TRIB
Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 11/08/2025, n. 2026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2026 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 5392/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]12 sc. B, dimorante in Genova (GE),
Via Ardoino n. 2/30, elettivamente domiciliata in Genova (GE), Via Cairoli n. 11/16, presso e nello studio degli Avv.ti Carlo Bendin e Carla Raggi, che la rappresentano e la difendono come da procura in atti
- Parte Attrice - nei confronti di
, C.F. , nato a [...], il [...], RO C.F._2
residente in [...]12 sc. B, elettivamente domiciliato in
Genova (GE), Via Fieschi n. 3/18, presso e nello studio dell'Avv. Loredana Guastamacchia, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti
- Parte Convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni per la parte attrice: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, - pronunciare la separazione personale dei coniugi , nata a [...], il Parte_1
10/4/1945, C.F e nato a [...], il [...], C.F._1 RO
C.F. ; C.F._2
- disporre che il sig. versi alla moglie, per il mantenimento della stessa, l'importo CP_1 mensile meglio visto dal Tribunale Ill.mo, comunque non inferiore ad Euro 500,00, da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
- adottare ogni altro provvedimento necessario e/o opportuno e con vittoria di compensi e spese del presente giudizio oltre c.p.a. ed i.v.a.”.
Conclusioni per la parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, contrariis reiectis e previe le declaratorie meglio viste nonché previa ammissione delle prove orali dedotte e non ammesse:
- pronunciare la separazione personale dei coniugi , nata a [...], il Parte_1
10/4/1945, C.F e nato a [...], il [...], C.F._1 RO
C.F. ; C.F._2
- mandare esente il sig. dal corrispondere alcunché alla moglie per il CP_1 mantenimento della stessa;
- in subordine, confermare il provvedimento provvisorio del 31/12/2024-02/01/2025, ponendo a carico del sig. a titolo di mantenimento a favore della moglie RO
SI.ra , l'importo di Euro 200,00=, a decorrere dall'emissione del Parte_1 provvedimento medesimo;
- rigettare ogni e qualsivoglia domanda nei confronti del convenuto;
- adottare ogni altro provvedimento necessario e/o opportuno e con vittoria di compensi e spese del presente giudizio oltre c.p.a. ed i.v.a..”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/05/2024 e ritualmente notificato, la SI.ra Parte_1
ha chiesto la separazione personale dal marito SI. esponendo che: RO
- i coniugi avevano contratto matrimonio in Genova in data 06/04/1985, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune, scegliendo il regime della separazione dei beni;
- dall'unione coniugale erano nati due figli e , rispettivamente in data Per_1 Per_2
20/12/1976 e in data 10/05/1985, ormai entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- la coppia aveva stabilito la propria residenza presso la casa coniugale in Genova (GE), Via
Gian Battista Monti n. 4/12 sc. B, ed ha vissuto in tale immobile fino al 2005 allorquando i coniugi si sono trasferiti presso l'immobile di proprietà della figlia, sito in Via Ardoino n.
2/30, pur mantenendo la loro residenza anagrafica presso il primo immobile;
- a far data dal 01/02/2022 una porzione dell'immobile adibito a casa coniugale veniva locata al SI. ad un canone mensile pari ad € 250,00 oltre oneri accessori che, Parte_2 per accordo tra i coniugi, veniva corrisposto in contanti alla SI.ra ed utilizzato dalla Parte_1
stessa per le necessità famigliari;
- dal 2012 entrambi i coniugi versano in cattive condizioni di salute in quanto il SI.
