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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 06/12/2024, n. 2821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2821 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 428/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, composto dai seguenti sigg. Magistrati:
1) dott. Concetta Potito Presidente relatore
2) dott. Alessio Marfè Giudice
3) dott. Roberto Bianco Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di primo grado, avente ad oggetto Separazione personale coniugi, iscritta nel Ruolo
Generale degli Affari civili sotto il numero 428/2023, promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Alberto Vegliante, ed elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dalle avv.te Lucia Frazzano ed Annarita Antonetti, ed elettivamente domiciliata come in atti
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero, in sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 25 novembre 2024, è stata chiesta l'emissione della sentenza parziale sullo status coniugale. Il Giudice ha quindi rimesso la causa alla decisione collegiale, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle memorie difensive.
pagina 1 di 8 Il PM ha reso il parere di sua competenza, con la nota del 27 novembre 2024.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 24 gennaio 2023 , premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio con che dalla unione sono nati due figli e che non è più possibile Controparte_1 ricostituire l'affectio coniugalis, ha chiesto che il Tribunale accolga le seguenti conclusioni: “1. pronunci la separazione personale dei predetti coniugi con addebito alla sig.ra , per Controparte_1 grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
2. disponga l'affidamento congiunto della figlia
ad entrambi i genitori, determinando i tempi e le modalità della sua presenza presso Persona_1
ciascuno di essi, in considerazione delle particolari condizioni della stessa;
3) ponga a carico della moglie l'obbligo di corrispondere al marito un assegno mensile per il mantenimento, comunque non inferiore ad € 350,00#; 4) imponga alla di non disporre a proprio vantaggio delle somme CP_1 elargite dall' in favore della figlia e, comunque, di rendicontare tutte le spese, CP_2 Persona_1 disponendo la gestione comune delle somme de quibus e l'acquisizione del consenso preventivo del
per qualsivoglia spesa ordinaria e/o straordinaria per la figlia;
5) assegni al Parte_1 Persona_1 sig. l'uso ed il godimento dell'abitazione coniugale sita in Foggia, alla via Marchese De Parte_1
rosa n. 37/G, per sé e per i figli;
6) vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario, Iva e
C.F. nella misura di legge”.
Fissata, con decreto del 2 febbraio 2023, l'udienza di comparizione delle parti innanzi al
Giudice delegato, si è costituita in giudizio la resistente che non si è opposta alla domanda di separazione coniugale, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “1) addebitare la separazione dei coniugi al sig. per i motivi dedotti e che meglio Parte_1
verranno dimostrati in istruttoria;
2) pronunciare la separazione personale dei coniugi;
3) autorizzare i coniugi di vivere separatamente;
4) disporre un assegno di mantenimento in favore dei figli e di €. 500,00 mensili per entrambi, ovvero in altra Persona_1 Per_2 ritenuta di giustizia;
4) disporre l'affidamento congiunto della figlia;
5) nulla Persona_1
disporre in ordine alla assegnazione della casa coniugale sita in Foggia alla Via Marchese De
Rosa n. 37/G per i motivi meglio sopra esplicitati;
6) condannare la ricorrente alle spese competenze ed onorari di causa”.
All'esito della udienza del 9 marzo 2023, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del
14 marzo 2023 sono stati emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti (segnatamente, è stato così disposto: “- visto l'art. 708, 3° comma, c.p.c., così provvede in via temporanea ed urgente: pagina 2 di 8 • autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
• affida la figlia maggiorenne , affetta da handicap grave, in via congiunta ad entrambe i genitori, Persona_1 prevedendo che resti collocata stabilmente presso la madre;
• la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per la figlia dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
• autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
• il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia Per_1
previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità
[...]
degli incontri padre-figlia vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia il lunedì, il mercoledì ed il venerdì di ogni settimana, dalle ore 18,00 alle ore 21,00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal
31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto. • pone a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia , versando alla moglie la somma mensile di € 300,00, entro e non il Persona_1
giorno 27 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del
18.3.2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Foggia. • nessun assegno, allo stato, deve essere posto a carico del ricorrente in favore del figlio maggiorenne , ormai inserito nel mondo del lavoro a nulla rilevando la Per_2 temporanea condizione di disoccupazione dello stesso;
• rigetta la richiesta di mantenimento avanzata dal ricorrente in proprio favore per insussistenza delle condizioni”).
Con lo stesso provvedimento sono state date disposizioni in ordine al prosieguo del giudizio, con designazione del Giudice istruttore, innanzi al quale le parti sono state rimesse per l'udienza del 26 giugno 2023.
Depositate le memorie integrative (e cristallizzato, perciò, il thema decidendum), ammessi ed assunti parzialmente i mezzi di prova, alla udienza del 25 novembre 2024, la causa è stata pagina 3 di 8 rimessa alla decisione collegiale per la questione dello status coniugale, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
Il Pubblico Ministero ha reso il parere di sua competenza, con la nota del 27 novembre 2024.
Motivi della decisione
La domanda di separazione dei coniugi è fondata e per l'effetto deve trovare accoglimento.
L'allontanamento, materiale ed affettivo, sussistente tra i coniugi già da epoca precedente la proposizione del ricorso per separazione, è evidenziato dalle risultanze processuali. Le forti incomprensioni che hanno caratterizzato già da lungo tempo e continuano a caratterizzare l'unione coniugale sono rese evidenti dal fatto che è fallito il tentativo di conciliazione. Né ad oggi fra essi vi è stato alcun riavvicinamento per come è reso evidente dalla persistenza dello stato di separazione. Gli elementi evidenziati sono inequivocabilmente sintomatici del fatto che tra gli odierni coniugi deve ritenersi intaccata e seriamente compromessa la comunione spirituale e materiale che connota l'unione coniugale e che si è creato un distacco tale da rendere intollerabile una eventuale ed improbabile prosecuzione – o meglio, ripresa – della convivenza. Sussistono dunque le condizioni per pronunciare la separazione personale dei coniugi. Controparte_3
Va evidenziato che la pronuncia di sentenza parziale, limitata allo status coniugale, è ammissibile, di tal ché ricorrono le condizioni per accogliere la domanda sulla quale, peraltro, i coniugi sono concordi.
Trattandosi di pronuncia che non definisce il giudizio, la regolamentazione delle spese processuali va rinviata alla sentenza definitiva.
P Q M
Il Tribunale non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso del 24 gennaio
2023, da nei confronti di;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
Parte_1 Controparte_1 sentiti i procuratori delle parti ed il PM;
così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
(coniugi uniti in matrimonio in Foggia, in data 22 agosto 1981, atto trascritto del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Foggia, al n. 701, parte II, serie A, anno 1981, Comune di
Foggia);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di annotare la presente sentenza, all'atto del passaggio in giudicato, sul relativo Atto di Matrimonio;
3) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
4) spese al definitivo.
pagina 4 di 8 Così deciso il 3 dicembre 2024, nella Camera di Consiglio del Tribunale Civile di Foggia, dai suindicati Magistrati.
Il Presidente estensore
Dott. Concetta Potito
pagina 5 di 8 TRIBUNALE DI FOGGIA
Il Tribunale di Foggia riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Concetta Potito Presidente relatore dott. Alessio Marfè Giudice dott. Roberto Bianco Giudice vista la propria sentenza in data odierna, emessa nella controversia n. 428/2023 R.G. tra e , con la quale è stata pronunciata la separazione personale Parte_1 Controparte_1
tra coniugi e disposta la prosecuzione del giudizio per la definizione delle questioni accessorie alla separazione;
considerato che
il giudizio deve, dunque, proseguire per le ulteriori attività al fine di decidere le questioni residue;
p q m
dispone la prosecuzione del giudizio n. 428/2023 R.G., secondo quanto indicato dalla coeva ordinanza del G.I. cui questo provvedimento rimanda.
Foggia, 3 dicembre 2024
Il Presidente estensore dott. Concetta Potito
pagina 6 di 8 TRIBUNALE DI FOGGIA
Prima sezione civile
Il Giudice, dott. Concetta Potito, vista la sentenza emessa in data odierna, nella controversia n. 428/2023 R.G., con la quale è stata pronunciata la separazione personale tra coniugi e disposta la prosecuzione del giudizio per la definizione delle questioni accessorie alla separazione;
lette le ordinanze del 24 ottobre 2023 e dell'8 gennaio 2024, con la quale sono stati ammessi i mezzi istruttori;
osservato che è stato chiesto, da entrambe le parti, di modificare i provvedimenti di ammissione dei mezzi istruttori;
rilevato, in particolare, che la resistente chiede di non escutere la testimone Testimone_1
in ragione della patologia da cui è affetta, che le comporta una condizione di chiusura
[...]
sociale; osservato che, sebbene sia provata la sindrome da cui è affetta la predetta testimone, le conseguenze della stessa, ossia l'impossibilità di testimoniare, sono indicate da una certificazione proveniente non da struttura pubblica, in disparte la circostanza che le problematiche descritte possono ben essere superate da cautele nella assunzione della deposizione;
rilevato che il ricorrente ha formulato domanda ex art. 210 c.p.c., al fine di verificare la gestione delle somme erogate in favore della figlia (ed in funzione delle domande di rendicontazione, come espresse negli atti introduttivi del giudizio); osservato che, in disparte la genericità delle questioni poste ed il conseguente carattere esplorativo delle richieste istruttorie, la questione si pone in termini di ammissibilità delle stesse domande formulate dal ricorrente (per mancanza del vincolo di subordinazione o
“connessione forte” con la domanda di separazione coniugale – cfr. Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza n. 18870, dell'8 settembre 2014), questione che va, peraltro, sottoposta alle parti ai sensi dell'art. 101 c.p.c.; ritenuto che vada fissata altra udienza per il prosieguo della trattazione;
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Rigetta le istanze di modifica delle ordinanze di ammissione delle prove, del 24 ottobre 2023 e dell'8 gennaio 2024 e rinvia alla udienza del 17 marzo 2025, ore di rito, per il prosieguo istruttorio, ossia per l'escussione di un teste per parte, di cui autorizza la citazione.
Sottopone alle parti, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., la questione in premessa indicata, con termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla stessa questione.
Riserva all'esito ogni ulteriore determinazione.
Si comunichi.
Foggia, 3 dicembre 2024
Il Giudice istruttore dott. Concetta Potito
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, composto dai seguenti sigg. Magistrati:
1) dott. Concetta Potito Presidente relatore
2) dott. Alessio Marfè Giudice
3) dott. Roberto Bianco Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di primo grado, avente ad oggetto Separazione personale coniugi, iscritta nel Ruolo
Generale degli Affari civili sotto il numero 428/2023, promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Alberto Vegliante, ed elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F.: ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa dalle avv.te Lucia Frazzano ed Annarita Antonetti, ed elettivamente domiciliata come in atti
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL
Pubblico Ministero, in sede
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 25 novembre 2024, è stata chiesta l'emissione della sentenza parziale sullo status coniugale. Il Giudice ha quindi rimesso la causa alla decisione collegiale, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle memorie difensive.
pagina 1 di 8 Il PM ha reso il parere di sua competenza, con la nota del 27 novembre 2024.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 24 gennaio 2023 , premesso di avere contratto Parte_1
matrimonio con che dalla unione sono nati due figli e che non è più possibile Controparte_1 ricostituire l'affectio coniugalis, ha chiesto che il Tribunale accolga le seguenti conclusioni: “1. pronunci la separazione personale dei predetti coniugi con addebito alla sig.ra , per Controparte_1 grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio;
2. disponga l'affidamento congiunto della figlia
ad entrambi i genitori, determinando i tempi e le modalità della sua presenza presso Persona_1
ciascuno di essi, in considerazione delle particolari condizioni della stessa;
3) ponga a carico della moglie l'obbligo di corrispondere al marito un assegno mensile per il mantenimento, comunque non inferiore ad € 350,00#; 4) imponga alla di non disporre a proprio vantaggio delle somme CP_1 elargite dall' in favore della figlia e, comunque, di rendicontare tutte le spese, CP_2 Persona_1 disponendo la gestione comune delle somme de quibus e l'acquisizione del consenso preventivo del
per qualsivoglia spesa ordinaria e/o straordinaria per la figlia;
5) assegni al Parte_1 Persona_1 sig. l'uso ed il godimento dell'abitazione coniugale sita in Foggia, alla via Marchese De Parte_1
rosa n. 37/G, per sé e per i figli;
6) vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario, Iva e
C.F. nella misura di legge”.
Fissata, con decreto del 2 febbraio 2023, l'udienza di comparizione delle parti innanzi al
Giudice delegato, si è costituita in giudizio la resistente che non si è opposta alla domanda di separazione coniugale, chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “1) addebitare la separazione dei coniugi al sig. per i motivi dedotti e che meglio Parte_1
verranno dimostrati in istruttoria;
2) pronunciare la separazione personale dei coniugi;
3) autorizzare i coniugi di vivere separatamente;
4) disporre un assegno di mantenimento in favore dei figli e di €. 500,00 mensili per entrambi, ovvero in altra Persona_1 Per_2 ritenuta di giustizia;
4) disporre l'affidamento congiunto della figlia;
5) nulla Persona_1
disporre in ordine alla assegnazione della casa coniugale sita in Foggia alla Via Marchese De
Rosa n. 37/G per i motivi meglio sopra esplicitati;
6) condannare la ricorrente alle spese competenze ed onorari di causa”.
All'esito della udienza del 9 marzo 2023, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del
14 marzo 2023 sono stati emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti (segnatamente, è stato così disposto: “- visto l'art. 708, 3° comma, c.p.c., così provvede in via temporanea ed urgente: pagina 2 di 8 • autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
• affida la figlia maggiorenne , affetta da handicap grave, in via congiunta ad entrambe i genitori, Persona_1 prevedendo che resti collocata stabilmente presso la madre;
• la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per la figlia dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
• autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
• il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia Per_1
previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità
[...]
degli incontri padre-figlia vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia il lunedì, il mercoledì ed il venerdì di ogni settimana, dalle ore 18,00 alle ore 21,00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal
31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il
Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto. • pone a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia , versando alla moglie la somma mensile di € 300,00, entro e non il Persona_1
giorno 27 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del
18.3.2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Foggia. • nessun assegno, allo stato, deve essere posto a carico del ricorrente in favore del figlio maggiorenne , ormai inserito nel mondo del lavoro a nulla rilevando la Per_2 temporanea condizione di disoccupazione dello stesso;
• rigetta la richiesta di mantenimento avanzata dal ricorrente in proprio favore per insussistenza delle condizioni”).
Con lo stesso provvedimento sono state date disposizioni in ordine al prosieguo del giudizio, con designazione del Giudice istruttore, innanzi al quale le parti sono state rimesse per l'udienza del 26 giugno 2023.
Depositate le memorie integrative (e cristallizzato, perciò, il thema decidendum), ammessi ed assunti parzialmente i mezzi di prova, alla udienza del 25 novembre 2024, la causa è stata pagina 3 di 8 rimessa alla decisione collegiale per la questione dello status coniugale, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
Il Pubblico Ministero ha reso il parere di sua competenza, con la nota del 27 novembre 2024.
Motivi della decisione
La domanda di separazione dei coniugi è fondata e per l'effetto deve trovare accoglimento.
L'allontanamento, materiale ed affettivo, sussistente tra i coniugi già da epoca precedente la proposizione del ricorso per separazione, è evidenziato dalle risultanze processuali. Le forti incomprensioni che hanno caratterizzato già da lungo tempo e continuano a caratterizzare l'unione coniugale sono rese evidenti dal fatto che è fallito il tentativo di conciliazione. Né ad oggi fra essi vi è stato alcun riavvicinamento per come è reso evidente dalla persistenza dello stato di separazione. Gli elementi evidenziati sono inequivocabilmente sintomatici del fatto che tra gli odierni coniugi deve ritenersi intaccata e seriamente compromessa la comunione spirituale e materiale che connota l'unione coniugale e che si è creato un distacco tale da rendere intollerabile una eventuale ed improbabile prosecuzione – o meglio, ripresa – della convivenza. Sussistono dunque le condizioni per pronunciare la separazione personale dei coniugi. Controparte_3
Va evidenziato che la pronuncia di sentenza parziale, limitata allo status coniugale, è ammissibile, di tal ché ricorrono le condizioni per accogliere la domanda sulla quale, peraltro, i coniugi sono concordi.
Trattandosi di pronuncia che non definisce il giudizio, la regolamentazione delle spese processuali va rinviata alla sentenza definitiva.
P Q M
Il Tribunale non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso del 24 gennaio
2023, da nei confronti di;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
Parte_1 Controparte_1 sentiti i procuratori delle parti ed il PM;
così provvede:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Controparte_1
(coniugi uniti in matrimonio in Foggia, in data 22 agosto 1981, atto trascritto del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Foggia, al n. 701, parte II, serie A, anno 1981, Comune di
Foggia);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di annotare la presente sentenza, all'atto del passaggio in giudicato, sul relativo Atto di Matrimonio;
3) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
4) spese al definitivo.
pagina 4 di 8 Così deciso il 3 dicembre 2024, nella Camera di Consiglio del Tribunale Civile di Foggia, dai suindicati Magistrati.
Il Presidente estensore
Dott. Concetta Potito
pagina 5 di 8 TRIBUNALE DI FOGGIA
Il Tribunale di Foggia riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Concetta Potito Presidente relatore dott. Alessio Marfè Giudice dott. Roberto Bianco Giudice vista la propria sentenza in data odierna, emessa nella controversia n. 428/2023 R.G. tra e , con la quale è stata pronunciata la separazione personale Parte_1 Controparte_1
tra coniugi e disposta la prosecuzione del giudizio per la definizione delle questioni accessorie alla separazione;
considerato che
il giudizio deve, dunque, proseguire per le ulteriori attività al fine di decidere le questioni residue;
p q m
dispone la prosecuzione del giudizio n. 428/2023 R.G., secondo quanto indicato dalla coeva ordinanza del G.I. cui questo provvedimento rimanda.
Foggia, 3 dicembre 2024
Il Presidente estensore dott. Concetta Potito
pagina 6 di 8 TRIBUNALE DI FOGGIA
Prima sezione civile
Il Giudice, dott. Concetta Potito, vista la sentenza emessa in data odierna, nella controversia n. 428/2023 R.G., con la quale è stata pronunciata la separazione personale tra coniugi e disposta la prosecuzione del giudizio per la definizione delle questioni accessorie alla separazione;
lette le ordinanze del 24 ottobre 2023 e dell'8 gennaio 2024, con la quale sono stati ammessi i mezzi istruttori;
osservato che è stato chiesto, da entrambe le parti, di modificare i provvedimenti di ammissione dei mezzi istruttori;
rilevato, in particolare, che la resistente chiede di non escutere la testimone Testimone_1
in ragione della patologia da cui è affetta, che le comporta una condizione di chiusura
[...]
sociale; osservato che, sebbene sia provata la sindrome da cui è affetta la predetta testimone, le conseguenze della stessa, ossia l'impossibilità di testimoniare, sono indicate da una certificazione proveniente non da struttura pubblica, in disparte la circostanza che le problematiche descritte possono ben essere superate da cautele nella assunzione della deposizione;
rilevato che il ricorrente ha formulato domanda ex art. 210 c.p.c., al fine di verificare la gestione delle somme erogate in favore della figlia (ed in funzione delle domande di rendicontazione, come espresse negli atti introduttivi del giudizio); osservato che, in disparte la genericità delle questioni poste ed il conseguente carattere esplorativo delle richieste istruttorie, la questione si pone in termini di ammissibilità delle stesse domande formulate dal ricorrente (per mancanza del vincolo di subordinazione o
“connessione forte” con la domanda di separazione coniugale – cfr. Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza n. 18870, dell'8 settembre 2014), questione che va, peraltro, sottoposta alle parti ai sensi dell'art. 101 c.p.c.; ritenuto che vada fissata altra udienza per il prosieguo della trattazione;
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Rigetta le istanze di modifica delle ordinanze di ammissione delle prove, del 24 ottobre 2023 e dell'8 gennaio 2024 e rinvia alla udienza del 17 marzo 2025, ore di rito, per il prosieguo istruttorio, ossia per l'escussione di un teste per parte, di cui autorizza la citazione.
Sottopone alle parti, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., la questione in premessa indicata, con termine di trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla stessa questione.
Riserva all'esito ogni ulteriore determinazione.
Si comunichi.
Foggia, 3 dicembre 2024
Il Giudice istruttore dott. Concetta Potito
pagina 8 di 8