TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 20/05/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1145/2020 trattenuta in decisione con note di trattazione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Parte_1 C.F._1
ROGATI EGIDIO
Attore
E
(C.F. , rappresentato/a e difeso/a dall'avv. CP_1 C.F._2
ARMELISASSO MARINA
Convenuto
OGGETTO: Opposizione ex art 615 c.p.c..
CONCLUSIONI: come da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione il sig. conveniva in giudizio dinanzi l'intestato Tribunale Parte_1
il Sig. chiedendo che, previa sospensione, venisse dichiarata l'intervenuta CP_1
prescrizione del diritto di credito oggetto di opposizione e, per l'effetto, fosse dichiarato nullo il precetto oggi opposto con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi per dichiarato anticipo.
A sostegno della domanda assumeva;
che con sentenza n. 6918/2007 resa nel procedimento n.r.g.
225132/2004, il Tribunale Civile di Roma condannava la Controparte_2 al pagamento in favore del sig. , della somma di €.12.190,77 oltre interessi e CP_1
rivalutazione come per legge ed al pagamento delle spese di lite liquidate;
che la sentenza n.
6918/2007, munita della formula esecutiva apposta in data 9.1.2008 veniva notificata in data
28.2.2008 unitamente ad atto di precetto, anche al sig. ; che in data 3.2.2011 il Parte_1 creditore notificava atto di pignoramento presso terzi al terzo, anche al debitore Parte_1
; che con sentenza n. 4472/11 depositata in data 16.9.2011 resa nel procedimento n.r.g.
[...]
3375/08, proposta da avverso la sentenza n. 6918/2007 resa nel procedimento n.r.g. Parte_2
225132/2004 la Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, condannava la Controparte_2
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del sig. ,
[...] CP_1 della somma di ulteriori € 15.035,12 per i titoli di cui al ricorso, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ed al pagamento delle spese di lite liquidate in €.2.800,00; la suddetta sentenza munita della formula esecutiva in data 30.4.2012 era notificata alle parti, ma nei confronti di Parte_1
con esito negativo;
che in data 23.9.2020 notificava atto di precetto opposto dall'odierno
[...]
istante.
Si costituiva in giudizio l'opposto che in via preliminare instava perché fosse accertata l'improcedibilità e/o inammissibilità per tardività dell'iscrizione dell'opposizione nei termini di cui all'art. 617 c.p.c., sempre in via preliminare chiedeva che fosse dichiarata l'incompetenza del
Tribunale di Paola in favore del Tribunale di Roma e, nel merito, per il rigetto della domanda siccome infondata in fatto e diritto, con vittoria di competenze e spese del giudizio.
Quindi la causa espletata la trattazione nel corso delle quale veniva acquisita documentazione sulle conclusioni precisate con note di trattazione veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Innanzitutto, occorre premettere che, nel caso di specie, la domanda proposta dall'istante ha natura di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., avendo contestato il diritto di procedere ad esecuzione per non aver notificato il titolo, ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c., munita della prescritta formula esecutiva ai sensi dell'art. 479 c.p.c.; secondo quanto sostenuto dal consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale – investendo il diritto dell'istante a procedere ad esecuzione forzata integra un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (cfr, tra le tante, Cass., sez. III, 29 maggio 1990, n. 5043, Cass., sez. III, 11 marzo 1992, n. 2938).
Pertanto ad avviso di questo Giudice deve nella fattispecie di cui è causa prescindersi dall'accertamento della tempestività della notificazione dell'atto di opposizione nel termine di giorni venti, come eccepito dal convenuto, siccome riferibile alla fattispecie di cui all'art. 617 c.p.c. di opposizione agli atti.
Ciò posto, per quanto riguarda l'eccepita incompetenza territoriale la stessa appare destituita di fondamento atteso che il sig. risiede in Belvedere M.mo e l'atto di precetto è da Parte_1 considerarsi l'inizio della fase esecutiva che dovrà avvenire nel luogo di residenza del debitore.
Passando al merito riguardo all'eccepita prescrizione, è agevole rilevare che “L'atto di pignoramento presso terzi ha carattere interruttivo ed eventualmente sospensivo della prescrizione, ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c., esclusivamente in relazione al diritto fatto valere dal creditore procedente contro il debitore e non in relazione al credito pignorato.” (Cass 6170 2020), di talchè la stessa appare destituita di fondamento.
Infine, riguardo all'eccepita nullità del precetto per violazione dell'art. 480 c.p.c., la stessa alla luce dell'indirizzo interpretativo della giurisprudenza di merito richiamato dalla parte opposta, determina eventualmente irregolarità del precetto ma non la nullità.
La parziale reciproca soccombenza determina la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda;
2) COMPENSA le spese del giudizio.
Paola, 19 maggio 2025.