è affetto da sclerosi laterale amiotrofica mentre la SI.ra è affetta da CP_1 Parte_1 carcinoma mammario metastatico in parziale remissione e da metastasi alla vertebra D11, per cui deve sottoporsi periodicamente a cicli di chemioterapia, e soffre di depressione;
- la vita matrimoniale, inizialmente felice, si era successivamente incrinata a causa del rapporto troppo confidenziale che si era creato tra il SI. e la SI.ra CP_1 Pt_3
, la quale assisteva quest'ultimo due ore al giorno, nonché degli atteggiamenti
[...] aggressivi posti in essere dal primo nei confronti della moglie;
- in data 28/06/2023 i figli della coppia comunicavano alla madre l'intenzione del padre di separarsi da lei e il giorno successivo lo stesso si trasferiva nell'immobile sito in Via Gian
Battista Monti con l'aiuto della di lui sorella e del cognato ed incaricava prima la sorella e poi il figlio di asportare tutti i suoi effetti personali, il computer, il tablet, la televisione grande e tutti i documenti contabili inerenti alle utenze degli immobili, IMU, TARI, ecc.;
- in conseguenza del trasferimento, il SI. veniva indotto, su pressione del SI. Parte_2
a chiedere di risolvere il contratto di locazione, pertanto, dal mese di ottobre 2023 CP_1
incluso parte attrice non ha più percepito il canone di locazione;
- il SI. a seguito del proprio allontanamento, non ha più pagato alcuna bolletta o CP_1 spesa di amministrazione relativa all'immobile sito in Genova (GE) alla Via Ardoino riferita in parte al periodo in cui egli vi abitava e non ha più neppure dato notizie di sé se non tramite il proprio difensore;
- entrambi i coniugi sono pensionati ma mentre la ricorrente percepisce un importo di circa
€ 900,00 mensili, il marito percepisce € 2.500,00 a titolo di pensione ed € 600,00 quale Fondo di Gravissima Disabilità.
In tali premesse, la ricorrente ha chiesto che, contestualmente alla pronuncia si separazione, le venisse riconosciuto un contributo economico per il proprio mantenimento carico del marito pari ad € 500,00 mensili.
Con comparsa di risposta del 19/09/2024, si è costituito in giudizio il SI. RO aderendo alla domanda in punto di separazione e contestando a sua volta alla moglie di aver tenuto comportamenti violenti nei confronti del marito, arrivando anche a brandire un coltello nei confronti del figlio ed a picchiare il marito in presenza della di lui sorella, nonché Per_2
di essersi rifiutata di seguirlo a Ceriale (SV) in un'abitazione condotta in locazione ove lo stesso ha trascorso qualche giorno di riposo prima di un intervento a cui avrebbe dovuto sottoporsi.
In punto economico, il SI. si è opposto alla richiesta di mantenimento del coniuge CP_1 in quanto, essendo in peggioramento la sua situazione di salute, egli deve potersi garantire, sia per il presente che per il futuro, un accudimento presso la propria abitazione fino a quando sarà possibile e poi in una struttura. In subordine ha chiesto che tale emolumento venisse contenuto in € 200,00 mensili.
All'esito della prima udienza del 21/10/2024, fallito ogni tentativo di conciliazione dei coniugi e concesso il rinvio richiesto dai difensori per verificare le ipotesi conciliative emerse, il G.D. con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. emessa in data 31/12/2024 ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti e ha rinviato la causa, previo ordine di esibizione alle stesse della documentazione reddituale aggiornata, all'udienza cartolare del 17/04/2025 per la precisazione delle conclusioni, che le parti hanno precisato come in epigrafe, e la discussione finale, all'esito della quale la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
* * * * * *
Ciò premesso, la domanda di separazione, alla quale il convenuto non si è opposto ma anzi ha espressamente aderito, deve certamente essere accolta sussistendo le condizioni di cui all'art. 151 c.c. Entrambe le parti, infatti, seppur nella diversa ricostruzione dei fatti, hanno chiesto che venisse pronunciata la separazione personale essendo insorta un'ormai irreversibile frattura affettiva che ha comportato il venir meno della comunione morale e spirituale fra i coniugi, come confermato dal fatto che gli stessi vivono ormai da tempo separati.
Sussiste, quindi, quella situazione d'intollerabilità nella prosecuzione della convivenza alla quale l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione.
Quanto alle condizioni di separazione, l'unico motivo di dissidio fra le parti riguarda il contributo al mantenimento della moglie, chiesto dalla SI.ra . Parte_1
Sul punto giova brevemente ricordare che tale contributo svolge una funzione puramente solidaristica in virtù dell'obbligo di assistenza materiale fra i coniugi che non viene meno in sede di separazione, attenuandosi unicamente i reciproci doveri di natura personale.
