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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/01/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6268 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso
DA
nata a [...] il [...] Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Di Miceli, presso il cui C.F._1
studio a Palermo, via Giovanni Paisiello n. 14, è elettivamente domiciliata ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] ) Controparte_1 C.F._2
resistente contumace con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 09/01/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/05/2024 ha chiesto pronunciarsi lo Parte_1
scioglimento del matrimonio civile contratto con a Palermo il Controparte_1
13/09/2002.
Il resistente, ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
1 • la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione tra le parti è stata pronunciata con sentenza emessa da questo
Tribunale il 26/06/2023;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Nessun'altra domanda è stata formulata dalla ricorrente;
dall'unione delle parti è nato un figlio, oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente, secondo quanto allegato in ricorso.
La natura del giudizio e la contumacia del resistente inducono a lasciare a carico di parte ricorrente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nella contumacia del resistente, definitivamente pronunciando;
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Palermo il 13/09/2002 da
nata a [...] il [...] Parte_1
( ) e , nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
29/03/1970 ). C.F._2
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n. 20, parte I, dell'anno 2002).
3) Lascia a carico di parte ricorrente le spese di lite.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 09/01/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6268 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso
DA
nata a [...] il [...] Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Di Miceli, presso il cui C.F._1
studio a Palermo, via Giovanni Paisiello n. 14, è elettivamente domiciliata ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...] ) Controparte_1 C.F._2
resistente contumace con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 09/01/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/05/2024 ha chiesto pronunciarsi lo Parte_1
scioglimento del matrimonio civile contratto con a Palermo il Controparte_1
13/09/2002.
Il resistente, ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda:
Ed infatti:
1 • la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per più di dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione tra le parti è stata pronunciata con sentenza emessa da questo
Tribunale il 26/06/2023;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Nessun'altra domanda è stata formulata dalla ricorrente;
dall'unione delle parti è nato un figlio, oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente, secondo quanto allegato in ricorso.
La natura del giudizio e la contumacia del resistente inducono a lasciare a carico di parte ricorrente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nella contumacia del resistente, definitivamente pronunciando;
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Palermo il 13/09/2002 da
nata a [...] il [...] Parte_1
( ) e , nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
29/03/1970 ). C.F._2
2) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369 (atto di matrimonio iscritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n. 20, parte I, dell'anno 2002).
3) Lascia a carico di parte ricorrente le spese di lite.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 09/01/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
2