Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 06/06/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2207/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LA SPEZIA
in persona del Giudice Dott. Gabriele Giovanni Gaggioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta ad R.G. n. 2207/2020 promossa da:
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Davide Parte_1 Parte_2
Giovannoni , giusta mandato allegato all'atto di citazione
-attori-
contro rappresentata e difesa dall'Avv. MASSA SARA, giusta mandato allegato alla CP_1
comparsa di costituzione e risposta
-convenuta-
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
*Parte attrice ha concluso come segue:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accertare e
dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, l'inadempimento contrattuale da parte di CP_1
e l'intervenuta risoluzione del contratto di appalto stipulato in data 05.10.2019 per le ragioni di
cui in premessa e conseguentemente condannare in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, alla restituzione allo stesso, delle somme versate in eccesso
1
versate per € 9.200,91 ) oltre rivalutazione ed interessi;
accertare e dichiarare al CP_1
risarcimento dei danni tutti , nessuno escluso, a favore della proprietaria dell'immobile SI.ra
di cui € 700,00 per somme versate alla proprietà della SI.ra Parte_1 Pt_3
per danni arrecati da € 1.000,00 per danni arrecati ai beni mobili presenti
[...] CP_1
all'interno dell'immobile durante i lavori di demolizione eseguiti dagli operai dell'impresa CP_1
€ 3.000,00 quale somme pagata dal SI. a garanzia della
[...] Controparte_2
prenotazione dell'appartamento per la locazione a partire da Gennaio 2020 e poi dovuti
restituire dalla SI.ra a causa dell'inadempimento dell'impresa , Parte_1 CP_1
oltra ai canoni di locazione dal Gennaio 2020 al Marzo 2023 pari ad € 600,00 non percepiti,
oltre le spese del perito di parte Geom. per € 525,00 alle spese del ctu Persona_1
Arch. per € 3.299,93 oltre accessori di legge ed oltre € 150,00 per esborsi.; accertare Per_2
e dichiarare tenuta al risarcimento a favore del SI. di € 1.500,00 CP_1 Parte_2
per il pagamento delle spese di Direzione Lavori ed € 1.200,00 per il Piano della Sicurezza,
che è stato costretto a pagare alla nuova impresa incaricata per poter portare a termine le
lavorazioni non eseguite dall'impresa e previste nel contratto di appalto, oltre gli CP_1
interessi da calcolarsi dal dì dell'evento sino al soddisfo delle poste liquidate e rivalutate, oltre
le spese tutte della presente procedura, competenze, onorari, spese generali 15%, CNPA
4%, IVA 22% e successive occorrende. Il tutto entro il limite di competenza del Giudice adito”.
*Parte convenuta ha concluso come segue:
“In via preliminare
1. Dichiarare l'improcedibilità per il mancato esperimento dell'invito alla negoziazione assistita
in violazione dell'art 3. D.L. 12/09/2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge n.
162/2014.
Nel merito
2
2. Respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni di
cui in narrativa.
3. Accertare e dichiarare l'illegittimità della risoluzione di diritto del contratto d'appalto
stipulato tra le parti nonché risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento di
CP_1
4. Accertare e dichiarare che nulla è dovuto da ai SI.ri e a CP_1 Parte_1 Parte_2
titolo di restituzione del prezzo, riduzione del prezzo e risarcimento del danno per tutto quanto
esposto in narrativa e nella denegata ipotesi di determinazione del danno, ritenere la somma
di € 4.399,09 e/o € 12.799,09 e/o €14.500, o la somma ritenuta di giustizia, a titolo di
eccezione di inadempimento.
5. Condannare i SI.ri e al pagamento a favore di delle Parte_1 Parte_2 CP_1
spese e compensi legali del presente giudizio.
Con espressa riserva di integrazione e/o modificazione delle conclusioni, di ogni più ampia e
ulteriore difesa, eccezione, deduzione e istanza, anche istruttoria, ai sensi di legge e nei
termini di procedura.”.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso
Con atto di citazione regolarmente notificato nel rispetto del termine, Parte_1
e allegavano di aver sottoscritto in data 5.10.2019 con la Parte_2 [...]
un contratto di appalto avente ad oggetto l'esecuzione delle seguenti opere: CP_1
“rifacimento del locale bagno completo di rimozione e nuova installazione servizi;
formazione
di tracce per il passaggio di corrugati dell'impianto elettrico (impianto escluso) e dei tubi del
nuovo impianto di riscaldamento;
attacchi più rivestimento della cucina, realizzazione di
cartongesso compreso di faretti nella zona ingresso;
imbiancatura con arenino” (doc. 1 atto di
3 citazione – “capitolato contratto d'appalto”).