Infatti, ai sensi dell'art. 156 c.c. il coniuge a cui non sia addebitabile la separazione può richiedere all'altro coniuge un contributo al suo mantenimento laddove non abbia adeguati mezzi di sostentamento, valutate le circostanze e i redditi del coniuge obbligato e fermo in ogni caso l'obbligo di prestare gli alimenti.
Va da sé che tale contributo non costituisca un obbligo meramente alimentare che presuppone lo stato di bisogno del coniuge economicamente più “debole”, ma risponde piuttosto all'esigenza di mitigare le conseguenze patrimoniali negative della separazione laddove questa comporti un rilevante squilibrio economico fra i coniugi.
In altre parole, tale emolumento ha la funzione di riequilibrare, nell'ambito della crisi famigliare, le posizioni economiche fra i coniugi consentendo al coniuge più debole di mantenere “tendenzialmente” il medesimo tenore di vita, in virtù di quella solidarietà coniugale derivante dal vincolo matrimoniale che persiste anche dopo la separazione.
Orbene, nel caso in esame, è indubbio che fra i coniugi vi sia un evidente squilibrio economico a favore del convenuto.
Dall'ultima dichiarazione dei redditi prodotta in atti è emerso infatti che il SI. gode CP_1
di un reddito annuo netto pari a circa € 27.413,001, corrispondente ad una liquidità mensile nell'ordine di € 2.284,41. 1 Mod. 730 2024: Reddito imponibile € 35.704,00 – Imposta netta € 8.291,00 = € 27.413,00 Inoltre, il convenuto percepisce un'indennità di accompagnamento pari a circa € 600,00 mensili ed un contributo per la gravissima disabilità pari ad € 1.200,00 (sebbene per un lungo periodo sia stato ridotto ad € 600,00, in quanto dipende dagli stanziamenti comunali che di anno in anno vengono approvati a seconda delle disponibilità economiche del Comune di
Genova), importi che tuttavia vengono interamente assorbiti dalle spese per la badante domiciliare.
Di contro, la SI.ra può contare su un reddito annuo netto derivante dalla pensione Parte_1 di vecchiaia pari a circa € 12.477,002 annui, corrispondente ad una liquidità mensile nell'ordine di € 1.039,75 per dodici mesi e vive nell'immobile di proprietà della figlia Per_1 sito in Genova (GE), Via Ardoino n. 2/30, senza sostenere oneri alloggiativi dal momento che quest'ultima si è trasferita a vivere nell'immobile di proprietà esclusiva della madre sita in
Camporosso (IM).
Entrambi i coniugi sono poi comproprietari al 50% ciascuno dell'immobile sito in Genova
(GE), Via Gian Battista Monti n. 4/12 sc. B, ove tuttavia è rimasto a vivere il SI. CP_1 che usufruisce quindi anche della quota di proprietà della moglie.
In questo quadro, tenuto conto del tenore di vita goduto dal nucleo famigliare in costanza di matrimonio, nonché della durata medio-lunga del progetto coniugale (iniziato nel 1985) e dell'età di 80 anni della moglie, pensionata e malata oncologica, che verosimilmente non potrà più migliorare la sua condizione economica, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore della SI.ra di un contributo al suo mantenimento, Parte_1 quantomeno in funzione perequativa, che si ritiene congruo confermare nell'importo mensile di € 200,00 stabilito in via provvisoria, in ragione delle ingenti spese medico-sanitarie a cui deve far fronte il convenuto a causa delle patologie da cui è affetto.
