Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 09/01/2026, n. 86
CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione IRPEG 2003

    La Corte ha ritenuto che la notifica della cartella relativa all'IRPEG 2003 sia avvenuta legittimamente tramite deposito presso la Camera di Commercio, facendo decorrere un nuovo termine di prescrizione decennale che non era ancora scaduto alla data dell'intimazione.

  • Accolto
    Prescrizione sanzioni ed interessi IRPEG 2003

    La Corte ha dichiarato prescritte le voci relative a sanzioni ed interessi, essendo scaduto il termine prescrizionale quinquennale prima della cessazione della situazione emergenziale e della conseguente inapplicabilità della proroga biennale.

  • Accolto
    Prescrizione Tasse Automobilistiche 2008

    La Corte ha annullato la cartella per prescrizione del tributo sottostante, in quanto il termine prescrizionale triennale era scaduto tra la data di notifica della cartella e quella dell'intimazione, senza che fossero stati depositati atti interruttivi.

  • Accolto
    Nullità notifica e prescrizione Diritti Camera di Commercio 2010

    La Corte ha dichiarato nulla la notifica effettuata mediante affissione presso la casa comunale, in quanto per le persone giuridiche la notifica doveva avvenire presso la sede legale o la residenza del legale rappresentante ai sensi dell'art. 145 c.p.c. La conseguente prescrizione quinquennale dei tributi sottostanti è intervenuta.

  • Accolto
    Nullità notifica e prescrizione Diritti Camera di Commercio 2011

    La Corte ha dichiarato nulla la notifica effettuata mediante deposito presso la Camera di Commercio, in quanto il nuovo termine quinquennale di prescrizione era scaduto prima della cessazione della situazione emergenziale e della conseguente inapplicabilità della proroga biennale.

  • Accolto
    Prescrizione Diritti Camera di Commercio 2012

    La Corte ha dichiarato la prescrizione del tributo, in quanto il nuovo termine quinquennale di prescrizione, decorrente dalla notifica avvenuta ai sensi dell'art. 26, comma 2, dpr 602/73, era scaduto prima della cessazione della situazione emergenziale e della conseguente inapplicabilità della proroga biennale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VIII, sentenza 09/01/2026, n. 86
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 86
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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