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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 10/04/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 549/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 549/2025 R.G. promosso con ricorso in data 4 marzo 2025 da parte di:
, nata in [...] in data [...], C.F. Parte_1 C.F._1
e residente in [...]1
e
, nato in [...] il [...], C.F. , e Controparte_1 C.F._2
residente in [...] entrambi assistiti, rappresentati e difesi dall'Avv. Sara Gualandi del Foro di Ferrara, C.F.
, pec , fax 0532-800579, presso e nel C.F._3 Email_1
cui studio sito in RG (FE), via Matteotti, n. 31/1, hanno eletto domicilio giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato del quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il ricorso congiunto, con dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 c.p.c. così come modificato da ultimo dall'art. 2 comma 1, lett. b), n. 2 l. 28/12/2005, n. 263, di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria presso il seguente numero di telefax 0532 800579 e/o il seguente indirizzo PEC Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
1 - Il P.M. ha concluso chiedendo la declaratoria di separazione personale dei coniugi con adozione dei migliori provvedimenti a tutela della prole minorenne.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati, senza reciproche interferenze, ognuno libero di fissare la propria residenza;
nello specifico, la SI.ra , in accordo con il marito, trasferirà altrove la Parte_1
propria residenza, esattamente in RG (FE), via Fiume, n. 5/1 unitamente al figlio minore , PE
provvedendo altresì al trasloco dei propri effetti personali, mentre il SI. continuerà Controparte_1
a risiedere presso l'immobile sito in RG (FE), via Pisa, n. 3, di sua proprietà.
2) Il figlio minore verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. I genitori stabiliscono congiuntamente che PE prenda residenza privilegiata presso l'abitazione della madre in RG (FE), via Fiume, n. 5/1, benché lo stesso trascorrerà tempi paritari di permanenza presso ciascun genitore, come di seguito indicati.
3) Il figlio trascorrerà con ciascun genitore settimane alterne dal lunedì (all'uscita da scuola) PE
al venerdì (allorquando viene riaccompagnato a scuola), e week-end alternati (con l'altro genitore rispetto a quello con cui ha trascorso la settimana) dal venerdì (all'uscita da scuola) al lunedì mattina allorquando viene riaccompagnato a scuola. Allorquando il figlio sta con un genitore, non è impedito all'altro genitore di prendere contatto con il figlio minore tramite l'utenza telefonica dell'altro genitore allorquando non sarà affidato allo stesso. I genitori danno atto che tale alternanza è iniziata a partire dalla data del 3 marzo 2025 con il padre.
4) Durante le vacanze natalizie, il figlio trascorrerà il giorno di Natale con un genitore e il PE giorno di Santo Stefano con l'altro genitore, così alternandosi di anno in anno.
5) Durante le vacanze pasquali, il figlio trascorrerà, alternativamente, con il padre il giorno di Pasqua
e con la madre il giorno di Pasquetta, e viceversa l'anno successivo, e così via alternandosi di anno in anno.
6) Per le vacanze estive, ciascun genitore avrà facoltà di tenere con sé il figlio per un periodo di due settimane, anche consecutive, da stabilirsi in base alle esigenze di entrambi i genitori entro il 15 maggio di ciascun anno.
7) In merito al mantenimento ordinario di , considerato che in base agli accordi intercorsi tra PE
i genitori, il figlio trascorrerà lo stesso periodo di tempo con la madre e con il padre, i genitori concordano di non porre a carico di nessuno dei due un contributo al mantenimento del figlio , PE
2
considerato che
entrambi i genitori provvederanno al mantenimento ordinario diretto del minore nei periodi di rispettiva permanenza del minore presso ciascun genitore.
8) Ciascun genitore contribuirà al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative al figlio stesso
(spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche), come di seguito dettagliate: Spese mediche: da documentare e che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
da documentare e che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private. Spese scolastiche: da documentare e che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
da documentare e che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria. Spese extrascolastiche: da documentare e che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato;
mensa scolastica;
attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00 all'anno per il figlio (l'eventuale eccedenza – in caso di mancato accordo – rimarrà a carico del genitore proponente); da documentare e che richiedono il preventivo accordo: baby-sitter e campi estivi.
9) Le parti stabiliscono che sia la madre a percepire in misura integrale l'assegno unico.
10) I genitori prestano sin d'ora il consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e della carta d'identità del figlio minore valida anche per l'espatrio.
11) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e quindi nessun assegno a titolo di mantenimento è dovuto dal marito alla moglie e viceversa per detto titolo.
12) Con la sottoscrizione del presente ricorso i coniugi danno atto di aver già regolato a parte ogni altro rapporto patrimoniale e/o economico fra gli stessi intercorso e/o intercorrente, rinunciando per il resto a qualsiasi forme di ulteriori pretese.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4 marzo 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
3 All'udienza in data 9 aprile 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso con adozione dei migliori provvedimenti a tutela della prole minorenne.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata in [...] Parte_1
il 08/08/1986, e , nato in [...] il [...], unitisi in Controparte_1
matrimonio ad RG (FE) in data 4 giugno 2022 (Registro Stato civile atti di matrimonio
Comune di RG: Atto n. 11 Parte 1 Anno 2022).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RG, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 9 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 549/2025 R.G. promosso con ricorso in data 4 marzo 2025 da parte di:
, nata in [...] in data [...], C.F. Parte_1 C.F._1
e residente in [...]1
e
, nato in [...] il [...], C.F. , e Controparte_1 C.F._2
residente in [...] entrambi assistiti, rappresentati e difesi dall'Avv. Sara Gualandi del Foro di Ferrara, C.F.
