Sentenza 20 dicembre 2007
Massime • 1
Ai fini dell'utilizzabilità del contenuto di dichiarazioni rese in dibattimento, regolarmente registrate, è sufficiente che, pur in mancanza di trascrizione, vi sia in atti il verbale riassuntivo, la cui funzione è anche quella di garantire che la registrazione è contenuta nei supporti magnetici allegati, e che, come atto redatto da pubblico ufficiale a scopo di documentazione, è dotato di pieno valore probatorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/12/2007, n. 6105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6105 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 20/12/2007
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 3172
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 36719/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA EL, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bologna in data 27.09.2007 che l'ha condannata alla pena di Euro 1.800,00 d'ammenda per i reati di cui al D.P.R. n. 164 del 1956, art. 23, 32, 110 e 77;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita nella pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G. Dott. Passacantando Guglielmo, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza in data 27.09.2007 il Tribunale di Bologna condannava PA EL alla pena di Euro 1.800,00 d'ammenda quale colpevole, essendo titolare dell'impresa edile Arco s.a.s., di avere adibito un lavoratore non dotato di cintura di sicurezza allo smontaggio di un ponteggio;
di avere utilizzato per il ponteggio tavole non idonee per spessore e larghezza;
di non avere tenuto in cantiere copia del progetto e dei disegni esecutivi del ponteggio. Proponeva ricorso per Cassazione l'imputata denunciando:
- inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o di decadenza in relazione all'assenza di trascrizione della fonoregistrazione dell'attività istruttoria espletata e conseguente violazione del diritto di difesa e carenza di prova sulla responsabilità penale;
- mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione critica degli atti processuali ai fini decisori;
- omessa assunzione di prova decisiva costituita dall'esame dell'imputata, prova ammessa da giudice, mai revocata. Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Si assume, col primo motivo, che il verbale d'udienza redatto in forma riassuntiva sia illegittimo e privo di forza probante se non corredato dalla trascrizione delle riproduzioni fonografiche, la cui mancanza violerebbe il diritto di difesa e non consentirebbe di trarre da esso alcun valido elemento di prova.
L'assunto è manifestamente infondato alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui ai fini dell'utilizzabilità del contenuto di dichiarazioni rese in dibattimento, regolarmente registrate, è sufficiente che, pur in mancanza di trascrizione, vi sia in atti il verbale riassuntivo, la cui funzione è quella di garantire che l'interrogatorio è stato reso e che la registrazione è contenuta nei supporti magnetici allegati, e che, come atto redatto da pubblico ufficiale a scopo di documentazione, è dotato di pieno valore probatorio (Cassazione n. 616/2000, Emilio, RV. 215994). Pertanto, ai fini dell'utilizzabilità del contenuto di tali dichiarazioni, è sufficiente il verbale riassuntivo che, come atto redatto da pubblico ufficiale a scopo di documentazione, è dotato di pieno valore probatorio almeno fino al momento in cui, su richiesta di parte, non sia trascritta la riproduzione integrale. Questa Corte ha pure affermato che "non ricorre la nullità dei verbali di udienza e, conseguentemente, nemmeno la nullità delta sentenza, nel caso in cui - pur essendo stata disposta la verbalizzazione a mezzo registrazione - il verbale sia stato in parte redatto in forma riassuntiva: e invero la mancanza di registrazione non integra alcuna nullità del verbale e della sentenza, non essendo prevista al riguardo alcuna sanzione processuale" (Cassazione n. 4824/1997, Galli, RV. 207584; conforme n. 9663/1992 RV. 192510). Neanche il secondo motivo è puntuale perché il Tribunale ha esaurientemente motivato sulla responsabilità dell'imputata rilevando che le violazioni di cui all'imputazione sono state commesse alla luce di quanto dichiarato dal verbalizzante, che ha proceduto al controllo del cantiere di lavoro, e della documentazione prodotta.
La ricorrente, invece, nulla ha addotto per contrastate tali obiettive emergenze processuali.
Col terzo motivo la ricorrente lamenta l'omessa assunzione dei suo esame. La censura è infondata poiché tale atto non aveva il requisito della decisività.
"Per prova, la cui mancata assunzione può costituire motivo di ricorso per Cassazione, deve intendersi solo quella che confrontata con le ragioni poste a sostegno della decisione, risulti determinante per una diversa conclusione del processo, e non anche quella insuscettibile di incidere sulla formazione del convincimento del giudice, in quanto costituente una diversa prospettazione valutativa nell'ambito della normale dialettica tra le differenti tesi processuali" (Cassazione n. 17884/2003, Milesi, RV. 224800), sicché doveva escludersi il carattere di decisività all'omesso esame dell'imputata che, alla stregua degli elementi probatori emersi a suo carico, non era determinante per mutare l'esito del processo. L'inammissibilità del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che è equo stabilire in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento alla cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 20 dicembre 2007. Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2008