Articolo 2 della Legge 30 marzo 1965, n. 225
Articolo 1Articolo 3
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23 aprile 1965
Art. 2.
Le domande per l'assegnazione in proprieta' degli alloggi di cui al precedente articolo debbono essere presentate agli uffici del Genio civile competenti per territorio entro il 31 dicembre 1966.
Entrata in vigore il 23 aprile 1965
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