In punto spese di lite, tenuto conto della soccombenza reciproca fra le domande formulate dai coniugi, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: 2 Mod. 730 2024: Reddito imponibile € 13.727,00 – Imposta netta € 1.250,00 = € 12.477,00 - pronuncia la separazione personale dei coniugi SI.ra , nata a [...] Parte_1
il 10/04/1945 e SI. nato a [...] il [...]; RO
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere alle annotazioni della sentenza, passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiara tenuto e condanna il SI. al pagamento di un contributo mensile RO
al mantenimento della moglie SI.ra da corrispondersi in favore della Parte_1 stessa entro il giorno cinque di ogni mese pari ad € 200,00, oltre rivalutazione Istat, con decorrenza dalla domanda;
- rigetta per il resto tutte le altre domande formulate dalle parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 24/07/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]12 sc. B, dimorante in Genova (GE),
Via Ardoino n. 2/30, elettivamente domiciliata in Genova (GE), Via Cairoli n. 11/16, presso e nello studio degli Avv.ti Carlo Bendin e Carla Raggi, che la rappresentano e la difendono come da procura in atti
- Parte Attrice - nei confronti di
, C.F. , nato a [...], il [...], RO C.F._2
residente in [...]12 sc. B, elettivamente domiciliato in
Genova (GE), Via Fieschi n. 3/18, presso e nello studio dell'Avv. Loredana Guastamacchia, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti
- Parte Convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni per la parte attrice: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, - pronunciare la separazione personale dei coniugi , nata a [...], il Parte_1
10/4/1945, C.F e nato a [...], il [...], C.F._1 RO
C.F. ; C.F._2
- disporre che il sig. versi alla moglie, per il mantenimento della stessa, l'importo CP_1 mensile meglio visto dal Tribunale Ill.mo, comunque non inferiore ad Euro 500,00, da corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
- adottare ogni altro provvedimento necessario e/o opportuno e con vittoria di compensi e spese del presente giudizio oltre c.p.a. ed i.v.a.”.
Conclusioni per la parte convenuta: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, contrariis reiectis e previe le declaratorie meglio viste nonché previa ammissione delle prove orali dedotte e non ammesse:
- pronunciare la separazione personale dei coniugi , nata a [...], il Parte_1
10/4/1945, C.F e nato a [...], il [...], C.F._1 RO
C.F. ; C.F._2
- mandare esente il sig. dal corrispondere alcunché alla moglie per il CP_1 mantenimento della stessa;
- in subordine, confermare il provvedimento provvisorio del 31/12/2024-02/01/2025, ponendo a carico del sig. a titolo di mantenimento a favore della moglie RO
SI.ra , l'importo di Euro 200,00=, a decorrere dall'emissione del Parte_1 provvedimento medesimo;
- rigettare ogni e qualsivoglia domanda nei confronti del convenuto;
- adottare ogni altro provvedimento necessario e/o opportuno e con vittoria di compensi e spese del presente giudizio oltre c.p.a. ed i.v.a..”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/05/2024 e ritualmente notificato, la SI.ra Parte_1
ha chiesto la separazione personale dal marito SI. esponendo che: RO
- i coniugi avevano contratto matrimonio in Genova in data 06/04/1985, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune, scegliendo il regime della separazione dei beni;
- dall'unione coniugale erano nati due figli e , rispettivamente in data Per_1 Per_2
20/12/1976 e in data 10/05/1985, ormai entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
- la coppia aveva stabilito la propria residenza presso la casa coniugale in Genova (GE), Via
Gian Battista Monti n. 4/12 sc. B, ed ha vissuto in tale immobile fino al 2005 allorquando i coniugi si sono trasferiti presso l'immobile di proprietà della figlia, sito in Via Ardoino n.
2/30, pur mantenendo la loro residenza anagrafica presso il primo immobile;
- a far data dal 01/02/2022 una porzione dell'immobile adibito a casa coniugale veniva locata al SI. ad un canone mensile pari ad € 250,00 oltre oneri accessori che, Parte_2 per accordo tra i coniugi, veniva corrisposto in contanti alla SI.ra ed utilizzato dalla Parte_1
stessa per le necessità famigliari;
- dal 2012 entrambi i coniugi versano in cattive condizioni di salute in quanto il SI.
