Articolo 1 della Legge 9 maggio 1950, n. 354
Versione
8 luglio 1950
Art. 1. Articolo unico.

E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1948-49 la concessione di un contributo straordinario di L. 6.250.000 a favore della Lega Navale italiana.
Per gli effetti di cui all'art. 81, ultimo comma, della Costituzione, alla spesa di cui al precedente comma si fara' fronte con gli stanziamenti gia' autorizzati sul capitolo n. 204 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il medesimo esercizio 1948-49.

Entrata in vigore il 8 luglio 1950