, pec , fax 0532-800579, presso e nel C.F._3 Email_1
cui studio sito in RG (FE), via Matteotti, n. 31/1, hanno eletto domicilio giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato del quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il ricorso congiunto, con dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 c.p.c. così come modificato da ultimo dall'art. 2 comma 1, lett. b), n. 2 l. 28/12/2005, n. 263, di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria presso il seguente numero di telefax 0532 800579 e/o il seguente indirizzo PEC Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
1 - Il P.M. ha concluso chiedendo la declaratoria di separazione personale dei coniugi con adozione dei migliori provvedimenti a tutela della prole minorenne.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati, senza reciproche interferenze, ognuno libero di fissare la propria residenza;
nello specifico, la SI.ra , in accordo con il marito, trasferirà altrove la Parte_1
propria residenza, esattamente in RG (FE), via Fiume, n. 5/1 unitamente al figlio minore , PE
provvedendo altresì al trasloco dei propri effetti personali, mentre il SI. continuerà Controparte_1
a risiedere presso l'immobile sito in RG (FE), via Pisa, n. 3, di sua proprietà.
2) Il figlio minore verrà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. I genitori stabiliscono congiuntamente che PE prenda residenza privilegiata presso l'abitazione della madre in RG (FE), via Fiume, n. 5/1, benché lo stesso trascorrerà tempi paritari di permanenza presso ciascun genitore, come di seguito indicati.
3) Il figlio trascorrerà con ciascun genitore settimane alterne dal lunedì (all'uscita da scuola) PE
al venerdì (allorquando viene riaccompagnato a scuola), e week-end alternati (con l'altro genitore rispetto a quello con cui ha trascorso la settimana) dal venerdì (all'uscita da scuola) al lunedì mattina allorquando viene riaccompagnato a scuola. Allorquando il figlio sta con un genitore, non è impedito all'altro genitore di prendere contatto con il figlio minore tramite l'utenza telefonica dell'altro genitore allorquando non sarà affidato allo stesso. I genitori danno atto che tale alternanza è iniziata a partire dalla data del 3 marzo 2025 con il padre.
4) Durante le vacanze natalizie, il figlio trascorrerà il giorno di Natale con un genitore e il PE giorno di Santo Stefano con l'altro genitore, così alternandosi di anno in anno.
5) Durante le vacanze pasquali, il figlio trascorrerà, alternativamente, con il padre il giorno di Pasqua
e con la madre il giorno di Pasquetta, e viceversa l'anno successivo, e così via alternandosi di anno in anno.
6) Per le vacanze estive, ciascun genitore avrà facoltà di tenere con sé il figlio per un periodo di due settimane, anche consecutive, da stabilirsi in base alle esigenze di entrambi i genitori entro il 15 maggio di ciascun anno.
7) In merito al mantenimento ordinario di , considerato che in base agli accordi intercorsi tra PE
i genitori, il figlio trascorrerà lo stesso periodo di tempo con la madre e con il padre, i genitori concordano di non porre a carico di nessuno dei due un contributo al mantenimento del figlio , PE
2
considerato che
entrambi i genitori provvederanno al mantenimento ordinario diretto del minore nei periodi di rispettiva permanenza del minore presso ciascun genitore.
8) Ciascun genitore contribuirà al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative al figlio stesso
(spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche), come di seguito dettagliate: Spese mediche: da documentare e che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
da documentare e che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private. Spese scolastiche: da documentare e che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
da documentare e che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria. Spese extrascolastiche: da documentare e che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato;
mensa scolastica;
attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00 all'anno per il figlio (l'eventuale eccedenza – in caso di mancato accordo – rimarrà a carico del genitore proponente); da documentare e che richiedono il preventivo accordo: baby-sitter e campi estivi.
9) Le parti stabiliscono che sia la madre a percepire in misura integrale l'assegno unico.
10) I genitori prestano sin d'ora il consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e della carta d'identità del figlio minore valida anche per l'espatrio.
11) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e quindi nessun assegno a titolo di mantenimento è dovuto dal marito alla moglie e viceversa per detto titolo.
12) Con la sottoscrizione del presente ricorso i coniugi danno atto di aver già regolato a parte ogni altro rapporto patrimoniale e/o economico fra gli stessi intercorso e/o intercorrente, rinunciando per il resto a qualsiasi forme di ulteriori pretese.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 4 marzo 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
3 All'udienza in data 9 aprile 2025 i coniugi sono personalmente comparsi dichiarando di non avere intenzione di riconciliarsi e di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per l'accoglimento del ricorso con adozione dei migliori provvedimenti a tutela della prole minorenne.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata in [...] Parte_1
il 08/08/1986, e , nato in [...] il [...], unitisi in Controparte_1
matrimonio ad RG (FE) in data 4 giugno 2022 (Registro Stato civile atti di matrimonio
Comune di RG: Atto n. 11 Parte 1 Anno 2022).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RG, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 9 aprile 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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