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1145/2020 trattenuta in decisione con note di trattazione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. Parte_1 C.F._1
ROGATI EGIDIO
Attore
E
(C.F. , rappresentato/a e difeso/a dall'avv. CP_1 C.F._2
ARMELISASSO MARINA
Convenuto
OGGETTO: Opposizione ex art 615 c.p.c..
CONCLUSIONI: come da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione il sig. conveniva in giudizio dinanzi l'intestato Tribunale Parte_1
il Sig. chiedendo che, previa sospensione, venisse dichiarata l'intervenuta CP_1
prescrizione del diritto di credito oggetto di opposizione e, per l'effetto, fosse dichiarato nullo il precetto oggi opposto con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi per dichiarato anticipo.
A sostegno della domanda assumeva;
che con sentenza n. 6918/2007 resa nel procedimento n.r.g.
225132/2004, il Tribunale Civile di Roma condannava la Controparte_2 al pagamento in favore del sig. , della somma di €.12.190,77 oltre interessi e CP_1
rivalutazione come per legge ed al pagamento delle spese di lite liquidate;
che la sentenza n.
6918/2007, munita della formula esecutiva apposta in data 9.1.2008 veniva notificata in data
28.2.2008 unitamente ad atto di precetto, anche al sig. ; che in data 3.2.2011 il Parte_1 creditore notificava atto di pignoramento presso terzi al terzo, anche al debitore Parte_1
; che con sentenza n. 4472/11 depositata in data 16.9.2011 resa nel procedimento n.r.g.
[...]
3375/08, proposta da avverso la sentenza n. 6918/2007 resa nel procedimento n.r.g. Parte_2
225132/2004 la Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, condannava la Controparte_2
in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore del sig. ,
[...] CP_1 della somma di ulteriori € 15.035,12 per i titoli di cui al ricorso, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ed al pagamento delle spese di lite liquidate in €.2.800,00; la suddetta sentenza munita della formula esecutiva in data 30.4.2012 era notificata alle parti, ma nei confronti di Parte_1
con esito negativo;
che in data 23.9.2020 notificava atto di precetto opposto dall'odierno
[...]
istante.
Si costituiva in giudizio l'opposto che in via preliminare instava perché fosse accertata l'improcedibilità e/o inammissibilità per tardività dell'iscrizione dell'opposizione nei termini di cui all'art. 617 c.p.c., sempre in via preliminare chiedeva che fosse dichiarata l'incompetenza del
Tribunale di Paola in favore del Tribunale di Roma e, nel merito, per il rigetto della domanda siccome infondata in fatto e diritto, con vittoria di competenze e spese del giudizio.
Quindi la causa espletata la trattazione nel corso delle quale veniva acquisita documentazione sulle conclusioni precisate con note di trattazione veniva assegnata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Innanzitutto, occorre premettere che, nel caso di specie, la domanda proposta dall'istante ha natura di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., avendo contestato il diritto di procedere ad esecuzione per non aver notificato il titolo, ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c., munita della prescritta formula esecutiva ai sensi dell'art. 479 c.p.c.; secondo quanto sostenuto dal consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale – investendo il diritto dell'istante a procedere ad esecuzione forzata integra un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. (cfr, tra le tante, Cass., sez. III, 29 maggio 1990, n. 5043, Cass., sez. III, 11 marzo 1992, n. 2938).
Pertanto ad avviso di questo Giudice deve nella fattispecie di cui è causa prescindersi dall'accertamento della tempestività della notificazione dell'atto di opposizione nel termine di giorni venti, come eccepito dal convenuto, siccome riferibile alla fattispecie di cui all'art. 617 c.p.c. di opposizione agli atti.
Ciò posto, per quanto riguarda l'eccepita incompetenza territoriale la stessa appare destituita di fondamento atteso che il sig. risiede in Belvedere M.mo e l'atto di precetto è da Parte_1 considerarsi l'inizio della fase esecutiva che dovrà avvenire nel luogo di residenza del debitore.
Passando al merito riguardo all'eccepita prescrizione, è agevole rilevare che “L'atto di pignoramento presso terzi ha carattere interruttivo ed eventualmente sospensivo della prescrizione, ai sensi degli artt. 2943 e 2945 c.c., esclusivamente in relazione al diritto fatto valere dal creditore procedente contro il debitore e non in relazione al credito pignorato.” (Cass 6170 2020), di talchè la stessa appare destituita di fondamento.
Infine, riguardo all'eccepita nullità del precetto per violazione dell'art. 480 c.p.c., la stessa alla luce dell'indirizzo interpretativo della giurisprudenza di merito richiamato dalla parte opposta, determina eventualmente irregolarità del precetto ma non la nullità.
La parziale reciproca soccombenza determina la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, nella persona del dr. Alberto Caprioli, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA la domanda;
2) COMPENSA le spese del giudizio.
Paola, 19 maggio 2025.
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli