TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 18/03/2025, n. 289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 289 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 3607/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Arsoli, Via Roma, n. 2, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Angela Cerignoli, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliata in Casoria, Via F. Turati, Controparte_1
n. 11, presso lo studio dell'Avv. Ferdinando Iazzetta, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Separazione personale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Arsoli, in data 03.07.1999, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di tale Comune (Atto n. 1, Parte I, Anno 1999), da cui sono nati i figli (in data 22.05.2000) e (in data 13.04.2004). Per_1 Per_2 2
All'udienza del 04.03.2025, le parti hanno raggiunto un accordo sulle seguenti condizioni di separazione:
- Pronuncia della sentenza di separazione;
- I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto e provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
- Entrambi i coniugi si obbligano a trasferire la rispettiva quota di proprietà dell'immobile sito in Arsoli (Rm) alla Via Nazionale Tiburtina, n. 65, sito all'altezza del Km 61,900 della predetta via e segnatamente, appartamento al piano quarto della scala A, contraddistinto col numero interno 4, al Foglio 1,
P.lla 130, Sub. 508, Via Nazionale Tiburtina n. 65, p. 4, int. 4, scala A, Ctg. A/2, di cui i coniugi dichiarano di essere comproprietari per pari quote, in favore dei figli (nata in data [...]) e (nato in data [...]), che Per_1 Per_2 ne diventeranno comproprietari per pari quote, trasferimento immobiliare da formalizzarsi entro il termine massimo del 31.12.2025;
- Il predetto trasferimento immobiliare costituisce condizione necessaria e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale;
- Spese di lite compensate, in virtù dell'esito conciliativo;
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra in modo inequivocabile che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Arsoli, in data 03.07.1999;
[...]
- Dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Arsoli (Atto n. 1, Parte I, Anno 1999);
- Dispone le condizioni di separazione in conformità con quelle concordate dalle parti;
- compensa le spese di lite. 3
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 10.03.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai
N. R.G. 3607/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Arsoli, Via Roma, n. 2, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Angela Cerignoli, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, elettivamente domiciliata in Casoria, Via F. Turati, Controparte_1
n. 11, presso lo studio dell'Avv. Ferdinando Iazzetta, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: Separazione personale
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in Arsoli, in data 03.07.1999, trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di tale Comune (Atto n. 1, Parte I, Anno 1999), da cui sono nati i figli (in data 22.05.2000) e (in data 13.04.2004). Per_1 Per_2 2
All'udienza del 04.03.2025, le parti hanno raggiunto un accordo sulle seguenti condizioni di separazione:
- Pronuncia della sentenza di separazione;
- I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto e provvederanno ciascuno al proprio mantenimento;
- Entrambi i coniugi si obbligano a trasferire la rispettiva quota di proprietà dell'immobile sito in Arsoli (Rm) alla Via Nazionale Tiburtina, n. 65, sito all'altezza del Km 61,900 della predetta via e segnatamente, appartamento al piano quarto della scala A, contraddistinto col numero interno 4, al Foglio 1,
P.lla 130, Sub. 508, Via Nazionale Tiburtina n. 65, p. 4, int. 4, scala A, Ctg. A/2, di cui i coniugi dichiarano di essere comproprietari per pari quote, in favore dei figli (nata in data [...]) e (nato in data [...]), che Per_1 Per_2 ne diventeranno comproprietari per pari quote, trasferimento immobiliare da formalizzarsi entro il termine massimo del 31.12.2025;
- Il predetto trasferimento immobiliare costituisce condizione necessaria e funzionale alla risoluzione della crisi coniugale;
- Spese di lite compensate, in virtù dell'esito conciliativo;
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.
La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra in modo inequivocabile che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Le condizioni concordate dalle parti sono meritevoli di accoglimento, atteso che determinano una equilibrata regolazione degli aspetti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio.
La natura congiunta delle conclusioni formulate giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Arsoli, in data 03.07.1999;
[...]
- Dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Arsoli (Atto n. 1, Parte I, Anno 1999);
- Dispone le condizioni di separazione in conformità con quelle concordate dalle parti;
- compensa le spese di lite. 3
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 10.03.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai