TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/04/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
n. r.g. 3444/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3444 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2016, trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 190
c.p.c., ratione temporis applicabile, su conclusioni precisate all'udienza del 10.10.2024, promossa da:
C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, al viale delle
Milizie n. 1, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Viscomi, che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di citazione;
Attrice
contro
(C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_2
dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in alla via CP_2
Copernico n. 30, presso lo studio dell'avv. Giuliana Tomao, che lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuto
1 nonché
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Controparte_3 C.F._1
alla via delle Fornaci n. 38, presso lo studio dell'avv. Fabio Alberici, che lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di citazione per la chiamata del terzo notificatogli;
Terzo Chiamato
e
(p.iva ), in persona del Controparte_4 P.IVA_3
procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Salaria n.
280, presso lo studio dell'avv. Valerio Marmo, che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Terza chiamata
Oggetto: contratto di appalto;
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 10.10.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente procedimento è stato introdotto dalla Controparte_1
al fine di ottenere la dichiarazione di risoluzione del contratto di appalto stipulato
[...]
con il in ragione dell'inadempimento al Controparte_2 medesimo imputabile, nonché la condanna di quest'ultimo al pagamento del corrispettivo dovuto per le opere eseguite e al risarcimento dei danni patiti dall'appaltatrice.
A fondamento delle predette domande, l'attrice ha, nella specie, sostenuto:
- che, con contratto di appalto stipulato nel settembre 2010, il convenuto CP_2
ha affidato alla stessa attrice l'incarico di eseguire opere di manutenzione ordinaria delle facciate, delle terrazze, dei balconi e del torrino dell'immobile sito in località CP_2
Torvaianica, , prevedendo, quale importo complessivo, la somma di euro CP_2
361.954,10, comprensiva di i.v.a., da versare, quanto al 10%, all'inizio dei lavori e, per la restante parte, in 38 rate mensili;
2 - che il committente ha indicato di iniziare subito i lavori sulle facciate, rinviando ad un secondo momento i lavori di impermeabilizzazione delle terrazze, in quanto il non avrebbe garantito regolarità nei pagamenti;
CP_2
- che, nel corso dell'esecuzione del rapporto, il committente ha sempre versato in ritardo gli importi dovuti, tanto che anche il direttore dei lavori ha Controparte_3
rinunciato al proprio incarico, senza che il provvedesse successivamente alla CP_2
sua sostituzione;
- che la società attrice, dopo avere eseguito i lavori sulla facciata, nell'ottobre 2013, a causa del mancato pagamento delle rate concordate, si è trovata costretta a sospendere i lavori;
- che, nonostante l'interesse manifestato dalla stessa appaltatrice alla prosecuzione delle lavorazioni, in data 17.6.2015, il ha trasmesso richiesta di urgente CP_2
rimozione dei ponteggi;
- che la società ha, quindi, proceduto alla verifica dei lavori eseguiti, stendendo la contabilità finale del cantiere e invitando il a provvedere alla relativa verifica CP_2
e a corrispondere il complessivo importo di euro 97.726,12, iva compresa, dietro rinuncia alle somme alla stessa spettanti a titolo risarcitorio;
- che, nondimeno, il non ha provveduto alla verifica delle opere eseguite, CP_2 con la conseguenza che le stesse devono ritenersi accettate ai sensi dell'art. 1665 c.c.;
- che, rispetto al complessivo importo dei lavori eseguiti, pari ad euro 227.076,12, il ha provveduto a versare la minore somma di euro 129.350,00, rimanendo CP_2
debitore della somma residua, per cui il contratto deve dichiararsi risolto per inadempimento del committente;
- che, se anche volesse ritenersi che il abbia esercitato il recesso ex art. CP_2
3 da parte del convenuto dell'allegato contratto di appalto stipulato tra le parti CP_2
nel settembre 2010, a far data dalla legittima sospensione dei lavori posta in essere dall'impresa nell'ottobre 2013; 2) in subordine accertare e dichiarare che il CP_2
ha receduto dal suddetto contratto di appalto, sia in modo tacito con il blocco dei pagamenti da esso dovuti all'impresa, sia in modo esplicito con la richiesta di rimozione dei ponteggi effettuata e ribadita con le due note in atti del 17.6.15 e del 30.9.15; 3) in ogni caso altresì accertare che il convenuto, per suo fatto e colpa, non ha CP_2
proceduto alla verifica dei lavori pur essendo stato messo in condizioni di eseguirla e dichiarare conseguentemente ai sensi dell'art. 1665 c.c. che le opere indicate nella contabilità finale e mai contestate debbano essere considerate accettate e l'appaltatore ha il diritto al pagamento del residuo corrispettivo di € 97.726,12, Iva compresa;
4) conseguentemente e per l'effetto, sia ai sensi dell'art. 1458 c.c., sia nel subordinato senso dell'art. 1671 c.c., sia ex art. 1665 c.c., condannare il convenuto al CP_2
pagamento, in favore della società attrice, del saldo dei lavori eseguiti e stimati secondo la contabilità in atti pari ad € 97.726,12, Iva compresa;
5) condannare il CP_2
convenuto al risarcimento del danno subito dall'appaltatore a titolo di mancato guadagno (cd. lucro cessante), nella percentuale che il Tribunale riterrà di giustizia e comunque non inferiore alla somma di € 26.973,80 pari al 20% tra l'importo di €
361.945,10 previsto in contratto ed il minor importo di € 227.076,12 dei lavori eseguiti;
6) altresì condannarlo al risarcimento del cd. danno emergente per le spese sostenute al mantenimento in funzione delle impalcature del cantiere e per il deterioramento degli stessi ponteggi nei due anni successivi (2013 - 2015), nonché per l'imprevisto fermo cantiere e l'improvviso blocco della maestranza ivi addetta, risarcimento danni che si quantifica in € 30.000,00; 7) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e/o maggior danno ex art. 1224 2° comma c.c., stante l'indiscussa qualifica di imprenditore ricoperta dalla società attrice;
8) con vittoria di competenze ed onorari oltre il 15% per spese generali ex D.M. n.55/2014 da distrarsi in favore del difensore antistatario”.
Il Condominio sito in , costituitosi in giudizio, ha dedotto: CP_2 CP_2
- che il contratto di appalto stipulato dalle parti ha ad oggetto la ristrutturazione del
4 fabbricato e il rifacimento di due lastrici solari, con nomina, quale direttore dei lavori, dell'arch. ; Controparte_3
- che i lavori sono iniziati solo in data 14.9.2011 e sarebbero dovuti terminare in data
14.3.2013, ossia entro 18 mesi solari consecutivi dalla consegna del cantiere;
- che l'art. 12 del contratto prevede una penale di euro 200,00 per ogni giorno di ritardo;
- che il contratto in esame è stato stipulato proprio al fine di porre rimedio alle gravi condizioni in cui versavano i due lastrici solari, tanto che era stato espressamente pattuito che i lavori di rifacimento sarebbero iniziati proprio dagli stessi;
- che, nonostante la società attrice non abbia mai prodotto il Durc, anche a fronte degli inviti del Condominio, la stessa ha comunque provveduto a montare i ponteggi, ottenendo la consegna del cantiere da parte del direttore dei lavori;
- che i ritardi nei pagamenti non potevano costituire causa di sospensione dei lavori, prevedendo il contratto la possibilità di sospendere i lavori solo dopo il mancato pagamento di quattro rate consecutive;
- che i pagamenti erano, in ogni caso, subordinati alla produzione del Durc e della copia del pagamento dei contributi fiscali e previdenziali per il mese di riferimento;
- che, pertanto, i pagamenti sono stati eseguiti, per responsabilità del precedente amministratore del Condominio, , e del direttore dei lavori, in violazione della Persona_1
disciplina contrattuale di riferimento;
- che non corrisponde al vero la circostanza che la società attrice ha manifestato la propria disponibilità a provvedere all'ultimazione dei lavori;
- che la sospensione dei lavori e l'abbandono dei ponteggi sono imputabili esclusivamente all'incuria della società attrice;
- che, a seguito di un sopralluogo eseguito nel mese di luglio 2016, per fare redigere un capitolato strumentale all'ultimazione dei lavori, sono emersi diversi vizi rispetto alle opere parzialmente eseguite dall'appaltatrice;
- che, pertanto, i lavori sono stati eseguiti in modo viziato e incompleto, abbandonando il cantiere nell'ottobre 2013, il che determinerebbe la necessità di provvedere alla
5 riduzione del prezzo con restituzione dell'importo pagato in eccesso;
- che, dato l'abbandono del cantiere da parte dell'appaltatrice, quest'ultima è tenuta a corrispondere al Condominio la somma di euro 36.195,00, pattuita come penale massima per il ritardo, nonché la somma quantificata in un diverso giudizio di accertamento tecnico preventivo, introdotto da un condomino, per provvedere al rifacimento del lastrico solare ammalorato, in quanto tale causativo di fenomeni infiltrativi;
- che è interesse del Condominio essere autorizzato alla chiamata in causa di
[...]
e di , da reputare responsabili in solido dei danni dal medesimo Per_1 Controparte_3
patiti.
Il convenuto ha, dunque, rassegnato le seguenti conclusioni: “- nel merito CP_2
rigettare le domande tutte formulate dell'attore in quanto infondate sia in fatto che in diritto per i motivi di cui in premessa e conseguentemente rigettarle;
- in via riconvenzionale: ritenere e dichiarare l'inadempimento della società attrice
[...]
in persona del legale rapp. p.t., in quanto ha eseguito le opere Controparte_5
appaltate in maniera incompleta, inesatta e viziata e pertanto ridurre proporzionalmente il prezzo nella misura di euro 96.800,00; - sempre in via riconvenzionale nonché accertare e dichiarare la tardiva consegna dell'opera rispetto al termine concordato e per l'effetto condannare la società attrice al risarcimento dei danni nella misura di euro
36,195,00 o nella misura maggiore e/o minore che sarà accertata o che sarà ritenuta di giustizia;
- in ogni caso, ancora in via riconvenzionale, condannare la società attrice, in solido con il Direttore dei Lavori Arch. e al Sig. , al Controparte_3 Persona_1
risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da condominio in forza del contratto
d'appalto per cui è causa, nella misura di euro 150.00,00 che sarà accertata o ritenuta di giustizia;
- in subordine, nella denegata ipotesi in cui il giudice dovesse accogliere le domande attrice, ridurre gli importi richiesti e comunque compensarli per effetto della cattiva inesatta e incompleta esecuzione dei lavori, nonché per effetto della tardiva riconsegna;
- in ogni caso dichiarare che i chiamati in causa sig. e Arch. Persona_1
, sono tenuti a manlevare il convenuto da ogni pretesa Controparte_3 CP_2
attorea condannando gli stessi in solido o ciascuno per quanto di sua competenza, a
6 rifondere al convenuto quanto sarà eventualmente tenuto a corrispondere CP_2 all'attore; - in ogni caso con vittoria si spese diritti e onorari del giudizio”.
Autorizzata la chiamata in causa richiesta dal Condominio, si è costituito in giudizio
, il quale ha chiesto preliminarmente di essere autorizzato alla chiamata Controparte_3
in causa della propria compagnia assicuratrice e ha affermato:
- che il Condominio ha omesso di individuare gli elementi su cui si fonderebbe la sua responsabilità;
- che la pretesa azionata sarebbe comunque da ritenere estinta per prescrizione o decadenza ai sensi dell'art. 1669 c.c., considerato che il non ha mai CP_2
contestato i lavori eseguiti o l'attività espletata dallo stesso architetto;
- che alcuna responsabilità potrebbe ravvisarsi in merito alla mancata consegna del
Durc da parte dell'impresa esecutrice, atteso che ciò spetta esclusivamente al committente, tanto che lo stesso architetto è stato costretto, a causa del comportamento omissivo del Condominio, a rassegnare le proprie dimissioni nel giugno 2012;
- che l'impresa esecutrice ha iniziato i lavori sulle facciate, stante l'inopportunità di iniziare il rifacimento dell'impermeabilizzazione dei lastrici nelle stagioni fredde e la mancata fornitura, ad opera del committente, della relativa pavimentazione, CP_2
come previsto dal contratto;
- che alcun inadempimento può essere rimproverato al professionista chiamato, vieppiù considerando che il ha anche omesso di delineare in modo puntuale le CP_2
conseguenze dannose dal medesimo subite.
Lo stesso ha, pertanto, così concluso: “1) in via pregiudiziale, rilevato che l'Arch.
, ai sensi dell'art. 269 C.p.C. ha dichiarato che intende chiamare in Controparte_3
causa la (P.IVA , sedente in Controparte_6 P.IVA_3
Milano, Via della Moscova n. 3 (cap. 20121) per ivi sentirla condannare a garantire e manlevare l'odierno comparente da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse, eventualmente ed in denegata ipotesi, derivare all'Arch. , Controparte_3
voglia autorizzare la chiamata in causa della Controparte_7
(P.IVA , sedente in Milano, Via della Moscova n.
[...] P.IVA_3
7 3 (cap. 20121) e, all'uopo, differire ex art. 269 C.p.C. la udienza di comparizione per consentire la loro citazione in giudizio nel rispetto dei termini previsti dalla Legge;
2) in via preliminare, per tutti motivi esposti nel presente atto: a) accertare e dichiarare la nullità della domanda riconvenzionale contenuta nell'atto di citazione per chiamata in causa di terzo notificato si istanza del , ai sensi Controparte_2
dell'articolo 164 comma IV per totale omissione dell'oggetto della domanda di cui all'articolo 163 comma III punto 4) C.P.C. con ogni conseguente pronuncia ed effetto anche in ordine alle spese di giudizio;
b) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Arch. in ordine alle domande proposte dal Controparte_3
sito in alla Via Zara n° 15 per i motivi esposti nel presente atto, ciò CP_2 CP_2
con ogni conseguenza pronuncia ed effetto, anche in ordine alle spese del presente giudizio;
3) In via principale e nel merito rigettare integralmente ogni e qualsiasi domanda da chiunque proposta o proponenda nei confronti dell'odierno comparente per intervenuta decadenza e/o prescrizione ex art. 1669 CC del diritto impropriamente azionato Condominio sito in alla Via Zara n° 15 nei confronti dell'arch. CP_2
e, comunque, perché infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi Controparte_3
esposti e comunque, perché inammissibile e non provata anche in punto al quantum debeatur ed al nesso causale con l'evento per cui è causa;
4) in via subordinata e nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale di ogni e qualsiasi domanda da chiunque proposta nei confronti dell'Arch. , voglia Controparte_3
graduare le rispettive responsabilità come per legge ex art. 2055 C.C. e, conseguentemente, limitare la liquidazione del risarcimento esclusivamente al danno che risulterà effettivamente provato ed in nesso causale con la condotta professionale dell'Arch. e nella percentuale che dovesse essere eventualmente Controparte_3
ascritta a quest'ultimo rigettando ogni superiore e/o diversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto e non provata anche in punto al quantum debeatur ed al nesso causale con l'evento; 5) sempre in via subordinata e nella denegata e non creduta ipotesi di cui al punto precedente, accertare e dichiarare la Controparte_6
(P.IVA , sedente in Milano, Via della Moscova n. 3 (cap. 20121) tenuta a P.IVA_3
8 garantire, manlevare e/o tenere indenne il proprio assicurato Arch. da Controparte_3
ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse derivargli in virtù della emananda sentenza ed ai sensi dell'art. 1917 C.C. dichiararla obbligata al pagamento diretto al terzo danneggiato. 6) Voglia inoltre condannare il Condominio sito in alla Via CP_2
Zara n° 15 al risarcimento del danno in favore dell'Arch. ex art. 96 Controparte_3
C.p.C., da quantificarsi in via equitativa per il pregiudizio che ha subito per essere stata costretta a reagire all'iniziativa del tutto ingiustificata, per avere quest'ultimo fatto abuso dello strumento processuale tutti i motivi esposti nel presente atto;
7) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
La costituitasi in giudizio, a seguito Controparte_4
dell'autorizzazione alla chiamata richiesta da , si è associata alle difese Controparte_3 già spese da quest'ultimo, rispetto alla domanda azionata dal Condominio, e ha poi, in particolare, dedotto:
- che la polizza non potrebbe considerarsi operante per i fatti di causa, atteso che l'assicurato ha acquistato una retroattività fino al 20.6.2013 e che lo stesso ha omesso di dichiarare, al momento della stipulazione, che erano già state avanzate nei suoi riguardi delle richieste risarcitorie;
- che la polizza prevede, comunque, un massimale di euro 500.000,00 ed una franchigia di euro 750,00.
La compagnia ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “in via principale: - dichiarare la domanda del , e di qualsiasi altra Controparte_2
parte in causa, nei confronti dell'Arch. inammissibile e/o improponibile Controparte_3
e/o improcedibile e, in ogni caso, rigettarla per intervenuta decadenza e/o prescrizione ex art. 1669 c.c., e, comunque, in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto;
- accertare e dichiarare la inoperatività del contratto assicurativo stipulato tra la e l'Arch. CP_4
per i motivi esposti nel presente atto, e, conseguentemente, rigettare la Controparte_3
domanda svolta dall'Arch nei confronti della . Con vittoria di Controparte_3 CP_4
spese e compensi di lite, oltre spese generali nella misura del 15%, VA e CPA come per legge. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della
9 domanda del , e di qualsiasi altra parte in causa, Controparte_2
nei confronti dell'Arch. , accertare e dichiarare la inoperatività del Controparte_3
contratto assicurativo stipulato tra la e l'Arch. per i motivi esposti CP_4 Controparte_3
nel presente atto, e, conseguentemente, rigettare la domanda svolta dall'Arch. CP_3
nei confronti di . Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali
[...] CP_4
nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. In via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda del
[...]
, e di qualsiasi altra parte in causa, nei confronti dell'Arch. Controparte_2 CP_3
, e in cui la venga riconosciuta e dichiarata obbligata a tenere indenne
[...] CP_4
l'Arch. da quanto dovuto al , e Controparte_3 Controparte_2
a qualsiasi altra parte in causa, tenere conto del massimale di polizza e delle franchigie e scoperti esistenti, e della limitazione alla quota di diretta pertinenza dell'assicurato nell'ipotesi di condanna solidale dell'assicurato con altre parti in causa”.
Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio.
A seguito dell'interruzione del giudizio in conseguenza dell'apertura della procedura di
“administration” nei riguardi della compagnia chiamata, prima, e della morte di
[...]
, documentata dal Condominio, poi, il giudizio è stato riassunto esclusivamente Per_1
dalla società attrice.
Mutata la persona fisica del giudice per effetto del decreto del Presidente del Tribunale
n. 21 del 9.2.2023, è stata espletata la consulenza tecnica già disposta.
Dopo la formulazione di una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., a cui la parte attrice ha dichiarato di non aderire, la causa è stata assunta in decisione all'udienza del 10.10.2024, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., ratione temporis applicabile, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Così sinteticamente delineato l'oggetto del presente giudizio, appare utile evidenziare che è del tutto pacifica e provata dai documenti in atti l'intervenuta conclusione, fra la e il convenuto, di un Controparte_1 CP_2
10 contratto di appalto, avente ad oggetto la ristrutturazione del fabbricato e il rifacimento dei terrazzi condominiali, da completare entro 18 mesi solari e consecutivi dalla data del verbale di consegna del cantiere, dietro pagamento di un corrispettivo complessivo di euro 361.945,10, iva compresa (cfr. doc. 1 del fascicolo di parte attrice).
Merita altresì mettere in luce che l'appaltatrice ha dedotto che, in conseguenza dei reiterati ritardi del Condominio nel porre in essere i pagamenti nel rispetto della rateizzazione contrattualmente prevista, la stessa è stata costretta a sospendere il cantiere nell'ottobre del 2013.
Sulla scorta delle predette circostanze, la medesima ha, in via principale, domandato di dichiarare la risoluzione per inadempimento, imputabile al del contratto CP_2
concluso e, in subordine, di accertare, in ogni caso, l'avvenuto recesso del committente, in ragione del blocco dei pagamenti, a far data dalla sospensione del cantiere, e del fatto che lo stesso committente ha successivamente domandato la rimozione dei ponteggi.
Il convenuto ha, di contro, sostenuto che il ritardo nei pagamenti sarebbe CP_2
giustificato, ai sensi dell'art. 1460 c.c., dagli inadempimenti rimproverabili all'appaltatrice, la quale non avrebbe rispettato il termine previsto per ultimare i lavori e non avrebbe, comunque, consegnato la documentazione attestante la regolarità del versamento dei contributi previdenziali.
Al riguardo, si reputa dirimente osservare che risulta del tutto incontestato che il abbia provveduto a versare solo una parte del corrispettivo dovuto in virtù CP_2
del contratto, essendo rimaste non pagate quattordici rate consecutive, riferibili al periodo compreso fra settembre 2012 e ottobre 2013, per poi sospendere definitivamente i pagamenti a partire dal blocco del cantiere nell'ottobre 2013.
Deve, inoltre, rilevarsi che il solo ritardo nell'ultimazione dei lavori, peraltro genericamente dedotto dal come precisato dall'impresa e non smentito dal CP_2
committente, deve ascriversi ai reiterati ritardi nel versamento del corrispettivo, imputabili al stesso, conformemente a quanto espressamente pattuito all'art. CP_2
13 del contratto sottoscritto dalle parti, in cui si precisa che il mancato pagamento di quattro rate consecutive avrebbe consentito all'impresa di sospendere i lavori (cfr. doc. 1
11 del fascicolo di parte attrice).
Occorre, altresì, rimarcare che la parte attrice ha documentato di avere inoltrato diverse comunicazioni all'amministratore del Condominio, in data 3.2.2014, ricevuta a mano dall'amministratore, in data 8.7.2014, a mezzo mail e con raccomandata, in data
15.10.2014, con raccomandata a mano, in data 22.1.2015, con raccomandata a mano, al fine di rappresentare l'urgenza di risolvere la situazione di blocco del cantiere e per riscontrare l'assenza di pagamenti (cfr. docc. 12, 13, 14, 15 del fascicolo di parte attrice).
Si sottolinea, infine, che le doglianze del in merito alla mancata ricezione CP_2
del Durc e della documentazione comprovante il pagamento dei contributi previdenziali, da un canto, si fondano su allegazioni non sufficientemente specifiche, dall'altro, non risultano corrispondenti ad una puntuale previsione di consegna contenuta nel contratto di appalto, il quale contempla, nelle sue premesse, una mera dichiarazione preliminare di regolarità contributiva e, all'art. 13, una generica necessità che le fatture siano corredate da una copia del pagamento F24, senza, nondimeno, espressamente condizionare l'obbligo di pagamento del corrispettivo alla produzione di detta documentazione o attribuire al Committente la facoltà di sospendere i pagamenti.
Dall'esame della documentazione versata in atti dal non si evince, poi, CP_2
che siano state mai inoltrate all'appaltatrice richieste espresse di produzione della documentazione menzionata, di talché le condotte appena esaminate sono da considerare, in ogni caso, inidonee ad integrare degli inadempimenti che possano giustificare, ai sensi dell'art. 1460 c.c., l'integrale sospensione del pagamento del corrispettivo convenzionalmente previsto, prestazione, quest'ultima, connotante la posizione del committente.
A mente di tutto quanto argomentato, deve, pertanto, ritenersi che la sostanziale sospensione nell'esecuzione dei pagamenti rateali, nei termini previsti dal contratto, integri un inadempimento, imputabile al , di gravità tale, stante il suo CP_2
perdurare nel tempo, da determinare, ai sensi dell'art. 1455 c.c., la risoluzione del contratto, non potendo lo stesso considerarsi giustificato, come già precisato, dagli inadempimenti lamentati dal i quali risultano genericamente allegati e di CP_2
12 minore gravità.
Appare, peraltro, utile evidenziare che la volontà del di non eseguire CP_2
ulteriormente il contratto di appalto per cui è causa risulta anche confermata dal tenore della comunicazione inviata dal nuovo amministratore alla società appaltatrice, in cui si invita la stessa a rimuovere i ponteggi (cfr. doc. 16 del fascicolo di parte attrice).
Ne discende, dunque, che deve essere accolta la domanda di risoluzione proposta in via principale dalla società attrice, con conseguente assorbimento della domanda di accertamento del recesso del committente.
3. Tanto premesso, può procedersi all'esame delle ulteriori domande proposte dalle parti, cominciando da quella proposta dalla parte attrice, invocando espressamente l'art. 1458 c.c., di condanna del committente al pagamento della complessiva somma di euro
97.726,12, pari alla differenza fra le somme già percepite e il costo delle opere eseguite fino all'ottobre 2013, momento in cui i lavori sono stati sospesi, e da quella, strettamente connessa, proposta dal riduzione dell'importo preteso dall'appaltatrice, in CP_2
ragione dell'esistenza di vizi e difformità nelle opere parzialmente eseguite, scoperti solo nel luglio 2016.
Al riguardo, merita, in prima battuta, precisare che la società attrice, preso atto della definitiva sospensione dei pagamenti da parte del committente, ha documentato di avere invitato il committente a verificare le opere parzialmente eseguite in data 22.10.2015, a mezzo email, senza che il abbia, di contro, allegato in modo specifico il CP_2
ricorrere di giusti motivi idonei a giustificare la mancata verifica, che non è pacificamente stata effettuata neppure a seguito della rimozione dei ponteggi, di talché le opere eseguite dall'appaltatrice possono considerarsi accettate ai sensi dell'art. 1665 c. 3 c.c. (cfr. docc.
22 e 29 del fascicolo di parte attrice).
Giova, peraltro, ricordare che, come chiarito dalla Suprema Corte, “in tema di appalto,
l'ultimazione e la consegna delle opere non è ostativa alla proposizione da parte dell'appaltatore della domanda di risoluzione per inadempimento, in quanto, anche nei casi in cui la sua esecuzione si protragga nel tempo, e fatte salve le ipotesi in cui le prestazioni in esso dedotte attengano a servizi o manutenzioni periodiche, non può
13 considerarsi un contratto ad esecuzione continuata o periodica, non sottraendosi pertanto alla regola generale, dettata dall'art. 1458 c.c., della piena retroattività degli effetti della risoluzione, con la conseguenza che il prezzo delle opere già eseguite può essere liquidato, a seguito della risoluzione del contratto, a titolo di equivalente pecuniario della dovuta 'restitutio in integrum' ” (cfr. Cass., 12 luglio 2022, n. 22065, in massima;
nello stesso senso, cfr. Cass., 12 luglio 2013, n. 15705).
Si osserva ancora che il prezzo complessivo dell'appalto è stato stabilito a corpo e non a misura, con la conseguenza che, al fine di valutare il valore per equivalente delle opere realizzate in parziale esecuzione dell'appalto, al fine di quantificare gli effetti restitutori derivanti dalla risoluzione del contratto stesso, sarà necessario scomputare dal prezzo complessivamente previsto il valore delle opere non realizzate.
Richiamando, sul punto, le considerazioni delineate nella relazione tecnica in atti, si rileva che il consulente, pur evidenziando l'impossibilità di procedere con esattezza alla quantificazione delle opere eseguite, in ragione del tempo trascorso fra la data di inizio delle operazioni tecniche e la sospensione del cantiere, senza che alcuna delle parti abbia assunto l'iniziativa per ottenere un accertamento tecnico preventivo dell'entità delle opere eseguite, soprattutto sulla base dell'esame della documentazione prodotta dalle parti, ha quantificato gli interventi complessivamente realizzati dall'attrice sulla facciata in euro
161.610,13 e quelli eseguiti sulla copertura in euro 9.580,50, iva esclusa, per la complessiva somma di euro 171.190,63, i.v.a. esclusa, e di euro 188.309,69, i.v.a. al 10% inclusa, a fronte del corrispettivo contrattualmente previsto di euro 326.050,90, iva esclusa, e di euro 361.945,10, i.v.a. al 10% inclusa (cfr. pag. 12 della relazione tecnica, nonché allegati nn. 3, 3 bis, 4, 4 bis alla relazione, in cui sono indicate le singole opere realizzate e il valore unitario delle stesse, per come integrati a seguito della risposta alle osservazioni di parte depositata in data 2.10.2023).
Si rimarca, d'altro canto, che, nonostante l'avvenuta accettazione di fatto dell'opera ai sensi dell'art. 1665 c. 3 c.c., il ha asserito di avere scoperto, soltanto a CP_2
seguito di un sopralluogo eseguito con un proprio tecnico nel luglio 2016, circostanza quest'ultima non tempestivamente contestata dall'attrice, che le opere parzialmente
14 eseguite presentavano dei vizi, non riconoscibili prima, meglio descritti nella relazione di parte depositata, chiedendo, in via riconvenzionale, di ridurre la somma pretesa dall'appaltatore a titolo di equivalente monetario delle opere eseguite e invocando la garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. (cfr. doc. 2 del fascicolo di parte convenuta).
A fronte di ciò, lo stesso consulente ha anche specificato che le lavorazioni effettivamente eseguite presentano dei vizi relativamente ai cornicioni, alla sostituzione del rivestimento di facciata e al trattamento idrorepellente, per la cui eliminazione sono stato stimati i seguenti importi: a) sostituzione della cortina: euro 2.400,00 ed euro
1.539,72, oltre i.v.a., utilizzando il tariffario 2012, o, in alternativa, euro 2.400,00 ed euro
2.732,32, oltre i.v.a., utilizzando il tariffario 2022; b) rifacimento del cornicione: euro
11.664,39, oltre i.v.a., utilizzando il tariffario 2012, ed euro 20.389,00, oltre i.v.a., utilizzando il tariffario 2022.
È poi del tutto pacifico che il abbia già corrisposto la complessiva somma CP_2
di euro 129.350,00, i.v.a. compresa.
Scomputando, pertanto, dalla somma complessivamente quantificata dal consulente come valore delle opere eseguite, pari ad euro 188.309,69, i.v.a. inclusa, le somme già corrisposte dal e i costi stimati per la rimozione dei vizi riscontrati, sulla CP_2
base del tariffario 2012, per ragioni di simmetria con i parametri utilizzati per la quantificazione del corrispettivo a corpo delle opere effettivamente eseguite, i quali ammontano alla complessiva somma di euro 17.164,52, i.v.a. inclusa, in accoglimento della domanda di riduzione formulata in via riconvenzionale dal convenuto, CP_2
l'importo residuo che risulta dovuto è pari ad euro 41.795,17, i.v.a. inclusa.
Si specifica, inoltre, a fronte di quanto dedotto dalla parte attrice nella comparsa conclusionale, che su tale importo non potranno riconoscersi interessi, atteso che gli stessi sono stati espressamente domandati, sul predetto importo, tardivamente, soltanto nella comparsa conclusionale, come confermato dalla lettura delle conclusioni delineate nell'atto introduttivo, in cui vi è una generica richiesta di interessi e rivalutazione monetaria al punto n. 7, che è chiaramente da riferire alla domanda risarcitoria esplicitata ai punti nn. 5 e 6, immediatamente precedenti, unica domanda rispetto a cui potrebbe
15 essere pertinente la richiesta di rivalutazione monetaria.
Concludendo, sulla base dell'accertamento compiuto dal consulente, che si reputa di condividere, anche alla luce dell'ampio lasso di tempo trascorso dal momento in cui il cantiere è stato sospeso, la domanda di pagamento dell'equivalente monetario delle opere eseguite, in conseguenza dell'operare della retroattività prevista dall'art. 1458 c.c., può essere accolta nella limitata somma appena precisata, in considerazione del contestuale accoglimento della domanda di riduzione del suddetto valore avanzata, ai sensi dell'art. 1668 c.c., dal CP_2
4. Residuano, a questo punto, da esaminare le ulteriori domande, di contenuto sostanzialmente risarcitorio, formulate dalle parti.
Per quanto riguarda, in prima battuta, la posizione dell'attrice, si ricorda che quest'ultima ha lamentato di avere subito dei danni conseguenti al mancato guadagno, stimato nella misura del 20% della differenza fra il corrispettivo pattuito e quello dei lavori eseguiti, e un danno emergente, derivante dal mantenimento del cantiere, domanda che si ritiene, nondimeno, fondata su allegazioni generiche, senza che, peraltro, la parte attrice abbia provveduto a dare compiuta prova di avere patito le conseguenze lesive appena descritte e della loro entità.
Né detta carenza potrebbe essere colmata per mezzo delle conclusioni delineate nella relazione tecnica in atti, che, rispetto alla quantificazione del mancato guadagno e dei presumibili costi per il noleggio dei ponteggi, lamentati dall'appaltatrice, è andata oltre il perimetro dei quesiti formulati.
Non appaiono del pari meritevoli di accoglimento le domande riconvenzionali formulate dal di corresponsione della penale convenzionalmente pattuita per CP_2
il ritardo nella consegna dei lavori, essendo detto ritardo dipeso dagli inadempimenti rimproverabili al come sopra precisato, e di condanna al risarcimento dei CP_2
danni dallo stesso patiti, quantificati nella misura di euro 150.000,00, non accompagnata da alcuna allegazione specifica.
In merito al profilo da ultimo menzionato, preme, nella specie, rimarcare che le nuove circostanze introdotte solo nella comparsa conclusionale, circa gli importi che il
16 sarebbe stato costretto a corrispondere per danni subiti dai singoli condomini CP_2
e in punto di aggravio dei costi sostenuti per il completamento dei lavori, oltre ad essere del tutto tardive, non costituiscono una conseguenza dell'esistenza dei vizi, quanto del fatto stesso che le opere non sono state completate in ragione del mancato pagamento del corrispettivo.
Con riferimento alla posizione di , deve ancora osservarsi, da un lato, Controparte_3
che manca radicalmente una specifica allegazione degli inadempimenti allo stesso rimproverabili, lacuna che non può reputarsi superata per effetto delle tardive deduzioni svolte dal unicamente nella comparsa conclusionale e che giustifica, con CP_2
valenza assorbente rispetto ad ogni altra questione, il rigetto della domanda di condanna al risarcimento dei danni patiti, dall'altro, che non possono ravvisarsi i presupposti perché il chiamato sia tenuto a tenere indenne il della somma residua che CP_2
quest'ultimo dovrà versare all'appaltatrice, rappresentando detta somma l'equivalente monetario delle opere eseguite.
Circa la posizione di , alla cui chiamata il Condominio aveva chiesto di Persona_1
essere autorizzato, giova evidenziare che, anzitutto, non è stata versata in atti la prova della notificazione dell'atto di citazione per la chiamata del terzo;
in secondo luogo, dopo l'interruzione del giudizio, dichiarata con provvedimento del giorno 8.6.2021, la parte chiamante non ha provveduto alla riassunzione nei confronti dei successori dello stesso
, di talché la causa, rispetto a quest'ultimo, dovrebbe comunque essere dichiarata Per_1
estinta.
Ad analoga conclusione, deve, inoltre, giungersi rispetto alla domanda di garanzia proposta da nei confronti della propria compagnia assicuratrice, in Controparte_3
quanto a seguito della dichiarazione di interruzione del giudizio in data 23.2.2021, in ragione dell'apertura della procedura di “administration”, l'interessato non ha provveduto a riassumere il giudizio nei confronti degli organi a ciò deputati, impregiudicata qualsiasi valutazione in merito alla procedibilità della relativa domanda, che sarebbe, peraltro, rimasta assorbita, alla luce dell'integrale rigetto delle domande proposte dal . CP_2
Si evidenzia, da ultimo, a fronte della riproposizione, in sede di precisazione delle
17 conclusioni, delle istanze istruttorie formulate da parte del e di CP_2 CP_3
, che quelle articolate dal primo vertono su circostanze delineate in modo generico
[...]
e sono, pertanto, inammissibili, mentre quelle articolate dal secondo hanno ad oggetto circostanze irrilevanti ai fini del decidere o non contestate.
5. In definitiva, devono essere accolte la domanda di risoluzione e la domanda di condanna al pagamento del valore monetario delle opere eseguite, proposte dall'attrice, nonché quella di riduzione del prezzo formulata, in via riconvenzionale, dal CP_2
nella misura sopra specificata, mentre devono essere rigettate la domanda di risarcimento dei danni proposta dalla prima e tutte le ulteriori domande proposte dal secondo, con assorbimento della domanda di accertamento del recesso del committente proposta dalla stessa attrice.
Nei rapporti fra la parte attrice e il l'esito della lite consente di CP_2
configurare un'ipotesi di soccombenza reciproca, che giustifica, ai sensi dell'art. 92 c. 2
c.p.c., la compensazione parziale, nella misura di 1/3, delle spese di lite, che saranno per la restante parte poste a carico del risultato maggiormente soccombente. CP_2
Si precisa, inoltre, che, in ragione del comportamento tenuto dalla parte attrice a fronte della formulazione, con provvedimento del 7.2.2024, di una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., le spese saranno liquidate sulla base dei parametri minimi previsti dal d.m. n. 55 del 2014, per come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, per lo scaglione di riferimento, determinato in relazione al valore del petitum della domanda accolta (causa di valore compreso fra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00).
Si rammenta, infatti, che, in virtù della suddetta proposta, il si sarebbe CP_2
impegnato a corrispondere, in favore dell'attrice, la somma di euro 40.000,00, di poco inferiore a quella qui riconosciuta, e che detta proposta, dopo essere stata originariamente accettata da tutte le parti, come dichiarato all'udienza del 4.4.2024, è stata poi, in modo ingiustificato, rifiutata dalla stessa parte attrice alla successiva udienza del 16.7.2024.
Rispetto alla posizione del chiamato , le spese di lite, in applicazione Controparte_3 dei principi di cui all'art. 91 c.p.c., sono poste a carico del e sono liquidate CP_2
sulla base dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55 del 2014, per come modificato dal
18 d.m. n. 147 del 2022, per le cause di valore indeterminabile di media complessità, dovendo ritenersi che la somma di euro 150.000,00, riportata nelle conclusioni, unitamente all'indicazione della maggiore o minore somma di giustizia, non corrisponda alla volontà della parte chiamante di quantificare con esattezza la domanda risarcitoria (in arg. cfr. Cass., 26 aprile 2021, n. 10984).
Si reputa, infine, che non sussistano i presupposti per la pronuncia di una condanna del ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c., non essendo la sola infondatezza della CP_2
domanda sufficiente ad integrare un abuso dello strumento processuale, anche considerando l'adesione manifestata dalla stessa parte alla proposta conciliativa formulata.
Le spese di consulenza tecnica saranno poste definitivamente, applicando gli stessi criteri sopra ricordati, per 2/3 a carico del e per 1/3 a carico della società CP_2
attrice.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) in accoglimento della domanda proposta dalla Controparte_1
dichiara la risoluzione per inadempimento, ai sensi dell'art. 1453 c.c., del contratto di appalto dalla stessa concluso con il Controparte_2 CP_2
b) accoglie contestualmente la domanda di condanna al pagamento del valore monetario delle opere eseguite, proposta dalla società attrice, e di riduzione del prezzo, avanzata dal convenuto, e, per l'effetto, condanna il CP_2 Controparte_2
, a corrispondere, in favore della la
[...] Controparte_1
complessiva somma di euro 41.795,17, i.v.a. inclusa;
c) rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta dalla Controparte_1
e tutte le ulteriori domande proposte dal
[...] Controparte_2
nei confronti della prima e di;
[...] Controparte_3
d) dispone la compensazione nella misura di un terzo delle spese di lite fra la
[...]
[...] [
e il , e Controparte_8 Controparte_2 condanna quest'ultimo alla rifusione, in favore della prima, della restante parte, liquidata nella misura, già decurtata, di euro 2.539,34, per compensi, e di euro 524,00, per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Giuseppe Viscomi, dichiaratosi antistatario;
e) condanna il alla rifusione, in favore di Controparte_2
, delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 7.281,00, Controparte_3
oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
f) dichiara l'estinzione della causa di garanzia promossa da nei Controparte_3
confronti della;
Controparte_4
g) pone definitivamente le spese di consulenza, liquidate con decreto del 4.4.2024, per
2/3 a carico del e per 1/3 a carico della Controparte_2
Controparte_1
Così deciso in Velletri, 11 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1671 c.c., lo stesso sarebbe tenuto a tenere indenne l'appaltatore delle opere eseguite, oltre che del mancato guadagno e delle spese sostenute, a causa dell'imprevisto fermo del cantiere.
Sulla scorta delle predette circostanze, la società attrice ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la risoluzione per grave inadempimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3444 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2016, trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 190
c.p.c., ratione temporis applicabile, su conclusioni precisate all'udienza del 10.10.2024, promossa da:
C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, al viale delle
Milizie n. 1, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Viscomi, che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di citazione;
Attrice
contro
(C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_2
dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in alla via CP_2
Copernico n. 30, presso lo studio dell'avv. Giuliana Tomao, che lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuto
1 nonché
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Controparte_3 C.F._1
alla via delle Fornaci n. 38, presso lo studio dell'avv. Fabio Alberici, che lo rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di citazione per la chiamata del terzo notificatogli;
Terzo Chiamato
e
(p.iva ), in persona del Controparte_4 P.IVA_3
procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Salaria n.
280, presso lo studio dell'avv. Valerio Marmo, che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Terza chiamata
Oggetto: contratto di appalto;
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 10.10.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente procedimento è stato introdotto dalla Controparte_1
al fine di ottenere la dichiarazione di risoluzione del contratto di appalto stipulato
[...]
con il in ragione dell'inadempimento al Controparte_2 medesimo imputabile, nonché la condanna di quest'ultimo al pagamento del corrispettivo dovuto per le opere eseguite e al risarcimento dei danni patiti dall'appaltatrice.
A fondamento delle predette domande, l'attrice ha, nella specie, sostenuto:
- che, con contratto di appalto stipulato nel settembre 2010, il convenuto CP_2
ha affidato alla stessa attrice l'incarico di eseguire opere di manutenzione ordinaria delle facciate, delle terrazze, dei balconi e del torrino dell'immobile sito in località CP_2
Torvaianica, , prevedendo, quale importo complessivo, la somma di euro CP_2
361.954,10, comprensiva di i.v.a., da versare, quanto al 10%, all'inizio dei lavori e, per la restante parte, in 38 rate mensili;
2 - che il committente ha indicato di iniziare subito i lavori sulle facciate, rinviando ad un secondo momento i lavori di impermeabilizzazione delle terrazze, in quanto il non avrebbe garantito regolarità nei pagamenti;
CP_2
- che, nel corso dell'esecuzione del rapporto, il committente ha sempre versato in ritardo gli importi dovuti, tanto che anche il direttore dei lavori ha Controparte_3
rinunciato al proprio incarico, senza che il provvedesse successivamente alla CP_2
sua sostituzione;
- che la società attrice, dopo avere eseguito i lavori sulla facciata, nell'ottobre 2013, a causa del mancato pagamento delle rate concordate, si è trovata costretta a sospendere i lavori;
- che, nonostante l'interesse manifestato dalla stessa appaltatrice alla prosecuzione delle lavorazioni, in data 17.6.2015, il ha trasmesso richiesta di urgente CP_2
rimozione dei ponteggi;
- che la società ha, quindi, proceduto alla verifica dei lavori eseguiti, stendendo la contabilità finale del cantiere e invitando il a provvedere alla relativa verifica CP_2
e a corrispondere il complessivo importo di euro 97.726,12, iva compresa, dietro rinuncia alle somme alla stessa spettanti a titolo risarcitorio;
- che, nondimeno, il non ha provveduto alla verifica delle opere eseguite, CP_2 con la conseguenza che le stesse devono ritenersi accettate ai sensi dell'art. 1665 c.c.;
- che, rispetto al complessivo importo dei lavori eseguiti, pari ad euro 227.076,12, il ha provveduto a versare la minore somma di euro 129.350,00, rimanendo CP_2
debitore della somma residua, per cui il contratto deve dichiararsi risolto per inadempimento del committente;
- che, se anche volesse ritenersi che il abbia esercitato il recesso ex art. CP_2
3 da parte del convenuto dell'allegato contratto di appalto stipulato tra le parti CP_2
nel settembre 2010, a far data dalla legittima sospensione dei lavori posta in essere dall'impresa nell'ottobre 2013; 2) in subordine accertare e dichiarare che il CP_2
ha receduto dal suddetto contratto di appalto, sia in modo tacito con il blocco dei pagamenti da esso dovuti all'impresa, sia in modo esplicito con la richiesta di rimozione dei ponteggi effettuata e ribadita con le due note in atti del 17.6.15 e del 30.9.15; 3) in ogni caso altresì accertare che il convenuto, per suo fatto e colpa, non ha CP_2
proceduto alla verifica dei lavori pur essendo stato messo in condizioni di eseguirla e dichiarare conseguentemente ai sensi dell'art. 1665 c.c. che le opere indicate nella contabilità finale e mai contestate debbano essere considerate accettate e l'appaltatore ha il diritto al pagamento del residuo corrispettivo di € 97.726,12, Iva compresa;
4) conseguentemente e per l'effetto, sia ai sensi dell'art. 1458 c.c., sia nel subordinato senso dell'art. 1671 c.c., sia ex art. 1665 c.c., condannare il convenuto al CP_2
pagamento, in favore della società attrice, del saldo dei lavori eseguiti e stimati secondo la contabilità in atti pari ad € 97.726,12, Iva compresa;
5) condannare il CP_2
convenuto al risarcimento del danno subito dall'appaltatore a titolo di mancato guadagno (cd. lucro cessante), nella percentuale che il Tribunale riterrà di giustizia e comunque non inferiore alla somma di € 26.973,80 pari al 20% tra l'importo di €
361.945,10 previsto in contratto ed il minor importo di € 227.076,12 dei lavori eseguiti;
6) altresì condannarlo al risarcimento del cd. danno emergente per le spese sostenute al mantenimento in funzione delle impalcature del cantiere e per il deterioramento degli stessi ponteggi nei due anni successivi (2013 - 2015), nonché per l'imprevisto fermo cantiere e l'improvviso blocco della maestranza ivi addetta, risarcimento danni che si quantifica in € 30.000,00; 7) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e/o maggior danno ex art. 1224 2° comma c.c., stante l'indiscussa qualifica di imprenditore ricoperta dalla società attrice;
8) con vittoria di competenze ed onorari oltre il 15% per spese generali ex D.M. n.55/2014 da distrarsi in favore del difensore antistatario”.
Il Condominio sito in , costituitosi in giudizio, ha dedotto: CP_2 CP_2
- che il contratto di appalto stipulato dalle parti ha ad oggetto la ristrutturazione del
4 fabbricato e il rifacimento di due lastrici solari, con nomina, quale direttore dei lavori, dell'arch. ; Controparte_3
- che i lavori sono iniziati solo in data 14.9.2011 e sarebbero dovuti terminare in data
14.3.2013, ossia entro 18 mesi solari consecutivi dalla consegna del cantiere;
- che l'art. 12 del contratto prevede una penale di euro 200,00 per ogni giorno di ritardo;
- che il contratto in esame è stato stipulato proprio al fine di porre rimedio alle gravi condizioni in cui versavano i due lastrici solari, tanto che era stato espressamente pattuito che i lavori di rifacimento sarebbero iniziati proprio dagli stessi;
- che, nonostante la società attrice non abbia mai prodotto il Durc, anche a fronte degli inviti del Condominio, la stessa ha comunque provveduto a montare i ponteggi, ottenendo la consegna del cantiere da parte del direttore dei lavori;
- che i ritardi nei pagamenti non potevano costituire causa di sospensione dei lavori, prevedendo il contratto la possibilità di sospendere i lavori solo dopo il mancato pagamento di quattro rate consecutive;
- che i pagamenti erano, in ogni caso, subordinati alla produzione del Durc e della copia del pagamento dei contributi fiscali e previdenziali per il mese di riferimento;
- che, pertanto, i pagamenti sono stati eseguiti, per responsabilità del precedente amministratore del Condominio, , e del direttore dei lavori, in violazione della Persona_1
disciplina contrattuale di riferimento;
- che non corrisponde al vero la circostanza che la società attrice ha manifestato la propria disponibilità a provvedere all'ultimazione dei lavori;
- che la sospensione dei lavori e l'abbandono dei ponteggi sono imputabili esclusivamente all'incuria della società attrice;
- che, a seguito di un sopralluogo eseguito nel mese di luglio 2016, per fare redigere un capitolato strumentale all'ultimazione dei lavori, sono emersi diversi vizi rispetto alle opere parzialmente eseguite dall'appaltatrice;
- che, pertanto, i lavori sono stati eseguiti in modo viziato e incompleto, abbandonando il cantiere nell'ottobre 2013, il che determinerebbe la necessità di provvedere alla
5 riduzione del prezzo con restituzione dell'importo pagato in eccesso;
- che, dato l'abbandono del cantiere da parte dell'appaltatrice, quest'ultima è tenuta a corrispondere al Condominio la somma di euro 36.195,00, pattuita come penale massima per il ritardo, nonché la somma quantificata in un diverso giudizio di accertamento tecnico preventivo, introdotto da un condomino, per provvedere al rifacimento del lastrico solare ammalorato, in quanto tale causativo di fenomeni infiltrativi;
- che è interesse del Condominio essere autorizzato alla chiamata in causa di
[...]
e di , da reputare responsabili in solido dei danni dal medesimo Per_1 Controparte_3
patiti.
Il convenuto ha, dunque, rassegnato le seguenti conclusioni: “- nel merito CP_2
rigettare le domande tutte formulate dell'attore in quanto infondate sia in fatto che in diritto per i motivi di cui in premessa e conseguentemente rigettarle;
- in via riconvenzionale: ritenere e dichiarare l'inadempimento della società attrice
[...]
in persona del legale rapp. p.t., in quanto ha eseguito le opere Controparte_5
appaltate in maniera incompleta, inesatta e viziata e pertanto ridurre proporzionalmente il prezzo nella misura di euro 96.800,00; - sempre in via riconvenzionale nonché accertare e dichiarare la tardiva consegna dell'opera rispetto al termine concordato e per l'effetto condannare la società attrice al risarcimento dei danni nella misura di euro
36,195,00 o nella misura maggiore e/o minore che sarà accertata o che sarà ritenuta di giustizia;
- in ogni caso, ancora in via riconvenzionale, condannare la società attrice, in solido con il Direttore dei Lavori Arch. e al Sig. , al Controparte_3 Persona_1
risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da condominio in forza del contratto
d'appalto per cui è causa, nella misura di euro 150.00,00 che sarà accertata o ritenuta di giustizia;
- in subordine, nella denegata ipotesi in cui il giudice dovesse accogliere le domande attrice, ridurre gli importi richiesti e comunque compensarli per effetto della cattiva inesatta e incompleta esecuzione dei lavori, nonché per effetto della tardiva riconsegna;
- in ogni caso dichiarare che i chiamati in causa sig. e Arch. Persona_1
, sono tenuti a manlevare il convenuto da ogni pretesa Controparte_3 CP_2
attorea condannando gli stessi in solido o ciascuno per quanto di sua competenza, a
6 rifondere al convenuto quanto sarà eventualmente tenuto a corrispondere CP_2 all'attore; - in ogni caso con vittoria si spese diritti e onorari del giudizio”.
Autorizzata la chiamata in causa richiesta dal Condominio, si è costituito in giudizio
, il quale ha chiesto preliminarmente di essere autorizzato alla chiamata Controparte_3
in causa della propria compagnia assicuratrice e ha affermato:
- che il Condominio ha omesso di individuare gli elementi su cui si fonderebbe la sua responsabilità;
- che la pretesa azionata sarebbe comunque da ritenere estinta per prescrizione o decadenza ai sensi dell'art. 1669 c.c., considerato che il non ha mai CP_2
contestato i lavori eseguiti o l'attività espletata dallo stesso architetto;
- che alcuna responsabilità potrebbe ravvisarsi in merito alla mancata consegna del
Durc da parte dell'impresa esecutrice, atteso che ciò spetta esclusivamente al committente, tanto che lo stesso architetto è stato costretto, a causa del comportamento omissivo del Condominio, a rassegnare le proprie dimissioni nel giugno 2012;
- che l'impresa esecutrice ha iniziato i lavori sulle facciate, stante l'inopportunità di iniziare il rifacimento dell'impermeabilizzazione dei lastrici nelle stagioni fredde e la mancata fornitura, ad opera del committente, della relativa pavimentazione, CP_2
come previsto dal contratto;
- che alcun inadempimento può essere rimproverato al professionista chiamato, vieppiù considerando che il ha anche omesso di delineare in modo puntuale le CP_2
conseguenze dannose dal medesimo subite.
Lo stesso ha, pertanto, così concluso: “1) in via pregiudiziale, rilevato che l'Arch.
, ai sensi dell'art. 269 C.p.C. ha dichiarato che intende chiamare in Controparte_3
causa la (P.IVA , sedente in Controparte_6 P.IVA_3
Milano, Via della Moscova n. 3 (cap. 20121) per ivi sentirla condannare a garantire e manlevare l'odierno comparente da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse, eventualmente ed in denegata ipotesi, derivare all'Arch. , Controparte_3
voglia autorizzare la chiamata in causa della Controparte_7
(P.IVA , sedente in Milano, Via della Moscova n.
[...] P.IVA_3
7 3 (cap. 20121) e, all'uopo, differire ex art. 269 C.p.C. la udienza di comparizione per consentire la loro citazione in giudizio nel rispetto dei termini previsti dalla Legge;
2) in via preliminare, per tutti motivi esposti nel presente atto: a) accertare e dichiarare la nullità della domanda riconvenzionale contenuta nell'atto di citazione per chiamata in causa di terzo notificato si istanza del , ai sensi Controparte_2
dell'articolo 164 comma IV per totale omissione dell'oggetto della domanda di cui all'articolo 163 comma III punto 4) C.P.C. con ogni conseguente pronuncia ed effetto anche in ordine alle spese di giudizio;
b) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Arch. in ordine alle domande proposte dal Controparte_3
sito in alla Via Zara n° 15 per i motivi esposti nel presente atto, ciò CP_2 CP_2
con ogni conseguenza pronuncia ed effetto, anche in ordine alle spese del presente giudizio;
3) In via principale e nel merito rigettare integralmente ogni e qualsiasi domanda da chiunque proposta o proponenda nei confronti dell'odierno comparente per intervenuta decadenza e/o prescrizione ex art. 1669 CC del diritto impropriamente azionato Condominio sito in alla Via Zara n° 15 nei confronti dell'arch. CP_2
e, comunque, perché infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi Controparte_3
esposti e comunque, perché inammissibile e non provata anche in punto al quantum debeatur ed al nesso causale con l'evento per cui è causa;
4) in via subordinata e nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale di ogni e qualsiasi domanda da chiunque proposta nei confronti dell'Arch. , voglia Controparte_3
graduare le rispettive responsabilità come per legge ex art. 2055 C.C. e, conseguentemente, limitare la liquidazione del risarcimento esclusivamente al danno che risulterà effettivamente provato ed in nesso causale con la condotta professionale dell'Arch. e nella percentuale che dovesse essere eventualmente Controparte_3
ascritta a quest'ultimo rigettando ogni superiore e/o diversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto e non provata anche in punto al quantum debeatur ed al nesso causale con l'evento; 5) sempre in via subordinata e nella denegata e non creduta ipotesi di cui al punto precedente, accertare e dichiarare la Controparte_6
(P.IVA , sedente in Milano, Via della Moscova n. 3 (cap. 20121) tenuta a P.IVA_3
8 garantire, manlevare e/o tenere indenne il proprio assicurato Arch. da Controparte_3
ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole dovesse derivargli in virtù della emananda sentenza ed ai sensi dell'art. 1917 C.C. dichiararla obbligata al pagamento diretto al terzo danneggiato. 6) Voglia inoltre condannare il Condominio sito in alla Via CP_2
Zara n° 15 al risarcimento del danno in favore dell'Arch. ex art. 96 Controparte_3
C.p.C., da quantificarsi in via equitativa per il pregiudizio che ha subito per essere stata costretta a reagire all'iniziativa del tutto ingiustificata, per avere quest'ultimo fatto abuso dello strumento processuale tutti i motivi esposti nel presente atto;
7) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
La costituitasi in giudizio, a seguito Controparte_4
dell'autorizzazione alla chiamata richiesta da , si è associata alle difese Controparte_3 già spese da quest'ultimo, rispetto alla domanda azionata dal Condominio, e ha poi, in particolare, dedotto:
- che la polizza non potrebbe considerarsi operante per i fatti di causa, atteso che l'assicurato ha acquistato una retroattività fino al 20.6.2013 e che lo stesso ha omesso di dichiarare, al momento della stipulazione, che erano già state avanzate nei suoi riguardi delle richieste risarcitorie;
- che la polizza prevede, comunque, un massimale di euro 500.000,00 ed una franchigia di euro 750,00.
La compagnia ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “in via principale: - dichiarare la domanda del , e di qualsiasi altra Controparte_2
parte in causa, nei confronti dell'Arch. inammissibile e/o improponibile Controparte_3
e/o improcedibile e, in ogni caso, rigettarla per intervenuta decadenza e/o prescrizione ex art. 1669 c.c., e, comunque, in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto;
- accertare e dichiarare la inoperatività del contratto assicurativo stipulato tra la e l'Arch. CP_4
per i motivi esposti nel presente atto, e, conseguentemente, rigettare la Controparte_3
domanda svolta dall'Arch nei confronti della . Con vittoria di Controparte_3 CP_4
spese e compensi di lite, oltre spese generali nella misura del 15%, VA e CPA come per legge. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della
9 domanda del , e di qualsiasi altra parte in causa, Controparte_2
nei confronti dell'Arch. , accertare e dichiarare la inoperatività del Controparte_3
contratto assicurativo stipulato tra la e l'Arch. per i motivi esposti CP_4 Controparte_3
nel presente atto, e, conseguentemente, rigettare la domanda svolta dall'Arch. CP_3
nei confronti di . Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali
[...] CP_4
nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. In via ulteriormente gradata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda del
[...]
, e di qualsiasi altra parte in causa, nei confronti dell'Arch. Controparte_2 CP_3
, e in cui la venga riconosciuta e dichiarata obbligata a tenere indenne
[...] CP_4
l'Arch. da quanto dovuto al , e Controparte_3 Controparte_2
a qualsiasi altra parte in causa, tenere conto del massimale di polizza e delle franchigie e scoperti esistenti, e della limitazione alla quota di diretta pertinenza dell'assicurato nell'ipotesi di condanna solidale dell'assicurato con altre parti in causa”.
Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio.
A seguito dell'interruzione del giudizio in conseguenza dell'apertura della procedura di
“administration” nei riguardi della compagnia chiamata, prima, e della morte di
[...]
, documentata dal Condominio, poi, il giudizio è stato riassunto esclusivamente Per_1
dalla società attrice.
Mutata la persona fisica del giudice per effetto del decreto del Presidente del Tribunale
n. 21 del 9.2.2023, è stata espletata la consulenza tecnica già disposta.
Dopo la formulazione di una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., a cui la parte attrice ha dichiarato di non aderire, la causa è stata assunta in decisione all'udienza del 10.10.2024, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., ratione temporis applicabile, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Così sinteticamente delineato l'oggetto del presente giudizio, appare utile evidenziare che è del tutto pacifica e provata dai documenti in atti l'intervenuta conclusione, fra la e il convenuto, di un Controparte_1 CP_2
10 contratto di appalto, avente ad oggetto la ristrutturazione del fabbricato e il rifacimento dei terrazzi condominiali, da completare entro 18 mesi solari e consecutivi dalla data del verbale di consegna del cantiere, dietro pagamento di un corrispettivo complessivo di euro 361.945,10, iva compresa (cfr. doc. 1 del fascicolo di parte attrice).
Merita altresì mettere in luce che l'appaltatrice ha dedotto che, in conseguenza dei reiterati ritardi del Condominio nel porre in essere i pagamenti nel rispetto della rateizzazione contrattualmente prevista, la stessa è stata costretta a sospendere il cantiere nell'ottobre del 2013.
Sulla scorta delle predette circostanze, la medesima ha, in via principale, domandato di dichiarare la risoluzione per inadempimento, imputabile al del contratto CP_2
concluso e, in subordine, di accertare, in ogni caso, l'avvenuto recesso del committente, in ragione del blocco dei pagamenti, a far data dalla sospensione del cantiere, e del fatto che lo stesso committente ha successivamente domandato la rimozione dei ponteggi.
Il convenuto ha, di contro, sostenuto che il ritardo nei pagamenti sarebbe CP_2
giustificato, ai sensi dell'art. 1460 c.c., dagli inadempimenti rimproverabili all'appaltatrice, la quale non avrebbe rispettato il termine previsto per ultimare i lavori e non avrebbe, comunque, consegnato la documentazione attestante la regolarità del versamento dei contributi previdenziali.
Al riguardo, si reputa dirimente osservare che risulta del tutto incontestato che il abbia provveduto a versare solo una parte del corrispettivo dovuto in virtù CP_2
del contratto, essendo rimaste non pagate quattordici rate consecutive, riferibili al periodo compreso fra settembre 2012 e ottobre 2013, per poi sospendere definitivamente i pagamenti a partire dal blocco del cantiere nell'ottobre 2013.
Deve, inoltre, rilevarsi che il solo ritardo nell'ultimazione dei lavori, peraltro genericamente dedotto dal come precisato dall'impresa e non smentito dal CP_2
committente, deve ascriversi ai reiterati ritardi nel versamento del corrispettivo, imputabili al stesso, conformemente a quanto espressamente pattuito all'art. CP_2
13 del contratto sottoscritto dalle parti, in cui si precisa che il mancato pagamento di quattro rate consecutive avrebbe consentito all'impresa di sospendere i lavori (cfr. doc. 1
11 del fascicolo di parte attrice).
Occorre, altresì, rimarcare che la parte attrice ha documentato di avere inoltrato diverse comunicazioni all'amministratore del Condominio, in data 3.2.2014, ricevuta a mano dall'amministratore, in data 8.7.2014, a mezzo mail e con raccomandata, in data
15.10.2014, con raccomandata a mano, in data 22.1.2015, con raccomandata a mano, al fine di rappresentare l'urgenza di risolvere la situazione di blocco del cantiere e per riscontrare l'assenza di pagamenti (cfr. docc. 12, 13, 14, 15 del fascicolo di parte attrice).
Si sottolinea, infine, che le doglianze del in merito alla mancata ricezione CP_2
del Durc e della documentazione comprovante il pagamento dei contributi previdenziali, da un canto, si fondano su allegazioni non sufficientemente specifiche, dall'altro, non risultano corrispondenti ad una puntuale previsione di consegna contenuta nel contratto di appalto, il quale contempla, nelle sue premesse, una mera dichiarazione preliminare di regolarità contributiva e, all'art. 13, una generica necessità che le fatture siano corredate da una copia del pagamento F24, senza, nondimeno, espressamente condizionare l'obbligo di pagamento del corrispettivo alla produzione di detta documentazione o attribuire al Committente la facoltà di sospendere i pagamenti.
Dall'esame della documentazione versata in atti dal non si evince, poi, CP_2
che siano state mai inoltrate all'appaltatrice richieste espresse di produzione della documentazione menzionata, di talché le condotte appena esaminate sono da considerare, in ogni caso, inidonee ad integrare degli inadempimenti che possano giustificare, ai sensi dell'art. 1460 c.c., l'integrale sospensione del pagamento del corrispettivo convenzionalmente previsto, prestazione, quest'ultima, connotante la posizione del committente.
A mente di tutto quanto argomentato, deve, pertanto, ritenersi che la sostanziale sospensione nell'esecuzione dei pagamenti rateali, nei termini previsti dal contratto, integri un inadempimento, imputabile al , di gravità tale, stante il suo CP_2
perdurare nel tempo, da determinare, ai sensi dell'art. 1455 c.c., la risoluzione del contratto, non potendo lo stesso considerarsi giustificato, come già precisato, dagli inadempimenti lamentati dal i quali risultano genericamente allegati e di CP_2
12 minore gravità.
Appare, peraltro, utile evidenziare che la volontà del di non eseguire CP_2
ulteriormente il contratto di appalto per cui è causa risulta anche confermata dal tenore della comunicazione inviata dal nuovo amministratore alla società appaltatrice, in cui si invita la stessa a rimuovere i ponteggi (cfr. doc. 16 del fascicolo di parte attrice).
Ne discende, dunque, che deve essere accolta la domanda di risoluzione proposta in via principale dalla società attrice, con conseguente assorbimento della domanda di accertamento del recesso del committente.
3. Tanto premesso, può procedersi all'esame delle ulteriori domande proposte dalle parti, cominciando da quella proposta dalla parte attrice, invocando espressamente l'art. 1458 c.c., di condanna del committente al pagamento della complessiva somma di euro
97.726,12, pari alla differenza fra le somme già percepite e il costo delle opere eseguite fino all'ottobre 2013, momento in cui i lavori sono stati sospesi, e da quella, strettamente connessa, proposta dal riduzione dell'importo preteso dall'appaltatrice, in CP_2
ragione dell'esistenza di vizi e difformità nelle opere parzialmente eseguite, scoperti solo nel luglio 2016.
Al riguardo, merita, in prima battuta, precisare che la società attrice, preso atto della definitiva sospensione dei pagamenti da parte del committente, ha documentato di avere invitato il committente a verificare le opere parzialmente eseguite in data 22.10.2015, a mezzo email, senza che il abbia, di contro, allegato in modo specifico il CP_2
ricorrere di giusti motivi idonei a giustificare la mancata verifica, che non è pacificamente stata effettuata neppure a seguito della rimozione dei ponteggi, di talché le opere eseguite dall'appaltatrice possono considerarsi accettate ai sensi dell'art. 1665 c. 3 c.c. (cfr. docc.
22 e 29 del fascicolo di parte attrice).
Giova, peraltro, ricordare che, come chiarito dalla Suprema Corte, “in tema di appalto,
l'ultimazione e la consegna delle opere non è ostativa alla proposizione da parte dell'appaltatore della domanda di risoluzione per inadempimento, in quanto, anche nei casi in cui la sua esecuzione si protragga nel tempo, e fatte salve le ipotesi in cui le prestazioni in esso dedotte attengano a servizi o manutenzioni periodiche, non può
13 considerarsi un contratto ad esecuzione continuata o periodica, non sottraendosi pertanto alla regola generale, dettata dall'art. 1458 c.c., della piena retroattività degli effetti della risoluzione, con la conseguenza che il prezzo delle opere già eseguite può essere liquidato, a seguito della risoluzione del contratto, a titolo di equivalente pecuniario della dovuta 'restitutio in integrum' ” (cfr. Cass., 12 luglio 2022, n. 22065, in massima;
nello stesso senso, cfr. Cass., 12 luglio 2013, n. 15705).
Si osserva ancora che il prezzo complessivo dell'appalto è stato stabilito a corpo e non a misura, con la conseguenza che, al fine di valutare il valore per equivalente delle opere realizzate in parziale esecuzione dell'appalto, al fine di quantificare gli effetti restitutori derivanti dalla risoluzione del contratto stesso, sarà necessario scomputare dal prezzo complessivamente previsto il valore delle opere non realizzate.
Richiamando, sul punto, le considerazioni delineate nella relazione tecnica in atti, si rileva che il consulente, pur evidenziando l'impossibilità di procedere con esattezza alla quantificazione delle opere eseguite, in ragione del tempo trascorso fra la data di inizio delle operazioni tecniche e la sospensione del cantiere, senza che alcuna delle parti abbia assunto l'iniziativa per ottenere un accertamento tecnico preventivo dell'entità delle opere eseguite, soprattutto sulla base dell'esame della documentazione prodotta dalle parti, ha quantificato gli interventi complessivamente realizzati dall'attrice sulla facciata in euro
161.610,13 e quelli eseguiti sulla copertura in euro 9.580,50, iva esclusa, per la complessiva somma di euro 171.190,63, i.v.a. esclusa, e di euro 188.309,69, i.v.a. al 10% inclusa, a fronte del corrispettivo contrattualmente previsto di euro 326.050,90, iva esclusa, e di euro 361.945,10, i.v.a. al 10% inclusa (cfr. pag. 12 della relazione tecnica, nonché allegati nn. 3, 3 bis, 4, 4 bis alla relazione, in cui sono indicate le singole opere realizzate e il valore unitario delle stesse, per come integrati a seguito della risposta alle osservazioni di parte depositata in data 2.10.2023).
Si rimarca, d'altro canto, che, nonostante l'avvenuta accettazione di fatto dell'opera ai sensi dell'art. 1665 c. 3 c.c., il ha asserito di avere scoperto, soltanto a CP_2
seguito di un sopralluogo eseguito con un proprio tecnico nel luglio 2016, circostanza quest'ultima non tempestivamente contestata dall'attrice, che le opere parzialmente
14 eseguite presentavano dei vizi, non riconoscibili prima, meglio descritti nella relazione di parte depositata, chiedendo, in via riconvenzionale, di ridurre la somma pretesa dall'appaltatore a titolo di equivalente monetario delle opere eseguite e invocando la garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. (cfr. doc. 2 del fascicolo di parte convenuta).
A fronte di ciò, lo stesso consulente ha anche specificato che le lavorazioni effettivamente eseguite presentano dei vizi relativamente ai cornicioni, alla sostituzione del rivestimento di facciata e al trattamento idrorepellente, per la cui eliminazione sono stato stimati i seguenti importi: a) sostituzione della cortina: euro 2.400,00 ed euro
1.539,72, oltre i.v.a., utilizzando il tariffario 2012, o, in alternativa, euro 2.400,00 ed euro
2.732,32, oltre i.v.a., utilizzando il tariffario 2022; b) rifacimento del cornicione: euro
11.664,39, oltre i.v.a., utilizzando il tariffario 2012, ed euro 20.389,00, oltre i.v.a., utilizzando il tariffario 2022.
È poi del tutto pacifico che il abbia già corrisposto la complessiva somma CP_2
di euro 129.350,00, i.v.a. compresa.
Scomputando, pertanto, dalla somma complessivamente quantificata dal consulente come valore delle opere eseguite, pari ad euro 188.309,69, i.v.a. inclusa, le somme già corrisposte dal e i costi stimati per la rimozione dei vizi riscontrati, sulla CP_2
base del tariffario 2012, per ragioni di simmetria con i parametri utilizzati per la quantificazione del corrispettivo a corpo delle opere effettivamente eseguite, i quali ammontano alla complessiva somma di euro 17.164,52, i.v.a. inclusa, in accoglimento della domanda di riduzione formulata in via riconvenzionale dal convenuto, CP_2
l'importo residuo che risulta dovuto è pari ad euro 41.795,17, i.v.a. inclusa.
Si specifica, inoltre, a fronte di quanto dedotto dalla parte attrice nella comparsa conclusionale, che su tale importo non potranno riconoscersi interessi, atteso che gli stessi sono stati espressamente domandati, sul predetto importo, tardivamente, soltanto nella comparsa conclusionale, come confermato dalla lettura delle conclusioni delineate nell'atto introduttivo, in cui vi è una generica richiesta di interessi e rivalutazione monetaria al punto n. 7, che è chiaramente da riferire alla domanda risarcitoria esplicitata ai punti nn. 5 e 6, immediatamente precedenti, unica domanda rispetto a cui potrebbe
15 essere pertinente la richiesta di rivalutazione monetaria.
Concludendo, sulla base dell'accertamento compiuto dal consulente, che si reputa di condividere, anche alla luce dell'ampio lasso di tempo trascorso dal momento in cui il cantiere è stato sospeso, la domanda di pagamento dell'equivalente monetario delle opere eseguite, in conseguenza dell'operare della retroattività prevista dall'art. 1458 c.c., può essere accolta nella limitata somma appena precisata, in considerazione del contestuale accoglimento della domanda di riduzione del suddetto valore avanzata, ai sensi dell'art. 1668 c.c., dal CP_2
4. Residuano, a questo punto, da esaminare le ulteriori domande, di contenuto sostanzialmente risarcitorio, formulate dalle parti.
Per quanto riguarda, in prima battuta, la posizione dell'attrice, si ricorda che quest'ultima ha lamentato di avere subito dei danni conseguenti al mancato guadagno, stimato nella misura del 20% della differenza fra il corrispettivo pattuito e quello dei lavori eseguiti, e un danno emergente, derivante dal mantenimento del cantiere, domanda che si ritiene, nondimeno, fondata su allegazioni generiche, senza che, peraltro, la parte attrice abbia provveduto a dare compiuta prova di avere patito le conseguenze lesive appena descritte e della loro entità.
Né detta carenza potrebbe essere colmata per mezzo delle conclusioni delineate nella relazione tecnica in atti, che, rispetto alla quantificazione del mancato guadagno e dei presumibili costi per il noleggio dei ponteggi, lamentati dall'appaltatrice, è andata oltre il perimetro dei quesiti formulati.
Non appaiono del pari meritevoli di accoglimento le domande riconvenzionali formulate dal di corresponsione della penale convenzionalmente pattuita per CP_2
il ritardo nella consegna dei lavori, essendo detto ritardo dipeso dagli inadempimenti rimproverabili al come sopra precisato, e di condanna al risarcimento dei CP_2
danni dallo stesso patiti, quantificati nella misura di euro 150.000,00, non accompagnata da alcuna allegazione specifica.
In merito al profilo da ultimo menzionato, preme, nella specie, rimarcare che le nuove circostanze introdotte solo nella comparsa conclusionale, circa gli importi che il
16 sarebbe stato costretto a corrispondere per danni subiti dai singoli condomini CP_2
e in punto di aggravio dei costi sostenuti per il completamento dei lavori, oltre ad essere del tutto tardive, non costituiscono una conseguenza dell'esistenza dei vizi, quanto del fatto stesso che le opere non sono state completate in ragione del mancato pagamento del corrispettivo.
Con riferimento alla posizione di , deve ancora osservarsi, da un lato, Controparte_3
che manca radicalmente una specifica allegazione degli inadempimenti allo stesso rimproverabili, lacuna che non può reputarsi superata per effetto delle tardive deduzioni svolte dal unicamente nella comparsa conclusionale e che giustifica, con CP_2
valenza assorbente rispetto ad ogni altra questione, il rigetto della domanda di condanna al risarcimento dei danni patiti, dall'altro, che non possono ravvisarsi i presupposti perché il chiamato sia tenuto a tenere indenne il della somma residua che CP_2
quest'ultimo dovrà versare all'appaltatrice, rappresentando detta somma l'equivalente monetario delle opere eseguite.
Circa la posizione di , alla cui chiamata il Condominio aveva chiesto di Persona_1
essere autorizzato, giova evidenziare che, anzitutto, non è stata versata in atti la prova della notificazione dell'atto di citazione per la chiamata del terzo;
in secondo luogo, dopo l'interruzione del giudizio, dichiarata con provvedimento del giorno 8.6.2021, la parte chiamante non ha provveduto alla riassunzione nei confronti dei successori dello stesso
, di talché la causa, rispetto a quest'ultimo, dovrebbe comunque essere dichiarata Per_1
estinta.
Ad analoga conclusione, deve, inoltre, giungersi rispetto alla domanda di garanzia proposta da nei confronti della propria compagnia assicuratrice, in Controparte_3
quanto a seguito della dichiarazione di interruzione del giudizio in data 23.2.2021, in ragione dell'apertura della procedura di “administration”, l'interessato non ha provveduto a riassumere il giudizio nei confronti degli organi a ciò deputati, impregiudicata qualsiasi valutazione in merito alla procedibilità della relativa domanda, che sarebbe, peraltro, rimasta assorbita, alla luce dell'integrale rigetto delle domande proposte dal . CP_2
Si evidenzia, da ultimo, a fronte della riproposizione, in sede di precisazione delle
17 conclusioni, delle istanze istruttorie formulate da parte del e di CP_2 CP_3
, che quelle articolate dal primo vertono su circostanze delineate in modo generico
[...]
e sono, pertanto, inammissibili, mentre quelle articolate dal secondo hanno ad oggetto circostanze irrilevanti ai fini del decidere o non contestate.
5. In definitiva, devono essere accolte la domanda di risoluzione e la domanda di condanna al pagamento del valore monetario delle opere eseguite, proposte dall'attrice, nonché quella di riduzione del prezzo formulata, in via riconvenzionale, dal CP_2
nella misura sopra specificata, mentre devono essere rigettate la domanda di risarcimento dei danni proposta dalla prima e tutte le ulteriori domande proposte dal secondo, con assorbimento della domanda di accertamento del recesso del committente proposta dalla stessa attrice.
Nei rapporti fra la parte attrice e il l'esito della lite consente di CP_2
configurare un'ipotesi di soccombenza reciproca, che giustifica, ai sensi dell'art. 92 c. 2
c.p.c., la compensazione parziale, nella misura di 1/3, delle spese di lite, che saranno per la restante parte poste a carico del risultato maggiormente soccombente. CP_2
Si precisa, inoltre, che, in ragione del comportamento tenuto dalla parte attrice a fronte della formulazione, con provvedimento del 7.2.2024, di una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., le spese saranno liquidate sulla base dei parametri minimi previsti dal d.m. n. 55 del 2014, per come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, per lo scaglione di riferimento, determinato in relazione al valore del petitum della domanda accolta (causa di valore compreso fra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00).
Si rammenta, infatti, che, in virtù della suddetta proposta, il si sarebbe CP_2
impegnato a corrispondere, in favore dell'attrice, la somma di euro 40.000,00, di poco inferiore a quella qui riconosciuta, e che detta proposta, dopo essere stata originariamente accettata da tutte le parti, come dichiarato all'udienza del 4.4.2024, è stata poi, in modo ingiustificato, rifiutata dalla stessa parte attrice alla successiva udienza del 16.7.2024.
Rispetto alla posizione del chiamato , le spese di lite, in applicazione Controparte_3 dei principi di cui all'art. 91 c.p.c., sono poste a carico del e sono liquidate CP_2
sulla base dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55 del 2014, per come modificato dal
18 d.m. n. 147 del 2022, per le cause di valore indeterminabile di media complessità, dovendo ritenersi che la somma di euro 150.000,00, riportata nelle conclusioni, unitamente all'indicazione della maggiore o minore somma di giustizia, non corrisponda alla volontà della parte chiamante di quantificare con esattezza la domanda risarcitoria (in arg. cfr. Cass., 26 aprile 2021, n. 10984).
Si reputa, infine, che non sussistano i presupposti per la pronuncia di una condanna del ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c., non essendo la sola infondatezza della CP_2
domanda sufficiente ad integrare un abuso dello strumento processuale, anche considerando l'adesione manifestata dalla stessa parte alla proposta conciliativa formulata.
Le spese di consulenza tecnica saranno poste definitivamente, applicando gli stessi criteri sopra ricordati, per 2/3 a carico del e per 1/3 a carico della società CP_2
attrice.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) in accoglimento della domanda proposta dalla Controparte_1
dichiara la risoluzione per inadempimento, ai sensi dell'art. 1453 c.c., del contratto di appalto dalla stessa concluso con il Controparte_2 CP_2
b) accoglie contestualmente la domanda di condanna al pagamento del valore monetario delle opere eseguite, proposta dalla società attrice, e di riduzione del prezzo, avanzata dal convenuto, e, per l'effetto, condanna il CP_2 Controparte_2
, a corrispondere, in favore della la
[...] Controparte_1
complessiva somma di euro 41.795,17, i.v.a. inclusa;
c) rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta dalla Controparte_1
e tutte le ulteriori domande proposte dal
[...] Controparte_2
nei confronti della prima e di;
[...] Controparte_3
d) dispone la compensazione nella misura di un terzo delle spese di lite fra la
[...]
[...] [
e il , e Controparte_8 Controparte_2 condanna quest'ultimo alla rifusione, in favore della prima, della restante parte, liquidata nella misura, già decurtata, di euro 2.539,34, per compensi, e di euro 524,00, per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Giuseppe Viscomi, dichiaratosi antistatario;
e) condanna il alla rifusione, in favore di Controparte_2
, delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 7.281,00, Controparte_3
oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
f) dichiara l'estinzione della causa di garanzia promossa da nei Controparte_3
confronti della;
Controparte_4
g) pone definitivamente le spese di consulenza, liquidate con decreto del 4.4.2024, per
2/3 a carico del e per 1/3 a carico della Controparte_2
Controparte_1
Così deciso in Velletri, 11 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1671 c.c., lo stesso sarebbe tenuto a tenere indenne l'appaltatore delle opere eseguite, oltre che del mancato guadagno e delle spese sostenute, a causa dell'imprevisto fermo del cantiere.
Sulla scorta delle predette circostanze, la società attrice ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la risoluzione per grave inadempimento