è affetto da sclerosi laterale amiotrofica mentre la SI.ra è affetta da CP_1 Parte_1 carcinoma mammario metastatico in parziale remissione e da metastasi alla vertebra D11, per cui deve sottoporsi periodicamente a cicli di chemioterapia, e soffre di depressione;
- la vita matrimoniale, inizialmente felice, si era successivamente incrinata a causa del rapporto troppo confidenziale che si era creato tra il SI. e la SI.ra CP_1 Pt_3
, la quale assisteva quest'ultimo due ore al giorno, nonché degli atteggiamenti
[...] aggressivi posti in essere dal primo nei confronti della moglie;
- in data 28/06/2023 i figli della coppia comunicavano alla madre l'intenzione del padre di separarsi da lei e il giorno successivo lo stesso si trasferiva nell'immobile sito in Via Gian
Battista Monti con l'aiuto della di lui sorella e del cognato ed incaricava prima la sorella e poi il figlio di asportare tutti i suoi effetti personali, il computer, il tablet, la televisione grande e tutti i documenti contabili inerenti alle utenze degli immobili, IMU, TARI, ecc.;
- in conseguenza del trasferimento, il SI. veniva indotto, su pressione del SI. Parte_2
a chiedere di risolvere il contratto di locazione, pertanto, dal mese di ottobre 2023 CP_1
incluso parte attrice non ha più percepito il canone di locazione;
- il SI. a seguito del proprio allontanamento, non ha più pagato alcuna bolletta o CP_1 spesa di amministrazione relativa all'immobile sito in Genova (GE) alla Via Ardoino riferita in parte al periodo in cui egli vi abitava e non ha più neppure dato notizie di sé se non tramite il proprio difensore;
- entrambi i coniugi sono pensionati ma mentre la ricorrente percepisce un importo di circa
€ 900,00 mensili, il marito percepisce € 2.500,00 a titolo di pensione ed € 600,00 quale Fondo di Gravissima Disabilità.
In tali premesse, la ricorrente ha chiesto che, contestualmente alla pronuncia si separazione, le venisse riconosciuto un contributo economico per il proprio mantenimento carico del marito pari ad € 500,00 mensili.
Con comparsa di risposta del 19/09/2024, si è costituito in giudizio il SI. RO aderendo alla domanda in punto di separazione e contestando a sua volta alla moglie di aver tenuto comportamenti violenti nei confronti del marito, arrivando anche a brandire un coltello nei confronti del figlio ed a picchiare il marito in presenza della di lui sorella, nonché Per_2
di essersi rifiutata di seguirlo a Ceriale (SV) in un'abitazione condotta in locazione ove lo stesso ha trascorso qualche giorno di riposo prima di un intervento a cui avrebbe dovuto sottoporsi.
In punto economico, il SI. si è opposto alla richiesta di mantenimento del coniuge CP_1 in quanto, essendo in peggioramento la sua situazione di salute, egli deve potersi garantire, sia per il presente che per il futuro, un accudimento presso la propria abitazione fino a quando sarà possibile e poi in una struttura. In subordine ha chiesto che tale emolumento venisse contenuto in € 200,00 mensili.
All'esito della prima udienza del 21/10/2024, fallito ogni tentativo di conciliazione dei coniugi e concesso il rinvio richiesto dai difensori per verificare le ipotesi conciliative emerse, il G.D. con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. emessa in data 31/12/2024 ha adottato i provvedimenti provvisori e urgenti e ha rinviato la causa, previo ordine di esibizione alle stesse della documentazione reddituale aggiornata, all'udienza cartolare del 17/04/2025 per la precisazione delle conclusioni, che le parti hanno precisato come in epigrafe, e la discussione finale, all'esito della quale la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
* * * * * *
Ciò premesso, la domanda di separazione, alla quale il convenuto non si è opposto ma anzi ha espressamente aderito, deve certamente essere accolta sussistendo le condizioni di cui all'art. 151 c.c. Entrambe le parti, infatti, seppur nella diversa ricostruzione dei fatti, hanno chiesto che venisse pronunciata la separazione personale essendo insorta un'ormai irreversibile frattura affettiva che ha comportato il venir meno della comunione morale e spirituale fra i coniugi, come confermato dal fatto che gli stessi vivono ormai da tempo separati.
Sussiste, quindi, quella situazione d'intollerabilità nella prosecuzione della convivenza alla quale l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione.
Quanto alle condizioni di separazione, l'unico motivo di dissidio fra le parti riguarda il contributo al mantenimento della moglie, chiesto dalla SI.ra . Parte_1
Sul punto giova brevemente ricordare che tale contributo svolge una funzione puramente solidaristica in virtù dell'obbligo di assistenza materiale fra i coniugi che non viene meno in sede di separazione, attenuandosi unicamente i reciproci doveri di natura personale.
Infatti, ai sensi dell'art. 156 c.c. il coniuge a cui non sia addebitabile la separazione può richiedere all'altro coniuge un contributo al suo mantenimento laddove non abbia adeguati mezzi di sostentamento, valutate le circostanze e i redditi del coniuge obbligato e fermo in ogni caso l'obbligo di prestare gli alimenti.
Va da sé che tale contributo non costituisca un obbligo meramente alimentare che presuppone lo stato di bisogno del coniuge economicamente più “debole”, ma risponde piuttosto all'esigenza di mitigare le conseguenze patrimoniali negative della separazione laddove questa comporti un rilevante squilibrio economico fra i coniugi.
In altre parole, tale emolumento ha la funzione di riequilibrare, nell'ambito della crisi famigliare, le posizioni economiche fra i coniugi consentendo al coniuge più debole di mantenere “tendenzialmente” il medesimo tenore di vita, in virtù di quella solidarietà coniugale derivante dal vincolo matrimoniale che persiste anche dopo la separazione.
Orbene, nel caso in esame, è indubbio che fra i coniugi vi sia un evidente squilibrio economico a favore del convenuto.
Dall'ultima dichiarazione dei redditi prodotta in atti è emerso infatti che il SI. gode CP_1
di un reddito annuo netto pari a circa € 27.413,001, corrispondente ad una liquidità mensile nell'ordine di € 2.284,41. 1 Mod. 730 2024: Reddito imponibile € 35.704,00 – Imposta netta € 8.291,00 = € 27.413,00 Inoltre, il convenuto percepisce un'indennità di accompagnamento pari a circa € 600,00 mensili ed un contributo per la gravissima disabilità pari ad € 1.200,00 (sebbene per un lungo periodo sia stato ridotto ad € 600,00, in quanto dipende dagli stanziamenti comunali che di anno in anno vengono approvati a seconda delle disponibilità economiche del Comune di
Genova), importi che tuttavia vengono interamente assorbiti dalle spese per la badante domiciliare.
Di contro, la SI.ra può contare su un reddito annuo netto derivante dalla pensione Parte_1 di vecchiaia pari a circa € 12.477,002 annui, corrispondente ad una liquidità mensile nell'ordine di € 1.039,75 per dodici mesi e vive nell'immobile di proprietà della figlia Per_1 sito in Genova (GE), Via Ardoino n. 2/30, senza sostenere oneri alloggiativi dal momento che quest'ultima si è trasferita a vivere nell'immobile di proprietà esclusiva della madre sita in
Camporosso (IM).
Entrambi i coniugi sono poi comproprietari al 50% ciascuno dell'immobile sito in Genova
(GE), Via Gian Battista Monti n. 4/12 sc. B, ove tuttavia è rimasto a vivere il SI. CP_1 che usufruisce quindi anche della quota di proprietà della moglie.
In questo quadro, tenuto conto del tenore di vita goduto dal nucleo famigliare in costanza di matrimonio, nonché della durata medio-lunga del progetto coniugale (iniziato nel 1985) e dell'età di 80 anni della moglie, pensionata e malata oncologica, che verosimilmente non potrà più migliorare la sua condizione economica, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore della SI.ra di un contributo al suo mantenimento, Parte_1 quantomeno in funzione perequativa, che si ritiene congruo confermare nell'importo mensile di € 200,00 stabilito in via provvisoria, in ragione delle ingenti spese medico-sanitarie a cui deve far fronte il convenuto a causa delle patologie da cui è affetto.
In punto spese di lite, tenuto conto della soccombenza reciproca fra le domande formulate dai coniugi, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: 2 Mod. 730 2024: Reddito imponibile € 13.727,00 – Imposta netta € 1.250,00 = € 12.477,00 - pronuncia la separazione personale dei coniugi SI.ra , nata a [...] Parte_1
il 10/04/1945 e SI. nato a [...] il [...]; RO
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere alle annotazioni della sentenza, passata in giudicato, a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiara tenuto e condanna il SI. al pagamento di un contributo mensile RO
al mantenimento della moglie SI.ra da corrispondersi in favore della Parte_1 stessa entro il giorno cinque di ogni mese pari ad € 200,00, oltre rivalutazione Istat, con decorrenza dalla domanda;
- rigetta per il resto tutte le altre domande formulate dalle parti;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 24/07/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni