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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/04/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 2250/2024 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nato a [...] il [...], Parte_1
e da nata a [...] il [...], Parte_2
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. ORESTE ANGELA, dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data Parte_1 Parte_2
03/10/2024, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 07/02/2009, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di
AT (al n. 97, Parte I, serie A, anno 2009).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio è nata una figlia, (in Bari il 19/02/2008), Persona_1 le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate il 13/01/2025 ed il 04/02/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
Appare conforme agli interessi della figlia minore , rispettoso delle norme di cui Per_1 agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di
New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate entro il termine del
21/01/2025 e del 18/02/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1) I coniugi continueranno a vivere separatamente, ciascuno presso la propria residenza così come in premessa;
2) il Sig. verserà mensilmente, entro il 10 di ogni mese, un assegno di mantenimento in favore della Parte_1 figlia minore pari ad euro 100,00 (rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT) oltre spese Persona_1 straordinarie, mediche e di studio che si dovessero rendere necessarie, spese autorizzate e provate, mentre la sig.ra rinuncia a qualsivoglia mantenimento in proprio favore;
Pt_2
2 3) I ricorrenti dichiarano di aver già regolato le loro posizioni debito-creditorie ed essendo a tutt'oggi la situazione stabilizzata, non esiste alcuna pendenza di carattere patrimoniale tra gli stessi;
4) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
5) Infine essi assicurano che, benchè separati, si porteranno reciproco rispetto e terranno una condotta morale corretta.
6) I coniugi chiedono di disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di Terzigno, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P. R. 396/2000.”
Riguardo alle condizioni di affidamento e diritto di visita, le parti con le note di trattazione scritta depositate il 04/02/2025 hanno precisato che:
“dal momento che la figlia minore vive presso la madre in Ravenna al vicolo Tacchini, Per_1 Parte_2
27 I.A., il padre eserciterà il diritto di visita per una volta al mese nel fine settimana, compatibilmente Parte_1 agli impegni di studio della stessa adolescente, raggiungendo e tenendo la figlia con sé in Ravenna, per l'intera giornata, inoltra quando la madre e la figlia scenderanno a Napoli, la figlia sarà libera di frequentare il padre;
• Per ciò che riguarda le vacanze di Natale e Pasqua, come individuate da calendario scolastico, verranno divise a metà tra i genitori, alternando di anno in anno le festività trascorse con l'uno piuttosto che con
l'altro.
• Durante le vacanze estive, almeno 15 giorni anche non consecutivi con entrambi i genitori in maniera alternata.”
Convocati dinanzi al Giudice onde chiarire le modalità di affido della minore, le parti confermavano che la minore doveva intendersi affidata congiuntamente ad entrambi i genitori. Per_1
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto della minore stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
3
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
05/02/1985, e nata a [...] il [...], che Parte_2 hanno contratto matrimonio a AT (SA) il 07/02/2009 (atto n. 97, Parte I, Serie A, anno
2009);
✓ omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
✓ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AT (SA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
✓ compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 09/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 2250/2024 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nato a [...] il [...], Parte_1
e da nata a [...] il [...], Parte_2
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. ORESTE ANGELA, dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data Parte_1 Parte_2
03/10/2024, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 07/02/2009, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di
AT (al n. 97, Parte I, serie A, anno 2009).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio è nata una figlia, (in Bari il 19/02/2008), Persona_1 le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate il 13/01/2025 ed il 04/02/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
Appare conforme agli interessi della figlia minore , rispettoso delle norme di cui Per_1 agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di
New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate entro il termine del
21/01/2025 e del 18/02/2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ 1) I coniugi continueranno a vivere separatamente, ciascuno presso la propria residenza così come in premessa;
2) il Sig. verserà mensilmente, entro il 10 di ogni mese, un assegno di mantenimento in favore della Parte_1 figlia minore pari ad euro 100,00 (rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT) oltre spese Persona_1 straordinarie, mediche e di studio che si dovessero rendere necessarie, spese autorizzate e provate, mentre la sig.ra rinuncia a qualsivoglia mantenimento in proprio favore;
Pt_2
2 3) I ricorrenti dichiarano di aver già regolato le loro posizioni debito-creditorie ed essendo a tutt'oggi la situazione stabilizzata, non esiste alcuna pendenza di carattere patrimoniale tra gli stessi;
4) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio;
5) Infine essi assicurano che, benchè separati, si porteranno reciproco rispetto e terranno una condotta morale corretta.
6) I coniugi chiedono di disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di Terzigno, affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del D.P. R. 396/2000.”
Riguardo alle condizioni di affidamento e diritto di visita, le parti con le note di trattazione scritta depositate il 04/02/2025 hanno precisato che:
“dal momento che la figlia minore vive presso la madre in Ravenna al vicolo Tacchini, Per_1 Parte_2
27 I.A., il padre eserciterà il diritto di visita per una volta al mese nel fine settimana, compatibilmente Parte_1 agli impegni di studio della stessa adolescente, raggiungendo e tenendo la figlia con sé in Ravenna, per l'intera giornata, inoltra quando la madre e la figlia scenderanno a Napoli, la figlia sarà libera di frequentare il padre;
• Per ciò che riguarda le vacanze di Natale e Pasqua, come individuate da calendario scolastico, verranno divise a metà tra i genitori, alternando di anno in anno le festività trascorse con l'uno piuttosto che con
l'altro.
• Durante le vacanze estive, almeno 15 giorni anche non consecutivi con entrambi i genitori in maniera alternata.”
Convocati dinanzi al Giudice onde chiarire le modalità di affido della minore, le parti confermavano che la minore doveva intendersi affidata congiuntamente ad entrambi i genitori. Per_1
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto della minore stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì,
l'integrale compensazione delle spese di lite.
3
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
05/02/1985, e nata a [...] il [...], che Parte_2 hanno contratto matrimonio a AT (SA) il 07/02/2009 (atto n. 97, Parte I, Serie A, anno
2009);
✓ omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
✓ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AT (SA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
✓ compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 09/04/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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