Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
- REPUBBLICA ITALIANA
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-
- LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
-
- composta dai signori magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente rel.
- dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 28 gennaio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 123/2024 R.G., vertente
TRA
, con sede legale in alla via Comunale del Principe Parte_1 Pt_1 nr.13/A, in persona del Direttore Generale p.t. Dott. Ing. Parte_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Isabella Selvaggi , e tutti Parte_3 elettivamente domiciliati in alla via Comunale del Principe nr.13/A presso il Pt_1 Parte servizio Affari Legali della predetta procure alle liti in atti,
APPELLANTE
E
, Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, , tutti rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_4 CP_5
Paolo Galluccio, presso lo studio del quale in Aversa ( Ce) alla via Giotto nr.87 elettivamente domiciliano, procure alla lite in atti,
APPELLATI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte il 15 gennaio 2024 , la Parte_1
[...] il 18.12.2023, con la quale l'azienda pubblica era stata condannata al pagamento di euro
1.655,04 in favore di , di euro 1981,92 in favore di Controparte_1 CP_2
, di euro 1.242,36 in favore di nonché di euro 4.412,52 in
[...] Controparte_4
favore di , oltre alla refusione delle spese di lite, quantificate come in CP_5
dispositivo. A sostegno del gravame, la ha dedotto la infondatezza della Parte_1 pretesa degli odierni appellati di applicare l'art.9 del CCNL 20.09.2001, comma primo, oggi trasfuso nell'art.29 del CCNL 2016/2018, integrativo di quanto previsto dall'ìart.20 del CCNL 01.09.1995 e dall'art.34 del CCNL 07.04.1999 e sulla conseguente dedotta errata valutazione del primo giudice sulla giuridica possibilità di cumulare due indennità per ristorare uno stesso tipo di maggior disagio lavorativo.
Gli appellati non si sono costituiti in giudizio.
All'udienza di discussione la parte appellante non è comparsa per cui è stata fissata nuova udienza per la trattazione della causa ai sensi dell'art. 348 c.p.c., con rituale comunicazione all'appellante.
All'odierna udienza, non essendo comparsa ancora parte appellante, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348 comma 1 c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non compaia né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione.
La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale. La declaratoria di improcedibilità è possibile anche d'ufficio perché il potere di sanzionare l'inerzia dell'appellante deve ritenersi sussistente a prescindere da eventuali richieste o eccezioni in tal senso dell'appellato: ciò in considerazione del quadro di rigorosa accelerazione dell'attività processuale impressa dalla novella processuale del 1990 e dalla recente formulazione dell'art. 111 Cost. in tema di ragionevole durata del processo.
Quanto alla forma del provvedimento da adottare si rileva che, poichè nel rito del
Pag. 2 di 3 lavoro "l'intera attività processuale si svolge in secondo grado davanti al Collegio, tutto questo procedimento viene unificato e l'improcedibilità accertata dal Giudice viene dichiarata con sentenza " (cfr. Cass. SU 5839/93 in motivazione).
Nella specie poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione, né a quella successiva cui la trattazione della causa è stata rinviata per la sua assenza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio (come risulta dalla comunicazione di Cancelleria, inoltrata e ricevuta dal procuratore dell'appellante),
l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile.
Tale pronuncia precede ed assorbe ogni ulteriore valutazione.
Le spese di lite del presente grado possono essere compensate tra le parti per la natura meramente rituale della pronuncia. La Corte da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
P.Q.M.
La Corte così decide:
1) dichiara la improcedibilità dell'appello;
2) spese di lite compensate tra le parti.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Cosi deciso in Napoli addì 28.01.2025
Il Presidente est.
Dott. Gennaro Iacone
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