Parte attrice precisava che le parti avevano previsto quale termine per la conclusione delle opere quello del 30.11.2019 (rendering e permessi inclusi), per un totale di € 21.000,00 iva compresa e gli istanti provvedevano intanto a pagare alla società convenuta l'importo di €
1.000,00 in acconto alla firma del contratto ed € 8.200,91 in data 29.10.2019.
L'opera doveva quindi essere completata entro la fine del mese di novembre ma la ditta esecutrice non aveva portato a termine l'impegno sottoscritto con i committenti: difatti, gli operai delle varie imprese sub appaltatrici, succedutesi fin dall'inizio, avevano abbandonato il cantiere dopo pochi giorni per il mancato pagamento delle loro spettanze da parte della convenuta.
Nonostante i numerosi solleciti telefonici da parte degli attori, tra i quali anche la comunicazione inviata a firma del legale (p.e.c. del 06.02.2020 da avv. Giovannoni a
[...]
, la convenuta non aveva fornito alcuna garanzia reale e concreta in merito alle CP_1
contestazioni sollevate dalla committenza.
Nel maggio 2020, gli attori avevano perciò incaricato il Geom. di redigere una Persona_1
relazione nella quale erano state constatate le lavorazioni eseguite dall'impresa per un totale delle opere eseguite da in € 1.868,68, a fronte di somme già percepite CP_1
dall'appaltatrice di € 9.200,91.
Nella perizia estimativa del tecnico di fiducia venivano altresì determinati i danni subiti dagli istanti, descritti come di seguito: non erano stati smaltiti detriti provenienti dalle demolizioni né
i sanitari rimossi dall'interno dell'appartamento degli attori;
in occasione dei lavori si erano verificate crepe nel soffitto dell'immobile sottostante, di proprietà della sig.ra , Parte_4
la quale ne aveva richiesto il risarcimento (ritenuto quantificabile in € 700,00); nello svolgere le lavorazioni inoltre gli operai in sub appalto avevano arrecato danni al mobilio presente all'interno.
4 Il totale stimato di questi ultimi veniva quantificato in modo forfettario in € 1.000,00.
Parte attrice argomentava inoltre che il contratto sottoscritto tra le parti prevedeva che tutti gli adempimenti di legge, relativi ad autorizzazioni e permessi, fossero a carico dell'impresa,
considerando gli oneri tecnici necessari per la Direzione Lavori e per l'eventuale Piano della
Sicurezza con costi stimabili rispettivamente in € 1.500,00 ed € 1.200,00.
La SI.ra aveva programmato di ristrutturare l'immobile, oggetto del contratto di Parte_1
appalto, al fine di poterlo locare e mettere a rendita ma, a causa dell'inadempimento contrattuale della convenuta, la proprietaria aveva dovuto restituire la caparra a garanzia dell'impegno preso con il SI. maturando un corrispondente Controparte_2
mancato guadagno di € 600,00 mensili fino al momento in cui l'appartamento avrebbe potuto essere locato ad un nuovo inquilino.
La difesa di parte attrice inviava lettera raccomandata Ar e p.e.c. dove, ferma la risoluzione di diritto del contratto di appalto a seguito della precedente contestazione del medesimo legale,
richiedeva quindi il risarcimento dei danni tutti.
Infine, gli attori davano nuovo mandato ad altra impresa al costo di € 20.000,00 per ultimare le lavorazioni previste dal contratto stipulato con la convenuta e non eseguite da quest'ultima.
Sulla base di tali premesse, parte attrice insisteva nel promuovere il presente giudizio per richiedere alla il risarcimento di tutti i danni subiti e la restituzione delle somme CP_1
versate in eccesso rispetto ai lavori effettivamente eseguiti ed ammontanti ad € 7.323,23 oltre rivalutazione ed interessi, e in particolare per il calcolo dei danni i seguenti importi, come da
CTP versata in atti: (a) Euro 700,00 per i lavori di ripristino per danni arrecati alla proprietà
della SI.ra (b) Euro 1.000,00 per danni arrecati ai beni mobili durante i lavori di Pt_3
demolizione; (c) Euro 3.000,00 per danno subito da mancato guadagno;
(d) Euro 525,00 per le spese di perizia Geom. ; (e) Euro 1.500,00 per il pagamento delle spese di Persona_1
Direzione Lavori;
(f) Euro 1.200,00 per il Piano della Sicurezza.
