Art. 2.
Le domande per l'assegnazione in proprieta' degli alloggi di cui al precedente articolo debbono essere presentate agli uffici del Genio civile competenti per territorio entro il 31 dicembre 1966.
Le domande per l'assegnazione in proprieta' degli alloggi di cui al precedente articolo debbono essere presentate agli uffici del Genio civile competenti per territorio entro il 31 dicembre 1966.