TRIB
Sentenza 25 maggio 2024
Sentenza 25 maggio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 25/05/2024, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI
SENTENZA
nella causa iscritta al n.2169/2023/2023 RG del Tribunale di Imperia avente ad oggetto “ricorso ex art. 447bis Cpc”
promossa da
SS (PI: ), nella persona di quale legale rappresentante, Pt_1 P.IVA_1 Parte_2 r ta e dife ria José SCIOR il cui studio in Sanremo alla via Fratti n.5 è eletto domicilio
-ricorrente- contro
1) (CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Luca CP_1 C.F._1 RI tudi a Colombo n. 4 è eletto domicilio
2) (CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Luca Controparte_2 C.F._2 RI udio a Colombo n. 4 è eletto domicilio
3) (CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_3 C.F._3 Am sso il alla via San Giovanni n. 12 è eletto domicilio
4) (CF: , rappresentata e difesa Controparte_4 C.F._4 dal studi a Colombo n. 4 è eletto domicilio
-resistenti-
Ragioni della decisione
(1) , quale rappresentante legale della società premesso che la Parte_3 CP_5 società aveva concesso in comodato gratuito a , deceduto in Pt_1 Persona_1 data 4. mobile sito in Sanremo alla via Padre ito a catasto urbano a F. 11/part. 1109/Sub. 5 e a F. 11/Part. 1844-1845), dedotto che gli occupanti (eredi del non provvedevano alla restituzione dell'immobile, richiesta con CP_2 lettera raccomandata del 26.4.2023, allegato di aver espletato, con esito negativo, il tentativo di mediazione, con ricorso ex art. 447bis Cpp, ritualmente notificato, conveniva in giudizio e CP_1 Controparte_2 CP_3 per sentirli condannare, previa risoluzione del contratto Controparte_4 di comodato gratuito a far data dal 30.06.2023, all'immediato rilascio dell'immobile e al pagamento di una somma di danaro a titolo indennità di ingiusta occupazione, con vittoria di spese e competenze di causa. (2) Si costituivano, seppur tardivamente, in giudizio CP_1 CP_2
e che, contestato che
[...] CP_3 Controparte_4
l'immobile oggetto di contesa fosse stato concesso in comodato a e Persona_1
Pag. 1 a 3 che lo stesso si fosse impegnato a rilasciarlo a semplice richiesta, instavano per il rigetto delle domande del ricorrente, con vittoria di spese e compensi professionali. (3) Assunta la prova orale (interpello di testi di parte ricorrente: CP_1
, la causa veniva trattenuta in Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 decisione nell'udienza figurata del 24.5.2024, come da separato verbale. (4) Dalla documentazione versata in atti dalla parte ricorrente (copia bollette pagate e intestate al;
copia F24 IMU pagati dal , dalla dichiarazione resa Parte_3 Pt_3 dal teste disinteressato (alla domanda “vero che il signor e la signora Testimone_2 Pt_3
nella loro qualità di proprietari della concedevano in comodato d'uso Testimone_4 Org_1
l'unità immobiliare sita in Sanremo via Padre Semeria n. 297 al piano primo con utilizzo di parte del terreno al fine di parcheggiare l'automobile?”, rispondeva: «so solo che loro hanno costruito questa casa e quando il ha finito di costruire la parte sopra, ivi vi abitava il figlio con una Pt_3 Per_1 Per_ ragazza di nome . Ricordo che il aveva comperato tutti i mobili»), in assenza di Pt_3 contestazione delle parti resistenti, risulta provato che la società era CP_5 proprietaria l'immobile sito in Sanremo alla via Padre Semeria n.297 sto urbano a F. 11/part. 1109/Sub. 5 e a F. 11/Part. 1844-1845). (5) Dalle dichiarazioni rese dal teste disinteressato (che, alla Testimone_1 domanda “Vero che il signor e la signora nella loro qualità di Pt_3 Testimone_4 proprietari della devano in co unità immobiliare sita Org_1 in Sanremo via Padre Semeria n. 297 al piano primo con utilizzo di parte del terreno al fine di parcheggiare l'automobile?”, rispondeva: «si è vero, lo so in quanto all'epoca mi frequentavo con la famiglia Credo che sia stato concesso in comodato d'uso al figlio »), Pt_3 Per_1 confermate dalla teste disinteressata (che, alla domanda “vero che il Testimone_2 signor e la signora à di proprietari della Pt_3 Testimone_4 Org_1
[...
concedevano in comodato d'uso l'unità immobiliare sita in Sanremo via Padre eria n. 297 al piano primo con utilizzo di parte del terreno al fine di parcheggiare l'automobile?”, rispondeva: «so solo che loro hanno costruito questa casa e quando il ha Pt_3 Per_ finito di costruire la parte sopra, ivi vi abitava il figlio con una ragazza di nome . Ricordo Per_1 che il aveva comperato tutti i mobili») e dalla teste (che, alla Pt_3 Testimone_3 domanda “Vero che il signor e la signora nella loro qualità di Pt_3 Testimone_4 proprietari della concedevano in comodato d'uso l'unità immobiliare sita Org_1 in Sanremo via . 297 al piano primo con utilizzo di parte del terreno al fine di parcheggiare l'automobile?”, rispondeva: «si è vero, me lo dicevano e mia sorella, e Pt_3 lo vedevo. Lo avevano dato in comodato al figlio che ci abitava con la signora » Per_1 CP_1 mentre alla domanda “Vero che il predetto rapporto intercorreva solo ed esclusivamente con il signor ?” rispondeva: «mi riporto a quanto già detto, si è vero», si evince Persona_1 che e quali proprietari della , concedevano Parte_3 Testimone_4 Org_1 in comodato d'uso, a , l'unità immobiliare sita in Sanremo via Padre Persona_1
Semeria n. 297 al pia zo di parte del terreno al fine di parcheggiare l'automobile. (6) Deceduto, in data 4.8.2022, il comodatario quale Persona_3 Parte_3 legale rappresentante della in data 26.04.2023, comunicando al risoluzione CP_5 del contratto con effetto immediato, invitava gli odierni resistenti al rilascio, nei due mesi successivi, dell'immobile (doc. n. 1 di parte ricorrente). (6.1) In caso di morte del comodatario, il comodante ha facoltà di recedere dal contratto anche quando sia stato pattuito un termine a norma dell'art. 1811 Cc, determinandone la anticipata risoluzione del rapporto mediante idonea manifestazione di volontà come nel caso di comodato a tempo indeterminato, con conseguente obbligo per gli eredi di immediata restituzione della cosa. La morte del comodante, così come
Pag. 2 a 3 del comodatario, determina la cessazione del contratto di comodato con l'attribuzione agli eredi del comodante della facoltà di agire per la risoluzione del contratto e reclamare la restituzione della cosa. Peraltro, lo stesso art. 1811 c.c. stabilisce che in caso di morte del comodatario, il comodante, benché sia stato convenuto un termine, può esigere l'immediata restituzione della cosa. (7) Pertanto, le parti resistenti sono tenute alla restituzione, in favore della CP_5 dell'immobile sito in sanremo all via P. Semeria n.297. (8) In ragioni del rapporto che intercorreva tra e la (era il Persona_1 CP_5 figlio di socia della società ) e del breve lasso di tempo Testimone_4 Pt_1 concesso agli odierni resistenti per il rilascio dell'immobile, non è dovuta alcuna indennità per ingiusta occupazione. (9) In ragione della soccombenza, le parti resistenti devono essere condannate al pagamento, in solido tra loro, in favore di nella persona di , CP_5 Parte_3 delle spese di giudizio che vanno liquidate in complessivi euro 1.500,00 oltre spese generali al 15%, € 49,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, IVA e CPA, come per legge
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: 1) condanna e CP_1 Controparte_2 CP_3 [...] i a Controparte_4 CP_5 mobile sito in sanremo all via P. (censito a catasto Parte_3
/part. 1109/Sub. 5 e a F. 11/Part. 1844-1845) 2) condanna e al Controparte_2 CP_3 Controparte_4 pagamento, in solido tra loro, in favore di delle spese di lite che liquida in Parte_3 complessivi euro 1.500,00 oltre spese generali al 15%, € 49,00 per contributo unificato,
€ 27,00 per anticipazioni forfettarie, IVA e CPA, come per legge
3) respinge nel resto
4) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 24.05.2024
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
Pag. 3 a 3
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI
SENTENZA
nella causa iscritta al n.2169/2023/2023 RG del Tribunale di Imperia avente ad oggetto “ricorso ex art. 447bis Cpc”
promossa da
SS (PI: ), nella persona di quale legale rappresentante, Pt_1 P.IVA_1 Parte_2 r ta e dife ria José SCIOR il cui studio in Sanremo alla via Fratti n.5 è eletto domicilio
-ricorrente- contro
1) (CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Luca CP_1 C.F._1 RI tudi a Colombo n. 4 è eletto domicilio
2) (CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Luca Controparte_2 C.F._2 RI udio a Colombo n. 4 è eletto domicilio
3) (CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_3 C.F._3 Am sso il alla via San Giovanni n. 12 è eletto domicilio
4) (CF: , rappresentata e difesa Controparte_4 C.F._4 dal studi a Colombo n. 4 è eletto domicilio
-resistenti-
Ragioni della decisione
(1) , quale rappresentante legale della società premesso che la Parte_3 CP_5 società aveva concesso in comodato gratuito a , deceduto in Pt_1 Persona_1 data 4. mobile sito in Sanremo alla via Padre ito a catasto urbano a F. 11/part. 1109/Sub. 5 e a F. 11/Part. 1844-1845), dedotto che gli occupanti (eredi del non provvedevano alla restituzione dell'immobile, richiesta con CP_2 lettera raccomandata del 26.4.2023, allegato di aver espletato, con esito negativo, il tentativo di mediazione, con ricorso ex art. 447bis Cpp, ritualmente notificato, conveniva in giudizio e CP_1 Controparte_2 CP_3 per sentirli condannare, previa risoluzione del contratto Controparte_4 di comodato gratuito a far data dal 30.06.2023, all'immediato rilascio dell'immobile e al pagamento di una somma di danaro a titolo indennità di ingiusta occupazione, con vittoria di spese e competenze di causa. (2) Si costituivano, seppur tardivamente, in giudizio CP_1 CP_2
e che, contestato che
[...] CP_3 Controparte_4
l'immobile oggetto di contesa fosse stato concesso in comodato a e Persona_1
Pag. 1 a 3 che lo stesso si fosse impegnato a rilasciarlo a semplice richiesta, instavano per il rigetto delle domande del ricorrente, con vittoria di spese e compensi professionali. (3) Assunta la prova orale (interpello di testi di parte ricorrente: CP_1
, la causa veniva trattenuta in Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 decisione nell'udienza figurata del 24.5.2024, come da separato verbale. (4) Dalla documentazione versata in atti dalla parte ricorrente (copia bollette pagate e intestate al;
copia F24 IMU pagati dal , dalla dichiarazione resa Parte_3 Pt_3 dal teste disinteressato (alla domanda “vero che il signor e la signora Testimone_2 Pt_3
nella loro qualità di proprietari della concedevano in comodato d'uso Testimone_4 Org_1
l'unità immobiliare sita in Sanremo via Padre Semeria n. 297 al piano primo con utilizzo di parte del terreno al fine di parcheggiare l'automobile?”, rispondeva: «so solo che loro hanno costruito questa casa e quando il ha finito di costruire la parte sopra, ivi vi abitava il figlio con una Pt_3 Per_1 Per_ ragazza di nome . Ricordo che il aveva comperato tutti i mobili»), in assenza di Pt_3 contestazione delle parti resistenti, risulta provato che la società era CP_5 proprietaria l'immobile sito in Sanremo alla via Padre Semeria n.297 sto urbano a F. 11/part. 1109/Sub. 5 e a F. 11/Part. 1844-1845). (5) Dalle dichiarazioni rese dal teste disinteressato (che, alla Testimone_1 domanda “Vero che il signor e la signora nella loro qualità di Pt_3 Testimone_4 proprietari della devano in co unità immobiliare sita Org_1 in Sanremo via Padre Semeria n. 297 al piano primo con utilizzo di parte del terreno al fine di parcheggiare l'automobile?”, rispondeva: «si è vero, lo so in quanto all'epoca mi frequentavo con la famiglia Credo che sia stato concesso in comodato d'uso al figlio »), Pt_3 Per_1 confermate dalla teste disinteressata (che, alla domanda “vero che il Testimone_2 signor e la signora à di proprietari della Pt_3 Testimone_4 Org_1
[...
concedevano in comodato d'uso l'unità immobiliare sita in Sanremo via Padre eria n. 297 al piano primo con utilizzo di parte del terreno al fine di parcheggiare l'automobile?”, rispondeva: «so solo che loro hanno costruito questa casa e quando il ha Pt_3 Per_ finito di costruire la parte sopra, ivi vi abitava il figlio con una ragazza di nome . Ricordo Per_1 che il aveva comperato tutti i mobili») e dalla teste (che, alla Pt_3 Testimone_3 domanda “Vero che il signor e la signora nella loro qualità di Pt_3 Testimone_4 proprietari della concedevano in comodato d'uso l'unità immobiliare sita Org_1 in Sanremo via . 297 al piano primo con utilizzo di parte del terreno al fine di parcheggiare l'automobile?”, rispondeva: «si è vero, me lo dicevano e mia sorella, e Pt_3 lo vedevo. Lo avevano dato in comodato al figlio che ci abitava con la signora » Per_1 CP_1 mentre alla domanda “Vero che il predetto rapporto intercorreva solo ed esclusivamente con il signor ?” rispondeva: «mi riporto a quanto già detto, si è vero», si evince Persona_1 che e quali proprietari della , concedevano Parte_3 Testimone_4 Org_1 in comodato d'uso, a , l'unità immobiliare sita in Sanremo via Padre Persona_1
Semeria n. 297 al pia zo di parte del terreno al fine di parcheggiare l'automobile. (6) Deceduto, in data 4.8.2022, il comodatario quale Persona_3 Parte_3 legale rappresentante della in data 26.04.2023, comunicando al risoluzione CP_5 del contratto con effetto immediato, invitava gli odierni resistenti al rilascio, nei due mesi successivi, dell'immobile (doc. n. 1 di parte ricorrente). (6.1) In caso di morte del comodatario, il comodante ha facoltà di recedere dal contratto anche quando sia stato pattuito un termine a norma dell'art. 1811 Cc, determinandone la anticipata risoluzione del rapporto mediante idonea manifestazione di volontà come nel caso di comodato a tempo indeterminato, con conseguente obbligo per gli eredi di immediata restituzione della cosa. La morte del comodante, così come
Pag. 2 a 3 del comodatario, determina la cessazione del contratto di comodato con l'attribuzione agli eredi del comodante della facoltà di agire per la risoluzione del contratto e reclamare la restituzione della cosa. Peraltro, lo stesso art. 1811 c.c. stabilisce che in caso di morte del comodatario, il comodante, benché sia stato convenuto un termine, può esigere l'immediata restituzione della cosa. (7) Pertanto, le parti resistenti sono tenute alla restituzione, in favore della CP_5 dell'immobile sito in sanremo all via P. Semeria n.297. (8) In ragioni del rapporto che intercorreva tra e la (era il Persona_1 CP_5 figlio di socia della società ) e del breve lasso di tempo Testimone_4 Pt_1 concesso agli odierni resistenti per il rilascio dell'immobile, non è dovuta alcuna indennità per ingiusta occupazione. (9) In ragione della soccombenza, le parti resistenti devono essere condannate al pagamento, in solido tra loro, in favore di nella persona di , CP_5 Parte_3 delle spese di giudizio che vanno liquidate in complessivi euro 1.500,00 oltre spese generali al 15%, € 49,00 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, IVA e CPA, come per legge
PQM
Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: 1) condanna e CP_1 Controparte_2 CP_3 [...] i a Controparte_4 CP_5 mobile sito in sanremo all via P. (censito a catasto Parte_3
/part. 1109/Sub. 5 e a F. 11/Part. 1844-1845) 2) condanna e al Controparte_2 CP_3 Controparte_4 pagamento, in solido tra loro, in favore di delle spese di lite che liquida in Parte_3 complessivi euro 1.500,00 oltre spese generali al 15%, € 49,00 per contributo unificato,
€ 27,00 per anticipazioni forfettarie, IVA e CPA, come per legge
3) respinge nel resto
4) visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati Imperia, 24.05.2024
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (sottoscritta con firma digitale)
Pag. 3 a 3