Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/04/1999, n. 3306
CASS
Sentenza 6 aprile 1999

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Il diritto del familiare dell'handicappato alla scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, previsto dall'art. 33 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, non può farsi valere nei casi in cui la convivenza sia stata già interrotta con l'assegnazione della sede lavorativa ed il familiare tenda a ripristinarla attraverso il trasferimento in una sede vicina al domicilio dell'handicappato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/04/1999, n. 3306
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3306
    Data del deposito : 6 aprile 1999

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