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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/12/2024, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ex art. 473bis.51 cpc. al RG. n. 6312/2024, promossa da
(c.f. ), nato/a a TREVISO, il Parte_1 C.F._1 28/01/1977,
e
(c.f. ), nato/a a VENEZIA, il Parte_2 C.F._2 23/05/1966,
entrambi con l'avv. GIOVANNI ARIANO e con l'avv. LUISA PREGNOLATO
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO
avente ad oggetto: DIVORZIO CONGIUNTO
scioglimento del matrimonio Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso in data 31/10/2024, i coniugi e Parte_1
, hanno chiesto congiuntamente lo scioglimento del loro Parte_2 matrimonio.
I coniugi medesimi, con note ex art. 127ter cpc. in sostituzione dell'udienza del 4.12.2024, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato. Sussistono infatti le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare lo scioglimento del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati (come da omologa di separazione consensuale, con decreto del Tribunale di Treviso del 12.05.2016);
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale (10.05.2016);
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio/la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 31/08/2002 tra e , trascritto nel Parte_1 Parte_2 Registro degli atti di matrimonio del Comune di TREVISO dell'anno 2002, al n. 99, Parte I, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Inoltre, le condizioni relative alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa e compatibili con la situazione logistica ed economica dei genitori.
Vista la natura del giudizio, le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
2
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto il 31/08/2002 da nato/a a TREVISO, il 28/01/1977 Parte_1 e
, nato/a a VENEZIA, il 23/05/1966, Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di TREVISO dell'anno 2002 al n. 99, Parte I, alle seguenti condizioni:
“1. il padre, quale contributo per il mantenimento delle figlie non economicamente autosufficienti, verserà un assegno mensile di euro 250,00 per ciascuna figlia e quindi in totale euro 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, da corrispondersi entro il giorno 15 di sogni mese;
2. il padre concorrerà inoltre nella misura del 50% al pagamento delle seguenti spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per le figlie da documentare:
• Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) acquisto di farmaci prescritti ad eccezione dei "farmaci da banco";
• Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) visite, cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari, interventi chirurgici in libera professione o erogati in strutture private anche convenzionate col Servizio sanitario nazionale;
d) farmaci particolari con esclusione di farmaci omeopatici;
• Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) trasporto pubblico;
• Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
• Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
3 Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 5 giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
3. gli assegni familiari per le figlie spetteranno al genitore collocatario, cioè alla signora Pt_1
I Signori e concordano altresì sul seguente Parte_3 Parte_2
PIANO GENITORIALE
Per_
• La figlia minore , non economicamente autosufficiente è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza presso l'abitazione della madre sita in Treviso, Via Everest n. 5, presso la quale manterrà la propria dimora.
• La figlia , maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente Per_2 manterrà la residenza presso l'abitazione della madre sita in Treviso, Via Everest
n. 5, Per_
• I genitori si impegneranno affinché la figlia minore mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi;
il padre potrà vedere la figlia ogni volta che vorrà con le modalità che verranno concordate tra i genitori e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia;
il padre potrà inoltre tener con sé le figlie a fine settimana alterni, dal venerdì sera dalle ore 19.30 alla domenica sera alle 19.30 prima di cena, nonché in uno o due pomeriggi infrasettimanali;
la figlia potrà inoltre rimanere con il padre per metà delle vacanze natalizie e di quelle pasquali, facendo in modo che trascorra ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore la festività di Natale e della vigilia di Natale, ed ad anni alterni quella di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; trascorrerà inoltre con il padre due settimane durante le vacanze estive che verranno concordate tra i genitori con congruo anticipo.
• I genitori prestano reciproco assenso al rilascio del passaporto.
• Entrambi i genitori si impegnano a mantenere un atteggiamento collaborativo, a non parlare negativamente dell'altro genitore in presenza delle figlie, a favorire il rapporto delle figlie con l'altra famiglia allargata, ad informarsi reciprocamente su questioni rilevanti riguardanti le figlie”;
4 2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 6 dicembre 2024
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
5
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta ex art. 473bis.51 cpc. al RG. n. 6312/2024, promossa da
(c.f. ), nato/a a TREVISO, il Parte_1 C.F._1 28/01/1977,
e
(c.f. ), nato/a a VENEZIA, il Parte_2 C.F._2 23/05/1966,
entrambi con l'avv. GIOVANNI ARIANO e con l'avv. LUISA PREGNOLATO
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI TREVISO
avente ad oggetto: DIVORZIO CONGIUNTO
scioglimento del matrimonio Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso in data 31/10/2024, i coniugi e Parte_1
, hanno chiesto congiuntamente lo scioglimento del loro Parte_2 matrimonio.