5 *Costituitasi in giudizio, forniva una diversa ricostruzione fattuale dei rapporti tra CP_1
le parti.
In particolare, parte convenuta rilevava che l'inizio dei lavori fosse condizionato alla preliminare approvazione dei rendering da parte del committente.
Ciò non era avvenuto, secondo per causa imputabile solo a parte attrice, che CP_1
doveva ancora scegliere tra le soluzioni alternative di fornitura dei materiali proposti dall'incaricato della convenuta, Arch. Testimone_1
Parte convenuta, ritenendo quindi la omessa esecuzione del contratto dovuta alla mancata approvazione del rendering definitivo, rilevava che il sig. avrebbe dovuto Parte_2
corrispondere l'intero corrispettivo a indicando la somma residua di € 12.799,09 CP_1
oltre rivalutazione ed interessi sino alla data effettiva dell'esborso.
La convenuta aggiungeva che, al momento della demolizione delle opere, parte attrice era tenuta al pagamento di € 12.600,00 (€ 2.100,00 + € 10.500,00), lamentando che, a metà
lavori, fosse stata invece versata da controparte la somma di € 8.200,91, restando gli attori inadempienti ex art. 1460 c.c. per aver omesso di effettuare il pagamento della somma di €
4.399,09.
argomentava che, a fronte di detto mancato pagamento, parte convenuta era CP_1
costretta ad interrompere l'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto.
La convenuta segnalava che, a seguito della diffida ricevuta dal difensore degli attori,
[...]
aveva inviato una p.e.c. in data 26.03.2020 con la quale si dichiarava disponibile a CP_1
continuare i lavori dal 30.03.2020 senza soluzione di continuità e chiedeva a tal fine che venisse indicata da controparte una data utile all'esecuzione.
Infine, contestava sia la determinazione della somma da restituire pari ad € CP_1
7.323,23, calcolata dagli attori, in quanto il lavoro effettivamente eseguito era da ritenersi quantificabile in € 14.500,00 sia la quantificazione dei danni, derivanti piuttosto da ritardi
6 causati dall'emergenza sanitaria, comunque non addebitabili alla convenuta, o al comportamento dei committenti che, tra l'altro, non tenendo conto delle detrazioni previste per legge, procurerebbe indebito arricchimento degli stessi.
*A scioglimento della riserva all'udienza del 13.10.2022 sulle istanze istruttorie delle parti, il
Giudice, rilevava la necessità di disporre consulenza tecnica d'ufficio, formulando i quesiti come di seguito.
“Il Consulente tecnico d'ufficio, esaminati gli atti ed i documenti di causa, sentiti i consulenti
tecnici di parte, proceda come segue:
1. Descriva e quantifichi il CTU le lavorazioni svolte dall'impresa in relazione a quanto CP_1
previsto nel contratto di appalto sottoscritto dalle parti ed allo stato del cantiere al momento
della richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento;
2.Descriva e quantifichi il CTU gli eventuali danni subiti dall'immobile in seguito alle opere
eseguite dalla società CP_1
3. Descriva e quantifichi il CTU i lavori necessari per ultimare le opere concordate nel
contratto di appalto per cui è causa”.
In data 04.03.2023 veniva depositata la CTU del nominato Arch. Persona_3
Il Giudice, tramite provvedimento del 03.04.2023, rilevava che, in ragione dell'esito della perizia dove veniva accertato che non aveva eseguito le opere appaltate o non le CP_1
aveva eseguite correttamente, gli onorari del perito (Euro 3.299,93 per onorari ed Euro
150,00 per esborsi) dovevano essere provvisoriamente posti a carico di
[...]
in solido tra loro nei rapporti tra le Parte_1 Parte_2 CP_1
parti ed il consulente tecnico d'ufficio, ed a carico esclusivo di nei rapporti interni CP_1
tra le parti.
*In udienza del 13.12.2024 il GI, vista la memoria conclusionale depositata da parte attrice,
concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.
7 Osservato
*La domanda di e nell'atto di citazione Parte_1 Parte_2
introduttivo della causa iscritta a RG n. 2207/2020 è fondata, per i motivi di seguito indicati,
sicché gli attori devono essere risarciti da per i danni subiti e comprovati e per la CP_1
restituzione di quanto percepito indebitamente dalla convenuta, come accertati dalla consulenza tecnica d'ufficio depositata innanzi a codesto Tribunale.
*L'art. 2697 c.c. assegna alla parte che domandi l'accertamento di un proprio diritto l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, così come pone a carico della parte che si difende dall'altrui domanda la prova dell'esistenza di eventuali fatti contrari.
Secondo i consolidati principi in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione (Sez. U,
Sentenza n. 13533 del 30.10.2001), il creditore che agisca per l'adempimento, così come per il risarcimento del danno, come nel caso del presente giudizio, deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa.
Applicando tali principi al caso di specie, si rileva dall'istruttoria documentale quanto segue.
Il contratto di appalto, sottoscritto tra le parti e prodotto da parte attrice, aveva per oggetto l'esecuzione delle opere di: “rifacimento del locale bagno completo di rimozione e nuova installazione servizi;
formazione di tracce per il passaggio di corrugati dell'impianto elettrico
(impianto escluso) e dei tubi del nuovo impianto di riscaldamento;
attacchi più rivestimento della cucina, realizzazione di cartongesso compreso di faretti nella zona ingresso;
imbiancatura con arenino”.
Tale documento prevedeva “lavoro tutto incluso senza sorprese da consegnare entro
30.11.2019, rendering inclusi – permessi inclusi”.
A differenza di quanto riportato da parte convenuta, in nessuna parte del contratto stesso
8 viene previsto che il termine per l'inizio dei lavori venga fatto decorrere dall'approvazione del rendering.
La difesa di lamentava che il ritardo nelle lavorazioni previste nel contratto fosse CP_1
dovuto al fatto che parte attrice non aveva mai comunicato la scelta definitiva tra le tre opzioni predisposte, tenendo così la convenuta in uno stato di “attesa di risposta in relazione al cd
rendering”.
Vero è che la stessa precisava, nella mail del 16.10.2019, che una sola tra le CP_1
soluzioni proposte era fattibile ed eseguibile: pertanto, non vi era nessuna comunicazione, in tal senso, da effettuare da parte della committenza.
Tale eccezione di inadempimento di parte convenuta, oltre che tardiva essendo stata avanzata in sede di costituzione del giudizio, è quindi manifestamente infondata.
Pacifico che parte attrice ha versato l'importo complessivo di Euro 9.200,91 alla data del
29.10.2019, momento non certamente corrispondente alla fase della metà dei lavori.
Vero è che non è stata data prova della non imputabilità del mancato completamento dei lavori alla ditta appaltatrice che risulta, agli atti, la sola responsabile dell'inadempimento oggetto della presente causa, in quanto era tenuta a portare a termine i lavori per i CP_1
quali era stata incaricata.
La convenuta non aveva fornito garanzie in merito all'esecuzione dei lavori che erano stati sospesi ad appena due gg e non erano più stati proseguiti nell'avvicendamento delle imprese sub appaltatrici.
Non solo, forniva risposta scritta alla legittima diffida del 06.02.2020 a firma del CP_1
legale di controparte, solamente in data 26.03.2020 (ad avvenuta risoluzione); non rispondeva alla ulteriore p.e.c. del 19.06.2020 del legale di parte attrice dove veniva richiesto il risarcimento dei danni tutti oltre al fatto che la convenuta restava contumace nella fase di accertamento tecnico preventivo, non fornendo alcuna difesa sulle risultanze conclusive in
9 perizia.
La convenuta non fornisce, inoltre, alcuna prova che escluda la propria responsabilità per inadempimento del contratto sottoscritto in data 5.10.2019.
D'altronde, parte convenuta, non dando seguito ai vari solleciti, aveva costretto gli attori ad intraprendere la via giudiziale e, conseguentemente, gli oneri della consulenza tecnica d'ufficio.
*Devono essere condivise, in quanto adeguatamente argomentate, le conclusioni cui è giunto il CTU:
“
1. Descriva e quantifichi il CTU le lavorazioni svolte dall'impresa in relazione a CP_1
quanto previsto nel contratto di appalto sottoscritto dalle parti ed allo stato del cantiere al
momento della richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento”.
Il CTU ha risposto elencando le lavorazioni eseguite e quantificando le stesse in € 1.868,68,
segnalando altresì una rivalutazione ad € 2.500,00, poi ridotta alla cifra ritenuta congrua di €
2.000,00 per il fatto che i detriti delle lavorazioni ed alcuni apparecchi sanitari sono stati accantonati o collocati all'interno dell'appartamento, senza essere smaltiti.
“
2. Descriva e quantifichi il CTU gli eventuali danni subiti dall'immobile in seguito alle opere
eseguite dalla società . CP_1
Il CTU ha risposto riscontrando la causazione di crepe nel soffitto dell'appartamento sottostante e riconducendole alle lavorazioni effettuate nell'appartamento dei ricorrenti e quantificando il costo di ripristino in € 700,00, “come da fattura dell'impresa che ha eseguito la
riparazione”.
