivamente assieme a quelle relative a questo giudizio.
Il convenuto va quindi condannato a pagare all'attrice la somma di € 2400 oltre interessi legali dalla sentenza e la somma di € 1.203,74 oltre interessi legali dalla data del 27.6.2014, data di deposito del decreto di liquidazione in cui si intende concluso il procedimento per a.t.p.
La domanda svolta dal convenuto nei confronti del terzo chiamato è infondata dovendosi accogliere l'eccezione di decadenza formulata da quest'ultimo.
Il rapporto tra convenuto e chiamato, avendo ad oggetto la realizzazione di un dispositivo da parte del secondo su istruzioni del primo, come contratto d'opera ai sensi dell'art. 2222 c.c. (il che è del resto pacifico tra le parti).
L'art. 2226 c.c. prevede che “il committente deve, a pena di decadenza denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d'opera entro otto giorni dalla scoperta”.
Orbene, posto che i vizi della protesi emersero pacificamente tre giorni dopo la sua installazione, e dunque il 18.6.2012, non v'è alcuna prova dell'avvenuta denuncia nei successivi otto giorni. È irrilevante che la richiesta di risarcimento sia giunta al convenuto solo nel 2014, essendo i vizi emersi ben prima.
Il convenuto deve rifondere le spese sia all'attrice che al chiamato. Le stesse si liquidano sul decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- condanna a pagare a la somma di € Controparte_1 Parte_1
2.400 oltre interessi legali dal deposito dal deposito della sentenza al saldo, nonché la somma di € 1.203,74 oltre interessi legali dal 27.6.2014 al saldo;
- condanna a rifondere a le spese di lite, Controparte_1 Parte_1
liquidate complessivamente, e dunque anche per l'a.t.p., in € 2400 oltre iva cpa rimborso spese forfetario al 15%, € 340 per c.u.;
- rigetta la domanda svolta da nei confronti di Controparte_1 Parte_2
;
[...]
- condanna a rifondere a le spese di Controparte_1 Parte_2
lite, liquidate in € 1600 oltre iva cpa rimborso spese forfetario al 15%.
Ragusa, 15/10/2025.
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)