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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 14/10/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere all'esito della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 441 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(avv. Graziano Di Natale) Parte_1 appellante
E
(avv.ti Simona Vircillo Controparte_1
e IC TT) appellato
E
(avv. Giuseppina Bianco) Controparte_2
terzo interventore
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Paola. Conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
Pag. 1 di 7 FATTO
1. dirigente medico dell' Parte_1 Controparte_1
ha adito, con ricorso del 19.2.2019, il tribunale di Paola per lamentare che
[...]
l'incarico di direzione della struttura complessa di medicina generale dell'ospedale di Cetraro, per il quale aveva presentato domanda a seguito dell'avviso di selezione del 21.3.2018, era stato conferito a chi, nella graduatoria redatta dalla commissione esaminatrice, era al secondo posto e non a lui, che in quella graduatoria s'era invece classificato primo.
2. Nell'eccepire la violazione dell'art. 15, c. 7 bis, lett. b), del d.lgs. n.
502/1992 che, nella formulazione ratione temporis applicabile, imponeva di motivare analiticamente la scelta di conferire l'incarico ad un candidato diverso da quello avente il miglior punteggio in graduatoria, e nel denunciare l'illegittima preferenza accordata al il ricorrente ha impugnato l'atto con cui, il CP_2
22.1.2019, l'incarico è stato conferito a quest'ultimo. Ha quindi chiesto che la convenuta sia condannata: a) in via principale, a stipulare con lui, Controparte_1 in quanto vincitore della selezione, il relativo contratto individuale di lavoro;
b) in via subordinata, a motivare analiticamente la scelta contraria;
c) in via ulteriormente subordinata, a riassegnargli le funzioni di direttore reggente della struttura complessa che sino al 22.1.2019 aveva svolto;
d) a risarcirgli il danno patrimoniale che ha sofferto a causa della perdita del trattamento retributivo più favorevole spettante a chi ricopre l'incarico rivendicato, nonché a regolarizzare la sua posizione contributiva.
3. Nella resistenza dell'Azienda sanitaria convenuta e di CP_2
che ha spiegato intervento adesivo in favore di quest'ultima, il tribunale:
[...]
1) ha escluso che il ricorrente, benché inserito al primo posto della terna degli aspiranti individuata dalla commissione esaminatrice, abbia maturato un diritto soggettivo a conseguire l'incarico che rivendica;
2) ha comunque preliminarmente ritenuto che l'interesse ad ottenerlo sia venuto meno, perché dal 1.2.2022, il ricorrente è stato collocato in quiescenza per raggiunti limiti d'età; 3) ha rigettato la domanda di risarcimento del danno da lesione del diritto soggettivo all'incarico, avendo negato al ricorrente tale diritto;
4) ha ritenuto che, in mancanza di autonoma ed esplicita domanda, non gli si possa accordare il risarcimento del
Pag. 2 di 7 danno da perdita di chance che, a fronte del denunciato illegittimo esercizio della discrezionalità comunque spettante al direttore generale nella scelta del soggetto a cui conferire l'incarico, è l'unica forma di risarcimento a cui il ricorrente avrebbe potuto aspirare;
5) ha compensato le spese in ragione della complessità delle questioni trattate, della posizione delle parti e dell'andamento della causa.
4. Il ricorrente interpone appello per due motivi. Con il primo, addebita al tribunale di aver erroneamente ritenuto che l'atto di conferimento dell'incarico al sia stato analiticamente motivato, benché la motivazione sia apparente (in CP_2 quanto limitata a mere enunciazioni apodittiche e contradditorie) e irrispettosa dei canoni di buona fede e correttezza a quali avrebbe invece dovuto conformarsi. Con il secondo, si duole del mancato riconoscimento del diritto al risarcimento del danno che assume discendere dalla violazione dell'art. 2043 c.c. e dalla lesione di una posizione soggettiva che è “giuridicamente protetta”, “ancorché non sia stata acquisita alla sfera soggettiva del ricorrente”: richiama, a proposito, la giurisprudenza che al partecipante ad una procedura selettiva che lamenti di non essere stato correttamente valutato riconosce l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della valutazione, e il risarcimento del danno da perdita di chance. Rimarca il proprio “diritto ad agire” perché alla data di instaurazione del giudizio non aveva ancora raggiunto il limite massimo d'età.
Addebita infine al tribunale di non aver acquisito presso l'Azienda sanitaria e la
Regione Calabria la documentazione che egli aveva richiesto ai fini dell'istruttoria della controversia e, altresì, di non aver espletato la consulenza tecnica necessaria per quantificare i danni da lui subiti.
5. L'Azienda sanitaria provinciale appellata ed hanno Controparte_2 chiesto il rigetto dell'impugnazione, che assumono infondata.
6. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione, il Collegio ha acquisito le note depositate dalle parti e decide con la presente sentenza.
DIRITTO
7. L'appello non merita accoglimento.
8. Il primo motivo di gravame, che si incentra sul difetto di analitica motivazione del provvedimento con cui l'incarico dirigenziale controverso non è
Pag. 3 di 7 stato conferito all'appellante, va disatteso perché, in realtà, il tribunale ha ritenuto ostativo all'accoglimento delle domande attoree, che presuppongo la lesione del diritto soggettivo all'incarico, il rilievo, preliminare ed assorbente, dell'inesistenza del diritto soggettivo medesimo e, alla luce di questa premessa, ha respinto le rivendicazioni del ricorrente per due ordini di ragioni che egli, nell'atto di appello, non ha sottoposto ad alcuna specifica ed argomentata censura.
8.1. Più in particolare, il tribunale, in conformità all'insegnamento della costante giurisprudenza, ha affermato, in premessa, che nessuno dei candidati inseriti nella terna che la commissione esaminatrice ha sottoposto al direttore generale (“si badi bene, neppure il candidato con il punteggio più alto”) può
“vantare alcun diritto soggettivo a conseguire l'incarico”1.
8.2. Dopo aver fatto questa premessa, il tribunale ha respinto, oltre alla domanda di conferimento dell'incarico2, anche la domanda di adempimento specifico (al rinnovo, da parte del direttore generale a cui compete, della valutazione propedeutica alla scelta del candidato a cui conferire l'incarico) perché ha constatato che, in corso di causa, il ricorrente era stato collocato in congedo in quanto aveva compiuto il settantesimo anno d'età. Del rinnovo della valutazione, pertanto, egli non avrebbe potuto giovarsi, così come non avrebbe più potuto svolgere l'incarico che rivendica. Ed è perciò che, correttamente, il tribunale ha ravvisato, rispetto a questa prima domanda, la sopravvenuta carenza di interesse.
8.3. Contro questa statuizione l'appellante non ha mosso alcuna specifica censura, né ha negato le circostanze fattuali (peraltro pacifiche e documentate, per quanto concerne l'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti d'età) su cui essa si fonda. Sicché il primo ordine di ragioni esposto dal tribunale,
Pag. 4 di 7 che è ostativo alla postulata condanna al conferimento dell'incarico o, in subordine, al rinnovo della procedura valutativa, va confermato.
9. Altrettanto è a dirsi per il secondo motivo di gravame, che si incentra sul mancato risarcimento del danno. La relativa statuizione, con cui il tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria azionata, non trova nell'atto di appello una specifica censura.
9.1. Ed infatti il tribunale: a) ha ritenuto che l'aspirante che si duole della scorretta valutazione a cui è conseguita l'assegnazione dell'incarico ad altri e non a lui possa rivendicare esclusivamente il risarcimento del danno da perdita di chance;
b) ha però constato che il ricorrente non ha avanzato siffatta rivendicazione (“non avendo neppure velatamente dedotto e richiesto il risarcimento del danno da perdita di chance”).
9.2. Entrambe tali statuizioni non sono state confutate dall'appellante, il quale: a) si richiama, in diritto, ad un arresto giurisprudenziale che, a ben vedere, è confermativo del principio a cui il tribunale si è rifatto3; b) non smentisce, in fatto, la constatazione che la sua domanda risarcitoria non aveva ad oggetto il danno da perdita della chance di ottenere l'incarico. Sicché anche il secondo ordine di ragioni esposto dal tribunale, che osta all'accoglimento della spiegata domanda di condanna al risarcimento del danno da perdita dell'incarico (e non già della chance di conseguirlo4), va confermato.
Pag. 5 di 7 10. Ne consegue il rigetto dei motivi di gravame.
11. Giova peraltro rilevare come la ricostruzione della fattispecie controversa nei termini civilistici che le si addicono, vertendosi in materia di pubblico impiego privatizzato, preclude, comunque, il riconoscimento, in capo al lavoratore ricorrente, della posizione soggettiva giuridica che assume lesa dalla condotta della controparte datoriale.
11.1. Fatto si è che il bando a cui il ricorrente ha risposto, presentando domanda, aveva ad oggetto il conferimento di un incarico della durata minima di cinque anni. Ma lui, che al momento della domanda aveva già compiuto 66 anni, non avrebbe potuto garantire quella durata, perché non avrebbe potuto rimanere in servizio oltre il limite massimo d'età che è di 70 anni. La sua domanda di partecipazione, che integra l'accettazione della proposta contenuta nel bando, seppur condizionata all'esito della procedura di nomina, non ha quindi avuto un contenuto collimante con quella stessa proposta proprio perché, rispetto alla disponibilità quinquennale richiesta, si è risolta nella tacita controproposta di ricoprire l'incarico per una durata inferiore5. Come tale è valsa a porre il ricorrente in una posizione dissimile da quella degli altri concorrenti e ha giustificato, legittimandola, la scelta del direttore generale di preferirgli chi, tra loro, era invece in condizione di assicurare la durata richiesta dal bando. In questa prospettiva, la motivazione addotta dal direttore generale, che si fonda proprio sull'impossibilità per l'appellante di ricoprire l'incarico per la bandita durata quinquennale, risulta non sono analitica, ma del tutto ragionevole e condivisibile.
12. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri tariffari vigenti e al valore indeterminabile della causa.
e al calcolo delle probabilità, soltanto la possibilità che avrebbe avuto di conseguire il superiore inquadramento, atteso che la valutazione equitativa del danno ex art. 1226 cod.civ. presuppone pur sempre che risulti comprovata l'esistenza di un danno risarcibile”. 5 Cass. 5295/2007: “Costituendo il bando di concorso per l'assunzione di personale una vera e propria offerta al pubblico, all'esito della selezione, per poter reclamare la illegittimità del provvedimento di non assunzione ed invocare la conclusione del contratto di lavoro ed il correlativo diritto all'assunzione, il candidato deve avere accettato la delineata offerta in maniera conforme alla proposta contrattuale …”.
Pag. 6 di 7 13. Stante l'esito dell'appello, occorre dare atto dei presupposti oggettivi per il c.d. raddoppio del contributo unificato a carico della parte che l'ha proposto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 con ricorso depositato il 17.4.2024, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Paola, giudice del lavoro, n. 16/24, pubblicata in data 13.1.2024, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante a rifondere alle controparti le spese del grado che liquida, in favore di ciascuna di esse, in 4.800 euro oltre rimborsi e accessori di legge;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 06/10/2025.
Il Consigliere estensore dott. Rosario Murgida
La Presidente
dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 7 di 7
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cons. Stato n. 2940/2016 in mot.: “La nomina del dirigente, per quanto presidiata ora da più marcate garanzie procedimentali e da un rafforzato onere motivazionale (nell'ipotesi … di nomina di un soggetto diverso da quello che ha ottenuto il maggior punteggio da parte della Commissione), rimane sempre affidata alla responsabilità manageriale del Direttore Generale e riposa su valutazioni di carattere fiduciario …”. 2 Cass. n. 10496/2025 in mot.: “Il dirigente pretermesso non può pretendere dal giudice un intervento sostitutivo e chiedere l'attribuzione dell'incarico, ma può agire per il risarcimento del danno, ove il pregiudizio si correli all'inadempimento degli obblighi gravanti sull'amministrazione
(fra molte, Cass. Sez. L, 23/09/2013, n. 21700; Cass. Sez. L, 28/02/2020, n. 5546)”. 3 Cass. 2209/2022: “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il lavoratore, nell'ipotesi di illegittima esclusione da una procedura selettiva o di erronea valutazione del medesimo, è titolare di un diritto soggettivo all'effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative e può esercitare l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della valutazione, nonché agire per il risarcimento del danno anche da perdita di "chance", ma non può domandare al giudice di sostituirsi al datore di lavoro quanto alle valutazioni discrezionali …”. 4 Cass. 852/2006: “Nel rapporto di lavoro privato, in caso di esclusione del lavoratore dalla partecipazione ad un concorso per la promozione ad una qualifica superiore, occorre tenere distinte le domande di risarcimento del danno aventi per oggetto, da un lato, il pregiudizio derivante dalla mancata promozione (promozione configurata come sicura in caso di partecipazione al concorso) e, dall'altro, la perdita di "chance", cioè la mera probabilità di conseguire la promozione in conseguenza della partecipazione al concorso, in quanto costituiscono domande diverse, non ricomprese l'una nell'altra, in relazione alla diversità di fatti e circostanze da cui desumere l'entità della probabilità per l'interessato per vincere il concorso. Diverso è anche il contenuto dell'onere probatorio posto a carico del lavoratore nei due casi, in quanto, in caso di domanda di risarcimento danni per perdita di "chance", il ricorrente ha l'onere di provare, anche facendo ricorso a presunzioni
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Barbara Fatale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere all'esito della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 441 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(avv. Graziano Di Natale) Parte_1 appellante
E
(avv.ti Simona Vircillo Controparte_1
e IC TT) appellato
E
(avv. Giuseppina Bianco) Controparte_2
terzo interventore
Oggetto: appello a sentenza del tribunale di Paola. Conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa.
Conclusioni: come dai rispettivi atti di causa.
Pag. 1 di 7 FATTO
1. dirigente medico dell' Parte_1 Controparte_1
ha adito, con ricorso del 19.2.2019, il tribunale di Paola per lamentare che
[...]
l'incarico di direzione della struttura complessa di medicina generale dell'ospedale di Cetraro, per il quale aveva presentato domanda a seguito dell'avviso di selezione del 21.3.2018, era stato conferito a chi, nella graduatoria redatta dalla commissione esaminatrice, era al secondo posto e non a lui, che in quella graduatoria s'era invece classificato primo.
2. Nell'eccepire la violazione dell'art. 15, c. 7 bis, lett. b), del d.lgs. n.
502/1992 che, nella formulazione ratione temporis applicabile, imponeva di motivare analiticamente la scelta di conferire l'incarico ad un candidato diverso da quello avente il miglior punteggio in graduatoria, e nel denunciare l'illegittima preferenza accordata al il ricorrente ha impugnato l'atto con cui, il CP_2
22.1.2019, l'incarico è stato conferito a quest'ultimo. Ha quindi chiesto che la convenuta sia condannata: a) in via principale, a stipulare con lui, Controparte_1 in quanto vincitore della selezione, il relativo contratto individuale di lavoro;
b) in via subordinata, a motivare analiticamente la scelta contraria;
c) in via ulteriormente subordinata, a riassegnargli le funzioni di direttore reggente della struttura complessa che sino al 22.1.2019 aveva svolto;
d) a risarcirgli il danno patrimoniale che ha sofferto a causa della perdita del trattamento retributivo più favorevole spettante a chi ricopre l'incarico rivendicato, nonché a regolarizzare la sua posizione contributiva.
3. Nella resistenza dell'Azienda sanitaria convenuta e di CP_2
che ha spiegato intervento adesivo in favore di quest'ultima, il tribunale:
[...]
1) ha escluso che il ricorrente, benché inserito al primo posto della terna degli aspiranti individuata dalla commissione esaminatrice, abbia maturato un diritto soggettivo a conseguire l'incarico che rivendica;
2) ha comunque preliminarmente ritenuto che l'interesse ad ottenerlo sia venuto meno, perché dal 1.2.2022, il ricorrente è stato collocato in quiescenza per raggiunti limiti d'età; 3) ha rigettato la domanda di risarcimento del danno da lesione del diritto soggettivo all'incarico, avendo negato al ricorrente tale diritto;
4) ha ritenuto che, in mancanza di autonoma ed esplicita domanda, non gli si possa accordare il risarcimento del
Pag. 2 di 7 danno da perdita di chance che, a fronte del denunciato illegittimo esercizio della discrezionalità comunque spettante al direttore generale nella scelta del soggetto a cui conferire l'incarico, è l'unica forma di risarcimento a cui il ricorrente avrebbe potuto aspirare;
5) ha compensato le spese in ragione della complessità delle questioni trattate, della posizione delle parti e dell'andamento della causa.
4. Il ricorrente interpone appello per due motivi. Con il primo, addebita al tribunale di aver erroneamente ritenuto che l'atto di conferimento dell'incarico al sia stato analiticamente motivato, benché la motivazione sia apparente (in CP_2 quanto limitata a mere enunciazioni apodittiche e contradditorie) e irrispettosa dei canoni di buona fede e correttezza a quali avrebbe invece dovuto conformarsi. Con il secondo, si duole del mancato riconoscimento del diritto al risarcimento del danno che assume discendere dalla violazione dell'art. 2043 c.c. e dalla lesione di una posizione soggettiva che è “giuridicamente protetta”, “ancorché non sia stata acquisita alla sfera soggettiva del ricorrente”: richiama, a proposito, la giurisprudenza che al partecipante ad una procedura selettiva che lamenti di non essere stato correttamente valutato riconosce l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della valutazione, e il risarcimento del danno da perdita di chance. Rimarca il proprio “diritto ad agire” perché alla data di instaurazione del giudizio non aveva ancora raggiunto il limite massimo d'età.
Addebita infine al tribunale di non aver acquisito presso l'Azienda sanitaria e la
Regione Calabria la documentazione che egli aveva richiesto ai fini dell'istruttoria della controversia e, altresì, di non aver espletato la consulenza tecnica necessaria per quantificare i danni da lui subiti.
5. L'Azienda sanitaria provinciale appellata ed hanno Controparte_2 chiesto il rigetto dell'impugnazione, che assumono infondata.
6. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione, il Collegio ha acquisito le note depositate dalle parti e decide con la presente sentenza.
DIRITTO
7. L'appello non merita accoglimento.
8. Il primo motivo di gravame, che si incentra sul difetto di analitica motivazione del provvedimento con cui l'incarico dirigenziale controverso non è
Pag. 3 di 7 stato conferito all'appellante, va disatteso perché, in realtà, il tribunale ha ritenuto ostativo all'accoglimento delle domande attoree, che presuppongo la lesione del diritto soggettivo all'incarico, il rilievo, preliminare ed assorbente, dell'inesistenza del diritto soggettivo medesimo e, alla luce di questa premessa, ha respinto le rivendicazioni del ricorrente per due ordini di ragioni che egli, nell'atto di appello, non ha sottoposto ad alcuna specifica ed argomentata censura.