I coniugi medesimi, con note ex art. 127ter cpc. in sostituzione dell'udienza del 4.12.2024, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando, altresì, di prestare acquiescenza all'emananda sentenza, con rinuncia ai termini per l'impugnazione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato. Sussistono infatti le condizioni previste dagli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b L. 898/1970 per dichiarare lo scioglimento del matrimonio. In particolare:
- i coniugi sono legalmente separati (come da omologa di separazione consensuale, con decreto del Tribunale di Treviso del 12.05.2016);
- la separazione si protrae ininterrottamente, da oltre sei mesi, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale (10.05.2016);
- non sussiste la possibilità di mantenere o ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Pertanto, in accoglimento della domanda, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio/la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 31/08/2002 tra e , trascritto nel Parte_1 Parte_2 Registro degli atti di matrimonio del Comune di TREVISO dell'anno 2002, al n. 99, Parte I, mandando al competente Ufficiale dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza e gli ulteriori incombenti di legge.
Inoltre, le condizioni relative alla prole appaiono rispondenti all'interesse della stessa e compatibili con la situazione logistica ed economica dei genitori.
Vista la natura del giudizio, le spese di lite sono compensate interamente tra le parti.
2
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, così definitivamente provvede:
1. PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto il 31/08/2002 da nato/a a TREVISO, il 28/01/1977 Parte_1 e
, nato/a a VENEZIA, il 23/05/1966, Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di TREVISO dell'anno 2002 al n. 99, Parte I, alle seguenti condizioni:
“1. il padre, quale contributo per il mantenimento delle figlie non economicamente autosufficienti, verserà un assegno mensile di euro 250,00 per ciascuna figlia e quindi in totale euro 500,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge, da corrispondersi entro il giorno 15 di sogni mese;
2. il padre concorrerà inoltre nella misura del 50% al pagamento delle seguenti spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per le figlie da documentare:
• Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) acquisto di farmaci prescritti ad eccezione dei "farmaci da banco";
• Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) visite, cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari, interventi chirurgici in libera professione o erogati in strutture private anche convenzionate col Servizio sanitario nazionale;
d) farmaci particolari con esclusione di farmaci omeopatici;
• Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) trasporto pubblico;
• Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola;
• Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
3 Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 5 giorni dalla richiesta;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
3. gli assegni familiari per le figlie spetteranno al genitore collocatario, cioè alla signora Pt_1
I Signori e concordano altresì sul seguente Parte_3 Parte_2
PIANO GENITORIALE
Per_
• La figlia minore , non economicamente autosufficiente è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza presso l'abitazione della madre sita in Treviso, Via Everest n. 5, presso la quale manterrà la propria dimora.
• La figlia , maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente Per_2 manterrà la residenza presso l'abitazione della madre sita in Treviso, Via Everest
n. 5, Per_
• I genitori si impegneranno affinché la figlia minore mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi;
il padre potrà vedere la figlia ogni volta che vorrà con le modalità che verranno concordate tra i genitori e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della figlia;
il padre potrà inoltre tener con sé le figlie a fine settimana alterni, dal venerdì sera dalle ore 19.30 alla domenica sera alle 19.30 prima di cena, nonché in uno o due pomeriggi infrasettimanali;
la figlia potrà inoltre rimanere con il padre per metà delle vacanze natalizie e di quelle pasquali, facendo in modo che trascorra ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore la festività di Natale e della vigilia di Natale, ed ad anni alterni quella di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; trascorrerà inoltre con il padre due settimane durante le vacanze estive che verranno concordate tra i genitori con congruo anticipo.
• I genitori prestano reciproco assenso al rilascio del passaporto.
• Entrambi i genitori si impegnano a mantenere un atteggiamento collaborativo, a non parlare negativamente dell'altro genitore in presenza delle figlie, a favorire il rapporto delle figlie con l'altra famiglia allargata, ad informarsi reciprocamente su questioni rilevanti riguardanti le figlie”;
4 2. MANDA al competente Ufficiale di Stato Civile per l'annotazione della sentenza e gli ulteriori incombenti di legge;
3. PRENDE ATTO che le parti hanno prestato acquiescenza alla presente sentenza;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Treviso, 6 dicembre 2024
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
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