Sentenza 6 aprile 1999
Massime • 1
Il diritto del familiare dell'handicappato alla scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, previsto dall'art. 33 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, non può farsi valere nei casi in cui la convivenza sia stata già interrotta con l'assegnazione della sede lavorativa ed il familiare tenda a ripristinarla attraverso il trasferimento in una sede vicina al domicilio dell'handicappato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/04/1999, n. 3306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3306 |
| Data del deposito : | 6 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco SOMMELLA - Presidente -
Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE - Consigliere -
Dott. Guido VIDIRI - rel. Consigliere -
Dott. Arcangelo DE BIASE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI ID RA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA, N^ 215, presso lo studio dell'avvocato LORENZO DI BACCO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ENTE POSTE ITALIANE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, N^ 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 11082/96 del Tribunale di MILANO, depositata il 16/11/96, R.G.N. 1492/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/98 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato Lorenzo DI BACCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso del 22 novembre 1994 RA Di FI, dipendente delle Poste Italiane in servizio presso la Filiale di Milano, adiva il Pretore di Milano per chiedere l'accertamento del diritto ad essere trasferita presso le sedi richieste al sensi dell'art. 33 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.
Il Pretore con sentenza del 10 luglio 1995 accoglieva la domanda. A seguito di gravame dell'Ente il Tribunale di Milano con sentenza del 16 novembre 1996, in riforma della decisione del primo giudice, rigettava la domanda della Di FI. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale riteneva, in contrasto con quanto sostenuto dal Pretore, che l'art. 33, comma 5, della legge 5 fè bbraì ò1992 n. 104.. è funzionalizzato ad assicurare una tutela del disabile attribuendo ad un familiare il "diritto alla sede di lavoro". Tale tutela è limitata, quindi, per i rapporti già costituiti, mantenimento di una situazione, evitandone la modifica a causa dell'attività lavorativa del familiare medesimo;
e non può, di contro, estendersi sino a comprendere la possibilità di mutazione della situazione assistenziale che si rifletta sul cambiamento del luogo di lavoro. Avverso tale sentenza RA Di FI propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo.
Resiste con controricorso l'Ente Poste Italiane.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso RA Di FI lamenta una violazione del disposto dell'art. 33, comma 5, legge 5 febbraio 1992 n. 104. Sostiene in particolare che l'interpretazione della suddetta norma data dal Tribunale deve considerarsi errata. Ed invero la norma in questione riconosce al lavoratore il diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavora più vicina al. proprio domicilio. Non è consentito pertanto negare il diritto del lavoratore al trasferimento, non potendosi, in sede interpretativa, limitare tale diritto solo al momento della costituzione del rapporto. Deve ritenersi, infatti, certo che anche durante il rapporto di lavoro, e sempre nel rispetto delle esigenze del datore di lavoro, il dipendente può chiedere di essere ravvicinato al convivente disabile laddove prima della costituzione del rapporto di lavoro esisteva ed era accertata una grave situazione di handicap del familiare e la convivenza con questi del lavoratore.
Per concludere, sulla base del dato normativo non poteva ad essa ricorrente negarsi il diritto al riavvicinamento alla sede di origine onde rendere possibile il ripristino della convivenza con la propria genitrice, bisognosa di continua assistenza per la sua età e per lo stato di quasi completa cecità.
Il ricorso è infondato e pertanto va rigettato.
L'art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, detta testualmente :"il genitore o familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede".
Tale disposizione fa parte di una normativa, quella della legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate, il cui complessivo disegno è fondato sull'esigenza di perseguire un evidente interesse nazionale, stringente ed infrazionabile, quale è quello di garantire in tutto il territorio nazionale un livello uniforme di realizzazione di diritti costituzionalmente fondamentali dei soggetti portatori di handicaps( cfr. in tali sensi Corte Cost. 29 ottobre 1992 n. 406). Si è venuta così a realizzare una tutela del portatore di handicap destinata ad incidere in settori diversi, prevedendosi interventi di tipo sanitario ed assistenziale, forme concrete di integrazione scolastica e di inserimento nel campo della formazione professionale e nell'ambiente di lavoro, ed contemplandosi altresì l'eliminazione di tutti quegli ostacoli ( quali, ad es. le barriere architettoniche) che limitano il regolare dispiegarsi della vita di relazione per ledere - attraverso un non completa possibilità di esercizio di diritti costituzionalmente garantiti - la sua "persona". In. tale contesto normativo non poteva non attribuirsi il dovuto rilievo anche all'istituto familiare perché non vi è forse settore in cui la dedizione alla famiglia risulti maggiormente utile di quanto lo sia per l'assistenza ed il sostegno degli handicappati. Ed appunto in un ottica di piena soddisfazione delle indicate esigenze va letto l'art. 33 della legge n. 104 del 1992, e - per quanto attiene alla presente decisione - il quinto comma di detto articolo, che tende al "mantenimento" della convivenza tra il genitore e il lavoratore familiare - con rapporto di lavoro pubblico e privato - ed un suo parente o affine entro il terzo grado handicappato, assistito con continuità. Il lavoratore infatti ha diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio ed inoltre non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
Tale diritto che trova la sua ratio nell'esigenza di evitare l'interruzione dell'effettiva ed attuale convivenza, che potrebbe avere negative ricadute sullo stato fisico e psichico dell'handicappato, non risulta però illimitato. Ed invero, come è dimostrato dall'inciso "ove possibile", di cui al citato quinto comma dell'art. 33, il diritto alla effettiva tutela dell'handicappato, al cui perseguimento devono partecipare anche lo Stato, gli enti locali e le Ragioni, nel quadro dei principi posti dalla legge -e secondo le modalità ed i limiti necessari ad assicurare l'effettiva soddisfazione dell'interesse comune - non può essere fatto valere, alla stregua del generale principio del bilanciamento degli interessi, allorquando l'esercizio del diritto stesso venga a ledere in misura consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro perché tutto ciò ~ segnatamente per quanto attiene ai rapporti di pubblico impiego - può tradursi in un danno per la collettività.
Sotto altro versante la chiara lettera del comma quinto dell'articolo 33 - messo anche in relazione con i restanti commi dello stesso articolo - dimostra chiaramente che il diritto del genitore e del familiare lavoratore dell'handicappato non può farsi valere nei casi in cui la convivenza viene interrotta con l'assegnazione della sede lavorativa, ed il genitore o il familiare tendono, successivamente, a ripristinarla attraverso il trasferimento in una sede vicina al domicilio dell'handicappato.
A tale riguardo va ricordato che il giudice delle leggi con sentenza 29 luglio 1996 n. 325 ha statuito che non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33, quinto comma, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, che assicura il diritto di scelta della sede
(lavorativa ed a non subire trasferimenti senza il suo consenso) al genitore e familiare lavoratore convivente con l'handicappato sotto il profilo dell'irragionevole disparità di trattamento rispetto all'ipotesi in cui il lavoratore non sia convivente con il disabile. A tale riguardo la Corte Costituzionale, pur riconoscendo che la questione richiede attenzione, tanto sono importanti i valori costituzionali che concorrono alla protezione del portatore di handicap, aggiunge poi che con il riconoscere il diritto al trasferimento anche nel caso in cui il bisogno all'assistenza sorga quando il lavoratore non sia più di fatto convivente " si rischia di dare alla norma un rilievo eccessivo, perché non è immaginabile che l'assistenza al disabile si fondi esclusivamente su quella familiare, si che il legislatore ha, con la legge quadro n. 104, ragionevolmente previsto - quale misura aggiuntiva -la salvaguardia dell'assistenza in atto, accettata dal disabile, al fine di evitare rotture traumatiche, e dannose, della convivenza"(cfr. in motivazione Corte Cost. 29 luglio 1996 n. 325 cit.). La disposizione in esame nella sua attuale formulazione è pertanto razionalmente inserita nel complesso normativo di cui fa parte, senza con ciò "escludere che il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, possa in futuro rivedere ed eventualmente ampliare l'art. 33, quinto comma"( così ancora in motivazione Corte Cost. 29 luglio 1996 n. 325 cit.). Alla stregua di quanto sinora detto non merita dunque alcuna censura la sentenza impugnata che ha rigettato, in riforma della decisione di primo grado, la domanda della Di FI perché la stessa, dopo avere preso possesso all'inizio del 1993 della sede lavorativa in Milano, ha chiesto il trasferimento presso la provincia di provenienza dopo alcuni mesi, e quindi quando era già venuta meno la "convivenza" con il familiare disabile.
Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
Cosi deciso in Roma, il 15 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 1999