Non risulta però prodotta agli atti tale fattura ma soltanto la lettera della SI.ra Parte_4
(doc. 7 atto di citazione), da sola non idonea all'accoglimento della domanda sul punto.
[...]
Gli ulteriori € 1.000,00 richiesti da parte attrice per danneggiamenti degli arredi, presenti e non opportunamente protetti nel corso delle demolizioni, non sono stati riconosciuti per
10 carenza documentale.
“
3. Descriva e quantifichi il CTU i lavori necessari per ultimare le opere concordate nel
contratto di appalto per cui è causa”.
Il CTU ha risposto elencando quanto effettuato, anche solo parzialmente, dalla convenuta
(demolizione di pavimenti e rivestimenti del bagno, oltre che 50 ml di tracce per alloggiamento impianti e parziale smaltimento detriti in discarica) e quantificando le opere necessarie per completare le lavorazioni di cui al contratto di appalto in € 18.000,00 precisando altresì che saranno necessari € 1.500,00 per la Direzione lavori ed € 1.200,00, oltre accessori di legge,
per il piano della Sicurezza, “fermo restando che i costi discendono dalla discrezionalità del
professionista incaricato”.
In merito alla richiesta riguardante il rimborso della restituzione, da parte degli attori al promissario inquilino, di € 3.000,00 oltre ai canoni di locazione per la durata di circa sei mesi,
tale domanda non può essere accolta in quanto la mera lettera prodotta dalla difesa attorea
(di disdetta del SI. , come rilevato anche nella CTU, non è da sola Controparte_2
sufficiente a provare i danni indiretti, occorrendo a tal fine la produzione quantomeno del contratto di locazione per confermare le esigenze temporali semplicemente asserite.
Anche i costi tecnici (Cila e diritti di segreteria, Direzione Lavoro e deposito L.10/91 e s.m.,
Piano della Sicurezza) non risultano comprovati da documentazione attestante i relativi esborsi.
Nessuna osservazione alla CTU è stata depositata da la quale dunque ha così CP_1
accettato le risultanze conclusive degli accertamenti tecnici svolti.
*La convenuta dovrà quindi essere condannata a restituire la somma di € 7.200,91 (differenza tra l'acconto di Euro 9.200,91 versato dagli attori ed il valore delle opere eseguite dal convenute pari ad Euro 2.000,00 come accertamento dal consulente tecnico d'ufficio) oltre interessi, e sono altresì risarcibili le spese del perito di parte Geom. come da Persona_1
11 fattura prodotta per € 525,00 (doc. 9 atto di citazione) in quanto propedeutiche all'instaurarsi del procedimento giudiziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in Euro
3.500,00 oltre accessori per onorari, sulla base dei parametri compresi tra il minimo ed il medio di cui al DM n. 55/2014 s.m.i. in ragione dell'importo del risarcimento riconosciuto prossimo al minimo del c.d. scaglione di riferimento, tenuto conto del valore della causa (Euro
7.200,91), del tipo di procedimento, dell'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale), delle attività
processuali effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
Le spese della CTU, già liquidate come da separato decreto emesso in data 03.04.2023,
sono poste definitivamente a carico di Parte_1 Parte_2
in solido tra loro nei rapporti tra le parti ed il consulente tecnico d'ufficio, ed a CP_1
carico esclusivo di nei rapporti interni tra le parti CP_1
***
P.Q.M.
A) Accoglie la domanda di e per Parte_1 Parte_2
restituzione del prezzo e per risarcimento danni subiti dagli attori a causa del comportamento negligente della accertati e così determinati sulla base della CTU espletata: opere CP_1
edili anticipate e non realizzate € 7.200,91, oltre alle spese della perizia di parte pari ad €
525,00, per un totale di € 7.725,91.
B) Dichiara e Condanna al pagamento a favore di e CP_1 Parte_1
dell'importo di € 7.725,91, oltre interessi. Parte_2
C) Condanna a rifondere a e CP_1 Parte_1 Parte_2
le spese di lite che si liquidano in Euro 3.500,00 oltre accessori per onorari.
D) Pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate dal
Giudice con provvedimento del 03.04.2023, a carico di Parte_1 Pt_2
12 in solido tra loro nei rapporti tra le parti ed il consulente tecnico Parte_2 CP_1
d'ufficio, ed a carico esclusivo di nei rapporti interni tra le parti CP_1
, 05.06.2025 Parte_5
Il Giudice,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli
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