Sentenza 11 aprile 2024
Massime • 1
In tema di reato continuato, la possibilità di indicare sinteticamente l'incremento sanzionatorio per ciascun reato satellite non esonera il giudice dalla valutazione degli elementi che, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., incidono sulla gravità dei singoli reati unificati "quoad poenam" e dall'indicazione dell'entità e delle ragioni degli aumenti di pena, avuto riguardo alla cornice edittale prevista per le fattispecie contestate e alle relative circostanze aggravanti o attenuanti. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio, limitatamente all'aumento per la continuazione, la decisione che, dopo aver riconosciuto, in relazione alla violazione più grave, le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, aveva mantenuto inalterato il complessivo aumento per i reati-fine, omettendo di indicare, in relazione ad essi, le ragioni ostative a una mitigazione sanzionatoria ex art. 62-bis cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/04/2024, n. 25273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25273 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2024 |
Testo completo
letti i motivi nuovi proposti nell'interesse di RO AN, ET NI e SE SC;
udita la relazione svolta dalla Consigliera AN RI De NT;
udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Lidia Giorgio che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla posizione di CO ZI;
per il rigetto dei ricorsi di GI AN, ET NI, AC AN e per l'inammissibilità di tutti i restanti ricorsi;
uditi i difensori: Avv. Verri Silvio per IS AN;
Avv. CO Germana per AZ LU;
Avv. Vianello Accorretti Valerio per ET NI;
Avv. De Mitri Aymone RO per LA NC UI, ZA PP, ZA IA;
Avv. De Mitri Aymone RO quale sostituto, con delega orale, dell'Avv. Presicce PP per CO ZI;
Avv. Stomeo 2 SS per CH RD, AC AN;
Avv. Prete AN Elisa per OI AN;
Avv. Cannoletta Pantaleo per PE RI, GO LU, RO AN, Palazzo AN, PE NI RC, PE TO;
Avv. Savoia NI quale sostituto, con delega orale, dell'Avv. Minafra Renata per AL RI;
Avv. De Mitri Aymone RO quale sostituto, con delega orale, dell'Avv. Scardia RI per Castrignano' AN, US LE, US IN;
Avv. Caracuta LO, anche in veste di sostituto dell'Avv. Covella UI LEnardo, per SE SC;
Avv. Savoia NI per PE RI, RI LE, CO TA, PE NI;
Avv. Savoia NI quale sostituto, con delega orale, dell'Avv. Dei Lazzaretti Giancarlo, per AL RI, LE NT;
Avv. AR Ladislao per RI LE, GI AN, ET NI, AR TO, RO AN, RO EN, VE UI;
Avv. Perrone Donata AN per CH EB, PE NI;
Avv. Canevelli PA per PE NI RC e PE TO;
Avv. Cusumano Calogera quale sostituto processuale, giusta delega scritta depositata in udienza, dell'Avv. Solinas RIo, per Calo' NI, i quali hanno illustrato i motivi, chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Lecce riformava parzialmente la decisione del Gip del locale Tribunale che, in data 11/6/2021, aveva definito il processo a carico degli odierni ricorrenti chiamati a rispondere a vario titolo di un'articolata e composita rubrica che annovera al capo A) la contestazione di partecipazione al sodalizio mafioso" sacra corona unita" e connessi reati fine (capi da A1 a A16), al capo C) la partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico e ai correlati reati fine (capi da C1 a C37) nonché fattispecie estorsive e in materia di stupefacenti originariamente contestate nei procedimenti riuniti nn. 171/20 e 2399/20. 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione a norma dell'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. EP CR (Avv. NI Savoia) 2.1 la violazione dell'art. 416bis cod.pen. e connesso vizio della motivazione Secondo il difensore la Corte territoriale ha confermato la responsabilità del ricorrente per l'addebito associativo sub A) nonostante l'ininterrotto stato di detenzione del medesimo e l'assenza di contestazione di reati fine, accreditando a tal fine le dichiarazioni risalenti nel tempo dei collaboratori EL CO e OR MM, rimaste prive di riscontri e sfornite di autonomia, spontaneità ed indipendenza. L'affermazione di responsabilità si fonda su una sommatoria di indizi privi dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, inidonei مثلك 3 pertanto a provare la partecipazione al sodalizio mafioso, e sull'indebita valorizzazione dello status criminale del PE, già condannato per il medesimo titolo di reato. AL EL (Avv. AN Elisa Prete) 3. L'erronea applicazione degli artt. 110, 378, comma 1, cod.pen. e connesso vizio della motivazione. Il difensore sostiene che la Corte di merito ha confermato la responsabilità dell'imputato per il delitto di favoreggiamento personale sulla base delle intercettazioni intercorse tra il ricorrente e NI ET, forzando il tenore letterale delle conversazioni e affermando che il OI conoscesse RL CH sulla base di mere supposizioni. Non esistono, infatti, elementi che autorizzano a ritenere che al ricorrente fosse noto che lo RL si stava sottraendo all'esecuzione di un'ordinanza custodiale, circostanza cui il ET non aveva fatto cenno e che non può essere desunta dai riferimenti valorizzati dalla sentenza impugnata relativi alla recinzione e all'isolamento dell'abitazione. L'insussistenza della prova del dolo avrebbe dovuto condurre all'assoluzione del OI;
3.1 la violazione degli artt. 62 bis e 133 cod.pen. e connesso vizio della motivazione, avendo i giudici d'appello posto a fondamento del diniego delle attenuanti generiche la gravità del fatto e la negativa personalità del prevenuto nonostante il ruolo del tutto marginale rivestito nella vicenda e l'esistenza di un unico precedente a suo carico, cui non può riconoscersi valenza ostativa. Secondo il difensore anche la dosimetria della pena è eccessiva rispetto alle connotazioni del fatto. TI LE (Avv. NI Savoia) 4. La violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione al delitto ex art. 416bis cod.pen. Secondo il difensore la Corte territoriale ha reso una motivazione contraddittoria e palesemente illogica in punto di responsabilità del prevenuto per l'addebito associativo, trascurando l'ininterrotto stato di detenzione del RI e la mancata contestazione di reati- fine del sodalizio. Con riguardo all'episodio dell'affronto a SA GA, valorizzato dai giudici d'appello, la Corte di merito non ha considerato che il tenore delle intercettazioni accredita la tesi che IC PI e LO EC (oltre al soggetto non identificato "RC"), nei cui confronti non è stata elevata alcuna imputazione, abbiano agito di propria iniziativa senza spendere il nome dell'imputato mentre in ordine agli interessi nella gestione del Parco Belloluogo la stessa Corte ammette che probabilmente il RI non ne era a conoscenza sicché si tratta di vicende che non valgono a provare il ruolo apicale del prevenuto nell'associazione mafiosa. In relazione a detti episodi i giudici d'appello hanno reso una motivazione illogica laddove hanno ritenuto, comunque, ininfluente l'accertamento circa l'eventuale ignoranza da parte del RI delle iniziative dei suoi asseriti sodali. Secondo il difensore i giudici territoriali hanno posto alla base della conferma di responsabilità del RI una serie di indizi privi dei requisiti della gravità, precisione e ед с concordanza, valorizzando in senso decisivo i trascorsi criminali del ricorrente, già condannato per il delitto ex art. 416bis cod.pen. TI LE (Avv. L. AR) 4.1 la violazione degli artt. 267 cod.proc.pen., 392,393 cod. proc.pen.; inutilizzabilità delle intercettazioni disposte a mezzo di captatore informatico;
illegittimo diniego dell'incidente probatorio;
omessa motivazione in ordine alla specifica impugnazione delle ordinanze emesse dal giudice di primo grado in data 30/11/2020; 16/12/2020; 22/12/2020, 11/6/2021. Il difensore, premesso che gli esiti intercettivi costituiscono la pressoché esclusiva fonte di prova nei confronti del ricorrente, deduce che i giudici di merito hanno disatteso le eccezioni difensive in punto di inutilizzabilità delle captazioni eseguite mediante inoculazione dei malware trojan con particolare riguardo a) al necessario raccordo tra la L. 203/91 e il successivo intervento novellatore propugnato dalla L. 103/2017; b) alla verifica di adeguatezza della motivazione in ordine all'indispensabilità delle intercettazioni informatiche;
c) alla sovrapposizione delle stesse intercettazioni ai tradizioni strumenti di captazione;
d) alla mancanza di spiegazioni in ordine alle concrete modalità di inoculazione del virus da parte di ditte private specializzate, riproponendo gli argomenti spesi dalla Corte di legittimità in sede cautelare senza tener conto delle più recenti indicazioni della giurisprudenza e dell'elaborazione costituzionale e convenzionale e senza considerare che le decisioni che hanno definito i ricorsi ex art. 311 cod. proc.pen. non sono risolutive ai fini del giudizio di cognizione. Il difensore lamenta che la sentenza impugnata è rimasta silente rispetto all'impugnativa delle ordinanze rese sul tema dal Gip. In particolare, il 15/10/2020 i difensori di numerosi imputati avevano proposto richiesta di incidente probatorio onde accertare le modalità di inoculazione del trojan o altro virus spia negli apparati bersaglio nonché le modalità di estrapolazione, trasferimento ed archiviazione dei flussi telematici attivi dai supporti bersagli al server dedicato presso la Procura della Repubblica, richiesta disattesa con provvedimento del 30/11/2020 con motivazione censurabile sul presupposto dell'assenza del requisito dell'indifferibilità della prova e della possibilità di acquisirla nel corso del dibattimento senza tener conto che, a seguito della declaratoria di parziale incostituzionalità n. 77/1994, l'incidente probatorio può essere richiesto ed eseguito anche nella fase dell'udienza preliminare con riguardo all'ipotesi in cui sia prevedibile che gli accertamenti richiesti determinino una sospensione del dibattimento superiore a 60 gg. Il primo giudice per risolvere i dubbi avanzati dalle difese si è invece affidato alle attestazioni del personale della Lutech, società incaricata della materiale attività di intercettazione a mezzo di captatore informatico. Il Gip rigettava analogamente le richieste formulate ex art. 422 cod. proc.pen. all'udienza del 5 16/12/2020, di fatto precludendo alla difesa l'approfondimento in ordine alla legittimità del principale mezzo di ricerca della prova utilizzato nel procedimento, diniego reiterato anche in relazione alla richiesta di abbreviato condizionato ex art. 441, comma 5, codice di rito. Secondo il difensore i giudici di merito hanno travisato i rilievi difensivi relativi alla copertura normativa dell'uso del captatore informatico, facendo acritico riferimento alla sentenza Scurato laddove si era sollecitata, in una prospettiva interpretativa, la valorizzazione delle indicazioni contenute nella delega di cui all'art. 84 lett. e) L. 103/17 per una organica disciplina della materia, come in tema di motivazione rafforzata dei provvedimenti autorizzativi. Il difensore segnala, altresì, che il ricorso alle intercettazioni con captatore informatico ha in taluni casi determinato la sovrapposizione temporale con le disposte intercettazioni telefoniche ed ambientali con superamento del periodo massimo consentito mentre la motivazione resa dal Gip in ordine ai decreti autorizzativi risulta apodittica ed identica per tutti i provvedimenti e, ai fini dell'indispensabilità, non tiene conto delle captazioni tradizionali già in corso. Il difensore censura, inoltre, la valutazione d'ininfluenza della Corte territoriale in ordine alle richieste d'approfondimento delle modalità tecniche-operative di inoculamento in ragione del disposto di cui all'art. 438, comma 6, cod. proc.pen., poco coerente con la potenzialità intrusiva del trojan le cui operazioni esecutive sfuggono al controllo del giudice e della difesa. Quanto all'ordinanza in data 11/6/2021, resa in esito all'ulteriore richiesta di perizia formulata in sede di conclusioni e alla produzione documentale effettuata dal P.m., il Tribunale ha escluso criticità in capo alla società incaricata delle operazioni di intercettazione tramite trojan e anomalie nei tempi di ricezione dei flussi captati sulla base di dati unilateralmente ricercati e prodotti dalla P.G., acquisiti mediante un uso distorto dei poteri d'integrazione officiosi del Gip. In conclusione il difensore censura la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale sull'assunto della natura meramente esplorativa della perizia ulteriormente richiesta;
4.2 la violazione dell'art. 442 cod.proc.pen.in relazione all'art. 78 cod.pen. Il difensore sostiene che la Corte territoriale ha errato nella determinazione della pena giacchè ha operato, in relazione all'aumento ex art. 81 cpv cod.pen. rispetto alla pena inflitta al RI nel processo c.d. IS, la riduzione per il rito abbreviato senza prima procedere all'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod.pen. In particolare, secondo la prospettazione difensiva in sede d'appello, disattesa dalla sentenza impugnata, poiché con la sentenza IS (che aveva già visto il riconoscimento della continuazione esterna con i fatti oggetto di condanna con le sentenze della Corte di Appello di Lecce in data 6/12/2005 e 15/7/2014) si era raggiunto il limite massimo di anni 30, ridotto ex 442 cod.proc.peri. ad anni venti, non si sarebbe potuto irrogare alcun aumento a titolo di continuazione per i fatti a giudizio. 6 5.IO RD (Avv.ti SS Stomeo e VA Feola) 5.1 La violazione di legge e la mancanza di notivazione in ordine all'insussistenza di cause di proscioglimento a norma dell'art. 129 cod. proc.pen.
6. IO OR (Avv. Donata Perrone) 6.1 La violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione della partecipazione associativa nel reato ex art. 418 cod.pen. Il difensore sostiene che i rapporti di contiguità della CH con il sodalizio criminale sub A) sono riconducibili esclusivamente all'appartenenza allo stesso nucleo familiare di alcuni degli imputati in quanto nipote di PE NI e cugina di AC AN e non costituiscono indicatori certi della partecipazione della prevenuta all'associazione mafiosa, come peraltro ritenuto nei confronti di altri membri della famiglia (madre, zia, sorella). Soprattutto, le condotte ascritte alla ricorrente non appaiono costituire un contributo concreto ed apprezzabile alla vita della compagine e non risultano acquisiti elementi a sostegno del dolo di partecipazione. Aggiunge la ricorrente che la valutazione degli elementi indiziari acquisiti non può essere influenzata dai provvedimenti emessi in sede cautelare, richiamati dalla Corte di merito, né dall'accesso ad un rito a prova contratta, dovendo ispirarsi ai rigorosi criteri normativi all'uopo dettati. Nella specie la sentenza impugnata ha valorizzato a fini reiettivi elementi presuntivi e ha travisato la conversazione tra presenti intercettata il 12/2/2018 presso la Casa Circondariale di Lecce, attribuendo alla US espressioni di terzi riportate al cugino PE RC, ovvero la presenza occasionale e neutra ad un colloquio del cugino AN AC con altri. Il corretto scrutinio delle emergenze acquisite e delle doglianze difensive avrebbe dovuto condurre alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 418 cod.pen.; 6.2 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata. Secondo il difensore la Corte territoriale ha reso una motivazione illogica e contraddittoria giacché ha confermato la sussistenza dell'aggravante nei confronti della ricorrente richiamando conversazioni che non contengono riferimenti ad armi ovvero episodi in cui l'uso delle armi era frutto di iniziative del singolo senza alcun coinvolgimento della CH. Nella specie difetta del tutto la prova che la prevenuta avesse consapevolezza che il sodalizio detenesse armi destinate al perseguimento delle finalità proprie dello stesso.
6.3 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento, avendo la Corte di merito disatteso la richiesta di riconoscere le attenuanti generiche prevalenti svalutando incongruamente l'ottimo comportamento processuale della prevenuta, la presa di distanza dal contesto associativo, l'intervenuta rinunzia ad alcuni dei motivi di merito che ha agevolato la speditezza processuale. 7 7. FI AN (Avv. Rosario A. Calcagnile) 7.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 74 DPR 309/90. Il difensore lamenta che la Corte territoriale ha disatteso i rilievi in punto di associazione dedita al narcotraffico armata richiamando l'intercettazione in cui terzi raccontavano di danneggiamenti mediante esplosione di colpi d'arma da fuoco da parte del ricorrente nei confronti dell'abitazione di LE De VE, sebbene non risultino denunzie al riguardo e l'imputato non sia mai stato trovato in possesso di armi. La Corte ha omesso la verifica dei contenuti indizianti a norma dell'art. 192, comma 2, cod.proc.pen.; 7.2 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, avendo la Corte territoriale riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva semplice, omettendo di pronunziare sulla richiesta di prevalenza;
7.3 la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo all'entità dell'aumento a titolo di continuazione irrogato in relazione al capo A), essendosi i giudici d'appello limitati ad una valutazione di congruità senza chiarire le ragioni di un aumento pari ad anni cinque di reclusione, operando un'illogica disparità di trattamento rispetto a posizioni processuali sovrapponibili, quale quella di GI AN.
8.AL CR (Avv.ti. Giancarlo Dei Lazzaretti e Renata Minafra) 8.1 La violazione dell'art. 81 cod.pen. e connesso vizio della motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità. I difensori censurano il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti in questa sede giudicati e quelli oggetto di condanna irrevocabile giusta sentenza della Corte d'Appello di Lecce emessa in data 8/6/2018 (operazione Eclissi). La Corte d'Appello ha negato l'esistenza di un reale collegamento tra i fatti oggetto dei due processi senza procedere all'esame in concreto degli indici rivelatori enucleati dalla giurisprudenza di legittimità ed effettuando valutazioni differenti in relazioni a posizioni processuali assimilabili. Infatti, con riferimento al divario temporale tra i fatti contestati nei due procedimenti e alla diversa composizione delle compagini associative, elementi richiamati dalla sentenza impugnata al fine del rigetto del gravame, i difensori evidenziano che la Corte di merito ha ritenuto di accedere al riconoscimento della continuazione con riguardo alla posizione di AN AC che nel processo Eclissi (definito con giudizio ordinario) rispondeva della medesima contestazione associativa ex art. 74 Dpr 309/90 ascritta all'imputato e come questi era stato giudicato in stato di libertà per i fatti contestati nel proc. 618/2012 sebbene detta condizione gli avesse consentito, al pari del coimputato AC, di proseguire nelle attività illecite senza soluzione di continuità, interfacciandosi, dopo l'arresto di CO EL, con gli interlocutori di questi, CH e PE. I giudici d'appello hanno inoltre trascurato i rapporti emersi nel processo Eclissi tra il 8 prevenuto e De TE AN, condannato per associazione mafiosa unitamente a PE NI e NC SS, elementi che attestano la partecipazione del ricorrente a due sodalizi riconducibili ai medesimi esponenti. Secondo i difensori la sentenza impugnata è incorsa in errore di valutazione laddove ha rimarcato un'asserita diversità dei compiti svolti dal ricorrente nei due sodalizi ed ha incongruamente svalutato il sostentamento assicurato ad NC SS, coimputato nel proc. Eclissi.
9.ST TE (Avv. RI Scardia) 9.1 La mancanza di motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva. Il difensore deduce che la Corte territoriale non ha fornito alcuna giustificazione in ordine al diniego di prevalenza delle attenuanti generiche e alla diversità di trattamento rispetto ad altri coimputati che, sebbene ritenuti responsabili di più gravi reati rispetto a quelli contestati al ricorrente, hanno ottenuto il riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis prevalenti. 10.TE NU (Avv. Ladislao AR) 10.1 La violazione dell'art. 99, commi 4 e 5, cod.pen. e l'illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta recidiva e alla mancata riduzione della pena per i reati in continuazione in conseguenza del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio d'equivalenza. Il difensore censura la mancata esclusione della recidiva, non avendo la Corte territoriale tenuto conto al riguardo dell'obiettiva entità del fatto, della scarsa intensità del dolo, del comportamento postfattuale dell'imputato che avrebbero dovuto indurre a negare i presupposti integrativi dell'aggravante, tenuto conto che non emerge alcuna relazione qualificata tra i precedenti e il nuovo illecito a giudizio. La sentenza impugnata si è limitata ad una ricognizione dei precedenti senza valutarne le ricadute sui fatti a giudizio. Aggiunge il difensore che la Corte di merito ha provveduto ad imputare a ciascuno dei reati in continuazione singole porzioni dell'unitario aumento effettuato dal primo giudice senza, tuttavia, tener conto dell'incidenza sui singoli aumenti del riconoscimento delle attenuanti generiche. 11. SI TE (Avv. Silvio Verri) 11.1 La violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto ex art. 74 DPR 309/90. Il difensore sostiene che la Corte di merito ha disatteso le censure difensive in punto di partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico in esito ad una lettura parziale e selettiva delle intercettazioni, quali la n. 620 del 14/5/2018, dalla quale emerge che il prevenuto si riteneva estraneo al sodalizio. In particolare la sentenza impugnata ha valorizzato il rapporto diretto e personale tra il prevenuto e ET NI ritenendolo espressivo di adesione all'associazione in contrasto con 9 сей la giurisprudenza di legittimità che richiede l'acquisizione della prova circa lo svolgimento da parte del singolo di un ruolo funzionale alle dinamiche e alla crescita criminale della compagine con la coscienza e volontà di contribuire attivamente alla vita della stessa. Aggiunge che, nella specie, difetta la continuità dei rapporti, la stabilità del vincolo e l'affectio societatis poiché il IS gestiva in maniera autonoma la sostanza stupefacente di volta in volta acquistata e la Corte territoriale ha fondato il giudizio di responsabilità su un'erronea valutazione degli elementi indiziari acquisiti;
11.2 la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del numero dei partecipanti. Il difensore censura la mancata esclusione della circostanza assumendo che la motivazione reiettiva della Corte territoriale è apodittica ed illogica in quanto non sussiste la prova che il ricorrente fosse a conoscenza del numero di partecipanti al sodalizio, essendo in contatto con un ristretto nucleo di soggetti non superiore a quattro;
11.3 il vizio della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, non avendo la Corte territoriale adeguatamente considerato gli indici di resipiscenza addotti dalla difesa, desumibili dalla condotta postfattuale del prevenuto. 12. CO MA (Avv. PP Presicce) 12.1 La violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale omesso di chiarire le ragioni del mancato riconoscimento delle circostanze predette nonostante il ruolo marginale rivestito dal prevenuto e la parziale rinunzia ai motivi d'appello, che la sentenza impugnata ha ritenuto comportamento da valorizzare per la mitigazione della pena in relazione alla posizione di molti dei coimputati. 13. CO IT (Avv. NI Savoia) 13.1 La violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità per il delitto ex art. 416 bis cod.pen. Secondo il difensore la sentenza impugnata ha confermato la responsabilità della CO in ordine al delitto associativo sub A) senza considerare adeguatamente le doglianze difensive, trascurando il fatto che la prevenuta, madre ottuagenaria di RI e NI PE, in ragione dei rapporti familiari poteva avere conoscenza di alcune dinamiche del gruppo ed omettendo di chiarire quali condotte ascrivibili alla ricorrente fossero espressione di un concreto e consapevole contributo al sodalizio. La Corte ha connesso valenza probatoria alla conversazione 9801 del 7/672018 nella quale OT PE indicava la madre come terminale dei pagamenti in caso di suo arresto senza tener conto del fatto che simile indicazione escludeva un pregresso analogo ruolo in seno alla compagine e ha rigettato le obiezioni 10 difensive con motivazione illogica, fondata su una solo parziale considerazione degli esiti intercettivi. In assenza di elementi attestanti un contributo concreto della CO al sodalizio mafioso, le condotte a lei ascritte devono ritenersi espressione di mera contiguità penalmente irrilevante e, comunque, poste in essere nell'interesse esclusivo dei congiunti;
13.2 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 416bis, comma 4, cod.pen., non risultando acquisita la prova in ordine alla consapevolezza della CO della disponibilità di armi da parte di alcuni componenti dell'associazione per i fini e nell'interesse della stessa, nonché con riguardo al diniego di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla predetta aggravante. 14. IL ZO (Avv. RO De Mitri Aymone) 14.1 La violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena finale. Il difensore lamenta che la Corte territoriale ha rideterminato il trattamento sanzionatorio per il delitto ex art. 73, comma 5, Dpr 309/90 discostandosi dal minimo edittale senza chiarire le ragioni di siffatta scelta. 15. ET ON ( Avv. Ladislao AR) 15.1 La violazione dell'art. 69 cod.pen. e l'illogicità della motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza tra le attenuanti generiche e l'aggravante ex art. 74, comma 4, DPR 309/90. Il difensore censura il mancato riconoscimento delle generiche prevalenti segnalando l'illogica distorsione sanzionatoria tra recidivi e non conseguita alla dosimetria della pena adottata dal primo giudice, il quale con riguardo ai recidivi aveva oltremodo contenuto gli aumenti ex art. 81 cod.pen. per bilanciare gli effetti derivanti dall'applicazione dell'aggravante ex art. 99 cod.pen. in un quadro che aveva negato indistintamente il beneficio delle attenuanti generiche. In sede d'appello il riconoscimento di dette circostanze ha comportato l'elisione degli effetti della recidiva per gli imputati cui era stata applicata, determinando a seguito del giudizio di bilanciamento nel senso dell'equivalenza un deteriore trattamento nei confronti degli imputati, quali il ricorrente, nei confronti dei quali la comparazione ha eliso esclusivamente l'aggravante della disponibilità delle armi e le circostanze ex art. 62 bis cod.pen. non hanno inciso sull'entità degli aumenti a titolo di continuazione. Mediante il riconoscimento delle generiche prevalenti secondo il difensore si sarebbe esclusa la segnalata discriminazione. Inoltre, la Corte territoriale avrebbe dovuto tener conto delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen. anche nella determinazione degli aumenti ai sensi dell'art. 81 cpv cod.pen.; 15.2 la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti a giudizio e quelli accertati con sentenza della Corte d'Appello di Lecce in data 1/7/2020, irrevocabile in data 8/11/2020. Il difensore, premesso che la Corte di merito ha disatteso la richiesta difensiva sull'assunto del 11 مثلكم divario temporale tra i fatti contestati nei diversi procedimenti e della diversa composizione soggettiva dei sodalizi, sostiene che la motivazione rassegnata è errata in quanto trascura che il ET aveva riportato condanna per il delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, aggravata dall'agevolazione mafiosa nei confronti della "sacra corona unita", e detto profilo doveva essere considerato ai fini della valutazione circa la componente soggettiva dei diversi addebiti. Nell'odierno processo, pur in assenza di specifica contestazione, risulta analogamente che i reati attinenti al narcotraffico fossero collegati all'associazione mafiosa sub A, sicchè è censurabile il mancato raffronto tra la fattispecie associativa contestata al ET nel presente procedimento e la condotta associativa addebitatagli al capo AA del processo irrevocabilmente definito. Aggiunge, inoltre, che l'ambito d'operatività dell'associazione in giudicato corrisponde al territorio in cui si sarebbero verificate alcune delle condotte di spaccio a giudizio, come ad esempio emerge dalla contestazione di cui al capo C19. Pertanto, poiché le condotte di narcotraffico appaiono espressione dello stabile inserimento del ET nel contesto associativo di riferimento sussistono i presupposti per il riconoscimento del vincolo della continuazione, incongruamente negato dalla Corte di merito. 15.3 L'Avv. Vianello Accorretti ha presentato motivi nuovi con i quali, ad approfondimento del secondo motivo del ricorso principale, deduce violazione di legge e mancanza di motivazione con riguardo al diniego del vincolo della continuazione tra i fatti a giudizio e quelli irrevocabilmente giudicati con sentenza della Corte d'Appello di Lecce in data 1/7/2020. 16. LO ES HE (Avv. VA Feola) 16.1 La carenza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla conferma del giudizio di responsabilità per il capo C4. Secondo la difesa la Corte di merito ha valorizzato a fini di responsabilità captazioni dal contenuto ambiguo che non consentono di ritenere provato in maniera certa che i conversanti parlassero di stupefacente né sussistono riscontri in ordine alla contestata consegna di un chilogrammo di detta sostanza, sicché i giudici d'appello sono venuti meno all'obbligo di rigorosa motivazione richiesto dalla giurisprudenza di legittimità in casi similari. 17. GO LU (Avv. Pantaleo Cannoletta) 17.1 La violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche. Il difensore segnala che la Corte di merito ha riconosciuto le attenuanti ex art. 62 bis cod.pen. a tutti gli imputati che hanno effettuato una parziale rinunzia ai motivi di gravame negandole a chi non ha effettuato simile scelta, come il prevenuto, nonostante l'assenza di precedenti significativi a suo carico, l'estraneità al contesto associativo e la necessità di adeguare il trattamento sanzionatorio in rapporto ai coimputati che hanno beneficiato delle circostanze per effetto della rinunzia. سلام 12 18. NZ TO ( Avv. L. AR) 18.1 La violazione degli artt. 267,392,393 cod. proc.pen.; inutilizzabilità delle intercettazioni disposte a mezzo captatore informatico;
illegittimo diniego del richiesto incidente probatorio;
omessa motivazione in ordine all'impugnazione delle ordinanze emesse dal giudice di primo grado in data 30/11/2020, 16/12/2020, 22/12/2020, 11/6/2021. Il motivo ha articolazione e tenore identico al primo motivo del ricorso proposto dall'Avv. AR nell'interesse di RI LE, i cui contenuti qui espressamente si richiamano;
18.2 la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto ex art. 74 DPR 309/90. Il difensore sostiene che la sentenza impugnata è affetta da illogicità avendo proceduto alla riqualificazione del reato fine ai sensi dell'art. 73, comma 5, Dpr 309/90 nel contempo valorizzando dette condotte onde desumerne la partecipazione all'associazione finalizzata al narcotraffico. Osserva, inoltre, che il ruolo di stabile acquirente di stupefacenti dal sodalizio è stato affermato in relazione ad un periodo investigato di soli tre mesi nel quale si collocano contatti sporadici ed interlocuzioni ambigue, inidonei ad attestare l'adesione alla compagine e la coscienza e volontà dell'agente di farne parte, profilo quest'ultimo non adeguatamente scrutinato dai giudici d'appello; 18.3 la violazione dell'art. 74, comma 4, Dpr 309/90, avendo la Corte di merito affermato la sussistenza dell'aggravante sulla base di mere presunzioni dal momento che nella consumazione dei reati fine sub C10 non risulta il ricorso alle armi ovvero, in genere, alla violenza;
18.4 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, alla mancata disapplicazione della recidiva e alla dosimetria della pena. Il difensore lamenta che la sentenza impugnata ha confermato la sussistenza della recidiva qualificata nonostante il consistente lasso temporale trascorso tra l'ultimo reato iscritto a carico del prevenuto e i fatti a giudizio ed ha negato le circostanze ex art. 62 bis cod.pen. senza tener conto delle esigenze di risocializzazione dell'imputato, della decorrenza del tempo e delle positive condotte postfattuali. Inoltre, risulta del tutto immotivata la mancata riduzione di pena per il reato satellite a seguito della riqualificazione nella fattispecie attenuata di cui all'art. 73, comma 5, DPR 309/90. 19. AR GI ( Avv. RO De Mitri Aymone) 19.1 La violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla quantificazione della pena finale, avendo la Corte di merito: a) confermato la determinazione della pena base effettuata dal primo giudice senza fornire spiegazioni in ordine al discostamento dal minimo;
b) operato gli aumenti a titolo di continuazione senza indicare i criteri utilizzati per la commisurazione. 13 20. AR TT (Avv. RO De Mitri Aymone) 20.1 La violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla dichiarazione di assenza nei confronti dell'imputato non comparso per legittimo impedimento. Il ricorrente sostiene che, alla luce della consulenza tecnica allegata all'istanza di rinvio e della successiva integrazione, l'imputato versava in condizioni di salute che, considerata anche l'emergenza pandemica, impedivano la sua partecipazione al processo con conseguente nullità della dichiarazione di assenza, della deliberazione di primo grado e degli atti successivi;
20.2 la violazione di legge e il vizio della motivazione per avere la Corte territoriale omesso di giustificare la misura degli aumenti irrogati a titolo di continuazione. 21.MA LU (Avv. Germana CO) 21.1 La violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla partecipazione all'associazione sub C) con particolare riguardo all'elemento psicologico. Secondo il difensore la sentenza impugnata ha omesso di rendere la necessaria motivazione in ordine all'elemento soggettivo in capo al AZ, avendo trascurato al riguardo ogni considerazione circa l'assenza di rapporti diretti o indiretti con gli altri imputati, elemento da valutarsi anche alla luce del ristretto ambito territoriale di operatività del sodalizio dedito al narcotraffico. I giudici territoriali, in particolare, non hanno spiegato quale apporto partecipativo il ricorrente abbia fornito alla vita dell'associazione non essendo a tal fine sufficiente la sola commissione di reiterati episodi di spaccio in assenza dell'affectio societatis. Nella specie dai materiali processuali non si trae alcun commento o riferimento da parte del prevenuto all'attività del gruppo, anche in occasione di episodi eclatanti quali il sequestro in danno del NJ di oltre 190 kg di marjiuana. I giudici territoriali, inoltre, hanno omesso un'analisi puntuale, pur sollecitata dai motivi d'appello, sui rapporti tra l'associazione mafiosa e il sodalizio sub C), le cui composizioni non sono pienamente sovrapponibili;
21.2 la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla valutazione della prova indiziaria. Il difensore sostiene che la Corte territoriale ha errato nell'interpretazione delle conversazioni indizianti, ritenendo consumati cinque episodi di cessione in contrasto con quelli ritenuti in primo grado (quattro) e con i due ipotizzati dalla difesa. In particolare, alla luce delle conversazioni ambientali del 2/7/2018 non può dirsi acquisita la prova della cessione di cinque kg di marjiuana giacchè non si conosce l'esito delle trattative al riguardo intavolate. Analogamente con riguardo alla cessione di gr 100 di cocaina di cui alla conversazione A/966 che risulta monca e non consente la compiuta ricostruzione dell'operazione. 22. AC TE (Avv. SS Stomeo) 22.1 La violazione di legge, il vizio della motivazione e la violazione del divieto di reformatio in pejus con riguardo al calcolo della pena in relazione ai reati per cui il ricorrente مل ك 14 ha riportato condanna, anche con riferimento alla mancata considerazione del quadro circostanziale. Il difensore lamenta che la Corte d'appello, pur avendo riconosciuto al ricorrente le attenuanti generiche a seguito della parziale rinunzia ai motivi di gravame e nonostante la caratterizzazione soggettiva delle circostanze, ha omesso di valutarne l'incidenza in relazione ai reati satellite. Aggiunge che, nonostante l'eliminazione di otto mesi di reclusione in conseguenza dell'assorbimento di due episodi di cessione di stupefacenti nella condotta di acquisto delle stesse, la Corte di merito confermando la pena irrogata per i reati satelliti in presenza di un fattore di obbligatoria riduzione quale il riconoscimento delle attenuanti generiche è incorso in violazione del divieto di reformatio in pejus, alterando in senso peggiorativo il rapporto tra pena base e aumenti a titolo di continuazione;
22.2 la mancanza e insufficienza della motivazione in relazione all'aumento ex art. 81 cod.pen. e all'entità dei singoli aumenti per i reati di cui ai capi A8,A16 da C1 a C24, C30,C34. Il difensore lamenta che la Corte territoriale, violando i principi fissati da Sez. U. Pizzone, ha frazionato l'unitario aumento a titolo di continuazione effettuato in primo grado senza fornire indicazioni delle ragioni alla base dei singoli aumenti;
22.3 il vizio della motivazione in relazione all'aumento per continuazione esterna con riguardo ai fatti giudicati con la sentenza 191 del 5/2/2020 della Corte di Appello di Lecce;
omessa motivazione rispetto all'entità e alle ragioni degli aumenti per i diversi reati di cui ai capi, C,C1, C2 e segg. per i quali è intervenuta condanna nella medesima sentenza. Secondo il ricorrente la sentenza impugnata ha determinato l'aumento complessivo per i reati giudicati con la sentenza 191/2020 in maniera eccessiva ed arbitraria, facendo generico riferimento ai parametri di cui all'art. 133 cod.pen., senza specificare gli aumenti per i singoli capi e chiarirne le ragioni;
22.4 la violazione del principio del ne bis in idem e il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta continuazione tra i fatti oggetti dell'odierno processo e quelli giudicati con sentenza della Corte di Appello di Lecce n. 191/2020, avendo la Corte di merito ritenuto accertato che l'associazione dedita al narcotraffico contestata nel proc. c.d. IS aveva continuato ad operare nonostante l'intervenuta restrizione carceraria di alcuni esponenti di spicco della consorteria sicché il ricorrente ha partecipato ad un'unica associazione ex art. 74 DPR 309/90 senza alcuna diversificazione della forma e della qualità della partecipazione. La Corte di merito, secondo il difensore, ha errato ritenendo la partecipazione a due diverse associazioni finalizzate al narcotraffico tra le quali ha riconosciuto il vincolo della continuazione in violazione dell'art. 649 cod. proc.pen. 15 Aggiunge che la sentenza impugnata ha errato anche nel ritenere la condotta associativa contestata nel presente processo quale reato base in luogo di quella oggetto del precedente giudicato;
22.5 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione al calcolo della pena ex art. 81 cod.pen. con particolare riguardo all'individuazione della pena più grave in riferimento ai fatti di cui capo C) dell'odierno processo in applicazione della previsione degli artt. 671 codice di rito e 187 disp.att. cod. proc.pen., in contrasto con i principi dettati in materia dalla giurisprudenza di legittimità. Il difensore sostiene che la Corte di merito per individuare il reato più grave al quale commisurare la pena base ha comparato le due sentenze- portanti condanna per diversi titoli- anziché i singoli reati. Aggiunge che nei due processi l'imputato ha riportato identica condanna a dieci anni di reclusione per l'addebito associativo ex art. 74 e i giudici d'appello hanno omesso di spiegare i criteri ulteriori di individuazione della violazione più grave, quali la cornice edittale tra i fatti a giudizio e giudicati ovvero la concreta estrinsecazione delle condotte, facendo erroneo riferimento al criterio della pena eroganda e già irrogata senza procedere ad alcuna autonoma valutazione al fine di individuare in concreto il reato più grave;
22.6 la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo al riconoscimento delle generiche equivalenti con conseguente sperequazione della pena rispetto alle posizioni di altri imputati in violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione. Il ricorrente lamenta che i criteri oggettivi e soggettivi di calcolo della pena hanno condotto ad una quantificazione della stessa sproporzionata, avendo i giudici d'appello equiparato posizioni di soggetti gravati da recidiva qualificata a quelle di altri non gravati dalla recidiva. In particolare, esigenze di proporzionalità ed equità avrebbero imposto di differenziare il bilanciamento delle attenuanti generiche mentre la comparazione nel senso dell'equivalenza ha premiato le posizioni processuali più compromesse che hanno usufruito di riduzioni di pena molto superiori rispetto agli incensurati o comunque ai soggetti non gravati da recidiva. 23.US EB (Avv. SC Fasano) 23.1 L'illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, cod.pen. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva ex art. 99, comma 4, cod.pen. per violazione degli artt. 3 e 27 della Costituzione. Il difensore, dopo aver richiamato i vari interventi del Giudice delle Leggi che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale del divieto di prevalenza di varie attenuanti concorrenti con la recidiva qualificata, deduce che la preclusione normativa di cui all'art. 69, comma 4, cod.pen. espropria il giudice del potere di valutare adeguatamente le peculiarità del caso 16 ماری concreto e di pervenire ad un trattamento sanzionatorio conforme alle esigenze di risocializzazione in contrasto con i principi di uguaglianza e di offensività; 23.2 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva e all'entità della pena irrogata, avendo i giudici territoriali ritenuto l'aggravante soggettiva senza considerare lo stato di tossicodipendenza del prevenuto e la sua incidenza nel giudizio sulla personalità e pericolosità del ON. In particolare la sentenza impugnata non ha tenuto conto che due delle pregresse condanna relative a violazioni della legge sugli stupefacenti concernevano fatti di lieve entità definiti con applicazione pena mentre il precedente per associazione mafiosa risulta assai risalente nel tempo e privo di influenza ai fini del riconoscimento della recidiva. 24.GR GIANLU (Avv.ti AR e Cannoletta) 24.1 La violazione dell'art. 416bis cod.pen. e la contradd ittorietà della motivazione. I difensori sostengono che la Corte territoriale nel confermare la responsabilità del prevenuto per l'addebito associativo si è discostata dai principi enunziati dalle Sez. U Modaffari, non potendosi trarre dagli episodi delittuosi contestati ai capi A2 e A13 prova della concreta e fattiva partecipazione del ricorrente al sodalizio. La sentenza impugnata ha reso una motivazione illogica laddove, pur avendo ritenuto che le vicende UR e CA hanno una matrice di carattere personale, ha nondimeno affermato che le conseguenze di simili iniziative rischiavano di compromettere i rapporti tra i vari gruppi confederati, risolvendosi in una violazione delle regole del clan, sebbene detti comportamenti manifestino -al contrario- l'estraneità del ricorrente al sodalizio del quale l'imputato non condivideva gli interessi. Ulteriore frizione logica si ravvisa nell'interpretazione data dai giudici territoriali al giudizio denigratorio espresso da OT PE in una conversazione captata né elementi a sostegno della partecipazione possono trarsi dall'accettazione dell'intervento pacificatore di terzi. Aggiungono che la sentenza impugnata si qualifica per la semplificazione argomentativa anche sul versante dell'affectio societatis e non ha considerato che il RO è rimasto del tutto estraneo alle attività prevalenti del gruppo mafioso;
24.2 la violazione di legge e la mancanza di motivazione con riguardo all'aggravante della disponibilità di armi, avendo la sentenza impugnata omesso di motivare sul punto nonostante il richiamo del relativo motivo d'appello a pag. 79; 24.3 la violazione di legge e l'illogicità della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, avendo la sentenza impugnata disatteso con motivazione del tutto generica sia la richiesta di riconoscimento delle attenuanti ex art. 62 bis cod.pen. che quella di disapplicazione della recidiva. Quanto all'aggravante soggettiva i giudici territoriali si sono limitati a richiamare i precedenti, sebbene non indicativi di maggiore pericolosità, mentre con riguardo alla attenuanti generiche hanno incongruamente escluso la rilevanza della parziale 17 rinunzia ai motivi di gravame. I difensori sostengono, inoltre, che la Corte di merito ha trascurato ogni considerazione, ai fini del riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen., con riguardo al decorso del tempo e alla positiva condotta del prevenuto successiva ai reati giudicati mentre ha reso una motivazione illogica nella parte in cui valorizza l'individuazione del prevenuto quale destinatario di una missiva inoltrata da RI PE dal carcere. Viene, infine, censurata perché immotivata la mancata riduzione degli aumenti ex art. 81 cpv cod.pen. disposti dal primo giudice e, in quanto eccessivo, l'aurnento operato per i fatti in continuazione esterna di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Lecce del 18/12/2020. 24.4 L'Avv. Pantaleo Cannoletta ha depositato motivi nuovi con i quali ribadisce e approfondisce le doglianze in punto di motivazione già formulate nel primo motivo del ricorso principale. 25.NO NB (Avv. VA Feola) 25.1 La violazione degli artt. 416 bis cod.pen. e 192 cod. proc.pen. e connesso vizio della motivazione. Il difensore sostiene che la sentenza impugnata al fine della conferma della responsabilità del prevenuto per l'addebito associativo sub A ha valorizzato le dichiarazioni del collaboratore di giustizia CO EL, che lo ha indicato come appartenente al clan PE ed operante nel territorio di Campi Salentina, sebbene dette dichiarazioni siano contrastate da quelle rese da GI CO nel processo IS, il quale ha riferito della partecipazione del LE al gruppo di RO IS. La Corte nel valutare la chiamata in reità del CO non ha fatto corretta applicazione dei principi enunziati dalla giurisprudenza di legittimità in materia e non ha risolto il contrasto dichiarativo denunziato. Inoltre, secondo il difensore, i giudici territoriali hanno erroneamente ritenuto che il "GI" indicato nelle conversazioni captate il 30/5/2018 si identificasse nell'imputato nonostante le proteste d'innocenza del prevenuto e l'assenza di elementi che rendano certa l'identificazione. Segnala altresì che, nonostante la vastità del materiale probatorio acquisito, non sono emersi elementi che attestino il coinvolgimento del LE nel sodalizio capeggiato dai PE e, in ogni caso, l'attività svolta si sarebbe esaurita nella compravendita di stupefacente con conseguente insussistenza dei presupposti costitutivi della partecipazione all'associazione mafiosa;
25.2 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche e alla dosimetria della pena. Secondo il difensore la Corte di merito ha negato le circostanze ex art. 62 bis cod.pen. facendo riferimento a due pregresse condanne per violazione dell'art. 74 L.S. laddove a carico del LE milita un solo precedente per tale titolo. مالاری 18 26. NO LE ( Avv. Giancarlo Dei Lazzaretti e Avv. VA Feola) 26.1 La violazione dell'art. 129 cod. proc.pen e connesso vizio di motivazione per non avere la Corte di merito considerato adeguatamente una serie di circostanze che imponevano la declaratoria di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 codice di rito;
26.2 illegittimità del trattamento sanzionatorio con espresso riguardo al computo della continuazione. 27. LA GIANLU ( Avv. P. Cannoletta) 27.1 Il vizio della motivazione in relazione alla determinazione degli aumenti per la continuazione in relazione ai capi C29,C30, C32, avendo la Corte territoriale reso una motivazione solo apparente sull'entità degli stessi, inidonea a giustificare il minor carico sanzionatorio per i concorrenti nei medesimi reati. Aggiunge il difensore che la sentenza deve ritenersi affetta da contraddittorietà laddove riserva un trattamento sanzionatorio diversificato ad imputati che versano in una posizione processuale identica. 28. SE NC ( Avv.ti LO Caracuta e UI LEnardo Covella) 28.1 L'erronea valutazione della prova in relazione al delitto ex art. 74 DPR 309/90 e contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. I difensori sostengono che i giudici di merito hanno ritenuto acclarato il dolo partecipativo sulla base dell'accertamento dei reati fine, svincolato da ogni riscontro oggettivo e soggettivo, esito non affidabile poiché non appare adeguatamente argomentata la prestazione di un consapevole e idoneo contributo al sodalizio criminoso. La Corte territoriale confonde dolo di concorso e dolo di partecipazione, vizio che rende illogica la motivazione sul punto in quanto la serialità dei reati fine non è assistita da riscontri sul vincolo associativo, sui contributi agevolatori e sulla volontà di partecipazione del ricorrente;
28.2 la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 74, comma 3, DPR 309/90 in assenza di prova che il ricorrente conoscesse almeno dieci suoi sodali e fosse consapevole del ruolo apicale di ET NI, con conseguente manifesta illogicità della motivazione sul punto. 28.3 Ha presentato motivi nuovi l'Avv. LO Caracuta approfondendo il primo motivo del ricorso con riguardo al dolo partecipativo del reato ex art. 74 DPR 309/90 29.PE ON CO (Avv.ti Pantaleo Cannoletta e PA Canevelli) 29.1 La mancanza ovvero la mera apparenza della motivazione in relazione all'entità degli aumenti a titolo di continuazione per i singoli reati satellite con particolare riguardo all'aumento operato per l'associazione mafiosa di cui al capo A) della rubrica nella misura di anni dieci di reclusione, eccessiva e sproporzionata rispetto a quella inflitta per gli altri due reati ex art. 416bis cod.pen. in continuazione esterna. 19 I difensori deducono che in relazione ai dieci reati satellite unificati in continuazione con l'addebito associativo di cui al capo C) la Corte territoriale ha giustificato gli aumenti ex art. 81, comma 2, cod.pen. con argomentazioni di stile, assiomatiche e apodittiche senza alcun concreto riferimento alla loro specifica gravità. Inoltre, i giudici territoriali hanno completamente omesso la motivazione in relazione agli aumenti effettuati per i capi A5 e A14 (estorsione e favoreggiamento personale). Aggiungono che per molti reati in materia di stupefacenti la Corte d'Appello non ha seguito un criterio univoco, infliggendo aumenti diversificati senza alcuna giustificazione ovvero equiparando fattispecie relative a droghe pesanti e leggere, venendo meno ai principi di razionalità e proporzionalità che debbono presidiare la determinazione del trattamento sanzionatorio. Con riguardo all'aumento pari ad anni dieci inflitto per il delitto di cui al capo A) la Corte di merito ha omesso di considerare il diverso trattamento irrogato con le precedenti decisioni di condanna irrevocabili, avendo la Corte d'Appello di Lecce con sentenza 10/7/2006 irrogato un aumento ex art. 81 pari a mesi otto di reclusione e con sentenza 22/11/2017 operato un aumento di anni tre,mesi quattro di reclusione (al netto della riduzione per rito). Secondo i difensori la misura dell'aumento appare del tutto irragionevole, specie se confrontata con le pene comminate ad altri imputati con ruolo apicale, non può trovare giustificazione nelle considerazioni svolte dai giudici territoriali e si pone in evidente contrasto con la ratio dell'istituto e con la finalità rieducativa della pena. I difensori argomentano, inoltre, la sussistenza dell'interesse del ricorrente all'impugnazione nonostante l'applicazione del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod.pen. alla pena complessivamente determinata e la sua riconduzione al massimo di anni trenta, ridotti per il rito ad anni venti, in quanto dall'accoglimento del motivo può conseguire una quantificazione del trattamento sanzionatorio inferiore ad anni trenta, sul quale operare la diminuzione per la scelta del rito abbreviato;
29.2 la contraddittorietà della motivazione in relazione al diniego di riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato ex art. 416bis cod.pen. irrevocabilmente giudicato dalla Corte d'Appello di Lecce con sentenza 10/7/2006, riunito ai reati per cui si procede, e quello di tentato omicidio commesso in Lecce il 9/12/2002, giudicato con sentenza della Corte d'Appello di Lecce del 24/3/2010. Secondo i difensori la sentenza impugnata è incorsa in contraddittorietà motivazionale in quanto, pur avendo riconosciuto la compatibilità temporale tra il tentato omicidio e l'associazione mafiosa giudicata con sentenza del 10/7/2006, ha ritenuto il fatto del tutto occasionale ed estraneo alle dinamiche associative senza considerare il contesto territoriale, le modalità esecutive del reato per come accertate dalle sentenze di merito e la personalità del ricorrente. سلام 20 30.PE TO (Avv.ti Cannoletta e Canevelli) 30.1 La manifesta illogicità della motivazione in relazione al denegato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il delitto associativo sub C) e il reato di detenzione di sostanza stupefacente irrevocabilmente giudicato con sentenza del Gip del Tribunale di Lecce in data 8/3/2017. I difensori sostengono che la Corte di merito ha disatteso la richiesta difensiva senza un reale approfondimento degli indici rivelatori enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di continuazione, avendo valorizzato elementi inconferenti, quale il ruolo rivestito nella compagine, ovvero un'insussistente distanza temporale tra gli illeciti che connota di illogicità la motivazione esposta, trascurando la tipologia dei reti, le modalità della condotta, le circostanze spazio-temporali di consumazione. Aggiungono che l'identità del disegno criminoso tra l'illecita detenzione di sostanza stupefacente accertata nel marzo 2017 e altro episodio dell'ottobre 2016 è stata riconosciuta in sede di cognizione dal Gip di Lecce con sentenza 15/1/2020, circostanza che avrebbe dovuto indurre a ritenere fondato il collegamento con il contesto associativo delle condotte in giudicato;
30.2 la mancanza o mera apparenza della motivazione con riguardo all'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, avendo lo Corte territoriale valorizzato in senso ostativo il ruolo svolto dal ricorrente in seno al sodalizio sebbene lo stesso non qualifichi il reato in termini di maggiore gravità, svalutando incongruamente il corretto comportamento processuale dell'imputato. 31. EP ON (Avv. Donata Perrone) 31.1 la violazione degli artt. 81, 78,132,133 cod.pen., 442,671 cod.proc.pen. 187 Disp. att. cod.proc.pen. e correlato vizio della motivazione. Il difensore, premesso che la Corte territoriale ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti a giudizio e quelli di cui alla sentenza di condanna n. 1025 emessa dalla Corte di Appello di Lecce in data 8/6/2018, irrevocabile il 4/4/2019, decisione quest'ultima che a sua volta- aveva ritenuto avvinti i fatti giudicati con quelli oggetto di quattro ulteriori sentenze di condanna emesse nei confronti del prevenuto e passate in giudicato tra il 20/12/2004 e il 3/2/2015, deduce che la sentenza censurata del tutto priva di motivazione con riguardo alla valutazione in ordine al reato più grave in ordine al quale operare gli aumenti a titolo di continuazione, come pure in relazione alla determinazione degli aumenti, giustificati con il generico richiamo ai criteri di cui all'art. 133 cod.pen. Secondo il ricorrente i giudici d'appello non hanno correttamente applicato i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in materia in quanto, a fronte di reati sottoposti al medesimo trattamento edittale e legati dalla continuazione, dovevano comunque individuare in concreto la fattispecie di maggiore gravità. La Corte di merito si è limitata a valorizzare la pena inflitta dalla sentenza 8/6/2018, pari ad anni 23 di reclusione, e non ha considerato che detta سلامی 21 decisione rimandava quale reato più grave all'ordinanza della Corte di Assise di Appello di Lecce del 9/6/2010, che aveva già operato una parziale riunione delle sentenze di condanna precedenti, individuando la fattispecie di maggiore gravità nella violazione dell'art. 74 DPR 309/90 di cui alla sentenza della Corte di Appello di Lecce in data 9/3/2004, irrevocabile il 14/12/2004. Secondo il difensore la qualificazione circostanziale del capo C (numero delle persone e dotazione di armi), il ruolo di promotore riconosciuto al PE e la ritenuta sussistenza della recidiva ex art. 99, comma 4, cod.pen. dovevano condurre a ritenere detta fattispecie come quella di maggiore gravità. In conseguenza la sentenza impugnata non ha correttamente applicato la sequenza logico temporale enucleata dalla giurisprudenza di legittimità in relazione agli istituti di cui agli artt. 78 cod.pen. e 442, comma 2, cod. proc.pen. e non ha fornito spiegazione della determinazione del trattamento sanzionatorio. 32.OT RO ( Avv. AN Loconsole) 32.1 La violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'entità degli aumenti a titolo di continuazione per i capi C5 e C13, avendo la Corte di merito confermato per ciascun titolo l'aumento di anni uno di reclusione facendo leva sul mero dato quantitativo dello stupefacente illecitamente detenuto ed erroneamente richiamando, quanto al capo C13, l'asserita detenzione di un Kg di cocaina laddove da un'intercettazione riportata dal primo giudice risulta che si trattava di droga leggera. 33. NJ HK ( Avv. L AR) 33.1 La violazione degli artt. 267, 392,393 cod.proc.pen.; inutilizzabilità delle intercettazioni disposte a mezzo di captatore informatico;
illegittimo diniego del richiesto incidente probatorio;
omessa motivazione in ordine all'impugnazione delle ordinanze emesse dal giudice di primo grado alle udienze del 30/11/2020, 16/12/2020, 22/12/2020, 11/6/2021. Il motivo è di identico, testuale tenore di quelli proposti nell'interesse di RI LE e AR TO, da intendersi qui richiamati. 33.2 la violazione dell'art. 74 DPR 309/90 e la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione del ricorrente al sodalizio dedito al narcotraffico. Il difensore lamenta che la responsabilità per l'addebito associativo è stata dedotta esclusivamente dal coinvolgimento nelle condotte di detenzione a fini di spaccio contestate ai capi C 25,C26,C27 senza che dalle stesse possa trarsi la prova della condivisione del progetto associativo, avendo lo stesso primo giudice qualificato l'imputato come "battitore libero", lo specifico ruolo ricoperto nelle dinamiche associative, la coscienza e volontà del ricorrente di far parte del sodalizio e contribuire al suo sviluppo. Aggiunge che, alla luce delle emergenze acquisite, risulta difettare nella specie la stabilità del vincolo e non appaiono integrati altri 22 indici dimostrativi della partecipazione, quali la condivisione della cassa comune, la disponibilità dei mezzi del sodalizio, il ricorso ad un linguaggio criptico nelle comunicazioni;
33.3 la violazione dell'art. 74, comma 4, DPR 309/90, avendo la Corte territoriale affermato la sussistenza dell'aggravante sulla base della presunzione secondo cui il possesso di un'arma in capo al ricorrente fosse finalizzata ad agevolare le condotte di spaccio, sebbene non risulti acquisito alcun elemento a conforto di detto assunto;
33.4 la violazione di legge e il vizio della motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, avendo i giudici d'appello reso una motivazione sbrigativa sia con riguardo al diniego delle attenuanti generiche che agli aumenti a titolo di continuazione. Con riguardo alla mancata concessione delle attenuanti ex art. 62 bis cod.pen. i giudici territoriali hanno trascurato ogni valutazione del tempo trascorso dai fatti e della positiva condotta del ricorrente successiva al reato ed hanno omesso di chiarire le ragioni alla base degli aumenti a titolo di continuazione, eccessivi e sproporzionati in rapporto alle posizioni di altri coimputati. 34.SO BR (Avv. RI Scardia) 34.1 Il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta partecipazione all'associazione ex art. 74 DPR 309/90. Il difensore deduce che la Corte di merito si è limitata a richiamare la motivazione del primo giudice senza confrontarsi con le decisive doglianze difensive relative al numero delle forniture di stupefacente che avrebbero visto coinvolti i US, suscettibili di revocare in dubbio la sussistenza della contestata partecipazione al sodalizio dedito al narcotraffico. Aggiunge che sulla base di calcoli matematici la difesa aveva dimostrato che le asserite forniture potevano essere al massimo due per un totale di 400 grammi di stupefacente, argomento sul quale la Corte territoriale non ha svolto alcuna considerazione sebbene lo stesso, unitamente alle evidenze in ordine al ricorso ad altri fornitori e al ritardo nei pagamenti, avrebbe dovuto portare ad escludere che il clan potesse fare affidamento sull'imputato per l'acquisto di partite di droga e che lo stesso fosse animato da consapevolezza e volontà di contribuire alla vita della compagine;
34.2 il vizio di motivazione con riguardo all'affermata responsabilità dell'imputato per il delitto contestato al capo C24 in relazione agli episodi successivi al 27/1/2018 per effetto e in conseguenza della mancata considerazione delle deduzioni difensive circa il numero delle forniture del clan PE in favore del ricorrente;
34.3 la mancanza di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui al comma 3 dell'art. 74 DPR 309/90, non avendo la sentenza impugnata fornito risposta allo specifico gravame sul punto. 35. SO RI 35.1 I primi tre motivi sono di tenore identico a quelli formulati nell'interesse di US LE, da intendersi qui richiamati;
23 35.2 la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva ex art. 99, comma 4, cod.pen., non avendo la Corte di merito fornito risposta alle doglianze difensive che segnalavano la risalenza temporale dei precedenti a carico del ricorrente (motivo quarto); 35.3 la mancanza di motivazione con riguardo al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, non avendo la sentenza impugnata considerato le plurime circostanze favorevoli richiamate nell'atto di impugnazione (assenza di carichi pendenti, marginalità del ruolo, esigenze di adeguamento della pena). 36. VE IG (Avv. AR) 36.1 La violazione degli artt. 267, 392,393 cod.proc.pen.: inutilizzabilità delle intercettazioni disposte a mezzo captatore informatico;
illegittimo diniego del richiesto incidente probatorio;
mancanza di motivazione in ordine all'impugnazione delle ordinanze emesse dal giudice di primo grado in data 30/11/2020; 16/12/2020; 22/12/2020; 11/6/2021. Si tratta di motivo di identico tenore a quelli articolati nell'interesse di RI, AR, RO, da intendersi qui richiamati;
36.2 la violazione dell'art. 416 bis cod.pen. e la contraddittorietà della motivazione in punto di ritenuta responsabilità per la partecipazione al sodalizio mafioso. Il difensore sostiene che la Corte territoriale nel confermare la responsabilità del prevenuto per l'addebito associativo si è immotivatamente discostata dai principi affermati da Sez. Unite Modaffari in punto di stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, aspetto che non può trascurare il pluriennale stato di detenzione del ricorrente, la mancata partecipazione a reati fine e l'assenza di dirette captazioni. I giudici d'appello si sono soffermati sul contenuto della conversazione tra NC LL e OT PE, nella quale il primo riferiva di un colloquio avuto con il VE, senza considerare la possibile millanteria dello stesso LL, e ha valorizzato quale indice partecipativo il modesto contributo economico ricevuto in carcere dal ricorrente e il sostentamento offerto alla famiglia mentre le intercettazioni che attestano il malcontento del gruppo riferibile al prevenuto e la richiesta di transitare al clan PE non valgono a riscontrare la tesi d'accusa in quanto dimostrano che l'imputato era stato nella sostanza messo da parte, risultando ormai da molti anni estraneo a contesti associativi radicati sul territorio d'origine; 36.3 la violazione dell'art. 416bis, comma 4, cod.pen., avendo la Corte di merito confermato la sussistenza dell'aggravante sulla base di un meccanismo presuntivo in base al quale il VE non poteva ignorare che i membri del sodalizio detenessero armi;
36.4 la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di merito disatteso con argomenti generici la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, senza alcuna valutazione dell'incidenza del decorso del tempo e della positiva condotta postfattuale del ricorrente. 24 CONSIDERATO IN DIRITTO EP CR 1.Il ricorso proposto nell'interesse di PE RI è inammissibile per genericità ed aspecificità delle censure, prive della necessaria correlazione critica con la motivazione rassegnata dai giudici d'appello alle pagg. 432 e segg. a giustificazione del rigetto del gravame difensivo. La sentenza impugnata ha, infatti, disatteso i rilievi in ordine alla pregnanza e conferenza al thema probandum delle dichiarazioni dei collaboratori CO e OR richiamando la piena continuità operativa del clan rispetto all'accertamento compiuto dalla sentenza resa nel processo IS ed evidenziando i riscontri acquisiti in ordine al perdurante ruolo apicale del ricorrente nella compagine, a partire dalla lettera del PE destinata al coimputato RO e sequestrata presso FA NI in data 18/10/2017, nella quale venivano impartite disposizioni ai sodali, richiamati all'osservanza degli obblighi verso i detenuti e le relative famiglie. I giudici d'appello hanno segnalato, sulla scorta delle risultanze intercettive, che il PE veniva tempestivamente informato di riti di affiliazione e dei "rialzi" effettuati dagli associati;
impartiva dal carcere ordini omicidiari come nei confronti di ICla PI;
disponeva dell'assetto esterno del clan, avendo comunicato agli associati che il potere decisionale "sul campo" spettava al fratello NI, detto OT, e a RC PE;
forniva autorizzazioni ad operare nella zona di pertinenza del sodalizio come nel caso dell'investitura di SS NC quale referente per la piazza di spaccio di Campi Salentina. Il ricorrente non si rapporta in termini puntuali alle complessive e concludenti emergenze scrutinate dai giudici d'appello, attestando la propria confutazione su generici ed assertivi rilievi inidonei alla valida instaurazione del contraddittorio di legittimità. AL EL 2. Il primo motivo che censura la conferma del giudizio di penale responsabilità del prevenuto per delitto di favoreggiamento personale è inammissibile in quanto declinato in fatto e del tutto generico. La sentenza impugnata (pag. 139 e segg.) ha fornito esaustiva risposta ai rilievi difensivi, riportando per esteso le conversazioni indizianti delle quali ha fornito una lettura logica ed aderente al dato discorsivo, evidenziando i passaggi dai quali emerge la piena consapevolezza del ricorrente di fornire ausilio ad un soggetto che si stava sottraendo alle ricerche dell'autorità giudiziaria (Sez. 2, n. 20195 del 09/03/2015 Rv. 263524-01;Sez. 5, n. 50206 del 11/10/2019, Rv. 278316-01). Questa Corte ha autorevolmente chiarito che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 5 معلل 2 25 -26/02/2015,Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, Rv. 268389 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337-01). Il difensore sollecita una non consentita rivalutazione dei contenuti della prova in assenza di profili di manifesta illogicità e di irragionevolezza della motivazione.
2.1 Anche le censure in punto di diniego delle attenuanti generiche e dosimetria della pena sono inammissibili in quanto aspecifiche, avendo la Corte territoriale chiarito, con motivazione esaustiva, le ragioni poste a base del mancato riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen., espressamente evocando la gravità del fatto, la significativa intensità del dolo e l'esistenza di un recente precedente a carico del prevenuto. I giudici territoriali hanno, altresì, dato conto della congruità della pena, rimodulata in misura inferiore alla media edittale, con valutazione che sfugge a censura in questa sede in quanto adeguatamente argomentata. TI LE 3. Il ricorso a firma dell'Avv. Savoia che censura con unico motivo l'affermazione di responsabilità per l'addebito associativo sub A) è inammissibile per genericità ed aspecificità delle censure che reiterano rilievi adeguatamente scrutinati e motivatamente disattesi dalla Corte di merito alle pagg. 153 e segg. I giudici d'appello, infatti, hanno specificamente confutato la dedotta assenza di riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori CO e OR, richiamando le conversazioni intercettate che ne confermano i contenuti;
hanno spiegato le ragioni per cui assume rilevanza, ai fini della prova dell'addebito associativo, la partecipazione alla riunione in cui si decidevano eventuali ritorsioni per l'affronto subito da SA GA dei "ragazzi di ZI" ( pacificamente il RI era conosciuto con tale nome); hanno analiticamente ricostruito le vicende relative alla gestione del Parco Belloluogo, giustificando il coinvolgimento del RI sulla base di argomenti fondati su corrette inferenze logiche;
hanno, inoltre, evidenziato che, in occasione del contrasto tra UI AR e AN RO, LE TI chiese a quest'ultimo, affiliato al RI, di sospendere ogni iniziativa per due giorni dandogli così il tempo "per parlare a ZI"; hanno evidenziato che i RI ricevette euro 500 rivenienti dall'estorsione De VE secondo le indicazioni impartite da OT PE, che aveva disposto il versarmento di tale importo "ai più grandi" e di 250 euro "ai ragazzi" e sottolineato i costanti rapporti epistolari intrattenuti dal ricorrente tra il 2015 e il 2019 con gli altri esponenti apicali dell'associazione PE RI, PE NI RC e VE UI. Il difensore non si rapporta in termini puntuali all'ampia motivazione reiettiva dei giudici d'appello, riproducendo doglianze che mirano ad una non consentita rilettura delle emergenze probatorie acquisite attraverso l'espressione di un mero dissenso valutativo. سلام 26 3.1 Le eccezioni formulate con il primo motivo del ricorso AR sono infondate, per taluni aspetti in maniera manifesta allorché reiterano censure che sono state ampiamente scrutinate e disattese dai giudici di merito sulla scorta di corretti principi giuridici. Contrariamente a quanto assume il difensore, il richiamo alle decisioni cautelari rese ex art. 311 codice di rito nell'odierno procedimento non si risolve in una semplificazione decisoria, risultando per lo più dedotti in quella sede vizi rientranti nella categoria dell'inutilizzabilità, sottratti ad una modulazione e valutazione differenziata in fase di cognizione.
3.2 Con specifico riguardo all'impugnazione delle ordinanze rese dal Gup, il difensore riproduce le doglianze formulate in sede d'appello e ampiamente esposte dalla Corte di merito alle pagg. 19-21 alle quali i giudici territoriali hanno fornito adeguata risposta alle pagg. 117 e segg., facendo espresso riferimento all'ordinanza reiettiva della richiesta di incidente probatorio e a quelle seguenti che disattendevano analoghe istanze di approfondimento del versante relativo alle modalità d'inoculazione del virus, alla gestione dei flussi captati, alla documentazione delle relative operazioni. Sul punto va ribadito che le censure in ordine al diniego del richiesto incidente probatorio sono irricevibili alla luce del costante orientamento di legittimità che esclude l'impugnabilità di siffatti provvedimenti (Sez. F, n. 35729 del 01/08/2013, Rv. 256573 - 01; Sez. 7, Ord. n. 30471 del 25/05/2017, Rv. 271094-01) mentre il rigetto della richiesta di abbreviato condizionato agli accertamenti tecnici sulle operazioni intercettive è ugualmente insindacabile per effetto della successiva opzione degli imputati interessati per l'abbreviato c.d. "secco". Questa Corte ha, infatti, chiarito che è preclusa all'imputato che, dopo rigetto della richiesta di rito abbreviato condizionato, abbia optato per il rito abbreviato "secco", la possibilità di contestazione successiva della legittimità del provvedimento di rigetto, in quanto la sua opzione per il procedimento senza integrazione probatoria è equiparata al mancato rinnovo "in limine litis", ai sensi dell'art. 438, comma 6, cod. proc. pen., della richiesta di accesso al rito subordinata all'assunzione di prove integrative (Sez. 2, n. 13368 del 27/02/2020, Rv. 278826-01; Sez. 1, n. 37244 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 260532 01). Quanto alla sollecitazione dei poteri officiosi del giudice ex art. 441, comma 5, cod.proc.pen., le doglianze difensive sono parimenti irricevibili alla luce del tenore dell'ordinanza reiettiva in data 11/6/2021 e delle generiche deduzioni effettuate sul punto dal ricorrente, dovendo darsi continuità al principio secondo cui in sede di giudizio abbreviato l'esercizio del potere d'integrazione della prova è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice, insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 30590 del 16/06/2010, Rv. 248043 - 01; n. 49469 del 18/11/2015, Rv. 265905 - 01). 27 Non appare, pertanto, censurabile il diniego opposto dalla Corte territoriale alla richiesta di rinnovazione istruttoria, coerente con la pacifica affermazione della giurisprudenza di legittimità alla cui stregua nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, cornma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021, dep. 2022, Rv. 282585 - 01; Sez. 3, n. 3028 del 15/12/2023 Rv. 285745 -01).
3.2.1 Con riguardo all'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate mediante captatore informatico il richiamo della Corte territoriale alle decisioni cautelari che avevano delibato censure sovrapponibili risulta, come già anticipato, del tutto legittimo. E' il caso di rammentare che questa Corte ha reso nell'autunno 2020 una pluralità di decisioni ex art. 311 cod. proc.pen. nei confronti di imputati del proc. Final Blow, statuendo l'infondatezza, talora manifesta, delle censure sollevate in tema di intercettazioni con captatore informatico. Si richiamano le sentenze rese nei confronti di ET NI (n. 31849/20 del 28/9/2020), di AC AN (n. 35010/20 del 30/9/2020), di CH EB (n.33138/2020 del 28/9/2020), oggetto di massimazione, nonché le ulteriori nei confronti di PE RI (n. 31605/2020 del 30/9/2020), AR UI (n. 31602/2020 del 30/9/2020), LL RD (n. 31603/2020 del 30/9/2020). Dalle decisioni richiamate, le cui valutazioni il collegio condivide integralmente, emerge: a) l'impossibilità di accedere alla sollecitazione difensiva che vorrebbe la disciplina delle intercettazioni informatiche rimodulata, al di là dei principi fissati dalla sentenza Scurato, secondo le direttrici ermeneutiche che improntano il D. Lgs 216/2017, prospettiva non accoglibile, alla luce dell'epoca di entrata in vigore della novella e del principio tempus regit actum che regola la materia, sicché le operazioni disposte in epoca antecedente il 1 settembre 2020 soggiacciono alle regole enunziate dalla giurisprudenza di legittimità e, in particolare, dalle Sez. U. Scurato (n. 26889 del 28/04/2016, Rv. 266905-01), che hanno legittimato l'utilizzo del captatore informatico nei processi per reati contro la criminalità organizzata, chiarendo che in siffatta evenienza la captazione è consentita anche in luoghi di privata dimora senza necessità di preventiva individuazione degli stessi e prescindendo dalla dimostrazione che siano sede di attività criminosa in corso;
b) l'infondatezza della postulata necessità di una motivazione rafforzata alla luce del dictum delle Sezioni Unite in ordine alle ragioni giustificative del ricorso al captatore informatico, essendosi il massimo consesso nomofilattico limitato a rimarcare l'obbligo del giudice di rendere una compiuta ed adeguata motivazione a sostegno del decreto autorizzativo, nel 28 rispetto delle disposizioni generali in materia di intercettazione, dovendo ribadirsi che nella specie non trova applicazione il testo novellato dell'art. 267, comma 1, cod. proc.pen.; c) l'affermata esistenza (condivisa dai giudici di merito) di adeguata motivazione a sostegno del decreto autorizzativo 454/2018, relativo all'utenza bersaglio di AC AN, stante la necessità di acquisire riscontri sulle direttive emanate dai capiclan in stato di detenzione;
d) la strutturale diversità tra le intercettazioni telefoniche ordinarie e quelle telematiche, atta a giustificare l'eventuale concorrenza dei mezzi di ricerca della prova;
e) la precisazione che le questioni relative all'installazione del virus trojan non attengono alla fase autorizzativa demandata al giudice per le indagini preliminari né alla verifica dei presupposti delle intercettazioni ma alla fase esecutiva, già coperta dal provvedimento autorizzativo, rimessa al pubblico ministero che legittimamente può delegare le relative operazioni materiali alla P.g. sicché la mancata documentazione delle operazioni svolte dalla polizia giudiziaria non dà luogo a nullità o inutilizzabilità dei risultati della captazione, stante il principio di tassatività recepito dall'art. 271 codice di rito, che sanziona con l'inutilizzabilità esclusivamente l'inosservanza delle disposizioni previste dall'art. 267 in tema di presupposti e forme del provvedimento autorizzativo e, quanto alla fase esecutiva, richiama esclusivamente l'art. 268, commi 1 e 3, cod.proc.pen.
3.2.2 Deve aggiungersi che le conclusioni cautelari qui condivise appaiono del tutto in linea con il più generale insegnamento di legittimità secondo cui, atteso il testuale tenore dell'art. 191, comma primo, cod. proc. pen., il quale sancisce la inutilizzabilità delle prove "acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge", deve ritenersi che detta inutilizzabilità possa derivare, in difetto di espressa, specifica previsione, soltanto dalla illegittimità in sè della prova stessa, desumibile dalla norma o dal complesso di norme che la disciplinano, e non invece soltanto dal fatto che la prova, in sè e per sè legittima, sia stata acquisita irritualmente. Né in contrario potrebbe farsi richiamo all'art. 526 cod. proc. pen., secondo il quale il giudice non può utilizzare, ai fini della deliberazione, prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento, non potendosi, infatti, prescindere, nella interpretazione di detta ultima norma, dall'esigenza del suo inserimento in un sistema coerente e armonico che vede nettamente distinte le categorie della nullità e della inutilizzabilità (distinzione che verrebbe di fatto meno qualora ogni inosservanza formale, anche se non sanzionata da nullità ovvero sanzionata da nullità non più deducibile o comunque sanata venisse poi a rilevare come causa di inutilizzabilità), deve necessariamente ritenersi che per "prove diverse da quelle legittimamente acquisite" debbono intendersi non tutte le prove le cui formalità di acquisizione non siano state osservate, ma solo quelle che non si sarebbero potute acquisire proprio a cagione dell'esistenza di un espresso o implicito divieto (Sez. 1, n. 7491 del 27/05/1994, Rv. 198371 - 01). 29 Œ 3.3 Il secondo motivo è infondato. Il difensore sostiene che la Corte territoriale nella determinazione della pena si è immotivatamente discostata dal principio di legittimità secondo cui la riduzione conseguente alla scelta del rito abbreviato si applica dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 e segg. cod. pen., fra le quali vi è anche la disposizione limitativa del cumulo materiale, in forza della quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta (Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007, Volpe, Rv. 237692 - 01). La fattispecie esaminata dal massimo consesso con la pronunzia cennata è radicalmente difforme da quella a giudizio, trattandosi in quel caso dell'unificazione di più reati contestualmente giudicati, nell'odierno giudizio dell'applicazione della c.d. continuazione esterna riguardo a reati coperti da giudicato.
3.3.1 Su detto specifico tema questa Corte ha condivisibilmente affermato che in tema di reato continuato, il giudice della cognizione, chiamato a pronunciarsi sulla continuazione tra reati sottoposti al suo giudizio ed altri già giudicati con sentenza irrevocabile, al fine di determinare il reato più grave, può fare riferimento al criterio della pena, rispettivamente da irrogarsi e già irrogata, previsto dagli artt. 671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen. per il giudice dell'esecuzione, onde apprezzarne e compararne la gravità (Sez. 6, n. 29404 del 06/06/2018, Rv. 273447-01; Sez. 2, n. 935 del 23/09/2015, dep. 2016, Rv. 265733- 01). Infatti, il principio affermato da Sez. Unite Ciabotti (n. 25939 del 28/2/2013, Rv. 255347- 01), per cui la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse, riguarda l'ipotesi in cui l'unificazione ed il giudizio di comparazione che ne consegue siano stati effettuati dal giudice della cognizione con riguardo ai reati avvinti ex art. 81, comma 2, cod.pen. oggetto di simultaneus processus. Nell'ipotesi, quale quella a giudizio, in cui la continuazione concerne reati ancora sub judice e altri irrevocabilmente giudicati la giurisprudenza di legittimità ritiene condivisibilmente che non possa prescindersi da un apprezzamento in concreto del parametro della gravità (in tal senso, Sez.2, n.41574 del 4 ottobre 2006, Rv. 235384- 01; n. 21769 del 04/02/2014, Rv. 259572- 01; n. 13539 del 02/11/2023, dep. 2024, Rv. 286206 – 01), stante la recessività del quadro edittale "in presenza della determinazione concreta della gravità del fatto espressa nella misura della pena irrogata" (n. 13539/23, cit.). In detti casi deve riconoscersi spazio operativo alla disposizione di cui all'art. 187 disp. att. cod.proc.pen. secondo cui "si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave". 030 се 3 3.3.2 Deve ulteriormente osservarsi, una volta delimitato lo spazio operativo dell'art. 187 disp.att. in sede di cognizione ai casi di "continuazione mista", che la recente sentenza delle Sezioni Unite n. 13539 del 02/11/2023, dep. 2024, Giampà, Rv. 286206-01 nel risolvere il contrasto relativo all'individuazione in sede esecutiva della violazione più grave con riguardo al riconoscimento della continuazione tra reati definiti separatamente con rito abbreviato ha espresso una chiara opzione a favore della tesi secondo cui l'operazione di ricalcolo della pena a norma dell'art. 187 disp. att. deve assumere come base la pena concretamente irrogata, ossia al netto della riduzione operata per effetto del giudizio abbreviato (principio così massimato: In tema di continuazione in sede esecutiva, nel caso di riconoscimento del vincolo tra reati giudicati separatamente con rito abbreviato, fra cui sia compreso un delitto punito con la pena dell'ergastolo per il quale il giudice della cognizione abbia applicato la pena di anni trenta di reclusione, per effetto della diminuente di un terzo ex art. 442, comma 2, terzo periodo, cod. proc. pen. (nel testo vigente sino al 19 aprile 2019), il giudice deve considerare come "pena più grave inflitta" che identifica la "violazione più grave" quella conseguente alla riduzione per il giudizio abbreviato (Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, Rv. 285865 - 02). Alla luce delle considerazioni che precedono i criteri di determinazione della pena adottati in sede di merito in relazione alla posizione del ricorrente (pag. 164 sent. impugnata) appaiono giuridicamente corretti e insuscettibili di censura. IO RD 4.Il ricorso avverso la sentenza pronunziata ex art. 599bis cod. proc.pen. è inammissibile in quanto proposto per motivi non consentiti. La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altres), a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 01; Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, - Rv. 278170 01; Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 274522-01). Nella specie il difensore - deduce, peraltro del tutto genericamente, il vizio di motivazione in ordine all'insussistenza di cause di proscioglimento, profilo inidoneo all'instaurazione del contraddittorio di legittimità. 31 IO OR 5. Il primo motivo che lamenta la mancata riqualificazione della fattispecie associativa nel reato di cui all'art. 418 cod.pen. è inammissibile per genericità delle censure che reiterano rilievi adeguatamente scrutinati e disattesi dalla Corte territoriale con una motivazione congrua e priva di frizioni logiche.
5.1 Per costante avviso della giurisprudenza di legittimità il delitto di cui all'art. 418 cod. pen. ricorre quando, al di fuori di concorso nel reato associativo o di favoreggiamento, si dà rifugio o si fornisce vitto a taluna delle persone che partecipano all'associazione per delinquere;
il contributo dell'agente, cioè, non viene prestato a vantaggio dell'organizzazione nel suo complesso (perché in tal caso concreterebbe gli estremi di una condotta di partecipazione all'associazione) ma è rivolto nei confronti di un singolo associato, anche se può, di volta in volta, riguardare soggetti diversi della stessa organizzazione, la quale, d'altro canto, deve risultare attualmente operante, perché una volta consumato il reato associativo la medesima condotta configura il diverso delitto di favoreggiamento. Si è, altresì, precisato che il concetto di "dare rifugio" va identificato con qualunque forma di protezione logistica precaria o stabile, temporanea o permanente - offerta al singolo associato;
e che quello di "fornire vitto", va inteso in senso ampio, tenendo presente che la parola "vitto", dal latino "victus", indica la provvisione necessaria al vivere, vale a dire quel complesso di beni, come il cibo, il vestiario ed altri generi necessari alle esigenze soggettive del singolo individuo, indispensabili per assicurare il minimo vitale ad una persona (Sez. 6, n. 1644 del 29/11/1995, Rv. 203734 01; n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Rv. 259484-01). Di detti principi la Corte territoriale ha fatto esatto governo, disattendendo la richiesta difensiva con corretti argomenti giuridici, fornendo risposta a tutti i rilievi difensivi in questa sede riproposti e concludendo per una partecipazione piena e strutturata della CH al sodalizio, desunta dall'ampio compendio intercettivo ( richiamato alle pagg. 164 e segg.), dal quale emerge il ruolo di intermediazione tra sodali detenuti e liberi, l'attivismo nel garantire sostentamento ai detenuti, la piena conoscenza di vicende di rilievo associativo, quale l'estorsione ai danni dei De VE, la pianificazione della spedizione punitiva nei confronti di IN IO, colpevole di aver intrecciato una relazione sentimentale con la fidanzata di RC PE, la partecipazione alla discussione in ordine al possibile omicidio di VA IC, nel timore che il medesimo avviasse un rapporto di collaborazione con gli inquirenti, la conoscenza delle vicende relative alla latitanza di CH RL;
l'occultamento di una ingente somma di danaro in occasione della perquisizione del 10/7/2018, circostanza in cui fu fatta sparire anche una significativa quantità di stupefacente, poi recuperata dalla stessa ricorrente. 32 Le circostanze richiamate sono espressive non di mera contiguità indotta dal contesto familiare ma di consapevole e deliberata condivisione del progetto associativo e fattiva collaborazione alla sua realizzazione con conseguente giuridica irnpossibilità di accedere all'alternativa qualificazione prospettata dalla difesa.
5.2 Il secondo motivo che censura la mancata esclusione dell'aggravante dell'associazione armata è destituito di pregio, avendo la Corte di merito richiamato a sostegno della consapevolezza della ricorrente circa la disponibilità di armi a servizio degli scopi del sodalizio sia la pianificazione dell'omicidio Spedicati che la doppia intimidazione effettuata mediante esplosione di colpi d'arma da fuoco da parte di ER EA all'indirizzo dei De VE, episodi oggetto di commenti e discussioni alla presenza della ricorrente. La Corte territoriale ha, inoltre, evidenziato che le minacce a mano armata in questione avevano carattere strumentale rispetto alla richiesta estorsiva poi soddisfatta dalle pp.00. con il versamento di euro diecimila, in parte destinati al mantenimento dei detenuti (tra molte, Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Rv. 276831 – 02).
5.3 Risultano manifestamente infondate le conclusive censure in tema di giudizio di bilanciamento e dosimetria della pena, avendo la Corte territoriale (pagg.181/182) dato conto dell'adeguatezza del trattamento sanzionatorio determinato dal primo giudice con congrua motivazione. La Corte di merito ha, in particolare, persuasivamente confutato l'asserito atteggiamento collaborativo della prevenuta come pure la pretesa dissociazione, indicati dalla difesa quali indici di meritevolezza.
5.3.1 Quanto alla rinunzia a parte del gravame d'appello, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la stessa non costituisce di per sé, anche per via della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, ragione sufficiente per il riconoscimento all'imputata delle circostanze attenuanti generiche, potendo, al più, essere valutata in rapporto alla condotta successiva al reato di cui all'art. 133, comma secondo, n. 3, cod. pen., come espressione di una ridotta capacità a delinquere, sempreché non emergano elementi di segno contrario (Sez. 2, n. 35534 del 06/07/2021, Rv. 281943 01), principio che la Corte condivide e di cui la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione. FI AN 6. Il primo motivo che censura la ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'associazione armata ex art. 74, comma 4, DPR 309/90 è reiterativo di questione debitamente scrutinata e motivatamente disattesa dalla Corte territoriale che ha dato conto (pag. 183 e segg.) delle ragioni che rendono del tutto affidabili le conversazioni intercettate relative al doppio danneggiamento a fini intimidatori nei confronti dei fratelli Di VE, eseguito mediante esplosione di colpi d'arma da fuoco all'indirizzo dell'abitazione di LE Di VE. L'episodio, peraltro, risulta evocato dallo stesso imputato nello stralcio di conversazione 33 CS richiamato a pag. 188 e i giudici territoriali hanno, altresì, chiarito la rilevanza associativa del fatto in quanto la somma estorta ai Di VE, a seguito dell'intervento di OT PE, fu destinata in parte a saldare un debito del ER per una fornitura di stupefacenti e in parte per il sostegno ai sodali detenuti.
6.1 Il secondo motivo in punto di giudizio di bilanciamento è manifestamente infondato in quanto la recidiva contestata risulta esclusa in primo grado e la comparazione nel senso dell'equivalenza ha riguardato l'aggravante ex art. 74, comma 4, DPR 309/90. Il diniego di prevalenza è implicitamente ma inequivocamente giustificato in ragione della gravità dei fatti ascritti, non elisa dalla giovane età. Questa Corte ha in più occasioni evidenziato che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Rv. 284096-01; Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Rv. 275057-01).
6.2 Le censure di cui al terzo motivo concernenti l'aumento ex art. 81 cpv cod.pen. per il delitto di associazione mafiosa sono destituite di pregio in quanto la Corte d'Appello, pur riducendo gli aumenti per continuazione relativi ai reati-fine, ha ritenuto di mantenere l'incremento determinato in primo grado per il capo A), quantificato in anni cinque di reclusione. Trattasi di determinazione stimata congrua dai giudici territoriali con riguardo ai connotati del sodalizio e al ruolo del prevenuto, per come emerge dalla complessiva motivazione rassegnata, e che non presenta profili di illegalità, tenuto conto della sanzione edittale applicabile ratione temporis. Va inoltre chiarito, con riguardo al raffronto operato con altre posizioni processuali, che la consolidata giurisprudenza di legittimità ritiene che il diverso trattamento sanzionatorio riservato, nel medesimo procedimento, ad altri imputati, anche se correi, non implica un vizio di motivazione della sentenza, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento di situazione prospettata come identica sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Rv. 282839-01; n. 27115 del 19/02/2015, Rv. 264020-01; Sez. 6, n. 21838 del 23/05/2012, Rv. 252880-01), evenienza nella specie non ravvisabile. AL CR 7. L'unico motivo che lamenta il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti a giudizio e quelli irrevocabilmente giudicati nel proc. IS con sentenza della Corte di Appello di Lecce in data 8/6/2018 è manifestamente infondato. La sentenza impugnata (pag. 190) ha chiarito che nel cennato procedimento il ricorrente rispondeva del capo AH per aver partecipato ad un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti operante sino al marzo 2013, ovvero cinque anni prima dei fatti a giudizio, mentre gli odierni coimputati del prevenuto nel processo IS (nel quale furono contestate tre diverse associazioni 34 de finalizzate al narcotraffico) rispondevano del capo C, evidenziando, altresì, che non risulta alcuna corrispondenza soggettiva tra i partecipi dell'associazione di cui al capo AH e gli imputati per l'art. 74 L.S. nel processo che ne occupa, risultando dalla sentenza IS che l'associazione di cui al capo AH identificava il gruppo riconducibile a AN De TE e non quello dei fratelli PE. I giudici d'appello hanno, inoltre, rimarcato il peculiare ruolo svolto dal ricorrente nell'associazione giudicata irrevocabilmente, consistente nella predisposizione di falsa documentazione che consentiva agli acquirenti di stupefacente morosi di accedere a finanziamenti per pagare le pregresse forniture e assicurarsi l'acquisto ulteriore di stupefacenti, modalità ignote nel processo a giudizio. La Corte ha, infine, persuasivamente esposto le ragioni per cui non possono trarsi elementi a sostegno della tesi difensiva dai contributi economici forniti dal prevenuto ad SS NC e PA DI, imputati nel processo IS per partecipazione all'associazione sub C), diversa dalla compagine del ricorrente. A detto riguardo non appare decisiva la conversazione 20/7/2018 su cui la difesa fa leva per retrodatare il contributo economico del ricorrente a favore di detenuti del gruppo PE poiché non risulta comunque elisa la cesura, temporale e strutturale, tra la partecipazione associativa contestata nel processo IS, con le peculiari connotazioni richiamate dalla sentenza impugnata, e quella, duplice, oggetto dell'odierno giudizio. Nell'ottica della diversità delle compagini d'appartenenza contestate nel proc. IS trova logica e coerente giustificazione la differente valutazione operata dalla Corte di merito in relazione alla posizione di AC AN. ST TE 8. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle doglianze formulate. Invero il giudizio di bilanciamento nel senso dell'equivalenza era l'unico consentito con riguardo alla posizione del ricorrente in ragione del divieto normativo di prevalenza di cui all'art. 69, comma 4, cod.pen. in presenza dell'aggravante soggettiva della recidiva qualificata ex art. 99, comma 4, cod.pen., circostanza che rende irrilevanti le -peraltro- generiche doglianze in ordine all'asserita disparità di trattamento rispetto a posizioni processuali maggiormente gravate. TE NU 9.Le censure relative alla mancata esclusione della recidiva sono manifestamente infondate. La sentenza impugnata (pag. 219) ha richiamato i plurimi e specifici precedenti in materia di stupefacenti e di reati contro il patrimonio che militano a carico del prevenuto, evidenziandone la pervicace proclività a delinquere, refrattaria alle precedenti condanne. Per tal via la sentenza impugnata ha adeguatamente assolto l'onere motivazionale a suo carico, segnalando la continuità della biografia criminale del prevenuto e l'ingravescente pericolosità che alla stessa si accompagna. Gli indici che la difesa assume pretermessi ovvero la scarsa intensità del dolo e l'occasionalità delle condotte sono smentiti dalla natura e pluralità degli 35 addebiti per cui è intervenuta condanna mentre la condotta postfattuale e, in particolare, l'avvio di un percorso di recupero dalla tossicodipendenza, non ha attitudine ad incidere sulla valutazione dell'aggravante soggettiva, fondata su un giudizio di persistenza nel crimine che tiene conto dell'incidenza dei precedenti nelle determinazioni delittuose sub judice, di carattere squisitamente retrospettivo.
9.1 Le censure relative all'entità degli aumenti operati a titolo di continuazione sono fondate e meritevoli d'accoglimento. La Corte territoriale ha riconosciuto le attenuanti generiche equivalenti in conseguenza della parziale rinunzia ai motivi d'appello e il difensore lamenta la mancata considerazione di dette circostanze in relazione all'aumento a titolo di continuazione che la sentenza impugnata ha mantenuto inalterato, provvedendo soltanto a frazionarlo tra tutti i capi contestati. Dalla motivazione rassegnata a pag. 220 emerge che la Corte di merito ha stimato l'aumento complessivamente effettuato in primo grado contenuto, tenuto conto della pluralità e gravità dei fatti contestati.
9.2 Un importante contributo ricostruttivo all'elaborazione giurisprudenziale sui rapporti tra l'istituto della continuazione e l'apparato circostanziale dei reati-satellite si rinviene nella sentenza delle Sezioni Unite n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714 che ha rimarcato come la continuazione presenti un carattere duttile, prestandosi in relazione alle specifiche esigenze processuali ad una lettura unitaria o ad un'analisi frammentata, invitando l'interprete a rammentare che "una cosa è la perdita dell'autonomia sanzionatoria del reato-satellite, altro è la conservazione.....dell'incidenza ponderale del singolo reato-satellite nel momento (necessariamente antecedente rispetto a quello della determinazione della "pena complessiva") in cui il giudice si pone a valutare la misura dell'incremento da apportare - in relazione a ciascun "reato minore" alla pena base. Tale aumento è, senza dubbio, obbligatorio rispetto all'an, ma discrezionale con riferimento al quantum, che va determinato - inevitabilmente - non solo in base al numero dei reati-satellite, ma anche in base alla gravità di ciascuno di essi". Il massimo consesso richiamava a tal proposito il dettato del comma 2 dell'art. 533 cod. proc. pen., per il quale: «Se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene o sulla continuazione» segnalando come detta disposizione imponga una procedura bifasica in forza della quale il giudicante, prima, "stabilisce" la pena per ciascun reato, poi, "determina" la pena da applicare per il reato unitariamente considerato sicché la quantificazione della pena unica complessiva non può prescindere dalla specifica ponderazione sanzionatoria degli illeciti da porre in continuazione alla luce innanzitutto dei riferimenti edittali. 36 9.3 Con specifico riguardo al riconoscimento delle attenuanti generiche in relazione alle componenti del reato continuato la giurisprudenza di legittimità registra oscillazioni di carattere essenzialmente evolutivo. Risalenti pronunzie affermano che nel caso di condanna per reato continuato il giudice d'appello che, su gravame del solo imputato, diminuisca la pena-base in seguito all'applicazione di attenuanti riferibili non soltanto alla violazione più grave ma anche alle altre, è tenuto a modificare, indipendentemente da qualunque richiesta in tal senso, anche l'aumento operato dal primo giudice ai sensi dell'art 81 cod. pen.: e ciò perché, qualora dopo la variazione del dato-base restasse inalterato questo aumento (il quale deve essere adeguato al numero e all'importanza delle violazioni meno gravi, nonché alla personalità del colpevole), si avrebbe un sostanziale mutamento nell'equilibrio dei rapporti già fissati dal primo giudice tra le diverse violazioni di legge, con evidente pregiudizio dell'imputato, nonostante la mancanza di un'impugnazione del PM su questo punto (principio affermato, nella specie, con riferimento alle circostanze generiche applicate in grado d'appello) (Sez. 2, n. 1689 del 26/11/1965, dep. 1966, Rv. 100976-01; Sez. 5, n. 1266 del 06/12/1968 dep. 1969, Rv. 110282-01). Espressivo del medesimo indirizzo è il principio secondo cui è viziata nella motivazione la sentenza di appello che, modificando il giudizio di valenza delle attenuanti generiche già riconosciute dal giudice di primo grado, diminuisca la pena base lasciando inalterati gli aumenti di pena stabiliti per i reati cosiddetti satelliti. Ciò in quanto questi ultimi non possono essere disposti, prescindendo, pur nel quadro di un giudizio globale, dal concorso di circostanze attenuanti che riguardano tutti e/o ciascuno dei reati al quale singolarmente si riferiscono (Sez. 1, n. 10828 del 10/10/1988, Rv. 179644 – 01).
9.3.1 In seguito Sez. Unite Panigoni (n. 2780 del 24/01/1996, Rv. 203978 - 01) in fattispecie di continuazione tra violazioni omogenee e seriali affermava che nel giudizio sulla concedibilità delle attenuanti generiche nel caso di reato continuato il giudice ha il più ampio potere discrezionale, nell'esercizio del quale può prendere in considerazione le caratteristiche del singolo fatto-reato isolatamente considerato, se si tratti di circostanze di fatto riguardanti specificatamente ed esclusivamente il singolo fatto, ma, in caso contrario, ben può procedere ad una valutazione globale del complesso dei fatti in continuazione, essendo anzi evidente che è tale valutazione globale a consentire di accertare aspetti fondamentali ai fini del menzionato giudizio, come la capacità a delinquere, l'intensità del dolo, la condotta del reo antecedente, contemporanea e susseguente al singolo fatto, e così via dicendo: elementi tutti rilevanti nell'individuazione della congrua pena per il "fatto più grave" ex art. 81, comma secondo, cod. pen. e per i fatti in continuazione. Fino al dicembre 2005, in coincidenza con il varo della riforma della prescrizione, la necessità di specificazione del regime circostanziale dei reati satellite trovava giustificazione pratica anche nell'esigenza connessa alla scomposizione del reato continuato al fine della 37 сее declaratoria estintiva. Al riguardo la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che la necessità di scindere il reato continuato ai fini dell'individuazione dei reati prescritti a seguito della concessione di attenuanti generiche impone al giudice di merito l'obbligo di indicare in modo espresso le imputazioni in relazione alle quali tali attenuanti sono state riconosciute. Qualora tale obbligo non venga assolto, la concessione deve intendersi riferita a tutti i reati contestati, sia per la mancanza di un'indicazione specifica in senso contrario, sia per la natura di tali circostanze, basate su considerazioni attinenti alla personalità dell'imputato e quindi riferibili a tutti i fatti addebitatigli, sia, comunque, per il principio del "favor rei", da ritenersi applicabile non solo nel giudizio di responsabilità, ma in ogni valutazione riguardante l'imputato stesso (Sez. 1, n. 37108 del 20/09/2002, Rv. 222528 - 01; nello stesso senso Sez. 6, n. 12414 del 08/03/2011, Rv. 249646 - 01).
9.3.2 Nel tempo nel panorama giurisprudenziale, pur a fronte di pronunzie condizionate dalla specificità delle fattispecie esaminate, si rinviene una linea di sostanziale continuità nel ritenere che il giudizio circa la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche debba essere operato, in caso di reato continuato, avendo riferimento ai singoli episodi criminosi e non globalmente, dovendo considerarsi le caratteristiche di ciascun episodio (Sez. 3, n. 1810 del 02/12/2010, dep. 2011, Rv. 249279-01) sicché, al fine di stabilire la pena base, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche alla più grave delle violazioni deve essere effettuata senza che si possa tenere conto delle circostanze inerenti alle violazioni meno gravi, rilevando queste ulteriori attenuanti e aggravanti soltanto per determinare la misura dell'aumento da apportare alla pena base (Sez. 1, n. 49344 del 13/11/2013, Rv. 258348 - 01). La sostanziale pluralità anche circostanziale del reato continuato a fronte del cumulo giuridico dell'art. 81, comma 2, cod.pen. è ribadita chiaramente dalle pronunzie che, sulla scia di Sez. U. Sebbar, espressamente sostengono che il giudice può riconoscere le attenuanti generiche solo per alcuni dei reati posti in continuazione, con la conseguenza che le circostanze ex art. 62 bis cod.pen riconosciute solo per il reato più grave non si estendono a quelli satellite;
se accordate, invece, per uno dei reati satellite comportano la riduzione del solo aumento di pena disposto per detto titolo ex art. 81 cpv cod.pen. (Sez. 2, n. 54573 del 13/12/2016, Rv. 268888 - 01; n. 6012 del 30/01/2018, Rv. 272365 -- 01). Questa Corte, inoltre, riprendendo l'insegnamento di Sez. U. Panigoni, ha statuito che, poiché giudice può riconoscere le attenuanti generiche secondo i parametri "oggettivi" o "soggettivi" previsti dall'art. 133 cod. pen., se la concessione richiarna elementi di fatto di natura oggettiva l'applicazione sarà riferita allo specifico fatto reato senza estensione del beneficio a tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione, mentre se gli elementi circostanziali siano riferibili all'imputato, sulla base di elementi di fatto di natura soggettiva, l'applicazione deve essere riferita indistintamente a tutti i reati uniti dal vincolo della 38 نام continuazione (Sez. 2, n. 10995 del 13/02/2018, Rv. 272375-01; Sez.1, n. 20945 del 25/2/2021, Rv. 281562-01).
9.3.3 Solo apparentemente dissenziente da detto orientamento s'appalesa la pronunzia di Sez. 3, n. 22091 del 09/03/2023, Rv. 284663-01, che, nella prospettiva del divieto di reformatio in pejus, ha escluso la violazione nell'ipotesi di giudice di appello che, avendo ridotto la pena per il reato più grave per effetto del riconoscimento delle attenuanti generiche per motivi soggettivi, non riduca, in maniera corrispondente, gli aumenti sanzionatori praticati per i reati satellite, ex art. 81, comma secondo, cod. pen., sussistendo solo obbligo di valutare globalmente gli elementi favorevoli, ai fini dell'individuazione del congruo aumento di pena conseguente alla riconosciuta continuazione. La Corte, richiamati i principi dettati in tema di reato continuato da Sez. Unite Pizzone e, in particolare, l'obbligo per il giudice di calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, con un impegno motivazionale correlato all'entità degli aumenti e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di perie (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269), ha osservato che la tesi che distingue le attenuanti generiche in ordine alla loro consistenza oggettiva o soggettiva ai fini dell'estensione ai reati satellite non implica alcun automatismo nell'ipotesi di riconoscimento delle circostanze ex art. 62 bis cod.pen. d'impronta soggettiva, potendo il giudice, per ciascun reato, nell'ambito della globale applicazione dei criteri previsti dall'art. 133 cod. pen., valutare diversamente l'eventuale incidenza del favorevole giudizio soggettivo che ha giustificato il riconoscimento delle menzionate attenuanti (in tal senso anche Sez. 5, n. 19366 del 08/06/2020, Rv. 279107-02), sussistendo esclusivamente un obbligo di valutazione globale anche di quei favorevoli elementi nell'individuazione del congruo aumento di pena conseguente alla riconosciuta continuazione.
9.4 Ritiene la Corte che, alla luce del dettato normativo dell'art. 533, comma 2, ora richiamato anche dall'art. 546 comma 2, cod. proc.pen., e dell'elaborazione giurisprudenziale, le peculiarità dell'istituto della continuazione, discendenti da una fictio iuris consistente nell'unificazione del trattamento sanzionatorio fondata sulla valorizzazione dell'unicità dell'impulso criminoso, debbano essere coniugate alla specifica configurazione anche dei reati satellite ai fini della determinazione della pena unica, secondo il sistema binario richiamato da Sez. U. Sebbar. Se pacificamente in tema di reato continuato il giudizio di comparazione fra circostanze trova applicazione con riguardo alle sole aggravanti ed attenuanti che si riferiscono al fatto considerato come violazione più grave, dovendo tenersi conto di quelle relative ai reati "satellite" esclusivamente ai fini dell'aumento di pena ex art. 81 cod. pen. (Sez. 1, n. 13369 39 del 13/02/2018, Rv. 272567; Sez. 3, n. 26340 del 25/03/2014, Rv. 260057) a tanto consegue la necessità che il giudice del merito dia conto, con una motivazione effettiva ed esauriente, non solo dell'entità dei singoli aumenti ma anche delle ragioni che hanno presieduto alla determinazione di ciascun incremento, tenendo presente non solo il quadro edittale di riferimento delle fattispecie contestate ma anche delle circostanze che valgono ad aggravare od attenuare gli addebiti. Il fatto che la pena per i reati in continuazione sia espressa in maniera sintetica attraverso un aumento della pena base e svincolata dalle tecniche di computo usuali in materia di comparazione ovvero di predeterminata incidenza aggravante o attenuante degli elementi circostanziali non esclude l'onere di valutazione e di conseguente illustrazione degli elementi che specificamente incidono sulla gravità dei singoli illeciti ex art. 133 cod.pen. in quanto, secondo l'insegnamento di Sez. U. Sebbar, il trattamento sanzionatorio astrattamente previsto dalle diverse norme incriminatrici - al pari degli elementi accidentali- incide "mediatamente" sulla pena complessivamente applicabile in caso di reato continuato, proponendosi quale "non eliminabile parametro di un esercizio di ragionevolezza sanzionatoria da parte del giudicante, e dunque di uno specifico onere motivazionale". - - 9.5 La Corte di merito ha nella specie ritenuto, in esito al riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di equivalenza con le aggravanti sub C) per effetto del comportamento processuale collaborativo, di mantenere inalterato il complessivo aurnento per i reati fine dei due sodalizi ascritti al prevenuto sulla base della gravità dei fatti e della negativa personalità del ricorrente, senza alcuna effettiva illustrazione delle ragioni ritenute ostative ad una mitigazione sanzionatoria ex art. 62 bis cod.pen. in relazione ai reati posti in continuazione. A tanto consegue l'annullamento della sentenza impugnata in parte qua con rinvio alla Sezione promiscua della Corte di Appello di Lecce per nuovo giudizio sul punto. SI TE 10.Il primo motivo che revoca in dubbio la partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico contestata sub C) è meramente reiterativo di rilievi che la Corte di merito ha congruamente scrutinato e disatteso con corretti argomenti giuridici, evidenziando (pag. 206 e segg.) che i contenuti delle conversazioni intercettate dimostrano che il ricorrente non effettuava lo spaccio di stupefacente in autonomia ma per conto e nell'interesse dell'associazione. I giudici territoriali hanno richiamato a conforto di detta conclusione i commenti dei sodali dopo la perquisizione subita dal prevenuto in data 6/6/2018 e, in particolare, il riferimento del ET al fatto che il IS aveva preso il controllo dello spaccio nei Comuni di Calimera e Castri smerciando 50 grammi di cocaina a settimana;
il dialogo intrattenuto con PE RC in data 1/6/2018 nel corso del quale informava l'interlocutore del nuovo luogo in cui avrebbe occultato lo stupefacente;
la partecipazione con ET al confezionamento dello stupefacente da cedere;
il contributo fornito dall'imputato alla cessione 40 di un chilo di cocaina a RO EN, di cui curava il trasporto unitamente a SC LE. I giudici d'appello evidenziavano ulteriormente che l'intraneità del prevenuto al sodalizio è, altresì, attestata dalle informazioni che il ricorrente riceveva in ordine ad eventi rilevanti per la vita della compagine, quali il sequestro di 200 kg di marjiuana effettuato nei confronti del RO e il conseguente progetto omicidiario del PE nei confronti dello stesso, sospettato di essersi appropriato dello stupefacente, ovvero i propositi di vendetta nei confronti dei responsabili dell'incendio ai danni dello stabilimento balneare Eurogarden, vicende la cui propalazione appare scarsamente coerente con la pretesa estraneità al gruppo criminale. La difesa non si confronta in termini puntuali con il complesso delle emergenze che attingono il ricorrente, attestando la confutazione su assunti generici e tendendo ad una rivalutazione del merito che esula dal perimetro del sindacato di legittimità. 10.1 Destituita di giuridico fondamento risulta la censura in punto di sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 74, comma 3, DPR 309/90. La Corte ha risposto alla doglianza difensiva a pag. 211, sostenendo che, in ragione della vicinanza ai vertici, della continuità ed entità degli approvvigionamenti e delle cessioni deve attendibilmente reputarsi che l'imputato fosse ben consapevole della consistenza numerica degli associati. Va, inoltre, al riguardo considerato che tratta di circostanza che concerne le modalità di realizzazione del reato, quindi di natura oggettiva, che in quanto tale si comunica a tutti i partecipi sulla base dell'accertamento della materialità della stessa e del coefficiente soggettivo ex art. 59, comma secondo, cod. pen., alla cui stregua l'aggravante rileva non solo se conosciuta, ma anche se ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa (Sez. 2, n. 8324 del 04/02/2022, Rv. 282785-02; n. 5241 del 15/10/2020, dep. 2021, Rv. 280645-02). 10.2 Il conclusivo motivo che lamenta il diniego delle generiche prevalenti è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale (pag. 212) ha fatto corretta applicazione dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di bilanciamento, dando conto delle ragioni ritenute ostative all'invocata prevalenza con motivazione esente da manifesta illogicità. Questa Corte ha in proposito evidenziato che il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838-02; Sez. 6, n. 56976 del 11/09/2017, Rv. 271671 01). Ci 41 CO MA 11. L'unico motivo proposto che censura la mancata concessione delle attenuanti generiche non è consentito poiché, secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, alla Corte territoriale, per effetto della rinunzia parziale ai motivi di gravame, era stata devoluta esclusivamente la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione con i fatti irrevocabilmente giudicati con sentenza della Corte di Appello di Lecce in data 13/7/2012 e di esclusione della recidiva, entrambe disattese con ampia motivazione a pag. 222. Le attenuanti generiche, peraltro, non risultano richieste nemmeno in sede di discussione. Deve al riguardo ribadirsi il condivisibile principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice d'appello può legittimamente riconoscere le attenuanti generiche anche "ex officio", ma il mancato esercizio di tale potere, eccezionalmente riconosciuto dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., non è censurabile in cassazione, né è configurabile in proposito un obbligo di motivazione, in assenza di specifica richiesta nei motivi di appello, o nel corso del giudizio di secondo grado (Sez. 5, n. 37569 del 08/07/2015, Rv. 264552 - 01; sul tema anche Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, Rv. 271869 - 01). CO IT 12. Il primo motivo che lamenta la conferma del giudizio di responsabilità per l'addebito associativo è caratterizzato da genericità ed aspecificità delle censure e mira ad una rivalutazione degli esiti delle intercettazioni preclusa in sede di legittimità a fronte di un apparato argomentativo privo di aporie e frizioni logiche. 12.1 La Corte territoriale ha adeguatamente scrutinato le doglianze difensive in questa sede riproposte operandone una compiuta confutazione, dando conto che la CO, nonostante l'età avanzata, forniva un rilevante contributo all'attività associativa ricevendo dai sodali somme, anche ingenti, rivenienti dalle attività delittuose (in particolare lo spaccio di stupefacenti) e custodendole non solo nell'interesse del figlio detenuto RI ma dell'intera associazione, come dimostrato dalla consegna di euro diecimila al figlio NI PE e a AN AC per l'utilizzo in attività illecite;
si rapportava direttamente con i sodali inadempimenti sollecitando il versamento delle somme dovute (come accaduto in ben due occasioni nei confronti di GI AN); consentiva a diversi associati di colloquiare con il detenuto RI PE in occasione delle telefonate da costui effettuate alla madre. Di particolare rilievo ai fini della prova del dolo risulta la conversazione del 18/7/2018 in quanto la CO, all'atto della consegna al figlio NI PE e al AC della somma di euro diecimila proveniente dalla cassa dell'associazione, forniva ai due consigli per evitare il sequestro dell'importo in caso di controllo da parte della polizia, suggerendo di dire che si trattava di suoi risparmi, concordando con il figlio di giustificarne il possesso in quanto donati ai nipoti per l'acquisto di una macchina. La consapevolezza dell'illecita destinazione del denaro 42 emerge ulteriormente dal fatto che la CO conveniva con il figlio che quest'ultimo l'avrebbe chiamata solo nell'ipotesi in cui fossero stati fermati non anche se l'operazione fosse stata portata a compimento senza incidenti. Il tessuto argomentativo della sentenza impugnata, pienamente aderente ai contenuti delle intercettazioni, analiticamente riportate e criticamente valutate, appare del tutto resistente alle generiche censure difensive che sollecitano una rivalutazione del merito non consentita in questa sede a fronte di una motivazione esente dai vizi prospettati. 12.2 Il secondo motivo che lamenta la ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 416bis, comma 4, cod.pen. è anch'esso destituito di pregio. Infatti la Corte di merito, al di là del richiamo a vari arresti giurisprudenziali in materia, ha evidenziato a pag. 233 che, in ragione del ruolo della prevenuta di collettore dei proventi di attività delittuose, quali le estorsioni consumate anche con l'uso di armi, della consuetudine con molti sodali e del ruolo apicale ricoperto nel sodalizio dai figli, di cui aveva chiara contezza, non poteva ignorare la natura armata del sodalizio, attesa la accertata disponibilità di armi da parte del figlio NI PE e di RC PE, frequentatore dell'abitazione. Valenza accessoria ma non trascurabile deve annettersi con riguardo alla questione del coefficiente psicologico del partecipe in relazione all'aggravante contestata ai pregressi accertamenti giudiziari circa la natura armata della compagine e al coinvolgimento di stretti congiunti della prevenuta in azioni armate alla stregua del principio secondo cui la circostanza aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, per l'accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio della stabile detenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso (Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Rv. 278010-01; Sez. 1, n. 44704 del 05/05/2015, Rv. 265254- 01; Sez. 2, n. 2159 del 24/11/2023, dep. 2024, Rv. 285908-05). 12.3 Le censure in ordine al diniego delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante ascritta sono manifestamente infondate, avendo la Corte di merito argomentato la congruità della pena inflitta in primo grado, determinata ai minimi edittali e non ulteriormente mitigabile, con valutazione insuscettibile di censura in questa sede. IL ZO IG 13. L'unico motivo che lamenta l'eccessiva determinazione della pena per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, Dpr 309/90 (capo B1) è manifestamente infondato. La Corte territoriale (pag. 240), in accoglimento del gravame difensivo, ha ritenuto di ridurre la pena inflitta in primo grado, dando conto dell'impossibilità di attestarla ai minimi in ragione dei plurimi e gravi precedenti, anche specifici, che militano a carico del prevenuto, valutazione 43 insuscettibile di censura in quanto congruamente giustificata e confutata in termini del tutto assertivi dal ricorrente. ET ON 14. Il primo motivo che censura il diniego delle attenuanti generiche prevalenti è manifestamente infondato. La difesa adduce a sostegno della richiesta la necessità di riequilibrare il trattamento sanzionatorio in ragione del diverso peso assunto dalla comparazione nel senso dell'equivalenza tra imputati recidivi e non. Si tratta di un argomento incapace di incidere sulla congruenza e logicità della motivazione rassegnata dalla Corte di merito in relazione alla posizione del prevenuto. Infatti, la sentenza impugnata ha chiarito di non poter accedere alla richiesta difensiva (pag. 257) in ragione del ruolo di primo piano ricoperto dal prevenuto in entrambe le associazioni contestategli nonché alla luce della sua pericolosità, denotata dall'ampia disponibilità di armi e dall'intensa attività di spaccio posta in essere. Appaiono, invece, meritevoli di accoglimento le censure relative all'entità degli aumenti determinati a titolo di continuazione per le ragioni già esposte sub §9.1 e segg. in relazione alla posizione del coimputato GI, che qui debbono intendersi richiamate. 14.1 Ad esiti di inammissibilità per manifesta infondatezza deve pervenirsi con riguardo al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti a giudizio e quelli per cui è intervenuta condanna con sentenza della Corte di Appello di Lecce in data 1/7/2020. Invero, la Corte di merito (pag. 257) ha disatteso la richiesta difensiva rimarcando il consistente divario temporale tra i fatti coperti da giudicato (art. 74 Dpr 309/90) e quelli a giudizio e l'assoluta eterogeneità soggettiva del sodalizio sub C) rispetto a quello contestato al capo AA della sentenza della Corte d'Appello di Lecce in data 1/7/2020. Il difensore pretende di ricondurre ad un'unitaria deliberazione criminosa l'appartenenza a diverse compagini (rispondendo il prevenuto anche di partecipazione ad associazione mafiosa- capo A) sulla base di considerazioni che fanno leva su una complessa ricostruzione fattuale, peraltro solo genericamente tratteggiata, che impinge il merito di diversi procedimenti dipanatisi nel tempo a carico di soggetti estranei, al fine di ricavare in via mediata una continuità operativa tra i diversi sodalizi. Questa Corte ha chiarito che la mera contiguità geografica e cronologica delle condotte e la loro tendenziale omogeneità non sono sufficienti a ritenere l'unitaria deliberazione degli illeciti quando le modalità concrete di consumazione dei vari delitti appaiono sintomatiche di scelte di vita ispirate alla sistematica consumazione di illeciti, e non all'attuazione di un progetto criminoso unitario (Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016, dep. 2017, Rv. 268786-01), aggiungendo che, ai fini della configurabilità del vincolo della continuazione tra più reati associativi in relazioni a compagini operanti nel medesimo ambito territoriale, deve aversi riguardo anche alla composizione soggettiva, alla declinazione dei programmi 44 се delittuosi e alla loro eventuale modificazione per effetto di circostanze contingenti ed occasionali inimmaginabili al momento dell'iniziale affiliazione del ricorrente (Sez. 6, Sentenza n. 51906 del 15/09/2017, Rv. 271569-01), principi di cui la Corte di merito ha fatto adeguata applicazione. LO ES HE 15. L'unico motivo proposto che censura la conferma della responsabilità dell'imputato per il capo C4 relativo alla consegna a AN AC e OT PE di un chilogrammo di eroina per conto di AL RI è inammissibile per genericità ed aspecificità delle censure, peraltro declinate in fatto, che reiterano rilievi già congruamente vagliati dalla Corte territoriale e disattesi con una motivazione priva di aporie e fratture logiche. La sentenza impugnata sulla scorta dell'univoco contenuto delle conversazioni intercettate ha ricostruito le scansioni temporali dell'episodio ed ha persuasivamente confutato l'alternativa lettura proposta dalla difesa di un trasporto di merci diverse giustificato dai rapporti familiari con AN Lo DE, moglie di PE NI, con argomenti con i quali il difensore non si rapporta in termini puntuali, sollecitando una rilettura degli esiti captativi non consentita in questa sede. GO LU 16. L'unico motivo che lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche è manifestamente infondato. La Corte territoriale, infatti, ha al riguardo evidenziato ( pag. 273) che non risultano elementi attestanti la meritevolezza dell'invocata mitigazione sanzionatoria, dovendosi escludere la marginalità del ruolo svolto dall'imputato in ragione dei rapporti privilegiati intrattenuti con NI PE, della pluralità di cessioni effettuate al Sammito, della significativa quantità (gr 100 di cocaina) venduta in almeno un'occasione al predetto, dell'esistenza di un precedente a suo carico, elementi ritenuti ostativi alla rivisitazione del trattamento sanzionatorio, peraltro già determinato al minimo quanto alla pena base con un modesto aumento a titolo di continuazione. NZ TO 17. Il primo motivo è infondato per le ragioni già esposte in relazione alla posizione del ricorrente RI (par.3.1) che devono intendersi integralmente richiamate. 17.1 Le censure in punto di partecipazione all'associazione sub C) hanno carattere reiterativo, riproducendo rilievi che la Corte territoriale ha scrutinato e disatteso con corretti argomenti logico-giuridici (pag. 279 e segg.), evidenziando la pluralità di cessioni di sostanza stupefacente emergente dalle captazioni, ricostruendo i singoli episodi e segnalando l'affidamento del clan PE sulla disponibilità all'acquisto del prevenuto in guisa tale da configurare un rapporto non limitato alle singole operazioni ma trasmodato in adesione al programma associativo nonché rimarcando i passaggi delle intercettazioni dai quali risulta la 45 conoscenza e la familiarità tra NI PE e il prevenuto, attendibile indice di consuetudine nel rapporto associativo. 17.2 La Corte d'Appello ha motivato la sussistenza dell'aggravante delle armi, censurata con il terzo motivo, richiamando la familiarità di rapporti con OT PE e la conoscenza della caratura criminale del medesimo, facendo corretta applicazione dei criteri d'imputazione della circostanza aggravante di natura oggettiva per come costantemente interpretati e declinati dalla giurisprudenza di legittimità alla stregua dell'art. 59, comma 2, cod.pen. (Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Rv. 278010-01; Sez. 6, n. 15528 del 12/01/2021, Rv. 281212-01). 17.3 La sussistenza della recidiva è adeguatamente motivata a pag. 283. La Corte d'appello ha segnalato che l'imputato è gravato da quattro precederiti specifici, di cui uno di carattere associativo, relativi a condanne che risultano espiate a fine giugno 2015 sicché correttamente la sentenza impugnata ha rilevato che la ricaduta nell'illecito si è verificata a breve distanza dalla scarcerazione, in piena continuità con le pregresse spinte a delinquere, manifestando una ingravescente pericolosità dell'autore. 17.4 La Corte di merito ha, altresì, adeguatamente argomentato il diniego delle attenuanti generiche evidenziando, con valutazione insindacabile in questa sede, che il richiamo della difesa alle esigenze di risocializzazione e alla condotta postfattuale è del tutto generico e non supportato da specifiche deduzioni o allegazioni che attestino la meritevolezza del beneficio. La Corte ha, inoltre, spiegato a pag. 284 le ragioni per cui, a seguito della riqualificazione ex art. 73, comma 5, dei fatti contestati al capo C10 non ha operato una riduzione dell'aumento irrogato a titolo di continuazione, segnalando che la quantificazione operata in primo grado nella misura di anni uno è inferiore al limite minimo di un terzo previsto per i recidivi qualificati quale il ricorrente. La complessiva infondatezza dell'impugnazione ne impone, pertanto, il rigetto. AR GI 18. Il ricorso di ZA PP che concerne esclusivamente la dosimetria della pena è inammissibile per manifesta infondatezza delle censure formulate. La Corte territoriale ha confermato la quantificazione della pena base effettuata dal primo giudice con riguardo all'episodio del 14/7/2018 (detenzione a fini di spaccio di gr 150 di cocaina), giustificando il discostamento dai minimi in ragione della gravità del fatto contestato, del ruolo di primo piano svolto dal prevenuto nello smercio di stupefacenti nella zona di Galatone e della pericolosità del ricorrente desunta dai precedenti. Anche in relazione agli aumenti ex art. 81 cpv cod.pen. la sentenza impugnata ha correttamente operato, provvedendo alla specificazione degli incrementi per singoli reati e riducendone l'entità con riguardo a quelli oggetto di riqualificazione a norma dell'art. 73, comma 5, Dpr 309/90 alla luce dei parametri di cui all'art. 46 133 cod.pen. La difesa non si rapporta criticamente alla differenziata modulazione degli aumenti effettuati, lamentando in maniera del tutto generica l'inosservanza dei principi declinati da Sez. U. Pizzone senza considerare che in detta pronunzia il massimo consesso ha chiarito che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene, condizioni nella specie osservate. AR TT 19. L'eccezione di nullità di cui al primo motivo è affetta da radicale genericità e, comunque, manifestamente infondata. La Corte territoriale (pag. 285) ha chiarito che all'udienza del 30/11/2020, a seguito di produzione documentale attestante l'impossibilità a comparire dell'imputato per motivi di salute, il Gup disponeva la separazione della posizione processuale senza compiere alcuna attività. All'udienza del 4/6/2021 la posizione del ZA veniva riunita al processo principale e i difensori presenti, lungi dal prospettare il perdurante impedimento, non formulavano alcuna osservazione, chiedendo l'ammissione del prevenuto al giudizio abbreviato. Il difensore non chiarisce le ragioni per cui l'originario impedimento (non richiamato a sostegno di un'ulteriore richiesta di rinvio) dovesse ritenersi attuale, persistente e assoluto a distanza di sette mesi dalla precedente udienza e in un quadro pandemico significativamente modificato. 19.1 Il secondo motivo che censura gli aumenti a titolo di continuazione in quanto non sostenuti da adeguata motivazione è manifestamente infondato poiché, alla luce di quanto evidenziato a pag. 305, l'imputato aveva fruito già in primo grado delle attenuanti generiche e nella determinazione della pena base e degli aumenti si era tenuto conto, a fronte della gravità dei fatti, del ruolo di minor rilevo del ricorrente nell'attività illecita rispetto al padre PP e dello stato di incensuratezza. I giudici d'appello, a seguito dell'operata riqualificazione ex art. 73, comma 5, degli episodi commessi in data 24/3/2018 e 10/7/2018, hanno provveduto a rideterminare i relativi incrementi in misura assai contenuta nel contesto delle omogenee e seriali violazioni ascritte al capo B1), già modestamente sanzionate. MA LU 20. Il primo motivo che lamenta l'omessa motivazione sul dolo partecipativo è manifestamente infondato. La Corte territoriale (pag. 317 e segg.) ha compiutamente scrutinato e motivatamente disatteso le censure in questa sede riproposte, facendo corretta applicazione dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in materia. Questa Corte ha, infatti, condivisibilmente sottolineato in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti che, ai fini della verifica degli 47 elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell' "affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Rv. 278440- 02; Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Rv. 282122-01). Nella specie, attraverso l'analisi del contenuto delle intercettazioni, la Corte territoriale ha ritenuto provato il continuo e costante approvvigionamento da parte del ricorrente di sostanze stupefacenti di cui il sodalizio faceva traffico, valorizzando i molteplici conteggi per ingenti somme che emergono dai dialoghi, riferibili anche ad operazioni pregresse, i quantitativi acquistati, le collaudate modalità di rifornimento. La sentenza impugnata ha fatto esatta applicazione del principio secondo cui può ritenersi che tra l'organizzazione dedita al narcotraffico e chi abbia con essa una relazione stabile- fornitore o acquirente - sia avvenuto il passaggio da un rapporto di mero reciproco affidamento ad una relazione stabile riconducibile all'affectio societatis", quando il giudicante verifica, attraverso l'esame delle circostanze di fatto, e, in particolare, della durata dell'accordo criminoso tra i soggetti, delle modalità di azione e collaborazione tra loro, del contenuto economico delle transazioni, della rilevanza obiettiva che il contraente riveste per il sodalizio criminale, che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale e sia stato realizzato un legame che riconduce la partecipazione del singolo al progetto associativo. (Sez. 3, n. 21755 del 12/03/2014, Rv. 259881 - 01; Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, Rv. 275719 - 01). 20.1 Il secondo motivo che censura la valutazione della prova con riguardo all'interpretazione delle conversazioni captate è inammissibile perché tende ad un'alternativa lettura degli esiti intercettivi a fronte di una motivazione che ha dato ampia e coerente spiegazione della portata dimostrativa della fonte scrutinata. Infatti, in piena aderenza alla contestazione che enuclea cinque episodi di acquisto di stupefacente (cocaina e droghe leggere), la Corte di merito ha disatteso le censure della difesa fornendo congrua spiegazione per ciascuna delle operazioni dei passaggi dai quali ha desunto la conclusione dell'accordo o la materiale cessione dello stupefacente. Non è fuor di luogo ribadire che per costante avviso della giurisprudenza di legittimità in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337 -01). 48 C AC TE 21. I primi due motivi che denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena con riguardo agli incrementi sanzionatori operati ex art. 81, comma 2, cod.pen. sono fondati nei limiti e per le ragioni già esposte in relazione alla posizione di GI AN (par.
9.1 e segg.), da intendersi qui richiamate. Nella specie, infatti, la Corte territoriale (pag. 339) ha argomentato in termini di congruità gli aumenti per i reati fine dell'associazione mafiosa;
ha frazionato gli aumenti per i reati fine dell'associazione dedita al narcotraffico (pag 340), specificando di aver tenuto conto di quantità e tipologia dello stupefacente, ha effettuato una riduzione di otto mesi per effetto dell'assorbimento di due titoli di reato e di una riqualificazione ex art. 73, comma 5, ma ha omesso di chiarire le ragioni per cui il positivo comportamento processuale, tradottosi nella rinunzia ai motivi di gravame in punto di responsabilità e nel conseguente riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sia rimasto ininfluente nell'apprezzamento sanzionatorio dei reati- satellite. 21.1 E' fondato anche il terzo motivo che lamenta il vizio di motivazione in relazione alla quantificazione dell'aumento operato a titolo di continuazione tra i fatti a giudizio e quelli irrevocabilmente giudicati con sentenza della Corte d'Appello di Lecce in data 5/2/2020 (proc. IS), avendo la Corte di merito determinato la pena per il delitto associativo e i reati fine in giudicato in misura pari alla metà della pena irrogata in sede di cognizione sulla scorta del generico richiamo "di tutti i parametri dell'art. 133 cod.pen." in contrasto con i principi dettati da Sez. Unite Pizzone, applicabili anche al riconoscimento della continuazione esterna ovvero in sede esecutiva in quanto intesi a rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base (Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Rv. 279316 01; n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Rv. 280216-01). - 21.2 Il quarto motivo concernente la pretesa violazione del bis in idem con riguardo alla partecipazione del prevenuto al sodalizio PE dedito al narcotraffico, sull'assunto che l'identità del gruppo criminale e l'esistenza di un giudicato sulla partecipazione del ricorrente allo stesso avrebbe imposto di ritenere operante il principio invocato, è precluso in conseguenza della mancata devoluzione in appello e, comunque, manifestamente infondato alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di reato associativo, l'accertamento contenuto nella sentenza di condanna delimita la protrazione temporale della permanenza del reato con riferimento alla data finale cui si riferisce l'imputazione ovvero alla diversa data ritenuta in sentenza, o, nel caso di contestazione c.d. aperta, alla data della pronuncia di primo grado, sicché la successiva prosecuzione della 49 OG medesima condotta illecita oggetto di accertamento può essere valutata esclusivamente quale presupposto per il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i vari episodi ( in fattispecie analoga, Sez. 2, n. 680 del 19/11/2019, dep. 2020, Rv. 277788-01; Sez. 6, n. 3054 del 14/12/2017, dep. 2018, Rv. 272138 - 01). Nella specie, il capo C) ( art. 74 DPR 309/90) nel proc. IS è contestato dal gennaio 2012 al 31/7/2014, nell'odierno processo l'analogo addebito è ascritto da data anteriore al 18/10/2017 in permanenza sicché l'eccezione difensiva trascura il dato essenziale della successione temporale delle condotte partecipative. 21.3 Il quinto motivo che lamenta le modalità di individuazione del reato più grave tra gli addebiti associativi contestati al ricorrente è infondato. Come già chiarito in relazione alla posizione del ricorrente RI (par. 3.3) risulta, infatti, del tutto condivisibile il criterio adottato dalla Corte di merito del raffronto tra le pene in applicazione del principio secondo cui in tema di reato continuato, il giudice della cognizione, chiamato a pronunciarsi sulla continuazione tra reati sottoposti al suo giudizio ed altri già giudicati con sentenza irrevocabile, al fine di determinare reato più grave, può fare riferimento al criterio della pena, rispettivamente da irrogarsi e già irrogata, previsto dagli artt. 671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen. per il giudice dell'esecuzione, onde apprezzarne e compararne la gravità (Sez. 6, n. 29404 del 06/06/2018, Assinnata, Rv. 273447 01). La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che il raffronto tra la pena irrogata per i fatti già giudicati con quella irroganda per i reati al vaglio del decidente è imposta dalla necessità di rispettare le valutazioni in punto di determinazione della pena già coperte da giudicato e, nello stesso tempo, di rapportare grandezze omogenee, precisando l'inapplicabilità del principio alla diversa ipotesi in cui j reati debbano essere contemporaneamente giudicati dallo stesso giudice, nella quale la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse (Sez. 2, n. 935 del 23/09/2015, dep. 2016, Rv. 265733 - 01; Sez. 6, n. 36402 del 04/06/2015, Rv. 264582-01). Questa Corte ha, inoltre, rimarcato che qualora il reato già giudicato e quello da giudicare, legati dall'identità del disegno criminoso, non presentino alcuna differenza nel trattamento edittale, il giudice è comunque tenuto a determinare, mediante una valutazione in concreto, quale sia il reato più grave, posto che la continuazione costituisce una "fictio juris" che non fa perdere a ciascuno dei reati sussunti nell'ambito della stessa la propria individualità giuridica, cui è connessa la conoscibilità in sede esecutiva della parte di pena riferibile ai singoli reati (Sez. 4, n. 19561 del 28/01/2021, Rv. 281172 01; Sez. 3, n. 43239 del 04/05/2016, - Rv. 267927-01). 50 A 21.3.1 Nella specie la difesa non ha alcun interesse a dolersi del fatto che la Corte territoriale abbia effettuato il raffronto tra le pene complessive irrogate nei due processi (14 anni, 2 mesi, 20 giorni contro 10 anni e 10 mesi) e non tra i rispettivi reati base in quanto dallo stesso ricorso (pag. 5) emerge che nel processo IS in sede d'appello fu esclusa l'aggravante della disponibilità di armi, ritenuta sussistente e bilanciata nel processo odierno (c.d. Final Blow) sicché, al di là dell'identità della pena base, il reato più grave risulta correttamente individuato nella sentenza impugnata in forza di un apprezzamento in concreto e di fatto. 21.4 Il sesto motivo che censura il giudizio di comparazione nel senso dell'equivalenza e la sperequazione sanzionatoria rispetto ad altre posizioni processuali è manifestamente infondato. La Corte territoriale a pag. 339 ha precisato di ritenere ostativi all'invocata prevalenza il ruolo di primo piano e l'attivismo delittuoso del ricorrente con valutazione aderente agli esiti processuali ed insuscettibile di rilievi in questa sede. Quanto alla dedotta sperequazione del trattamento sanzionatorio finale rispetto ad altri coimputati deve richiamarsi il consolidato insegnamento secondo cui in tema di ricorso per cassazione non può essere considerato come indice del vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato nel medesimo procedimento ai coimputati, anche se correi, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento del caso, che si prospetta come identico, sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (Sez. 3, n. 27115 del 19/02/2015, Rv. 264020 01; n. 9450 del 24/02/2022, Rv. 282839-01, evenienza non - ravvisabile nella specie. Pertanto la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti del ricorrente limitatamente alla determinazione degli aumenti a titolo di continuazione mentre le residue censure, nel complesso infondate, debbono essere rigettate. US EB 22. Il primo motivo è inammissibile. Questa Corte ha già statuito che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., in quanto tale deroga alla ordinaria disciplina del bilanciamento si riferisce ad una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi, non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati (Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Rv. 269522 01; Sez. 2, n. 8076 del 21/11/2012, dep. 2013, Rv. 254535-01). a 51 22.1 Il secondo motivo che lamenta la mancata esclusione della recidiva e la dosimetria della pena è generico e, comunque, manifestamente infondato, avendo la Corte di merito a pag 343 ampiamente chiarito che i precedenti specifici che militano a carico del prevenuto, unitamente alla pregressa condanna ex art. 416 bis cod.pen., attestano una persistente inclinazione a delinquere del prevenuto e un'ingravescente pericolosità sociale. La difesa, inoltre, non si rapporta in termini puntuali con la motivazione rassegnata dalla quale emerge la quantificazione della sanzione ai minimi con un aumento inferiore al minimo legale ex art. 81, ultimo comma, cod.pen. GR GIANLU 23.Il primo motivo che censura la ritenuta responsabilità del prevenuto per l'addebito associativo sub A) ha carattere reiterativo e ripropone censure che la Corte di merito ha adeguatamente scrutinato e disatteso con motivazione priva di aporie e frizioni logiche (pag. 361 e segg.). Dopo aver operato una ricognizione degli esiti intercettivi di maggiore spessore dimostrativo, la Corte territoriale ha specificamente confutato i rilievi formulati, argomentando l'intraneità del ricorrente al sodalizio con argomenti con i quali la difesa non si confronta compiutamente. In particolare, i giudici d'appello hanno illustrato le ragioni per cui il contrasto insorto tra il RO e IN AR avesse innescato interventi al più alto livello al fine di comporre il dissidio, come quello di LE TI e RO PE, e sollecitato la necessità di un'interlocuzione con LE RI, all'epoca detenuto. Né, come segnalato dalla Corte territoriale, può sottacersi la partecipazione del prevenuto a ben due summit del sodalizio promossi al fine di dirimere il contrasto che metteva a rischio le attività criminali del gruppo, finalizzate anche a garantire il sostentamento dei detenuti, ed esponeva i partecipi alle iniziative della locale Procura nel caso i due contendenti fossero arrivati allo scontro diretto. Di rilievo al fine della prova della partecipazione risulta anche l'episodio (pretermesso dalla difesa) relativo all'aiuto offerto dal RO a OT PE al fine di punire IO IN per l'affronto al figlio ovvero le lagnanze -riportate allo stesso PE da parte di NC LL di esponenti della criminalità di Manduria circa lo sconfinamento nell'area sottoposta al controllo di questi ultimi da parte del ricorrente in violazione dei confini territoriali tra i vari clan. I giudici territoriali hanno, altresì, richiamato la missiva di RI PE sequestrata presso l'abitazione di NI FA, vicino all'imputato, evidenziando gli elementi che consentono di individuare nel prevenuto il destinatario della stessa. La difesa, facendo leva su una lettura randomizzata delle emergenze processuali mira ad una rilettura del compendio probatorio preclusa in sede di legittimità a fronte di un apparato argomentativo esente da palesi e decisive distorsioni giustificative. 23.1 Il secondo motivo in ordine all'omessa motivazione sull'aggravante ex art. 416bis, comma 4, cod.pen. è precluso, trattandosi di motivo oggetto di rinunzia (terzo motivo 52 d'appello), avendo l'interessato escluso dalla rinunzia solo il motivo in punto di responsabilità, non comprensivo delle doglianze sull'apparato circostanziale, separatamente sviluppate. In ogni caso, la censura è manifestamente infondata ove si consideri che al capo A2 (reato oggetto di motivi rinunziati) è contestato al prevenuto il porto in luogo pubblico di un'arma aggravato ex art. 416 bis 1 cod.pen. 23.2 Il terzo motivo è analogamente inammissibile per manifesta infondatezza in tutti i suoi profili. La recidiva risulta ampiamente argomentata a pag. 365 con l'analisi dei precedenti e la ricostruzione del legame eziologico con le manifestazioni delittuose a giudizio. Le censure difensive sul punto sono, peraltro, del tutto generiche. Adeguatamente giustificato risulta anche il diniego delle attenuanti generiche, avendo i giudici territoriali, a fronte degli indici in questa sede ulteriormente richiamati, valorizzato in senso ostativo la negativa personalità dell'imputato, attestata anche dalle condanne per fatti successivi a quelli a giudizio, evidenziando la scarsa pregnanza della parziale rinunzia ai motivi d'appello che non ha inciso in senso rilevante sulla speditezza processuale. Risultano, infine, del tutto generiche ed assertive le censure relative all'entità dell'aumento a titolo di continuazione, anche esterna, per fatti di ricettazione di arma clandestina ex artt. 648 cod.pen. e 23 L. 110/75. NO NB 24. Il primo motivo che censura l'affermazione di responsabilità per l'addebito associativo è privo di fondamento alla luce dell'analitica motivazione esposta dalla Corte territoriale alle pag. 369 e segg. Dalla conversazione 30/5/2018 tra OT PE, NT, OR e AN LE, padre e fratelli dell'imputato, nonché AN AC, emerge che, dopo l'arresto del ricorrente, avvenuto il 25 maggio precedente in quanto trovato in possesso di stupefacenti destinati allo spaccio mentre era ristretto in regime di arresti domiciliari con il presidio del c.d braccialetto elettronico, NI PE aveva convocato una riunione per riorganizzare la rete di spaccio nel territorio controllato dall'imputato. I chiarissimi contenuti della conversazione in cui il PE chiedeva un dettagliato resoconto dei debiti per le forniture, delle disponibilità di stupefacenti ed incaricava OR LE di affiancare in detta fase gli spacciatori, asserendo che dopo l'arresto di "GI" "la situazione la prendiamo in mano noi", denotano con tutta evidenza sia la corretta identificazione del prevenuto sia l'indubbia portata dimostrativa della partecipazione al sodalizio da parte del medesimo. La Corte territoriale ha espressamente confutato tutte le obiezioni difensive in questa sede riproposte evidenziando, alla luce degli esiti captativi, che il LE - per quanto asserito da PE NI- aveva campo libero nella zona di competenza non solo nello spaccio di stupefacenti ma anche per ogni altra e diversa attività illecita (pag. 376) senza chiedere alcuna autorizzazione. 53 a Con riguardo alle dichiarazioni del collaboratore CO la Corte d'Appello (pag. 377) ha chiarito che le dichiarazioni del predetto sono state rese nel 2016 (nel processo IS la contestazione era chiusa sino al 18/11/2014) e risultano coerenti con le emergenze captative circa l'inserimento nel clan PE. Inoltre i giudici territoriali hanno specificato che fin dalla contestazione del proc. IS constava che RO IS e il suo gruppo operavano in sinergia con i PE. Il difensore in ogni caso non considera che, anche a voler espungere dette dichiarazioni, la prova della partecipazione resiste in base alle intercettazioni, dotate di autonoma ed autosufficiente valenza. 24.1 Il secondo motivo è generico, oltre che manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha chiarito che a carico dell'imputato militano due condanne per fatti associativi, la prima irrevocabile l'11/6/2019, la seconda in data 10/11/2020, affermazioni solo assertivamente confutate e che non si prestano, comunque, ad integrare il denunziato vizio motivazionale, avendo i giudici d'appello richiamato in senso ostativo oltre che la negativa personalità dell'imputato desunta dai precedenti anche la gravità dei fatti ascritti. NO LE 25. Il primo motivo che denunzia la violazione dell'art. 129 cod.proc.pen. è del tutto generico non contenendo alcun riferimento alle ragioni che avrebbero imposto il proscioglimento del prevenuto dagli addebiti ascrittigli. 25.1 Il secondo motivo è parimenti generico in quanto articola deduzioni in punto di illegalità del computo della pena che non consentono una chiara individuazione delle doglianze difensive a fronte di una motivazione (pagg. 381-383) che ha esaustivamente evidenziato il percorso seguito nella determinazione della pena base e degli aumenti a titolo di continuazione sia in relazione ai plurimi illeciti contestati sia con riguardo al vincolo esterno con i fatti giudicati con sentenza della Corte di Appello di Lecce in data 8/7/2020. LA GIANLU 26. L'unico motivo che censura la diversità degli aumenti a titolo di continuazione per i capi C29,C30,C32 è manifestamente infondato. La Corte a pag. 384 ha chiarito l'entità degli incrementi per ciascun reato satellite, fornendo una motivazione esente da profili di illogicità manifesta. Quanto alla disparità di trattamento rispetto ai coimputati, questa Corte ha affermato il principio, che il Collegio condivide e fa proprio, secondo cui il diverso trattamento sanzionatorio riservato, nel medesimo procedimento, ad altri imputati, anche se correi, non implica un vizio di motivazione della sentenza, salvo che il giudizio di merito sul diverso trattamento di situazione prospettata come identica sia sostenuto da asserzioni irragionevoli o paradossali (Sez. 3, n. 9450 del 24/02/2022, Rv. 282839 01; n. 27115 del 19/02/2015, - Rv. 264020 01), evenienza nella specie non ravvisabile. ch 54 SE NC 27. Il primo motivo che revoca in dubbio il dolo partecipativo è affetto da diffusa aspecificità oltre che manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione del principio secondo cui la consapevolezza dell'associato di operare nell'ambito di un'unica associazione e di contribuire con i ripetuti apporti alla realizzazione del fine comune di trarre profitto dal commercio di droga, non richiede la conoscenza reciproca fra tutti gli associati e non può che essere provata attraverso comportamenti significativi che si concretino in una attiva e stabile partecipazione (Sez. 5, n. 10076 del 24/09/1998, dep. 1999, Rv. 213978-01; Sez. 6, n. 11733 del 16/02/2012, Rv. 252232-01; Sez. 3, n. 20921 del 14/3/2013, Rv. 255776-01). I giudici d'appello, infatti, hanno in maniera puntuale scrutinato le doglianze in questa sede riproposte ( pag. 317 e segg.), ricostruendo in dettaglio -sulla scorta delle conversazioni intercettate- le cessioni che hanno interessato il ricorrente e il AZ e i rapporti da costoro intrattenuti con il ET, segnalando a sostegno della risalenza nel tempo dei rapporti di fornitura i reiterati riferimenti ai debiti, di rilevante entità, maturati per cessioni pregresse, emergenze correttamente valutate dai giudici territoriali e trasfuse in una motivazione priva di frizioni logiche, con la quale il ricorrente non si rapporta in termini di specificità censoria. 27.1 Le doglianze in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del numero delle persone sono destituite di fondamento alla luce del carattere oggettivo della circostanza e della motivazione rassegnata dalla Corte di merito sul punto a pag. 322, che valorizza la vicinanza del prevenuto al ET e la continuità dei rapporti a supporto del coefficiente psicologico integrativo della circostanza. PE ON CO 28. Le censure relative all'entità degli aumenti irrogati a titolo di continuazione e all'operatività della disposizione limitativa del cumulo materiale ex art. 78 cod.pen. sono inammissibili per difetto di interesse. 28.1 La Corte d'Appello ha fissato la pena base per l'associazione dedita al narcotraffico sub C in anni 20 di reclusione, previo giudizio d'equivalenza tra le attenuanti generiche, l'aggravante dell'associazione armata e la recidiva ex 99, comma 4, cod.pen.; sulla stessa ha operato un aumento di dieci anni per il capo A e di ulteriori sei anni per i nove reati in continuazione;
ha quindi riconosciuto la continuazione esterna, fissando la pena per i reati giudicati con sentenze della Corte di Appello di Lecce del 2006 e 2017 in complessivi anni cinque, mesi sei di reclusione (anni otto mesi tre, ridotti per il rito). La difesa non fa questione circa l'entità di detto aumento come pure non contesta la pena base, fissata ai minimi. Ciò posto, è incontestata la pena di anni 25, mesi 6 di reclusione. Per i dieci reati satelliti giudicati nell'odierno processo, a norma dell'art. 81, ultimo comma, cod.pen. l'aumento non può 55 مثال essere, comunque, inferiore ad un terzo della pena base, stante la contestata e ritenuta recidiva qualificata, pari quindi a sei anni e otto mesi. Anche in tale favorevole ipotesi la pena complessiva risulterebbe superiore ad anni 30 (anni 25, mesi 6 + anni 6, mesi 8 pari ad anni 32, mesi 2) da ricondurre per effetto dell'applicazione dell'art. 78 cod.pen. ad anni 30. A tanto consegue il difetto di un interesse concreto ed attuale del ricorrente alle censure in punto di determinazione degli aumenti ex art. 81 cod.pen. 28.2 Il secondo motivo lamenta il mancato riconoscimento della continuazione tra l'addebito associativo giudicato irrevocabilmente con sentenza 10/7/2006 e il reato di tentato omicidio in danno di AU ZI, giudicato con sentenza del 24/3/2010. Invero, appare insussistente la denunziata contraddittorietà motivazionale in quanto la Corte di merito, dopo aver rilevato la mera compatibilità cronologica tra i reati in discorso, ha ampiamente illustrato le ragioni che ostano alla riconducibilità degli addebiti nell'alveo del medesimo disegno criminoso, chiarendo che il tentato omicidio è del tutto avulso dalle dinamiche associative in quanto originato in via del tutto occasionale dalle proteste di un utente della strada per una gara di velocita intrapresa da due autovetture, una delle quali condotta dal PE. La difesa sollecita una rivalutazione del merito a fronte di una motivazione che ha fatto corretto governo dei principi in materia di continuazione e di indici rivelatori del medesimo disegno criminoso. POSIZIONE PE TO 29. Il secondo motivo sul giudizio di bilanciamento è manifestamente infondato, avendo la Corte chiarito l'impossibilità di accedere ad una più favorevole comparazione in ragione del ruolo rivestito dal ricorrente in seno al sodalizio. La difesa esprime mero dissenso rispetto a detta valutazione che, tuttavia, non è suscettibile di censura in questa sede in quanto adeguatamente giustificata. 29.1 Il primo motivo che censura il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra l'addebito associativo sub C e delitto di illecita detenzione di sostanze stupefacenti accertato in data 8/3/2017 è fondato e rnerita accoglimento. La Corte territoriale ha valorizzato in senso ostativo il peculiare ruolo di cassiere rivestito dal prevenuto nella compagine, la mancata contestazione di reati fine e la distanza temporale tra le condotte, operando uno scrutinio solo parziale e privo di giuridica persuasività in ordine alla riconducibilità del reato ex art. 73 Dpr 309/90, separatamente giudicato, nel contesto associativo. Infatti, non pare sussistere un significativo iato temporale tra le condotte ove si consideri che la contestazione associativa muove da un periodo anteriore al 18/10/2017 e gli esiti processuali dimostrano prassi operative ben consolidate, come emerge dalle risultanze scrutinate. Inoltre, il ruolo di cassiere attestato dalle conversazioni intercettate non appare in assoluto incompatibile con attività propriamente operative, di cessione o ausiliarie, da parte del prevenuto, non potendo farsi discendere dalla mancata acquisizione di prova circa la 565 6 . partecipazione ai reati fine nel periodo di durata delle investigazioni una preclusione che, in via logica, è scarsamente compatibile con la fluidità dei contributi dei partecipi di associazioni con un assetto organizzativo flessibile. Appare, inoltre, di sicuro rilievo ai fini della prova del collegamento tra il reato ex art. 73 e l'addebito associativo la circostanza evidenziata in ricorso e sostenuta da allegazione documentale (pag. 7) circa l'avvenuto riconoscimento della continuazione tra il reato giudicato di illecita detenzione di stupefacenti ed altra analoga condotta di concorso nel trasporto di 25 kg di marijuana, di cui alla sentenza del Gip di Lecce in data 15/1/2020, trattandosi di illecito che per la quantità di stupefacente e la realizzazione concorsuale è suggestivo di collegamenti con ambiti di criminalità organizzata. 29.2 Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di PE TO limitatamente al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti a giudizio e quelli irrevocabilmente giudicati con sentenza del Gip del Tribunale di Lecce del 4/7/2017, in giudicato il 26/1/2018, con rinvio alla Corte d'Appello di Lecce, Sezione Promiscua, per nuovo giudizio sul punto. EP ON 30. L'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse di PE NI con il quale si deducono plurime doglianze con riguardo ai criteri di individuazione del reato più grave, alla determinazione degli aumenti a titolo di continuazione, interna ed esterna, al cumulo giuridico ex art. 78 cod.pen. e alla corretta sequenza da osservare per l'applicazione della diminuente per la scelta del rito è infondato, per taluni aspetti ai limiti dell'inammissibilità. L'imputato è stato riconosciuto colpevole nell'odierno processo delle due associazioni e di 27 reati fine: la Corte ha applicato, come in altri casi, il criterio della pena più grave, muovendo da quella di anni 23 determinata, previo riconoscimento della continuazione esterna con altre quattro sentenze di condanna, nel processo IS e ha quindi effettuato un aumento a titolo di continuazione per i delitti a giudizio di anni 15: in dettaglio, cinque anni per ciascuno degli addebiti associativi, cinque per i reati satellite, ridotti per il rito a dieci anni, ed ha, infine, applicato l'art. 78 cod.pen. in quanto le pene cumulate, pari ad anni 33 sono state ricondotte al limite di trenta anni. Il difensore, oltre a contestare l'individuazione del reato più grave nell'addebito associativo di cui al capo H) della sentenza 9/3/2004 in luogo del delitto associativo sub C), attesa la contestazione di ben due aggravanti (sodalizio armato e numero delle persone), sostiene che il criterio moderatore dell'art. 78 cod.pen. doveva essere applicato prima di far luogo alla riduzione per la scelta del rito. Richiamate le considerazioni già svolte al par. §3.3 in relazione al ricorrente RI e quelle sub. 21.3 in relazione alla posizione di AC AN, deve qui ribadirsi che il principio della valutazione in astratto della violazione più grave non è vincolante per il giudice di 57 cognizione nel caso in cui si trovi a valutare fattispecie in parte sub judice e in parte già giudicate, dovendo trovare applicazione in detti casi il criterio della pena più grave di cui all'art. 187 disp.att. cod. proc.pen. (Sez. 2, n. 13539 del 02/11/2023, 2024, Rv. 286206 01; n. 41575 del 04/10/2006, Rv. 235384-01). Rilevante ai fini che qui interessano è la recente e già evocata pronunzia del massimo consesso nomofilattico il quale ha chiarito che, in tema di continuazione in sede esecutiva, nel caso di riconoscimento del vincolo tra reati giudicati separatamente con rito abbreviato, il giudice deve considerare come "pena più grave inflitta" che identifica la "violazione più grave" quella conseguente alla riduzione per il giudizio abbreviato (Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, Giampà LE, Rv. 285865-02). La cennata decisione afferma un principio applicabile anche alle ipotesi di continuazione mista, sancendo che la pena più grave inflitta ai sensi e per gli effetti dell'art. 187 disp. att. cod. proc.pen. è quella risultante all'esito della riduzione per la scelta del rito abbreviato. 30.1 Tanto premesso, nella specie non si rinviene né è stato prospettato un interesse concreto ed attuale all'impugnazione in punto di individuazione del reato più grave con riguardo allo scorporo delle componenti del reato continuato giudicato nel processo IS, avendo la Corte territoriale legittimamente e benevolmente apprezzato l'entità della pena irrogata in quella sede come più grave rispetto a quella eroganda per i reati a giudizio a fronte della contestazione nell'odierno processo della fattispecie sub C) (art. 74 DPR 309/90) comportante da sola una pena non inferiore ad anni 24, senza l'aggravio della recidiva, pure contestata e ritenuta, mentre risultano generiche ed assertive le doglianze relative agli aumenti ex art. 81 cod.pen., avendo la difesa del tutto trascurato che la pena di anni dieci al netto della riduzione per il rito è relativa a due addebiti associativi circostanziati che vedono il PE in posizione apicale e 27 reati fine. OT RO 31. L'unico motivo che censura l'entità degli aumenti a titolo di continuazione è manifestamente infondato, avendo la Corte di merito (pag. 448) congruamente giustificato la misura degli incrementi sanzionatori operati ai sensi dell'art. 81, comma 2, cod.pen. evidenziando, quanto al capo C 5, la gravità della condotta relativa alla detenzione a fini di spaccio di gr. 100 di cocaina mentre con riguardo alla capo C13 i giudici d'appello hanno sottolineato la pluralità delle condotte illecite, comprensive dell'intermediazione della vendita di un Kg di cocaina, oltre l'approvvigionamento in un contenuto arco temporale di ulteriori .322 consistenti quantitativi. La difesa non si confronta con dette emerge e sostiene che il quantitativo più ingente richiamato sarebbe da riferire a droghe leggere, in contrasto con la prospettazione d'accusa, sulla base di uno stralcio di una conversazione intercettata del tutto 9 а 58 5 decontestualizzata e, comunque, inidonea ad inficiare la congruenza della valutazion e operata dai giudici territoriali. PRONIAJ HK 32. Il primo motivo che concerne le censure in punto di inutilizzabilità delle intercettazioni disposte a mezzo di captatore informatico e questioni connesse è infondato per le ragioni già esposte in relazione alla posizione del coimputato RI, che devono intendersi espressamente richiamate. 32.1 Le doglianze in punto di responsabilità per l'addebito associativo di cui all'art. 74 DPR 309/90 sono generiche e prive di puntuale correlazione con la motivazione rassegnata dalla Corte di merito. Premesso che alla luce della costante elaborazione giurisprudenziale in materia risulta del tutto legittimo trarre dai reati fine elementi di prova del reato associativo (tra molte, Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020, Rv. 279505-01), nella specie è stata acquisita la prova che NJ, insieme a ET NI, che agiva per conto di PE RC, prelevava e occultava circa 200 kg di marijuana che venivano sequestrati il 27/6/2018 in un box in San Foca, unitamente ad una pistola Tokarev con matricola abrasa, cornpleta di caricatore con due cartucce, 20 gr di cocaina e materiale il confezionamento. perfezionamento dell'accordo con la pattuizione del prezzo avvenne presso il negozio di parrucchiere del prevenuto, titolare del deposito ove la droga fu custodita. Da una conversazione intrattenuta con ET NI in data 11/5/2018 emerge il procacciamento di ulteriori 25 kg di marijuana a favore del sodalizio mentre il ricorrente in data 12/5/2018 ricevette dai sodali la fornitura di un kg di cocaina, trasportata materialmente da IS AN e SC LE. La Corte territoriale ha motivato la partecipazione a pag. 465 e segg. confutando le obiezioni difensive, anche in punto di dolo, con argomenti del tutto persuasivi, valorizzando quali indici di intraneità anche il progetto omicidiario del PE, il quale riteneva che l'imputato avesse fatto "sparire" i 200 kg di marijuana, e le affermazioni di ET (pag. 468) ritenute espressive dei vincoli di solidarietà tra gli associati. 32.2 Destituite di fondamento risultano le censure relative alla sussistenza dell'aggravante ex art. 74, comma 4, DPR 309/90 alla luce della motivazione della sentenza impugnata (pag. 470) che ha correttamente ed esaustivamente argomentato la sussistenza della circostanza in aderenza ai principi declinati dalla giurisprudenza di legittimità. 32.3 Risulta ampiamente giustificato il diniego delle attenuanti ex art. 62 bis cod.pen., richieste, peraltro, con argomenti del tutto generici che fanno leva sul decorso del tempo e sulla condotta postfattuale in assenza di allegazioni specifiche, mentre sfugge a censura l'entità degli aumenti irrogati a titolo di continuazione, determinata in conformità ai parametri dell'art. 133 cod.pen. con il sostegno di congrua motivazione. 59 de La complessiva infondatezza dell'impugnazione ne impone il rigetto con condanna del proponente alle spese. SO BR e SO RI 33. Le posizioni dei due ricorrenti possono essere congiuntamente delibate, stante l'identità dei primi tre motivi di impugnazione che revocano in dubbio la partecipazione al sodalizio ex art. 74 Dpr 309/90 e la sussistenza del delitto fine sub C24 (come ritenuto) nonché la ravvisabilità dell'aggravante di cui comma 3. Si tratta di censure manifestamente infondate. Contrariamente a quanto deduce il difensore, la Corte di merito (pag. 483 e segg.) ha ampiamente e persuasivamente confutato la tesi che vorrebbe limitate a due le forniture di stupefacenti da parte del clan PE in favore dei US, esponendo gli esiti intercettivi che attestano la pluralità di cessioni, determinate in numero di cinque;
ha evidenziato che la sospensione delle forniture era conseguita alle difficoltà di pagamento dei prevenuti ma che le stesse era prontamente riprese al saldo del pregresso debito;
che il ricorso per un breve periodo ad altri fornitori era stato determinato dalla necessità di reperire il danaro necessario a pagare le partite già acquistate da NI PE, cui IN US non aveva mancato di ribadire la propria fedeltà asserendo in una conversazione che, pur trovandosi sfornito di stupefacente da smerciare, avrebbe aspettato il rifornimento da parte dei sodali, manifestando la propria disponibilità a prenderne "anche mezzo chilo". La Corte ha, altresì, chiarito alla luce dei numerosi conteggi che emergono dalle conversazioni captate che i rapporti tra i US e il clan dovevano ritenersi consolidati da tempo e qualificati da plurime cessioni per rilevanti importi in modo tale da configurare quel vincolo reciproco e durevole tra fornitori ed acquirenti che, trascendendo le singole operazioni, palesa l'adesione di questi ultimi al programma criminoso del sodalizio. 33.1 La sentenza impugnata ha, con corretta inferenza, tratto la prova dell'elemento soggettivo dalla risalenza e dalle dimensioni dell'attività di spaccio, dai frequenti contatti intrattenuti per le singole forniture con AN AC, braccio destro di NI PE, che agiva in nome e per conto del medesimo e dell'associazione di riferimento, circostanza ben nota ai ricorrenti;
dalla personale conoscenza con lo stesso PE e dai chiari riferimenti del AC circa la necessità di rivolgersi a IN CH, altro elemento di spicco del sodalizio, in caso di urgenza (pag. 488). 33.2 Proprio in ragione dei qualificati rapporti con membri del sodalizio emersi dalle intercettazioni acquisite risulta priva di pregio la doglianza in punto di sussistenza dell'aggravante ex comma 3 dell'art. 74 DPR 309/90, avendo la Corte territoriale segnalato che la conoscenza di esponenti di rilievo della compagine e dell'ampiezza della sua operatività 0 a 6 60 rende insostenibile l'asserita ignoranza incolpevole circa il numero dei partecipi superiore a dieci (pag. 488/489). 33.3 Il quarto motivo con cui la difesa di IN US lamenta la mancata esclusione della recidiva è generico ed aspecifico in quanto la Corte territoriale (pag. 489) ha ben chiarito che la distanza del precedente specifico per associazione dedita al narcotraffico è neutralizzata dal rilievo secondo cui il ricorrente è tornato a delinquere in forma specifica a brevissima distanza dall'esecuzione della pena comminata per quel titolo, dimostrando la continuità dell'inclinazione a delinquere e l'ingravescente pericolosità manifestata dalle condotte a giudizio. Anche il diniego delle attenuanti generiche risulta congruamente giustificato dai giudici d'appello sia con riguardo alla gravità del fatto, desunta dalle modalità esecutive e dal grado di internità al sodalizio, che alla negativa personalità del prevenuto, con valutazione insuscettibile di censura in questa sede. VE IG 34.Il primo motivo relativo all'eccepita inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite mediante captatore informatico e questioni connesse è infondato per le ragioni esposte in relazione al coimputato RI, che qui espressamente si richiamano. 34.1 Ad analogo esito deve pervenirsi con riguardo alle doglianze in punto di responsabilità per l'addebito associativo. La difesa contesta la possibilità di ravvisare a carico del ricorrente gli estremi di un riconoscibile contributo partecipativo in ragione del lungo stato di detenzione, della scarsa significatività probatoria del contributo economico fornito al sostentamento del VE, dei dubbi circa l'attendibilità di quanto riferito da LL NC al PE in ordine al contatto telefonico intercorso con l'imputato. Si tratta di rilievi già sottoposti a vaglio dalla Corte di merito (che li ha riassunti a pag. 513), disattesi in esito ad adeguato scrutinio sulla scorta di una motivazione che non presta il fianco a censura per correttezza e congruenza logica. Invero i giudici d'appello hanno chiarito che lo LL nella conversazione intercorsa con OT PE riferiva i contenuti di un colloquio telefonico direttamente intrattenuto con l'imputato, escludendo l'esistenza di plausibili motivi che potessero indurre lo stesso ad alterarne la sostanza;
hanno rimarcato che dal tenore della conversazione emerge che, in ragione degli ottimi rapporti esistenti tra il VE e i PE, lo LL era stato autorizzato a compiere attività illecite nel territorio di QU previo pagamento del "punto" all'odierno ricorrente, situazione che aveva determinato malcontento negli uomini legati al prevenuto, i quali si erano visti sottrarre rilevanti profitti e avevano fatto pressione sul VE perché intervenisse allontanando lo LL, sebbene quest'ultimo, a suo dire, avesse rinunziato “ ai proventi dei 11 giochi" in favore del ricorrente. La Corte d'Appello ha, altresì, richiamato a sostegno de 61 dell'attività del gruppo facente capo al VE operante su QU le richieste di AL AT e GI NI di "sistemarsi" con il clan PE, stanchi delle pretese della moglie del VE che oltre alle somme versate mensilmente per il sostentamento- aveva preteso anche la disponibilità di un'autovettura, nonché l'iniziativa di LU CO, avallata dall'imputato, di richiedere il pagamento del "punto per il gioco" in forza degli accordi raggiunti tra il VE e "ZI" RI. La sentenza impugnata, rispondendo ad un'obiezione difensiva, ha indicato (pag. 516) gli uomini a disposizione del prevenuto ed individuato nei servizi di guardiania uno dei settori in cui gli stessi operavano. La difesa non si rapporta in termini puntuali al complesso delle emergenze che attinge il ricorrente e trascura di considerare la portata rappresentativa delle stesse alla luce dei principi declinati dalla giurisprudenza di legittimità e delle massime di esperienza per cui l'assistenza economica nei confronti dei detenuti e dei familiari si giustifica nell'ottica della partecipazione, trattandosi di un supporto che esprime il vincolo solidaristico tra gli associati e lo rafforza. Nella specie, detto indice si coniuga al perdurante attivismo associativo del VE attestato dagli accordi per la gestione delle attività illecite sul territorio di storica operatività con lo LL e il RI, dalla percezione del c.d. "punto" e dal riconoscimento del suo ruolo di referente territoriale, nonostante lo stato di detenzione, denotato dalle proteste rivoltegli dai sodali nei confronti dello stesso LL. 34.2 Destituita di fondamento è la censura concernente la sussistenza dell'aggravante ex art. 416bis, comma 4, cod.pen. avendo la Corte territoriale richiamato a sostegno della reiezione del gravame sul punto non solo la pluralità di reati commessi con l'uso di armi da parte della consorteria nel periodo d'interesse ma anche i trascorsi personali del VE, già irrevocabilmente giudicato per associazione mafiosa e reati strumentali consumati con armi. 34.3 S'appalesano manifestamente infondate anche le conclusive censure in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche alla luce della motivazione rassegnata dai giudici territoriali i quali, a fronte delle generiche allegazioni difensive, hanno evidenziato in senso ostativo la negativa personalità del prevenuto desunta dai precedenti che militano a suo carico. 34.4 Stante la complessiva infondatezza dell'impugnazione se ne impone, pertanto, il rigetto. 35. Alla stregua delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di PE TO in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione;
nei confronti di GI AN, ET NI e AC AN con riguardo alla determinazione degli aumenti a titolo di continuazione, con rinvio alla Sezione promiscua della Corte di Appello di Lecce per nuovo giudizio sui predetti punti. Nel resto i ricorsi di PE TO, GI e ET debbono essere dichiarati inammissibili mentre il ricorso di AC 62 AN va nel resto rigettato. Devono essere, invece, integralmente rigettati i ricorsi di RI LE, AR TO, PE NI, RO ZE e VE UI con accessoria condanna al pagamento delle spese processuali. I ricorsi dei restanti imputati debbono essere dichiarati inammissibili con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod. proc.pen. 36. Deve darsi atto che il difensore della parte civile LÒ NI, costituita nei confronti di RO AN in relazione al reato contestato al capo A13 (art. 424,612,416bis.1 cod.pen.), ha presentato conclusioni scritte chiedendo la conferma della responsabilità dell'imputato per il titolo ascritto e la condanna alla rifusione delle spese dell'odierno grado, come da notula depositata. Osserva il Collegio che il RO in appello ha rinunziato ai motivi in punto di responsabilità con riguardo al capo A13 ( pag. 344 sent. impugnata) e in questa sede, oltre alle doglianze relative all'addebito associativo sub A), ha svolto censure sulla recidiva, il diniego delle attenuanti generiche e la dosimetria della pena. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito in tema di impugnazioni che, qualora dall'eventuale accoglimento del ricorso proposto dall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, come nella specie, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel giudizio, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità del gravame (Sez. 2, n. 18265 del 16/01/2015, Rv. 263791-01; Sez. 4, n. 22697 del 9/7/2020, Rv. 279514 01). Infatti, la liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile è condizionata alla sussistenza di un interesse civile tutelabile e, pertanto, non può essere disposta nel giudizio di impugnazione che abbia ad oggetto esclusivamente questioni attinenti al trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 36686 del 14/02/2023, Rv. 285236 – 01). -
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di PE TO limitatamente al riconoscimento del vincolo della continuazione e nei confronti di GI AN, ET NI e AC AN limitatamente all'aumento per la continuazione con rinvio alla Sezione promiscua della Corte d'Appello di Lecce. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di PE TO, GI AN e ET NI. Rigetta nel resto il ricorso di AC AN. Rigetta i ricorsi di RI LE, AR TO, PE NI, RO EN e VE UI che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di PE RI, OI AN, CH RD, CH EB, ER EA, AL RI, IG AN, IS AN, CO ZI, CO TA, LA NC, Lo DE CH, GO LU, ZA PP, ZA IA, AZ LU, ON AS, RO AN, LE IO, LE NT, Palazzo AN, SE SC, PE NI RC, 63 ch RO UG, US LE e US IN che processuali e della somma di euro tremila ciascuno in Nulla per le spese della parte civile LÒ NI. Così deciso in Roma, 11 aprile 2024 La Consigliera estensore AN RI De NT dil DEPOSITATO 26 GIU 2024 SECONDA SEZIONE PENALE Il Funzionario giudiziario dott.ssa Vincenza Stefania FIUMARA 64 condanna al pagamento delle spese favore della Cassa delle Ammende. La Presidente GI ER ZL