Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/04/2025, n. 547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 547 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Maria Ida Ercoli Consigliere rel.
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 1608/2019 R.G.
promosso da codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Parte_1
Registro delle Imprese di RO , per quest'atto rappresentata P.IVA_1 da a socio unico, codice fiscale e partita IVA n. , Parte_2 P.IVA_2 giusta procura del 04.09.2018 autenticata dal Notaio Dott. da Persona_1
RO, Rep. 57298 – Racc. 29003 quest'ultima in persona del suo procuratore speciale Avv. Daniela Priolo, giusta procura del 17.09.2018, autenticata dal
Notaio di San Donato Milanese, Rep. 268 – Racc. 201, Persona_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Andreani (C.F. , C.F._1 per delega in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ancona
Piazza Kennedy n.13;
APPELLANTE
nei confronti di
Emanuele Aluigi (c.f.: , nella sua qualifica di CodiceFiscale_3 procuratore e difensore, giusta procura in atti;
APPELLATO
e di
(cf ) e (cf CP_1 CodiceFiscale_4 CP_2 [...]
) , rappresentate e difese giusta procura in atti, dall'avv. Anna C.F._5
Cucchiarini (cod. fisc.CCC ), ed elettivamente domiciliate in C.F._6
Ancona via Frediani 22 c/o lo studio del predetto procuratore;
APPELLATE
e di
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Il procuratore dell'appellante ha concluso chiedendo: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Ancona per quanto sopra esposto ed in accoglimento delle difese:
- in via immediata sospendere l'esecutività della impugnata sentenza
n.1830/2019 pubblicata dal Tribunale di Ancona il 29/10/2019; - nel merito in riforma della sentenza n.1830/2019 pubblicata dal Tribunale di Ancona il
29/10/2019 e previa declaratoria del diritto della odierna appellante a procedere nell'azione, dichiarare inefficace ex art. 2901 c.c. nei confronti dell'appellante l'atto a rogito notaio di Mondolfo Parte_1 Per_3 del 14/01/13, rep. n. 115209 Racc. 28395, trascritto presso l'Agenzia del
Territorio di Ancona il 22/01/13 ai nn. R.P. 576 e 577 con cui il Sig. Pt_3
ha ceduto rispettivamente;
- ai Sigg. e la
[...] Parte_4 CP_1 proprietà riservandosi il diritto di abitazione, i beni immobili di cui in narrativa, che qui si ridescrivono: - appartamento di civile abitazione che si sviluppa ai piani terra, primo e secondo, nonché pertinenziali garage esclusivo al piano terra (di catastali mq. 23), altro garage esclusivo al medesimo piano terra (di catastali mq. 62) e cantina esclusiva sempre al piano terra. Il tutto riportato in ditta al Catasto Fabbricati di detto comune al foglio 26, particelle: a) 157,
subalterno 3, cat. A/2, classe 3, cons. 8,5 vani, rendita euro 504,84; b) 157,
subalterno 2, Cat. C/6, classe 7, cons. 23 mq., rendita euro 28,51; c) 221,
subalterno 2, cat. C/6, classe 3, coi-is. 62 mq., rendita 38,42; - 221,
subalterno 3, Cat. C/2, classe 1, cons. 46 mq., rendita 28,51, con la proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni. Confini: LIM S.p.A,,
Boldrighini, via pubblica”, nonchè alla Sig.ra al prezzo di € CP_2
50.000,00 (Euro cinquantarnila/00): “la piena proprietà del seguente immobile sito in Comune di Senigallia, Lungomare Goffredo Mameli n. 265/A, facente parte del complesso turistico-residenziale denominato “Residenza Duca della
Rovere “, costruito in più corpi, su terreno di mq. 4690
(quattromilaseicentonovanta,) circa., e precisamente: = piccolo appartamento di civile abitazione al piano quinto (ricompreso nel secondo corpo denominato
“ala centrale”), nonché pertinenziale magazzino esclusivo al piano seminterrato
(ricompreso nel primo corpo), il tutto riportato in ditta al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 3, particelle: - - 1184, subalterno 181, cat A/3, classe
6, cons 2,5 vani,rendita euro 200,13; - - 1185, subalterno 32, cat. C/2, classe
6, cons. 3 mq., rendita euro 5,89; con la proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni. In particolare la parte venditrice dichiara che i locali individuati con le particelle edilizie n. 1185, subalterno 55, n. 1184, subalterno
108 e n: 1184, subalterno 6, destinati a riunioni condominiali, come previsto nella convenzione, sono comuni a tutte le unità immobiliari del complesso in parola, così come è comune all'intero complesso immobiliare, l'area di mq.
4690 (quattromilaseicentonovanta) sopra citata. Confini: parti. comuni da più lati, o aventi causa, salvo altri”, ordinando al Conservatore Per_4 Per_5 dei Registri Immobiliari di Ancona di procedere all'annotazione e/o trascrizione della sentenza, con esonero dello stesso da ogni responsabilità a riguardo.
Spese e competenze dei due gradi di giudizio rifuse”.
Il procuratore di ha concluso chiedendo: “Piaccia all'Ecc.ma Corte Parte_3
d'Appello di Ancona, ogni contraria istanza, disattesa e respinta: Preliminarmente e Pregiudizialmente Dichiarare estinto il giudizio de quo in quanto tardivamente riassunto e per decorrenza del termine di legge per fatto imputabile all'istituto di credito, con dichiarazione di irrevocabilità della sentenza di Primo grado e, comunque: a) Respingere la domanda della Pt_2
oggi quale procuratrice di
[...] Controparte_4 Parte_1 per carenza di legittimazione per assoluta indeterminatezza delle procure
[...] in atti;
b) Dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem stante la pronuncia avvenuta nel procedimento N. RG 2127/2013 -Tribunale Ancona, definito con sentenza della
Corte d'Appello di Ancona n. 918/2020, riguardante le stesse parti ed avente lo stesso oggetto ovvero, in conformità al disposto di cui all'art. 39 cpc, per pendenza della medesima causa, tra le stesse parti, dinnanzi a giudici diversi
(litispendenza) e disporne così la cancellazione della causa dal ruolo, riconoscendo altresì nell'operato dell'attrice un'ipotesi di abuso del diritto/processo; E comunque respingere l'appello e le domande così come proposte perché infondate con conferma della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Il procuratore di e ha concluso chiedendo: Controparte_1 CP_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, ogni contraria istanza, disattesa
e respinta: Preliminarmente e Pregiudizialmente Dichiarare estinto il giudizio de quo in quanto tardivamente riassunto e per decorrenza del termine di legge per fatto riconducibile all'istituto di credito e per non corretta riassunzione e, comunque: a) Respingere la domanda della oggi Parte_2 CP_4 quale procuratrice di per carenza di
[...] Parte_1 legittimazione per assoluta indeterminatezza delle procure in atti;
b) Dichiarare
l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem stante la sentenza Tribunale di Ancona n.962/2016 e sentenza n. 918/2020 della Corte d'Appello di Ancona, riguardante le stesse parti ed avente lo stesso oggetto ovvero, in conformità al disposto di cui all'art.
39 cpc, per pendenza della medesima causa, tra le stesse parti, dinnanzi a giudici diversi (litispendenza) e disporne così la cancellazione della causa dal ruolo, riconoscendo altresì nell'operato dell'attrice un'ipotesi di abuso del diritto/processo; E comunque respingere l'appello e le domande così come proposte perché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Oggetto: azione revocatoria ordinaria
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 1830/2019, pubblicata in data
29.10.2019, resa nel giudizio promosso da Parte_5 nei confronti di di e
[...] Parte_3 CP_5 Controparte_1 [...]
avente ad oggetto azione ex art. 2901 c.c. dell'atto rogito CP_2
Notaio di Mondolfo in data 14.01.2013, rep. n. 115209 racc. 28395, Per_3 con cui il sig. aveva trasferito ai restanti convenuti i beni immobili Pt_3 meglio descritti in atti, dichiarava improcedibile, perché in violazione del principio del ne bis in idem, la domanda proposta dall'attrice condannandola al pagamento delle spese di lite.
Propone appello la , quale cessionaria della Controparte_6
chiedendo, in riforma della gravata Parte_5 sentenza, accogliere la domanda ex art. 2901 c.c. proposta in primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
, costituendosi, ha chiesto il rigetto della domanda proposta Parte_3 dalla , quale mandataria di per carenza di Parte_2 Parte_1 legittimazione per assoluta e indeterminatezza della procura, nonché dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda per violazione del principio del ne bis in idem stante la pronuncia avvenuta nel procedimento pendente avanti il Tribunale di Ancona Rg n. 2127/2013 di cui alla sentenza n.962/2016, impugnata dinanzi alla Corte di Appello e pendente al n. RG 2567/2016, resa fra le stesse parti ed avente lo stesso oggetto ovvero, con vittoria di spese e compensi professionali di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario. I sigg.ri e nel costituirsi, hanno CP_5 Controparte_1 Controparte_2 concluso chiedendo dichiarare l'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità o, in subordine respingere per le analoghe ragioni dedotte dalla difesa del sig. nonché prospettando, rispetto all'operato Pt_3 dell'attrice, un'ipotesi di abuso del diritto/processo, con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi del giudizio.
Con ordinanza in data 19.04.2023 veniva pronunciata l'interruzione del giudizio a seguito della dichiarazione, da parte del procuratore di CP_5
dell'intervenuto decesso del proprio assistito.
[...]
L'appellante ha provveduto, con ricorso depositato in data 07.07.2023, notificato unitamente al pedissequo decreto, alla riassunzione del giudizio nei confronti degli eredi di e delle altre parti del giudizio. CP_5
La sig.ra in proprio, e costituendosi, hanno CP_1 Controparte_2 eccepito la tardività della riassunzione e l'estinzione del giudizio in quanto l'evento della morte del sig. era stato portato a conoscenza del CP_5 legale dell'istituto sin dal 16.06.2022 con le note scritte depositate in telematico per l'udienza del 06.07.2022, di cui è stato dato atto con il verbale d'udienza del 06.07.2022.
Hanno altresì rilevato che la notificazione del ricorso è stata effettuata ai presunti eredi di sigg.ri CP_5 Controparte_3 CP_1
e , mentre quest'ultimo non ha mai acquisito tale qualifica
[...] Parte_3 mentre la sig.ra ha espressamente rinunciato all'eredità con Controparte_3 atto Notaio del 27.04.2021, con conseguente decorso del Per_6 termine per la riassunzione.
Le medesime difese ed eccezioni sono state svolte da con la Parte_3 comparsa depositata successivamente alla riassunzione del giudizio.
Precisate dalle parti le conclusioni come in epigrafe trascritte e concessi i termini ex art. 190 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE L'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla difesa degli appellati risulta infondata e va conseguentemente rigettata.
Nel costituirsi in giudizio gli appellati hanno sollevato l'eccezione di inammissibilità per carenza di legittimazione attiva della Controparte_7 quale rappresentante di deducendo che “ Poiché il Parte_1 credito non solo risulta contestato ma anche mai determinato, l'istituto appellante ha agito in forza di procura che non presenta requisiti di certezza e determinabilità…”.
Come rilevato dalla difesa dell'appellante va esclusa la dedotta indeterminatezza della procura speciale del 31/08/2018 ai rogiti del Notaio
, Rep. 57298/29003 con la quale si prevede espressamente Persona_1
“…nel contesto di una operazione di cartolarizzazione in relazione alla quale è stato pubblicato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 151 , parte II, del 23.12.2017, la Società è divenuta titolare di un portafoglio di crediti pecuniari rinvenienti da contratti di finanziamento conclusi sotto diverse forme tecniche …” il conferimento al rappresentante di porre in essere, in suo nome e per suo conto, tutti gli atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili ed opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti e/o diritti ad essi collegati al fine di recuperare, riscuotere e gestire i crediti ed i diritti ad essi associati “nonché di gestire le relative procedure giudiziali e stragiudiziali” e in particolare di “agire e comparire in ogni stato e grado davanti a qualsiasi autorità giudiziaria”.
Soltanto con le memorie depositate in data 03.10.2022 gli appellati hanno dedotto la mancanza di prova della titolarità del diritto in capo all'appellante.
Al riguardo occorre in ogni caso osservare che l'appellante, nell'introdurre il presente giudizio, ha espressamente allegato di essere divenuta piena e legittima titolare di un portafoglio di crediti, tra cui quello per cui si procede col presente atto, di cui era originario creditore la
[...]
Controparte_8 , con
[...] Controparte_9 ogni accessorio e garanzia allo stesso connesso. Ha quindi aggiunto che la cessione è stata pubblicata ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. 130/99 e art. 58 del Testo Unico Bancario, sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23/12/2017, parte seconda n.
151. Infine ha richiamato il combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge
30 aprile 1999 n. 130 e dell'art. 58 del D. LGS 385/93, in base al quale «I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente… conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità od annotazione» e che «restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti» evidenziando che non vi era necessità di procedere ad alcuna formalità e/o annotamento.
Al contempo l'appellante ha provveduto a depositare copia dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale da cui si evincono i criteri di individuazione dei crediti ceduti da , fra cui l'anteriorità degli CP_10 stessi al 31.12.2016 e la correlazione all'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme.
Dall'avviso risulta, inoltre, la dicitura: “I dati indicativi di ciascuno dei
Cediti BMPS, nonché la conferma, ai debitori ceduti che ne faranno richiesta
, dell'avvenuta cessione, sono messi a disposizione sul sito internet https://www.gruppopomps .it/cessione-dei -crediti.html e resteranno a disposizione fino all'estinzione del relativo credito ceduto” per cui il debitore avrebbe potuto agevolmente avere conferma della cessione seguendo le indicazioni per reperire telematicamente le medesime informazioni, come pure indicato nell'avviso di cessione.
A seguito della dichiarazione di interruzione del giudizio e della relativa riassunzione la sig.ra coniuge del defunto Controparte_1 CP_5 costituendosi “in proprio” ha eccepito il difetto della qualifica di erede in capo alla sig.ra per avere quest'ultima espressamente Controparte_3 rinunciato all'eredità, ed in capo al sig. genero del predetto Parte_3 senza contestare la propria qualifica di chiamata all'eredità CP_5
o di erede e, senza, peraltro, allegare l'esistenza di ulteriori successibili per rappresentazione.
La Suprema Corte ha di recente ribadito il principio secondo cui nell'ipotesi di interruzione del processo per morte di una delle parti in corso di giudizio i chiamati all'eredità, pur non assumendo, per il solo fatto di aver ricevuto e accettato la notifica come eredi, la suddetta qualità, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio, l'effettiva assunzione di tale condizione soggettiva, chiarendo la propria posizione, e il conseguente difetto di legittimazione, in quanto, dopo la morte della parte, la legittimazione passiva, che non si trasmette per mera delazione, deve essere individuata dall'istante allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta, o conoscibile con l'ordinaria diligenza, alcuna circostanza idonea a dimostrare la mancanza del titolo (Cass. Sez. 3, n. 12987, 30.06.2020).
La mancanza di contestazioni da parte di costituitasi “in Controparte_1 proprio”, rispetto alla propria qualifica di chiamata all'eredità non ne esclude quindi la legittimazione passiva.
Va, quindi, esaminata l'eccezione di estinzione del giudizio per tardività della riassunzione a seguito di dichiarazione di interruzione del processo per morte dell'appellato CP_5
Il procuratore del predetto sig. con le note ex art. 127 ter CP_5
c.p.c. depositate telematicamente in data 16.06.2022 per l'udienza del
06.07.2022, fissata per la precisazione delle conclusioni, ha prodotto il certificato di morte del proprio assistito e chiesto l'interruzione del giudizio.
Nel verbale della relativa udienza si è dato atto dell'invio di note telematiche delle parti e, quindi, con la successiva ordinanza adottata in data 19.04.2023, è stata dichiarata l'interruzione del processo. Il ricorso in riassunzione è stato depositato il successivo 07.07.2023 e, quindi, notificato alle parti.
“L'evento della morte della parte costituita, dichiarato in udienza, produce, ex art. 300, c. 2, c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione, e il conseguente termine per la prosecuzione o riassunzione decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore nei confronti delle altre parti, senza che abbia alcun rilievo il momento ove sia adottato il successivo provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione, avente natura meramente ricognitiva” ( Cass.
Sez. VI, Ordinanza n. 16797 del 24.05.2022).
La dichiarazione resa dal procuratore del de cuius con le note depositate in data 16.06.2022 deve ritenersi certamente idonea a supportare la dichiarazione di interruzione in quanto espressamente diretta al fine di realizzare il particolare effetto previsto dalla legge.
Il termine di tre mesi ex art. 305 c.p.c. per la prosecuzione o riassunzione decorre dalla data della dichiarazione del procuratore effettuata in udienza nella quale si realizza la conoscenza legale dell'evento interruttivo, e non da quella della successiva formale dichiarazione di interruzione del processo, avente natura meramente ricognitiva, senza che tale disciplina incida negativamente sul diritto di difesa delle parti.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “nell'ipotesi di morte o perdita della capacità della parte costituita, la dichiarazione dell'evento interruttivo può essere validamente effettuata dal difensore della parte colpita dall'evento stesso al difensore della controparte, ai sensi del combinato disposto degli att. 170 e 300 c.p.c., ed il termine per la riassunzione decorre da tale data, nella quale si realizza la conoscenza legale (una relata di notifica, un verbale di udienza, una comunicazione formale) dell'evento interruttivo, e non da quella della formale dichiarazione di interruzione del processo” ( Cass.
Sez. III, n. 21375/2017). Ritiene, pertanto, il Collegio che l'evento morte, dichiarato con le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza, produce, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo e che la decorrenza del termine di riassunzione, come previsto dall'art. 305 c.p.c., va individuata quanto meno dal momento in cui dell'intervenuto deposito di dette note è stato dato atto nel verbale di udienza per cui nella fattispecie in esame il dies
a quo per il termine di riassunzione, come previsto dall'art. 305 c.p.c., decorre, al più, dalla data del 07.07.2022 in cui è stata data comunicazione alle parti di detto verbale di udienza.
Ne consegue la tardività del ricorso per riassunzione depositato soltanto in data 07.07.2023.
Né potrebbe giungersi a diverse conclusioni sulla base della pronuncia della
Sezione Lavoro della Suprema Corte n. 30729 del 29.11.2024 in cui si afferma che non può ritenersi “…che il deposito telematico delle note… in data 13.09.2017 sia equivalente alla notificazione dell'evento interruttivo o ad altro atto che comprovi l'effettiva conoscenza dell'evento” atteso che nella fattispecie oggetto del presente giudizio, poiché si è proceduto alla trattazione scritta, introdotta stabilmente dall'art. 127-ter c.p.c. , le note depositate dalla parte costituiscono parte integrante dell'attività propria dell'udienza.
Va, pertanto, dichiarata l'estinzione del giudizio.
Le spese del grado, liquidate come da dispositivo sulla base del valore della controversia, seguono la soccombenza quanto alle parti costituite.
Nulla per la parte non costituita.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento del contributo come previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del DPR 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. 24.12.2012 n. 228 .
P.Q.M.
La Corte, sull'appello proposto da rappresentata da Parte_1
nei confronti di di e Parte_2 Parte_3 Controparte_1 Controparte_3 di avverso la sentenza del Tribunale di Ancona n. Controparte_2
1830/2019, pubblicata il 29.10.2019,dichiara l'estinzione del giudizio.
Condanna l'appellante a rifondere in favore dell'appellato e delle Parte_3 appellate e le spese di lite liquidate, in Controparte_1 Controparte_2 favore di ciascuna delle due parti, in euro 1.800,00 per la fase di studio, euro 1.200,00 per la fase introduttiva, euro 2.800,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del
15%, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13 del DPR 30.05.2002
n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. 24.12.2012 n.
228.
Ancona, così deciso il 29.01.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico