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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/01/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 23.1.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1199/2022 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Caldeo (cod. Parte_1 fisc. ) e Giuseppe Caldarelli (Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 [...]
) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in C.F._2
Ottaviano, via Sarno n. 12,
Ricorrente
E in persona del lrpt, rapp. e dif. dall'avv. Anna Oliva, con domicilio eletto CP_1 presso l'Ufficio Legale della Filiale Metropolitana sita in Nola, Strada CP_1
Statale 7 bis Km.
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 4.3.2022, l'istante ha dedotto: a) Che con comunicazione inviata CP_ dalla sede di Nola, ricevuta in data 14 novembre 2018, la ricorrente si vedeva notificare la richiesta di restituzione dell'importo di €.16.543,10 per prestazioni corrisposte a titolo di pensione SOART n. 35630861 (pensione ai superstiti) dal 1 aprile 2000 al 31 gennaio 2002 e ritenute non dovute;
b) Che i CP_ motivi fondanti tale richiesta si rinvenivano, a dire dell' , nella riscossione di ratei di pensione da parte della ricorrente in data successiva alla morte del pensionato;
c) Che per le suesposte causali, a decorrere dal mese di gennaio
2019, l provvedeva a trattenere l'importo di €.50,00 mensili sulla pensione CP_1 di cui è titolare la ricorrente;
d) Che, con ricorso avente RG 2369/2019, la sig.ra adiva il Tribunale di Nola – sez. Lavoro al fine di sentire accertare e Parte_1 dichiarare l'illegittimità del detto provvedimento di indebito in ragione dell'evidente prescrizione del credito vantato dall'Istituto e, contestualmente, chiedeva la restituzione delle somme trattenute dall' sulla propria CP_1 pensione;
e) Che il giudizio veniva definito con Sentenza n. 2000/2021; f) Che la rubricata Sentenza, nell'accogliere la domanda, annullava il provvedimento di indebito e condannava l alla restituzione delle somme trattenute a tale CP_1 titolo oltre interessi legali dalla data del deposito del ricorso fino al sodisfo;
g)
1 Che, a seguito della notifica della Sentenza n. 2000/2021, l in data 21 CP_1 gennaio 2022 affermava di aver abbandonato l'indebito n. 31926 e, contestualmente, di aver compensato le somme sino ad allora trattenute e quantificate in €.450,00 con altro indebito avente n. 30500. L' affermava, CP_2 altresì, che allo stato l'importo residuo di tale indebito era pari ad €.1.232,13.
CP_ Ciò premesso, ha contestato la condotta dell' , atteso che le trattenute effettuate sulla propria pensione ammontavano a € 1.900,00, eccedendo
CP_ dunque l'indebito rappresentato dall' . In ogni caso ha evidenziato la
CP_ genericità delle comunicazioni dell' , la propria buona fede e la prescrizione
CP_ del diritto ad agire in ripetizione dell' .
Ha dunque concluso: « ➢ Condannare l alla restituzione dell'importo CP_1 trattenuto a decorrere dal gennaio 2019 sino al mese di febbraio 2022 pari ad
€.1.900,00; ➢ Condannare, in subordine, l alla restituzione delle somme CP_1 trattenute sulla pensione della ricorrente eccedenti l'importo di €.1.682,13, importo totale dell'indebito avente n. 30500; ➢ Condannare, in ogni caso, l alla restituzione delle ulteriori trattenute disposte dall'Istituto a decorrere CP_1 dal mese di marzo 2022 sino alla conclusione del presente giudizio;
➢ Condannare, altresì, l' ex art. 96, comma 3, c.p.c., alla somma che CP_1
l'Onorevole Giudice Adito vorrà determinare in via equitativa. ➢ Condannare, in ogni caso, l a risarcire la ricorrente per l'evidente danno da ritardato CP_1 CP_ pagamento da quantificare in via equitativa;
➢ Condannare, infine, l al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa come per legge da distrarsi in favore degli avvocati antistatari». CP_ Si è costituito l , eccependo che per l'indebito n. 31296, annullato dal
Tribunale, il de cuius aveva provveduto ad effettuare pagamenti Persona_1 solo per € 450,00 mediante n. 3 modelli PAGOPA da € 150,00 (e non con trattenute su pensione) e che tali somme sono state imputate ad altro indebito,
n. 30500 dell'importo originario di € 2.982,13 e sul quale già era incorso un'attività di recupero a carico dell'erede. Rinviata la causa per discussione, stante la natura documentale, all'udienza cartolare del 23.1.2025 decisa con sentenza con motivazione contestuale.
L'istante lamenta che, annullato l'indebito n. 31926 (per €.16.543,10) con CP_ sentenza n. 2000/2021 del Tribunale di Nola, con condanna dell' alla restituzione di quanto trattenuto, l'Istituto ha eccepito l'esistenza di un ulteriore indebito, n. 30500, originariamente facente capo al de cuius , Persona_1 sicché avrebbe trattenuto in compensazione l'importo di € 450,00, già prelevato per l'indebito n. 31926, residuando la somma di € 1.232,13. CP_ Ha dunque censurato la condotta dell' , atteso che le trattenute sulla propria pensione SOART n. 35630861 dal mese di gennaio 2019 e sino al mese di febbraio 2022, per 50,00 € mensili, ammontavano a ben € 1.900,00.
2 CP_ Tale ricostruzione, tuttavia, risulta smentita dall' . L'ente ha infatti allegato che l'indebito n. 30500 ammontava a originari € 2.982,13, per cui erano state già effettuate trattenute per € 1.300,00 sulla pensione della ricorrente;
all'importo originario erano poi sottratti in compensazione i 450,00 già versati (mediante modelli PagoPa e non con trattenute sulla pensione) per l'indebito n. 31926. Da qui il debito residuo di € 1.232,13.
Ebbene, la prospettazione della parte convenuta appare fondata. CP_ L' ha infatti dimostrato, a carico del de cuius , numerosi Persona_1 indebiti, tra cui:
- Indebito n. 30499 di € 312,79, periodo 22/05/2002 19/06/2002, per ratei di indennità di malattia, non spettanti a causa dell'avvenuto accertamento della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli;
notificato a mani della ricorrente il 10.10.2018; sempre a mani della ricorrente il 18.10.2012 e il 2.1.2015 CP_ (v. allegati );
- Indebito n. 30500 di € 2.982,13, periodo dal 01/01/2002 al 31/12/2002, per ratei di trattamenti di famiglia e disoccupazione agricola, non spettanti a causa della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli;
notificato a mani della ricorrente l'8.10.2018; sempre a mani della ricorrente il 18.10.2012 e il CP_ 2.1.2015; 15.2.2018 (v. allegati ).
L'Ente ha inoltre dedotto che «per l'indebito n. 30499 (€ 312,79) risultano essere effettuate 10 trattenute di € 30,00 mensile dalla rata 7/2020 alla rata 4/2021 e 1 di € 12,79 per la rata 5/2021 (30 x 10 + 12,79= 312,79). Per l'indebito n. 30500 (importo originario 2.982,13), invece, risultano essere effettuate trattenute di € 50,00 dalla rata 1/2019 fino alla rata 6/2020 e poi sempre altre trattenute di € 50,00 dalla rata 6/2021 alla rata 12/2021 per un totale complessivo di 26 trattenute ed una somma recuperata di € 1300,00
(aggiornato a dicembre 2021).». Tale asserzione trova piena corrispondenza nelle ricevute di pagamento della pensione, che la stessa parte ricorrente produce (v. doc. 2 fasc. ric.). Per cui le ulteriori trattenute per l'anno 2022 afferiscono, evidentemente, al recupero della quota restante dell'indebito n.
30500.
Del resto, quanto affermato in memoria di costituzione non è stato specificamente contestato dalla parte ricorrente, anch'essa tenuta a prendere posizione sui fatti specificamente allegati dalla convenuta (Cass. n.8647/2016;
n.16782/2019).
In particolare, del tutto generico si palesa il disconoscimento delle relate CP_ prodotte dall' («si impugna e disconosce la documentazione depositata CP_ telematicamente dall' e se ne chiede, sin d'ora, l'esibizione in originale»). Difatti, con riferimento all'eccepita mancata conformità della copia della relata all'originale, si ricorda che l'onere, stabilito dall'art. 2719 cod. civ., di
3 disconoscere "espressamente" la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia al suo originale, che alla sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia.
Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica, come nella specie, ma deve contenere specifico riferimento al profilo del documento che venga contestato (inter alia, Sez. L, Sentenza n. 4661 del
02/04/2002; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11419 del 18/06/2004; Cass. Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 4053 del 20/02/2018).
Ciò chiarito, vengono meno le diverse censure contenute in ricorso. CP_ Le comunicazioni di indebito prodotte dall' appaiono adeguatamente motivate, precisando la prestazione non dovuta, il periodo di riferimento e la causale.
Inoltre, vertendosi su indebiti previdenziali deve trovare applicazione l'art. 2033 cc e, di conseguenza, il relativo termine di prescrizione decennale inizia a decorrere dalla data del pagamento (inter alia, Cass. n. 10250/2014), sicché, alla luce delle notifiche di atti interruttivi di cui si è dato conto, alcuna prescrizione è maturata.
Né sono condivisibili le argomentazioni attoree in ordine all'applicabilità della speciale sanatoria prevista dall'art. 52 della l. 88/1989. Tale norma, oggetto di interpretazione autentica per mezzo dell'art. 13 l.
412/1991, e che esclude la ripetizione delle somme corrisposte «salvo che
l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato», limita il proprio ambito di applicazione alle «pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonche' la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153».
Tale sanatoria, pertanto, non opera con riferimento a errori eventualmente commessi rispetto a prestazioni diverse da quelle pensionistiche e, pertanto, esula dalla fattispecie in esame.
Parimenti, non può venire in rilievo l'art. 8 DPR 818/1957 in ragione dell'avvenuta cancellazione delle giornate di lavoro agricolo nei confronti di
; sul punto si richiama la massima tratta dalla sentenza n. 12355 Persona_1 del 20/05/2010 della S.C. secondo cui «La disposizione contenuta nell'art. 8
d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818 (secondo la quale debbono essere accreditati agli effetti del diritto alle prestazioni assicurative i contributi indebitamente versati allorché l' accertamento dell'indebito versamento intervenga dopo oltre cinque anni dalla data dell'avvenuto versamento) ha carattere eccezionale, cosicché tale forma di sanatoria presuppone sempre, per la sua applicabilità, l'esistenza
4 di un valido rapporto di assicurazione generale obbligatoria con l , onde la CP_1 stessa non può essere invocata al di fuori della possibilità di istituire regolarmente o protrarre legittimamente un tale rapporto, il quale a sua volta presuppone la sussistenza di un rapporto di lavoro assicurabile in detta forma, quand'anche abbia avuto luogo, per qualsiasi causa, un versamento di contributi al predetto istituto. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso l'accreditamento in relazione ai contributi indebitamente versati da un lavoratore dello spettacolo, sul presupposto che questi appartenesse al "personale artistico, teatrale e cinematografico" non soggetto all'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e dell'inesistenza, pertanto, di un valido rapporto assicurativo con l ) ( conf. CP_1
SCn. 64 del 2009 Rv606381)». CP_ Va, in definitiva, dichiarata la legittimità dell'operato dell' , atteso che in presenza di due debiti certi (cfr. Cass. sez. un. n. 23225 del 2016), nonché CP_ ugualmente liquidi ed esigibili (v. art. 1243, primo comma, c.c.), l può non pagare gli arretrati e può operare trattenute, così estinguendosi per compensazione legale sia la corrispondente obbligazione verso l'assicurato o assistito sia l'obbligazione restitutoria di quest'ultimo (cfr. Cass. n. 10334 del
2012).
La domanda va, pertanto, rigettata.
Le spese vanno dichiarate irripetibili, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc.
PQM
Il Tribunale rigetta il ricorso e dichiara irripetibili le spese di lite.
Nola, 23.1.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Fucci
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