Sentenza 31 gennaio 2000
Massime • 3
In tema di documentazione dell'interrogatorio di persona detenuta, la sanzione di inutilizzabilità ex art 141 bis cod.proc.pen. consegue alla mancata riproduzione fonografica o audiovisiva dell'atto, ovvero alla ipotesi in cui, pure avvenuta tale riproduzione, manchi sia la sua trascrizione, che la redazione del verbale in forma riassuntiva. La semplice mancata trascrizione del contenuto dell'interrogatorio registrato o filmato, in presenza della verbalizzazione riassuntiva, non implica inutilizzabilità, anche nel caso in cui la suddetta trascrizione, in quanto richiesta dalla parte, costituisca obbligo per il giudice.
In tema di competenza per connessione, poiché quest'ultima può sussistere tra il reato ex art. 74 testo unico 9.10.1990 n. 309 e quello di riciclaggio dei proventi della relativa attività delittuosa, deve affermarsi la competenza per territorio del giudice del luogo in cui fu commesso il reato più grave.
In tema di misure cautelari, il deposito in cancelleria dell'ordinanza dispositiva della misura stessa non deve necessariamente precedere l'interrogatorio ex art 294 cod.proc.pen., ne' deve aver luogo entro un termine predefinito. Ciò infatti, in astratto, non costituisce inevitabilmente lesione del diritto di difesa (il cui esercizio è comunque garantito dall'avviso previsto dallo stesso articolo e dalle modalità con le quali deve svolgersi l'interrogatorio). Nondimeno, l'eventuale pregiudizio del diritto di difesa, derivante dal fatto che l'ordinanza suddetta non sia stata depositata a disposizione dei difensori prima dell'interrogatorio, può risultare, in concreto, nel caso in cui consti positivamente una situazione in cui quegli stessi diritti risultino effettivamente conculcati. (Nella fattispecie, la Corte ha dichiarato infondato il motivo di ricorso in quanto la difesa aveva semplicemente rappresentato la difficoltà di esaminare, in ristretti termini di tempo, la voluminosa ordinanza custodiale). (Vedasi Corte costituzionale sentenza n. 192 del 1997).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/01/2000, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dr. AL LACANNA Presidente
Dr. Franco MARRONE Consigliere
Dr. Franco PROVIDENTI Consigliere
Dr. Paolo Antonio BRUNO Consigliere
Dr. Maurizio FUMO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti il 3.11.1999 dagli avv. Renato Borzone, Lucio Lucia e Valerio RE, difensori di RB VI, nato a [...] il [...], RB AU, nato a [...] il [...], RB EA CO, nato a [...] il [...], e RB EA, nato a [...] l'[...], avverso l'ordinanza del 22.10.1999, con la quale il Tribunale di Milano, quale giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti dei primi tre indagati dal G.I.P. di quello stesso Tribunale il 6.10.1999 (eseguita il 13 successivo), riformandola per il solo AR EA, cl. 1927, per il quale ha invece disposto la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari.
Sentita la relazione del consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO. Udite le conclusioni del P.M. dr. Aurelio Galasso, che ha chiesto l'annullamento con rinvio nei confronti di AR AU, EA CO ed EA limitatamente al motivi n. 3 e 5; ed il rigetto nel resto;
ha chiesto, inoltre, il rigetto del ricorso di AR VI. Uditi, altresì, i difensori degli imputati: l'avv. Giovanni Aricò, nell'interesse di AR VI ed EA;
l'avv. Renato Borzone, nell'interesse di tutti i ricorrenti;
l'avv. Oreste Flamini Minuto, nell'interesse di AR AU;
l'avv. Valerio RE, nell'interesse di AR AU ed EA CO;
che hanno concluso tutti per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
osserva:
1. - Con ordinanza del 6.10.1999, il G.I.P. del Tribunale di Milano disponeva la custodia cautelare in carcere nel confronti di AR VI, del fratello AR EA (cl. 1927) e dei figli AU ed EA CO, indagati - in concorso con altri - del reato di cui agli artt. 110- 112, n. 2, 81 cpv, 648 bis, commi primo e secondo, e 648 ter c.p. per avere sostituito o trasferito i proventi di una vasta organizzazione dedita al traffico di stupefacenti, impiegandoli in attività economiche o finanziarie, o comunque in guisa da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa degli stessi illeciti profitti, nei termini, modalità e destinazioni specificamente indicati nella contestazione provvisoria di cui al capo 65 della rubrica.
Pronunciando sulla richiesta di riesame, il Tribunale di Milano. con ordinanza del 22.10.1999, confermava l'ordinanza custodiale nei confronti di AR VI, AU ed EA CO e la riformava, invece, nei confronti di AR EA, disponendo la sostituzione della custodia cautelare con la misura degli arresti domiciliari. Avverso l'anzidetta ordinanza i difensori di tutti gli indagati propongono ora due ricorsi per cassazione. Il primo è affidato a sei distinti motivi. che possono come di seguito sinteticamente puntualizzarsi:
1) violazione degli artt. 8, 12, 16, 22, 27 c.p.p. in relazione all'art. 606 lett. b) e c) c.p.p., sul rilievo dell'incompetenza per territorio del giudice che ha emesso il provvedimento di custodia cautelare.
2) Inosservanza e violazione dell'art. 293, comma terzo, e.p.p., in relazione all'art. 606 lett. b) e c), sul rilievo della nullità dell'ordinanza custodiale per omesso deposito della stessa, a beneficio della difesa, ai sensi dell'art. 293, comma terzo, c.p.p., con conseguente nullità, a norma dell'art. 178, lett. c) c.p.p., dei successivi interrogatori degli indagati.
3) Violazione dell'art. 273 c.p.p., in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico degli stessi nonché difetto o illogicità della motivazione in ordine alla stessa esistenza degli indizi, ai sensi dell'art. 606, lett. e) c.p.p. 4) Violazione ed inosservanza dell'art. 292 lett. c) c.p.p., in relazione alla nullità dell'ordinanza che ha disposto la misura cautelare in carcere.
5) Violazione ed inosservanza dell'art. 274 c.p.p., in relazione all'art. 606 lett. b) e e) c.p.p., sul rilievo dell'insussistenza delle esigenze cautelari previste dall'art. 274 c.p.p. 6) Violazione ed inosservanza dell'art. 275 c.p.p., in relazione all'art. 606 lett. b) e c) sotto il profilo della violazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza della misura nonché difetto di motivazione in ordine alla prescelta misura della custodia cautelare in carcere.
Il secondo ricorso riproduce, in sostanza, gli stessi motivi di censura, con il novum della doglianza sub VII, in ordine all'inosservanza delle norme di cui agli artt. 141 bis, 294 in relazione all'art. 309, commi quinto e decimo, c.p.p. ed alla conseguente perdita di efficacia della misura, sull'assunto dell'omessa trascrizione della riproduzione fonografica degli interrogatori resi dai ricorrenti, pur espressamente richiesta dal difensore all'esito degli stessi interrogatori.
Con memoria depositata il 22.1.2000, l'avv. Renato Borzone deduce, altresì, l'inutilizzabilità e, comunque, la nullità assoluta, ai sensi dell'art. 606 lett. c) c.p.p., in relazione agli artt. 64, 191, 178 c.p.p. nonché all'art. 13) della Costituzione, con riguardo agli interrogatori resi dal coimputato LD UC.
All'odierna udienza, l'avv. RE ha prodotto copia del provvedimento del 24.3.1998 con il quale il G.I.P. del Tribunale di Roma ha rigettato la richiesta di proroga del termine di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche nei confronti di AR VI.
Tale documentazione, nondimeno, va ora dichiarata inammissibile in quanto irritualmente prodotta in questa sede.
2.1. Il primo motivo di ricorso ripropone l'eccezione d'incompetenza per territorio, sul riflesso che il giudice territorialmente competente non sarebbe quello milanese, in quanto la condotta di riciclaggio si sarebbe perfezionata a Roma, ove avveniva la consegna delle somme di danaro di illecita provenienza ad opera di emissari di AL RE, ritenuto organizzatore del narcotraffico, ed in particolare di Di SO AN, factotum di LD UC, che manteneva i collegamenti tra lo stesso RE e AR VI. Nel rigettare l'eccezione, i giudici del riesame hanno considerato che, sebbene al RE, UC e Di SO non fosse stata contestata la condotta di riciclaggio (ovviamente assorbita in quella di associazione finalizzata al narcotraffico), era nondimeno indubbio che, nella sua materialità, l'attività di riciclaggio si fosse realizzata in Milano, laddove avveniva la consegna del danaro agli emissari del RE;
e che, ad ogni buon conto, il riciclaggio è condotta che, ai sensi dell'art. 12 lett. c) c.p.p. consente di conseguire o assicurare al colpevole o ad altri il profitto del reato presupposto. Replicano i difensori sostenendo, con richiamo ad interpretazione di legittimità (Cass., sez. 1, 5.2.1999, n. 1495), che le ipotesi di connessione di cui all'art. 12 lett. b) e c) non possono determinare lo spostamento di competenza, anche per territorio, ove i reati siano stati commessi da soggetti diversi e manchi l'unità del processo volitivo tra reato mezzo e reato fine, in quanto in tal caso ricorre soltanto un'ipotesi di connessione di natura eventualmente probatoria, inidonea a determinare l'anzidetto spostamento, tanto più che l'interesse di uno solo imputato alla trattazione unitaria di reati commessi in continuazione o connessi tra loro con il vincolo teleologico non può pregiudicare quello dei coimputati a non essere sottratti al giudice naturale secondo le ordinarie regole sulla competenza.
Reputa il Collegio che l'individuazione del locus commissi delicti nell'ambito territoriale di competenza del giudice milanese assume rilievo di insindacabile accertamento di fatto, tanto più alla luce dell'intervenuta ridefinizione, in chiave giuridica, del ruolo svolto dall'incaricato della consegna del danaro, il Di SO (nei confronti del quale l'imputazione provvisoria è stata poi riqualificata in termini di concorso nel riciclaggio e non più di partecipazione all'organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti: cfr. sentenza di questa Corte in pari data), che ha comportato il venir meno della sola obiezione giuridicamente opponibile alla declaratoria di competenza dei giudici di merito, per via dell'impossibilità, sul piano teorico - concettuale, che una stessa condotta possa, ad un tempo, configurare riciclaggio e partecipazione al traffico di stupefacenti, e cioè al reato da cui derivi il danaro, i beni o altre utilità oggetto della stessa attività di riciclaggio. Ad ogni modo, la ritenuta sussistenza di un rapporto di connessione, ai sensi dell'art. 12, lett. c), c.p.p., tra l'ipotesi dell'associazione di cui all'art. 74 del DPR n. 309/1990 e quella del riciclaggio dei proventi della relativa attività delittuosa, che costituisce l'esito di un incontestabile - ed incontestato - apprezzamento di merito, consente di riconoscere la competenza territoriale del giudice del luogo in cui fu commesso il più grave reato, ai sensi dell'art. 16 c.p.p. (cfr., per un'ipotesi di spostamento di competenza per territorio anche in caso di connessione di cui all'art. 12 lett. c), Cass., sez. 6 8.10.1998, n. 10603;
mentre la pronuncia di legittimità richiamata dai ricorrenti si riferisce alla diversa ipotesi della competenza per materia tra reati di competenza della corte di assise e del tribunale). Peraltro, i peculiari profili della complessiva vicenda di fatto, l'intreccio dei rapporti tra gli indagati del reato associativo e di riciclaggio nonché le complesse operazioni poste in essere in funzione di quest'ultima attività sono tali da rendere non solo opportuno, ma persino necessario uno svolgimento simultaneo dei due procedimenti connessi, nell'interesse - oggettivamente apprezzabile - di tutti gli imputati.
2.2 - Il secondo motivo di ricorso, concernente l'omessa notifica dell'avviso di deposito ai difensori dell'ordinanza di custodia cautelare, è senz'altro infondato, in quanto l'adempimento prescritto dall'art. 293, comma terzo, c.p.p. (deposito in cancelleria dell'ordinanza dispositiva della misura restrittiva dopo la sua notificazione o esecuzione) non deve necessariamente precedere l'interrogatorio da effettuarsi ai sensi dell'art. 204 dello stesso codice di rito e neppure deve aver luogo entro un termine appositamente prescritto (per quanto, in astratto, sia certamente opportuno ed auspicabile che il deposito preceda l'interrogatorio ed abbia luogo comunque in termini ragionevoli). L'inosservanza della prescrizione normativa non può, dei resto, integrare - in mancanza di un'espressa previsione - ragione alcuna di nullità, dal momento che l'attività difensiva è comunque garantita dal tempestivo avviso prescritto dal quarto comma del citato art. 294 c.p.p. nonché dalle stesse modalità dell'interrogatorio che deve svolgersi secondo lo schema procedimentale stabilito dall'art. 65 c.p.p., di per sè astrattamente idoneo ad assicurare la compiuta conoscenza degli elementi in relazione ai quali deve essere impostata la risposta defensionale (cfr. in tali termini Cass. sez. 2, 6.10.1997, n. 1140). Non v'è dubbio, d'altra parte, che una preventiva conoscenza del provvedimento restrittivo possa talora essere, oltre che opportuna, anche necessaria in funzione dell'effettivo svolgimento di un difesa davvero efficace (possibilità di rivolgere domande, presentare istanze e quant'altro utile). In tale ipotesi, nondimeno, un eventuale pregiudizio dei diritti di difesa deve risultare in concreto (cfr., da ultimo, Cass. sez. 5, 18.3.1999, n. 570), occorrendo che consti una situazione in cui quegli stessi diritti risultino davvero conculcati, rapportando una siffatta valutazione di pregiudizio all'intero segmento procedimentale che va dalla notifica dell'ordinanza allo stesso indagato al deposito degli atti, ai sensi dell'art. 309 c.p.p., nella cancelleria del giudice del riesame, con facoltà per il difensore di esaminarli ed estrarne copia e considerato peraltro, che la facoltà per il difensore di estrarre copia - sia dell'ordinanza che della richiesta del pubblico ministero e degli atti presentati con la stessa - va riconosciuta già in un momento anteriore, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 293, comma terzo, c.p.p. (Corte Costit. 17 - 24.6.1997, n. 192). Orbene, nel caso di specie, non è stato dedotto alcun reale pregiudizio, al di là delle lamentate difficoltà di esaminare, in termini ristretti, la voluminosa ordinanza custodiale (che comunque riguardava non solo i AR, ma numerosi altri imputati, in tutto ben 72 posizioni) ne' risulta che l'attività di difesa non abbia potuto dispiegarsi in tutta la sua pienezza.
2.3 - Il terzo motivo di doglianza, relativo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati, è palesemente inammissibile in quanto si traduce in censure di merito, intese ora ad una mera contestazione dei rilievi accusatori ora ad una prospettazione alternativa dei fatti in oggetto. Peraltro, l'ordinanza impugnata si caratterizza per un diffuso ed articolato svolgimento motivazionale che è da ritenere decisamente congruo ed idoneo a dare piena ed esaustiva contezza delle riconosciute condizioni di legittimità della misura custodiale a carico di tutti i prevenuti. E si tratta di motivazione che non appare ne' illogica nè affetta da errori o vizi d'ordine giuridico.
