Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/03/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Giudice
- dott.ssa Milena Cortigiano Giudice relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del
18.3.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 822/2024 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to Guido Marone Parte_1
Appellante
E in persona del rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui uffici ope legis domicilia, in
Napoli, via Diaz n.11
Appellato
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al questa Corte, depositato in data 3.4.2024, l'appellante in epigrafe indicato,
docente a tempo determinato negli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, ha proposto tempestivo gravame parziale avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di
Giudice del lavoro, n. 978 del 2024, pubblicata in data 26.2.2024, che pur accogliendo il ricorso, depositato in data 25.10.2023, di con condanna del convenuto Parte_1 [...]
all'assegnazione in favore della ricorrente della “Carta elettronica per Controparte_3
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, aveva integralmente compensato tra le
Contestata la statuizione di compensazione delle spese per violazione degli artt. 91 e 92 del c.p.c. e per insufficienza della motivazione addotta dal Tribunale (“Le spese di lite possono essere contestate in ragione del mutato orientamento giurisprudenziale alla luce della recentissima pronuncia della Corte di Cassazione”), ne invocava la riforma, con vittoria di spese anche per il presente grado.
Si costituiva il appellato e chiedeva il rigetto del gravame. CP_1
All'udienza del 18.3.2025, all'esito della camera di consiglio la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
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2. Il gravame è infondato e va rigettato per le motivazioni che si vanno ad illustrare.
Appare opportuno precisare in punto di diritto che l'istituto della condanna del soccombente al pagamento delle spese ha sì carattere generale, ma non è assoluto e inderogabile (Corte Cost. 24 novembre 1982, n. 196). E' consentito al giudice di compensare totalmente o parzialmente tra le parti le spese di lite ricorrendo le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 92 c.p.c., come interpretato alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 (che ha statuito “Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre quelle nominativamente indicate.”), ossia oltre che nelle ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, anche in presenza di altre analoghe, gravi ed eccezionali ragioni, di cui si deve dare conto nella motivazione.
Nel caso in esame la compensazione delle spese di lite trova piena giustificazione, dovendosi innanzitutto rilevare la sussistenza, alla data di deposito del ricorso (25.10.2023), del contrasto nella giurisprudenza di merito sulla questione oggetto del contendere, che ha visto intervenire solo successivamente la Suprema Corte nazionale (cfr. Cass. Sez. Lav., 27.10.2023 n. 29961).
I giudici di legittimità, infatti, hanno dato per la prima volta risposta a taluni dei numerosi quesiti che, in parte, ancora si pongono in ordine alla tematica coinvolta nel presente procedimento, tra l'altro sulla platea dei beneficiari, sul carattere del beneficio e sulla natura dell'obbligazione azionata, sul rilievo dei peculiari vincoli e modalità di esercizio che il dpcm 28 novembre 2016 pone rispetto all'esercizio del diritto da parte dei docenti di ruolo.
Dunque, la fattispecie in questione ha attraversato una fase di formazione in itinere di un assetto giurisprudenziale che ha dato risposta ai molteplici dubbi interpretativi posti dalla disciplina in esame, tale da rientrare nella previsione di compensazione contemplata dal vigente art. 92 c.p.c.. Reputa, dunque, il Collegio che siano, indubbiamente, ravvisabili, in considerazione della novità e peculiarità della questione esaminata e sulla quale si è registrato solo dopo l'introduzione del giudizio di primo grado l'intervento della Suprema Corte, le gravi ed eccezionali ragioni a sostegno della compensazione delle spese di lite di cui all'articolo 92 c.p.c., nella lettura datane dalla Corte Costituzionale, che con sentenza n. 77 del 2018 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Va, poi, sottolineato che nel caso in esame l'accoglimento delle domande ha presupposto la disapplicazione della parte dell'organo giudicante dell'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 che circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, per contrasto con il principio di non discriminazione.
Tale situazione rientra certamente tra le altre ragioni analoghe alla “assoluta novità della questione trattata” o al “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, che ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. possono giustificare la compensazione delle spese di lite nonostante la soccombenza dell'altra parte;
si è trattato indubbiamente di una soluzione innovativa, per la cui adozione si è resa necessaria la disapplicazione di una norma di legge per contrasto con il principio di non discriminazione.
A tanto si aggiunga che, contrariamente a quanto dedotto dalla nel ricorso ex art. 414 Pt_1
c.p.c., solo per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 alla ricorrente sono stati conferiti “incarichi aventi durata annuale”, mentre invece per gli anni scolastici 2018/2019 e
2019/2020 (per i quali il giudice di primo grado ha pure riconosciuto il diritto alla carta) alla non sono stati conferiti né incarichi annuali, né incarichi fino al termine delle attività Pt_1
didattiche, ma solo supplenze temporanee (cfr. contratti relativi agli anni scolastici 2018/2019 e
2019/2020).
Trattasi, dunque, di questione anche diversa da quella affrontata dalla Suprema Corte con la sentenza n. 29961, del 27.10.2023, e sulla quale ancora oggi si registra contrasto nella giurisdizione di merito.
Sussistono, pertanto, plurime ragioni a sostegno della disposta compensazione integrale delle spese di lite. L'appello va, quindi, respinto, con la conferma della statuizione di integrale compensazione adottata in primo grado.
3. Le ragioni della decisione e la qualità delle parti inducono a disporre l'integrale compensazione anche per le spese di lite del presente grado.
Va, infine, dato atto della sussistenza per l'appellante del presupposto processuale di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma
17, della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte così decide: rigetta l'appello; compensa tra le parti le spese di lite del presente grado.
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli, il 18.3.2025
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Milena Cortigiano dott. Gennaro Iacone