CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 09/01/2026, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 86/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
URBANO MASSIMO, Presidente e Relatore
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Giudice
POLITANO BIAGIO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5448/2024 depositato il 06/07/2024
proposto da
Società_1 Srl - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009026392000 IRPEG 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009026392000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009026392000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009026392000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009026392000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la Società_1 S.R.L., corrente in Corigliano Calabro, P.I. P.IVA_1, CF CF_1, legalmente rappresentata da Nominativo_1, impugnava l'intimazione di pagamento n. 034 2024 90090263 92/000, notificatagli l'8.5.2024, con cui ADER chiedeva il pagamento della somma di € 19.037,13 per il presunto mancato pagamento di importi dovuti per irpeg 2003, bollo auto
2008 e diritti camera di commercio per gli anni 2010, 2011 e 2012. Deduceva il ricorrente l'intervenuta prescrizione dei tributi richiamati per la mancata o irregolare notifica delle cartelle che li contenevano.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria delle spese da distrarre in favore del procuratore anticipatario.
Si costituiva ADER controdeducendo la piena legittimità del procedimento di riscossione e di quello notificatorio con conseguente inoperatività della eccepita pèrescrizione dei tributi. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e per quella parte va accolto, mentre va rigettato nel resto.
L'avviso di intimazione oggetto di contestazione ha ad oggetto le cartelle n. 03420070033778968000, n.
03420110024271868000, n. 34201400479418320000 e n. 03420160012306723000.
La cartella di pagamento n. 03420070033778968000, relativa all'Irpeg 2003 ha formato oggetto dell'avviso di intimazione n. 03420179005466041000, notificato mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 2, D.P.R. 602/1973, giacchè, in data 22/05/2017, non era stato possibile rinvenire nell'INI-PEC
(Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata) alcun indirizzo di posta elettronica certificata valido ed attivo, nonostante l'obbligo di relativa indicazione gravante sulle imprese individuali o costituite in forma societarie e sui professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato. L'allora Equitalia spa, ai sensi della richiamata disposizione, provvedeva, quindi,
a depositare telematicamente l'atto presso gli uffici della Camera di Commercio, nonchè a richiedere la pubblicazione del relativo avviso di deposito (entrambi secretati) sul sito informatico della medesima e all'invio della comunicazione di avvenuto deposito e pubblicazione.
Da qui la piena legittimità della notifica e la nuova decorrenza dei termini prescrizionali, di dieci anni, che quanto al tributo principale, alla data di notifica della intimazione oggi opposta, non erano decorsi.
Vanno invece dichiarate prescritte le voci della cartelle relative a sanzioni ed interessi essendo il termine prescrizionale quinquennale scaduto alla data del 23.5.2022, quindi oltre il periodo di cessazione della sitiuazione emergenziale con conseguente inapplicabilità della proroga biennale dei termini di sospensione.
La cartella n. 03420110024271868000, attiene alla tassa automobilistica del 2008 e come dall'estratto di ruolo sarebbe stata notificata in data 14.12.2011.
Trattandosi di prescrizione triennale e non essendo stati depositati atti interruttivi nella more tra quella data e la notifica dell'intimazione oggi opposta, la cartella va annullata per prescrzione del tributo sottostante.
Quanto, infine, alle cartelle n. 34201400479418320000 e n. 03420160012306723000, esse attengono ai diritti camerali per gli anni 2010, 2011 e 2012, Dall'estratto di ruolo e dalla documentazione allegata, la prima
è stata notificata il 10.6.2015 mediante affissione presso la casa comunale ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per irreperibilità assoluta della società all'indirizzo della relativa sede legale, mentre la seconda è stata notificata con le modalità di cui all'art. 26, comma 2, dpr 602/73 con deposito presso la Camera di Commercio.
Orbene, la prima notifica deve essere dichiarata nulla ed impruduttiva di effetti giacchè trattandosi di persona giuridica andava fatta con le modalità di cui all'art. 145 c.p.c. presso la sede legale o in mancanza, presso la residenza del rappresentante legale. Modalità che dalla relata in atti non risulta assolta con conseguente mancato perfezionamento della stessa e conseguente estinzione per prescrizione quinquennale dei tributi sottostanti, relativi agli anni 2010 e 2011.
Discorso analogo quanto al risultato finale va fatto relativamente all'altra cartella. Questa, infatti, giacchè non era stato possibile rinvenire nell'INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata) alcun indirizzo di posta elettronica certificata valido ed attivo, nonostante l'obbligo di relativa indicazione gravante sulle imprese individuali o costituite in forma societarie e sui professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, risulta notificata in data 18.4.2017 ai sensi dell'art. 26, comma 2, dpr 602/73 mediante deposito telematico dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio di Cosenza.
Ne consegue che il nuovo termine quinquennale di prescrizione andava a scadere nell'aprile del 2022, quindi oltre l'anno di cessazione della situazione emergenziale da covid 19 e conseguente inapplicabilità della proroga biennale al 31.12.2023 della sospensione del decorso dei termini prescrizionali.
Da qui il prodursi degli effetti estintivi anche per questa voce di tributo.
Le spese pssono essere compensate stante il parziale accoglimento del ricorso e le ragioni dell'accoglimento.
P.Q.M.
La Corte, in composizione collegiale, così decide:
a) accoglie parzialmente il ricorso eper l'effetto, annulla parzialmente l'intimazione impugnata relativamente alle voci per sanzioni ed interessi della cartella n. 03420070033778968000, ed, interamente, le cartelle n.
03420110024271868000, n. 34201400479418320000 e n. 03420160012306723000, previa declaratoria di estinzione dei tributi e delle voci in esse riportate;
b) compensa interamente le spese di lite tra le parti.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 8, riunita in udienza il 09/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
URBANO MASSIMO, Presidente e Relatore
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Giudice
POLITANO BIAGIO, Giudice
in data 09/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5448/2024 depositato il 06/07/2024
proposto da
Società_1 Srl - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009026392000 IRPEG 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009026392000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009026392000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009026392000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249009026392000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la Società_1 S.R.L., corrente in Corigliano Calabro, P.I. P.IVA_1, CF CF_1, legalmente rappresentata da Nominativo_1, impugnava l'intimazione di pagamento n. 034 2024 90090263 92/000, notificatagli l'8.5.2024, con cui ADER chiedeva il pagamento della somma di € 19.037,13 per il presunto mancato pagamento di importi dovuti per irpeg 2003, bollo auto
2008 e diritti camera di commercio per gli anni 2010, 2011 e 2012. Deduceva il ricorrente l'intervenuta prescrizione dei tributi richiamati per la mancata o irregolare notifica delle cartelle che li contenevano.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso con vittoria delle spese da distrarre in favore del procuratore anticipatario.
Si costituiva ADER controdeducendo la piena legittimità del procedimento di riscossione e di quello notificatorio con conseguente inoperatività della eccepita pèrescrizione dei tributi. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e per quella parte va accolto, mentre va rigettato nel resto.
L'avviso di intimazione oggetto di contestazione ha ad oggetto le cartelle n. 03420070033778968000, n.
03420110024271868000, n. 34201400479418320000 e n. 03420160012306723000.
La cartella di pagamento n. 03420070033778968000, relativa all'Irpeg 2003 ha formato oggetto dell'avviso di intimazione n. 03420179005466041000, notificato mediante deposito e pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 2, D.P.R. 602/1973, giacchè, in data 22/05/2017, non era stato possibile rinvenire nell'INI-PEC
(Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata) alcun indirizzo di posta elettronica certificata valido ed attivo, nonostante l'obbligo di relativa indicazione gravante sulle imprese individuali o costituite in forma societarie e sui professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato. L'allora Equitalia spa, ai sensi della richiamata disposizione, provvedeva, quindi,
a depositare telematicamente l'atto presso gli uffici della Camera di Commercio, nonchè a richiedere la pubblicazione del relativo avviso di deposito (entrambi secretati) sul sito informatico della medesima e all'invio della comunicazione di avvenuto deposito e pubblicazione.
Da qui la piena legittimità della notifica e la nuova decorrenza dei termini prescrizionali, di dieci anni, che quanto al tributo principale, alla data di notifica della intimazione oggi opposta, non erano decorsi.
Vanno invece dichiarate prescritte le voci della cartelle relative a sanzioni ed interessi essendo il termine prescrizionale quinquennale scaduto alla data del 23.5.2022, quindi oltre il periodo di cessazione della sitiuazione emergenziale con conseguente inapplicabilità della proroga biennale dei termini di sospensione.
La cartella n. 03420110024271868000, attiene alla tassa automobilistica del 2008 e come dall'estratto di ruolo sarebbe stata notificata in data 14.12.2011.
Trattandosi di prescrizione triennale e non essendo stati depositati atti interruttivi nella more tra quella data e la notifica dell'intimazione oggi opposta, la cartella va annullata per prescrzione del tributo sottostante.
Quanto, infine, alle cartelle n. 34201400479418320000 e n. 03420160012306723000, esse attengono ai diritti camerali per gli anni 2010, 2011 e 2012, Dall'estratto di ruolo e dalla documentazione allegata, la prima
è stata notificata il 10.6.2015 mediante affissione presso la casa comunale ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per irreperibilità assoluta della società all'indirizzo della relativa sede legale, mentre la seconda è stata notificata con le modalità di cui all'art. 26, comma 2, dpr 602/73 con deposito presso la Camera di Commercio.
Orbene, la prima notifica deve essere dichiarata nulla ed impruduttiva di effetti giacchè trattandosi di persona giuridica andava fatta con le modalità di cui all'art. 145 c.p.c. presso la sede legale o in mancanza, presso la residenza del rappresentante legale. Modalità che dalla relata in atti non risulta assolta con conseguente mancato perfezionamento della stessa e conseguente estinzione per prescrizione quinquennale dei tributi sottostanti, relativi agli anni 2010 e 2011.
Discorso analogo quanto al risultato finale va fatto relativamente all'altra cartella. Questa, infatti, giacchè non era stato possibile rinvenire nell'INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata) alcun indirizzo di posta elettronica certificata valido ed attivo, nonostante l'obbligo di relativa indicazione gravante sulle imprese individuali o costituite in forma societarie e sui professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, risulta notificata in data 18.4.2017 ai sensi dell'art. 26, comma 2, dpr 602/73 mediante deposito telematico dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio di Cosenza.
Ne consegue che il nuovo termine quinquennale di prescrizione andava a scadere nell'aprile del 2022, quindi oltre l'anno di cessazione della situazione emergenziale da covid 19 e conseguente inapplicabilità della proroga biennale al 31.12.2023 della sospensione del decorso dei termini prescrizionali.
Da qui il prodursi degli effetti estintivi anche per questa voce di tributo.
Le spese pssono essere compensate stante il parziale accoglimento del ricorso e le ragioni dell'accoglimento.
P.Q.M.
La Corte, in composizione collegiale, così decide:
a) accoglie parzialmente il ricorso eper l'effetto, annulla parzialmente l'intimazione impugnata relativamente alle voci per sanzioni ed interessi della cartella n. 03420070033778968000, ed, interamente, le cartelle n.
03420110024271868000, n. 34201400479418320000 e n. 03420160012306723000, previa declaratoria di estinzione dei tributi e delle voci in esse riportate;
b) compensa interamente le spese di lite tra le parti.