In ordine alle osservazioni difensive, è sufficiente così notare come l'ordinanza in esame, dopo aver individuato le fonti di prova (rappresentate dall'esito delle articolate indagini di p.g. di cui all'informativa in atti e dalle dichiarazioni accusatorie di RE, UC, VI, EL PR ed IO) in ordine al flusso finanziario di illecita provenienza ed alle complesse operazioni finanziarie che, secondo la tesi accusatoria, avrebbero comportato la strumentale trasformazione di tali disponibilità, ha considerato come la mera materialità dei fatti in contestazione costituisse un dato pacifico ed incontestato dalla stessa difesa (e del resto ammessa dall'artefice dell'intera condotta, da colui che si trova al centro dell'intero meccanismo, cioè VI AR), in quanto la strategia difensiva verteva esclusivamente sulla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di riciclaggio, ovverosia sulla consapevolezza della provenienza da delitto non colposo delle anzidette disponibilità finanziarie e sulla preordinata destinazione delle conseguenti operazioni al fine di impedire l'identificazione di quella provenienza (cfr. ordinanza impugnata, f. 7). Orbene, l'analitica indicazione della molteplicità degli elementi accusatori, tra cui quelli, di spiccata valenza indiziaria, emergenti dalle intercettazioni telefoniche in atti, e la lettura globale degli stessi da parte del giudice di merito integrano un insieme motivazionale di ineccepibile idoneità, siccome tale da rendere ampia ragione, de ritenuto convincimento, allo stato degli, atti della piena consapevolezza di tutti gli indagati in ordine all'illecita provenienza dei flussi di danaro e, conseguentemente, del plausibile giudizio probabilistico espresso in ordine alla loro responsabilità per l'ipotesi delittuosa in questione. Ed un quadro di univoco spessore indiziario viene poi tratteggiato con specifico riferimento a ciascuno degli indagati: così per AR VI, plausibilmente ritenuto il diretto beneficiario e l'artefice principale della complessiva operazione di ripulitura del danaro, di cui aveva grande necessità, per sostenere le sue iniziative imprenditoriali e per tacitare esposizioni debitorie sempre crescenti, al punto da offrire in garanzia e poi cedere, sia pure con patto di opzione, la prestigiosa villa di famiglia;
così per AR EA, che, per le sue conoscenze professionali, avrebbe prestato un'importante attività di consulenza in favore del fratello, dimostrando così piena consapevolezza dell'afflusso di danaro e della reale natura delle operazioni finanziare poste in essere (relativamente alle quali già la sola cautela dell'indagato a defilarsi per non apparirvi formalmente è condivisibilmente ritenuta univoco segno di consapevolezza) ed è inoltre il socio di maggioranza della società Smeralda 94, che - non irragionevolmente - è ritenuta dagli inquirenti in qualche modo coinvolta nella strategia operativa del gruppo AR, orientata nella logica di riciclaggio che sostanzia l'imputazione.
Ed un giudizio di sempre maggiore consapevolezza negli illeciti affari familiari, sino al pieno coinvolgimento, viene poi, altrettanto plausibilmente, formulato sul conto di AR AU ed EA CO, figli di VI, nei confronti dei quali, anzi, i giudici del riesame ritengono che, sulla scorta delle intercettazioni telefoniche in atti e della contestata ricezione di intere valigie - o buste di spazzatura - piene di banconote in contanti per complessive un miliardo almeno di lire, sia possibile esprimere una valutazione che va anche oltre i termini della mera probabilità di colpevolezza.
Ancora una volta, insomma, il rigore logico, la completezza e la pertinenza della motivazione fanno sì che il provvedimento impugnato si sottragga alle censure della difesa, che, nello specifico motivo di doglianza, non vanno oltre - come si è detto l'ambito delle mere contestazioni di merito.
2.4 - Infondato è il quarto motivo di censura, relativo al mancato rilievo della nullità dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere per mancata specificazione delle esigenze cautelari nei confronti di AR EA, AU ed EA CO. È infatti pacifica interpretazione di questa Suprema Corte che, in tema di provvedimenti cautelari, la previsione dell'art. 292, c.p.p., che indica, a pena di nullità, i requisiti dell'ordinanza che dispone la misura cautelare, deve essere coordinata con quella dell'art. 309, comma 9 dello stesso codice di rito, secondo cui il Tribunale del riesame può confermare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle indicate nel provvedimento stesso. Ne consegue che se al giudice del riesame è inibito supplire con proprie, autonome ed originali argomentazioni a quelle assolutamente carenti dell'ordinanza impugnata, come nel caso eccezionale in cui manchi radicalmente l'indicazione delle esigenze cautelari, ad esso è invece normalmente consentito integrare la motivazione che, isolatamente considerata, non sarebbe idonea a costituire fondamento del provvedimento applicativo, avuto riguardo alle specificazioni richieste dal citato art. 292 c.p.p. (cfr. Cass. sez. 1 del 15.2.1999, n. 244). Nel caso di specie, l'ordinanza custodiale recava una motivazione, in tema di esigenze cautelari, sicuramente generica, in quanto riguardava indiscriminatamente il gruppo AR, al quale i tre indagati appartenevano senza possibilità di equivoco. Ma una motivazione, per quanto generica, era pur sempre esistente e, come tale, era senz'altro, suscettiva d'integrazione.
2.5 - Parimenti infondato, relativamente alle posizioni di AR VI ed EA, risulta poi il motivo concernente la pretesa violazione dell'art. 274 c.p.p., con riferimento alle esigenze di custodia cautelare. Ed invero, nel contesto inglobante di generalizzate ragioni di cautela connesse allo sviluppo delle indagini in corso ed all'ipotizzata esigenza che le stesse si svolgano al riparo da qualsivoglia possibile interferenza da parte degli indagati, i giudici del riesame non mancano di adempiere all'ineludibile obbligo di indicare gli elementi specifici ed individualizzanti in ordine alle necessità cautelari ravvisate, per AR VI, nel pericolo concreto di recidiva, desunto in ragione non soltanto del grave precedente penale a suo carico, ma del fatto di avere continuato a svolgere attività imprenditoriali in spregio delle interdizioni conseguenti alla condanna per bancarotta fraudolenta del Banco Ambrosiano e nella contestata condotta di riciclaggio di somme miliardarie provenienti da traffico internazionale di sostanze stupefacenti per conto di un latitante, benché non avesse ancora scontato per intero la pena inflittagli nell'anzidetta occasione.
Per AR EA - il quale, peraltro, ha già beneficiato, con l'ordinanza in esame, della meno afflittiva misura degli arresti domiciliari - la cautela custodiale è sufficientemente motivata, a tacer d'altro, in ragione del paventato pericolo d'inquinamento probatorio, ravvisato dai giudici di merito nel sospetto disconoscimento delle sottoscrizioni apposte ai preliminari di vendita relativi a Smeralda 94, in attesa, almeno, che un auspicato accertamento grafico possa risolvere qualsivoglia dubbio in ordine all'autenticità delle stesse sottoscrizioni.
A diverse conclusioni è dato, invece, pervenire per quanto riguarda le posizioni di AR EA CO e AR AU, relativamente ai quali non sono indicate specifiche ragioni che inducano a ritenere concretamente sussistenti le esigenze di custodia cautelare. Ed infatti, i giudici del riesame si sono limitati, in parte qua, a ripetere gli indizi di coinvolgimento dei figli nelle illecite iniziative paterne, e dunque a ribadire una condizione di legittimità della misura custodiale nient'affatto pertinente in funzione delle diverse valutazioni richieste dall'art. 274 c.p.p. Nè un concreto pericolo può intravedersi nella generica prospettiva enunciata, riguardante l'eventualità che, in virtù dell'asserita autonomia gestionale frattanto maturata, gli indagati possano proseguire nei traffici già del padre, ormai comuni. Nè può stimarsi effettivo il pericolo di fuga, che non è ancorato a concreti elementi, dai quali sia logicamente possibile dedurre, in termini di attività positiva ed attuale, la reale probabilità di fuga;
ma è apoditticamente affermato in ragione dell'astratta possibilità di fruire, in ipotesi di latitanza, delle ingenti disponibilità economiche accumulate.
Si impone, dunque, per queste posizioni, l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio al giudice del riesame perché provveda a nuovo giudizio in merito alle anzidette esigenze, anche in relazione alla possibilità che le stesse, ove ritenute davvero esistenti, possano essere soddisfatte con misura diversa dalla custodia in carcere.
2.6 - La sesta ragione di doglianza, afferente all'ipotizzata violazione dell'art. 275 c.p.p. in ordine ai criteri di scelta della misura cautelare imposta ed ai principi di proporzionalità ed adeguatezza che devono informare tale scelta, è decisamente infondata per quanto riguarda AR VI ed EA, mentre è ovviamente assorbita dall'annullamento dell'impugnata ordinanza che si va a pronunciare nei confronti di AR AU ed EA CO. Ed invero, i giudici del riesame hanno dato ampio conto della ritenuta adeguatezza della più grave misura custodiale per AR VI, con ciò implicitamente escludendo che le ravvisate esigenze cautelari potessero trovare identico soddisfacimento mediante una diversa misura;
mentre per AR EA, la sostituzione della custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari, nel dare ragione alle perplessità dei difensori in ordine alla denunciata sproporzione della misura originariamente disposta, risulta a sua volta giustificata da convincenti e plausibili ragioni - quelle già menzionate - la cui riconosciuta fondatezza è tale da escludere, per ciò stesso, l'adeguatezza di qualsivoglia altra misura. Peraltro, in tema di adeguatezza della misura cautelare adottata non è necessaria un'analitica dimostrazione delle ragioni che rendono inadeguata ogni altra misura, ma è necessario che il giudice indichi gli elementi specifici che, nel singolo caso, facciano ragionevolmente ritenere che la misura applicata in concreto sia quella più idonea al soddisfacimento delle ravvisate esigenze cautelari (cfr., tra le altre, Cass., sez. 3, 19.2.1999, n. 19). 2.7 - Manifestamente infondata è la settima ragione di doglianza contenuta nel secondo ricorso proposto dalla difesa, in ordine alla pretesa inosservanza della norma di cui all'art. 141 bis c.p.p., sul rilievo della mancata trascrizione della riproduzione fonografica degli interrogatori resi dai ricorrenti, benché espressamente richiesta dal difensore presente, all'esito degli stessi interrogatori. Ed invero, in tema di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione, la sanzione di inutilizzabilità prevista dall'art. 141 bis c.p.p. si riconnette esclusivamente alla mancata riproduzione fonografica o audiovisiva dell'atto e non anche alla mancata trascrizione di tale riproduzione, ancorché obbligatoria in quanto richiesta dalle parti (cfr., tra le altre, Cass., sez. 2, 27.1.1999, n. 2803). Non è, del resto, pertinente il richiamo di parte ricorrente ad una recente pronuncia di questa Suprema Corte (sez. 5, 17.7.1999, n. 3723), che ricollega l'inutilizzabilità alla mancanza sia della trascrizione dell'interrogatorio fonoregistrato che del verbale in forma riassuntiva, avente funzione di certificazione che l'interrogatorio è realmente avvenuto e che la registrazione è contenuta negli allegati supporti magnetici: nel caso di specie, non è dedotta la mancanza dell'anzidetto verbale.
3. - Resta da dire dell'eccezione d'inutilizzabilità e, comunque, di nullità assoluta degli interrogatori resi da LD UC, sul rilievo della mancanza del carattere di spontaneità nelle risposte rese dal coimputato per effetto di tecniche d'interrogatorio asseritamente distorte, o comunque tali da escludere le facoltà di autodeterminazione dell'indagato, indotto a modellare le sue risposte sui contenuti delle aspettative dell'autorità giudiziaria procedente.
In proposito, occorre considerare che, a parte l'ininfluenza, in questa sede, di un'ipotetica inutilizzabilità o invalidità degli anzidetti interrogatori, nel senso di eventuale ricaduta sulla sorte processuale degli imputati (costituendo le dichiarazioni accusatorie in essi contenute solo uno degli elementi che compongono il quadro indiziario, in ordine a circostanze peraltro già risultanti aliunde - cfr. ordinanza impugnata, f. 17), non sembra allo stato possibile - sulla base della mera riproduzione di singole espressioni estrapolate da un contesto globale e talora apparentemente attribuibili a spontanee iniziative dell'interessato, volte a captare la benevolenza dell'autorità procedente - giungere a conclusioni certe in ordine al denunciato uso di metodi o tecniche d'interrogatorio tali da obnubilare le capacità di determinazione dell'interrogato. Impregiudicata, pertanto, ogni diversa e più compiuta valutazione in sede di merito, se del caso anche attraverso il diretto esame della riproduzione fonografica o audiovisiva, la censura dei difensori risulta destituita di ogni fondamento.
I ricorsi vanno, dunque, accolti per quanto di ragione, solo relativamente alle posizioni di AR AU ed EA CO, nei termini di cui in dispositivo, mentre vanno rigettati per il resto, con conseguenziali statuizioni.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza nei confronti di AR AU e AR EA CO limitatamente al capo concernente le esigenze cautelari con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo esame. Rigetta i ricorsi dei predetti nel resto. Rigetta, inoltre, i ricorsi di AR VI e AR EA che condanna al pagamento, in solido, delle spese del procedimento. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti ex art. 94 c.p.p. nel confronti dei tre detenuti. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 31.1.2000. Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2000