Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/03/2025, n. 359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 359 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
composto dai Magistrati
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4411 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. MIRAS ATHANASSIOS e dall'avv. NUCERA SABRINA, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Miras Athanassios
RICORRENTE
nei confronti di
(c.f. CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
in punto a: Divorzio contenzioso - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come da verbale di
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 08/02/2016 in
BOMPORTO (MO) e dalla loro unione non sono nati figli.
2. I coniugi si sono separati in forza di accordo di separazione personale ex art. 6 co. 3 Legge n. 162/2014 del 02/10/2018, con rilascio del nulla osta del
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena in data
08/10/2018.
3. Con ricorso depositato in data 11/09/2024, ha Parte_1
chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio e di eliminare l'assegno di mantenimento a favore della resistente, così come stabilito in sede di separazione.
Il ricorso e il successivo decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati alla sig.ra ai sensi dell'art. 143 c.p.c. CP_1
4. All'udienza del 12/02/2025, presente solo la parte ricorrente, questa ha confermato la volontà di divorziare;
ha chiesto, altresì, la revoca del mantenimento per la moglie ed insistito nella condanna alle spese del giudizio della resistente. Il procuratore ha esibito la notifica ex art. 143 c.p.c.,
riservandosi il deposito in giornata.
Il Giudice ha trasmesso gli atti al Collegio per la decisione.
§
Deve essere preliminarmente dichiarata la contumacia nel presente
2 procedimento di cui il ricorso introduttivo e il decreto CP_1
di fissazione di udienza sono stati debitamente notificati.
Lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 08/02/2016 a
BOMPORTO (MO) con il rito civile deve essere senz'altro pronunziato,
ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1°
dicembre 1970 n.898 e successive modifiche, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'accordo di separazione personale ex art. 6 co. 3 Legge n. 162/2014 del 02/10/2018, con rilascio del nulla osta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena in data
08/10/2018, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale (come dimostrato anche dalla mancata comparizione della resistente all'udienza), non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie, il Collegio rileva che nulla debba disporsi in merito alla revoca dell'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione, atteso che, come da orientamento ormai consolidato, la debenza dell'assegno di mantenimento disposta nel giudizio separativo trova il proprio limite temporale nel passaggio in giudicato della sentenza di divorzio (cfr ex multis Cassazione Civile, Sez. I, n. 3852/2021).
Peraltro, non sussistono i presupposti per porre a carico del ricorrente l'assegno di divorzio, in assenza di relativa e specifica domanda.
Le spese legali devono essere poste a carico della resistente, la cui mancata
3 costituzione ha impedito la definizione congiunta della vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. Dichiara la contumacia di CP_1
2. Pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in data
08/02/2016 a BOMPORTO (MO) tra nato a Parte_1
MODENA (MO) in data 09/03/1960, e nata in CP_1
ROMANIA il 10/09/1981;
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune: Anno 2016, Atto n. 1, P. I.
4. Dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
5. condanna alla rifusione in favore del ricorrente CP_1
delle spese processuali che liquida in euro 2.000,00 per compensi ex
D.M. 55/2014, oltre al 15% di spese generali, i.v.a., c.p.a.;
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile in data 18/03/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Dott. Riccardo Di Pasquale
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