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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 23/06/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 1196/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito della trattazione della causa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza iscritta al n. 1196 del R.A.C.L. dell'anno 2024 promossa da:
domiciliata elettivamente in Cagliari presso lo studio degli avvocati Pt_1 CP_1
Antonello Arru e Lidia Arru, che la rappresentano e difendono per procura speciale come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_2
in persona del Direttore Regionale in carica, elettivamente domiciliato in
[...]
Cagliari presso l'avvocato Giuliana Murino, che lo rappresenta e difende, con l'avvocato Roberto
Di Tucci , in virtù di procura generale alle liti come in atti;
CONVENUTO
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 15 aprile 2024 nata a [...] il [...], Parte_2
ha convenuto in giudizio l' onde ottenere un maggior indennizzo, già infruttuosamente CP_2
richiesto in via amministrativa, rispetto a quello attualmente in godimento in ragione del 12 % per danno biologico correlato a malattia professionale da deficit statico dinamico di tutto L/5 con ernie discali multiple.
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha resistito deducendo, in particolare, che alcun CP_2
aggravamento risultava relativamente al quadro clinico riferibile alla ricorrente ed ha pertanto concluso per il rigetto della domanda.
1 2. Nel merito il Consulente tecnico d'ufficio, dott. all'esito della visita medico Persona_1
legale effettuata sulla persona della ricorrente, è giunto alle seguenti conclusioni di cui alla relazione di consulenza tecnica depositata in data 24 maggio 2025:
Analizzati tutti i fattori su indicati, la documentazione allegata ed il dato clinico si è ritenuto che:
1) Il quadro clinico rilevato e documentato sia suggestivo per una patologia discoartrosica del rachide lombare con secondario deficit neurologico e difficoltà deambulatoria in esiti di intervento chirurgico già rilevati ed accertati secondari alla attività lavorativa svolta.
2) il quadro clinico possa considerarsi aggravato a causa della presenza di disturbi neurologici periferici ingravescenti.
Per tali motivi ritengo che la sig.ra sia affetta da: Parte_2
Deficit statico-dinamico del tratto lombosacrale con lombosciatalgia e deficit neurologico in esiti di stabilizzazione vertebrale”.
Analizzati tutti i fattori su indicati, la documentazione allegata ed il dato clinico si è ritenuto che gli esiti della patologia oggetto della attuale valutazione possano essere valutati con percentuale di danno biologico del 15% e ciò sin dalla data della domanda di aggravamento.
4. Le conclusioni del consulente, per quanto consta nemmeno oggetto di motivati rilievi critici ad opera delle parti, appaiono condivisibili siccome coerenti con le risultanze documentali e con gli esiti della visita medico legale cui è stata sottoposta in sede peritale la ricorrente.
In tal sede l'Ausiliare ha potuto constatare che la presenta, rispetto all'accertamento che CP_1
aveva condotto al riconoscimento dell'indennizzo in capitale, una condizione clinica aggravata per ciò che concerne il rachide lombosacrale in particolare per ciò che riguarda i sintomi neurologici ed il secondario deficit statico dinamico.
Risultano infatti difficoltà deambulatorie e limitazioni funzionali che rendono giustificato, ad avviso del qualificato c.t.u., un moderato incremento del danno biologico riconoscibile rispetto a quello in precedenza accertato.
5. Ritiene pertanto questo giudicante che la ricorrente abbia maturato il diritto ad un indennizzo in capitale siccome commisurato ad un danno biologico pari al 15 % a far data dalla domanda amministrativa del 3 novembre 2022, con tutte le conseguenze di legge.
6. L' in conclusione deve perciò essere condannato a corrispondere in favore di CP_2 [...]
il maggior indennizzo in capitale per il danno biologico infine riconosciuto in misura Parte_2
del 15 %, oltre interessi (o rivalutazione monetaria se maggiore), con decorrenza di legge dalla data
2 anzidetta, fatto salvo quanto già corrisposto in precedenza relativamente alla tecnopatia per cui è causa;
7. Le spese del giudizio vanno poste a carico del convenuto e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione dello scaglione di valore fino a 26.000,00 euro, tenuto conto del valore del presente giudizio, con applicazione per le 4 fasi ivi previste dei valori minimi, stante la limitata attività processuale profusa dalle parti.
8. Restano definitivamente a carico dell' le spese di consulenza come separatamente CP_2
liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Dichiara che ha diritto di percepire il maggior indennizzo in capitale Parte_2
siccome commisurato ad un danno biologico in misura pari al 15 %, con decorrenza dalla data della domanda di revisione come da parte motiva cui si rinvia;
2. Condanna l' al pagamento del maggior indennizzo in capitale in ragione del 15% con CP_2
interessi legali, o rivalutazione monetaria se maggiore, decorrenti nei termini di legge, fatto salvo quanto già corrisposto a titolo di indennizzo per la tecnopatia oggetto di causa;
3. Condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in CP_2
complessivi euro 2.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario in ragione del 15
%, oltre Iva e Cpa, ove dovute, nella misura di legge;
4. Dispone la distrazione delle spese di lite, come sopra liquidate, in favore dei procuratori antistatari.
5. Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza, come liquidate con separato CP_2
decreto.
Così deciso in Cagliari il 23 giugno 2025.
IL GIUDICE
Giorgio Murru
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione Lavoro
Il dott. Giorgio Murru, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito della trattazione della causa nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza iscritta al n. 1196 del R.A.C.L. dell'anno 2024 promossa da:
domiciliata elettivamente in Cagliari presso lo studio degli avvocati Pt_1 CP_1
Antonello Arru e Lidia Arru, che la rappresentano e difendono per procura speciale come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_2
in persona del Direttore Regionale in carica, elettivamente domiciliato in
[...]
Cagliari presso l'avvocato Giuliana Murino, che lo rappresenta e difende, con l'avvocato Roberto
Di Tucci , in virtù di procura generale alle liti come in atti;
CONVENUTO
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 15 aprile 2024 nata a [...] il [...], Parte_2
ha convenuto in giudizio l' onde ottenere un maggior indennizzo, già infruttuosamente CP_2
richiesto in via amministrativa, rispetto a quello attualmente in godimento in ragione del 12 % per danno biologico correlato a malattia professionale da deficit statico dinamico di tutto L/5 con ernie discali multiple.
L' , ritualmente costituitosi in giudizio, ha resistito deducendo, in particolare, che alcun CP_2
aggravamento risultava relativamente al quadro clinico riferibile alla ricorrente ed ha pertanto concluso per il rigetto della domanda.
1 2. Nel merito il Consulente tecnico d'ufficio, dott. all'esito della visita medico Persona_1
legale effettuata sulla persona della ricorrente, è giunto alle seguenti conclusioni di cui alla relazione di consulenza tecnica depositata in data 24 maggio 2025:
Analizzati tutti i fattori su indicati, la documentazione allegata ed il dato clinico si è ritenuto che:
1) Il quadro clinico rilevato e documentato sia suggestivo per una patologia discoartrosica del rachide lombare con secondario deficit neurologico e difficoltà deambulatoria in esiti di intervento chirurgico già rilevati ed accertati secondari alla attività lavorativa svolta.
2) il quadro clinico possa considerarsi aggravato a causa della presenza di disturbi neurologici periferici ingravescenti.
Per tali motivi ritengo che la sig.ra sia affetta da: Parte_2
Deficit statico-dinamico del tratto lombosacrale con lombosciatalgia e deficit neurologico in esiti di stabilizzazione vertebrale”.
Analizzati tutti i fattori su indicati, la documentazione allegata ed il dato clinico si è ritenuto che gli esiti della patologia oggetto della attuale valutazione possano essere valutati con percentuale di danno biologico del 15% e ciò sin dalla data della domanda di aggravamento.
4. Le conclusioni del consulente, per quanto consta nemmeno oggetto di motivati rilievi critici ad opera delle parti, appaiono condivisibili siccome coerenti con le risultanze documentali e con gli esiti della visita medico legale cui è stata sottoposta in sede peritale la ricorrente.
In tal sede l'Ausiliare ha potuto constatare che la presenta, rispetto all'accertamento che CP_1
aveva condotto al riconoscimento dell'indennizzo in capitale, una condizione clinica aggravata per ciò che concerne il rachide lombosacrale in particolare per ciò che riguarda i sintomi neurologici ed il secondario deficit statico dinamico.
Risultano infatti difficoltà deambulatorie e limitazioni funzionali che rendono giustificato, ad avviso del qualificato c.t.u., un moderato incremento del danno biologico riconoscibile rispetto a quello in precedenza accertato.
5. Ritiene pertanto questo giudicante che la ricorrente abbia maturato il diritto ad un indennizzo in capitale siccome commisurato ad un danno biologico pari al 15 % a far data dalla domanda amministrativa del 3 novembre 2022, con tutte le conseguenze di legge.
6. L' in conclusione deve perciò essere condannato a corrispondere in favore di CP_2 [...]
il maggior indennizzo in capitale per il danno biologico infine riconosciuto in misura Parte_2
del 15 %, oltre interessi (o rivalutazione monetaria se maggiore), con decorrenza di legge dalla data
2 anzidetta, fatto salvo quanto già corrisposto in precedenza relativamente alla tecnopatia per cui è causa;
7. Le spese del giudizio vanno poste a carico del convenuto e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022, con applicazione dello scaglione di valore fino a 26.000,00 euro, tenuto conto del valore del presente giudizio, con applicazione per le 4 fasi ivi previste dei valori minimi, stante la limitata attività processuale profusa dalle parti.
8. Restano definitivamente a carico dell' le spese di consulenza come separatamente CP_2
liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Dichiara che ha diritto di percepire il maggior indennizzo in capitale Parte_2
siccome commisurato ad un danno biologico in misura pari al 15 %, con decorrenza dalla data della domanda di revisione come da parte motiva cui si rinvia;
2. Condanna l' al pagamento del maggior indennizzo in capitale in ragione del 15% con CP_2
interessi legali, o rivalutazione monetaria se maggiore, decorrenti nei termini di legge, fatto salvo quanto già corrisposto a titolo di indennizzo per la tecnopatia oggetto di causa;
3. Condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in CP_2
complessivi euro 2.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario in ragione del 15
%, oltre Iva e Cpa, ove dovute, nella misura di legge;
4. Dispone la distrazione delle spese di lite, come sopra liquidate, in favore dei procuratori antistatari.
5. Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza, come liquidate con separato CP_2
decreto.
Così deciso in Cagliari il 23 giugno 2025.
IL GIUDICE
Giorgio Murru
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