8.1. Più in particolare, il tribunale, in conformità all'insegnamento della costante giurisprudenza, ha affermato, in premessa, che nessuno dei candidati inseriti nella terna che la commissione esaminatrice ha sottoposto al direttore generale (“si badi bene, neppure il candidato con il punteggio più alto”) può
“vantare alcun diritto soggettivo a conseguire l'incarico”1.
8.2. Dopo aver fatto questa premessa, il tribunale ha respinto, oltre alla domanda di conferimento dell'incarico2, anche la domanda di adempimento specifico (al rinnovo, da parte del direttore generale a cui compete, della valutazione propedeutica alla scelta del candidato a cui conferire l'incarico) perché ha constatato che, in corso di causa, il ricorrente era stato collocato in congedo in quanto aveva compiuto il settantesimo anno d'età. Del rinnovo della valutazione, pertanto, egli non avrebbe potuto giovarsi, così come non avrebbe più potuto svolgere l'incarico che rivendica. Ed è perciò che, correttamente, il tribunale ha ravvisato, rispetto a questa prima domanda, la sopravvenuta carenza di interesse.
8.3. Contro questa statuizione l'appellante non ha mosso alcuna specifica censura, né ha negato le circostanze fattuali (peraltro pacifiche e documentate, per quanto concerne l'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti d'età) su cui essa si fonda. Sicché il primo ordine di ragioni esposto dal tribunale,
Pag. 4 di 7 che è ostativo alla postulata condanna al conferimento dell'incarico o, in subordine, al rinnovo della procedura valutativa, va confermato.
9. Altrettanto è a dirsi per il secondo motivo di gravame, che si incentra sul mancato risarcimento del danno. La relativa statuizione, con cui il tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria azionata, non trova nell'atto di appello una specifica censura.
9.1. Ed infatti il tribunale: a) ha ritenuto che l'aspirante che si duole della scorretta valutazione a cui è conseguita l'assegnazione dell'incarico ad altri e non a lui possa rivendicare esclusivamente il risarcimento del danno da perdita di chance;
b) ha però constato che il ricorrente non ha avanzato siffatta rivendicazione (“non avendo neppure velatamente dedotto e richiesto il risarcimento del danno da perdita di chance”).
9.2. Entrambe tali statuizioni non sono state confutate dall'appellante, il quale: a) si richiama, in diritto, ad un arresto giurisprudenziale che, a ben vedere, è confermativo del principio a cui il tribunale si è rifatto3; b) non smentisce, in fatto, la constatazione che la sua domanda risarcitoria non aveva ad oggetto il danno da perdita della chance di ottenere l'incarico. Sicché anche il secondo ordine di ragioni esposto dal tribunale, che osta all'accoglimento della spiegata domanda di condanna al risarcimento del danno da perdita dell'incarico (e non già della chance di conseguirlo4), va confermato.
Pag. 5 di 7 10. Ne consegue il rigetto dei motivi di gravame.
11. Giova peraltro rilevare come la ricostruzione della fattispecie controversa nei termini civilistici che le si addicono, vertendosi in materia di pubblico impiego privatizzato, preclude, comunque, il riconoscimento, in capo al lavoratore ricorrente, della posizione soggettiva giuridica che assume lesa dalla condotta della controparte datoriale.
11.1. Fatto si è che il bando a cui il ricorrente ha risposto, presentando domanda, aveva ad oggetto il conferimento di un incarico della durata minima di cinque anni. Ma lui, che al momento della domanda aveva già compiuto 66 anni, non avrebbe potuto garantire quella durata, perché non avrebbe potuto rimanere in servizio oltre il limite massimo d'età che è di 70 anni. La sua domanda di partecipazione, che integra l'accettazione della proposta contenuta nel bando, seppur condizionata all'esito della procedura di nomina, non ha quindi avuto un contenuto collimante con quella stessa proposta proprio perché, rispetto alla disponibilità quinquennale richiesta, si è risolta nella tacita controproposta di ricoprire l'incarico per una durata inferiore5. Come tale è valsa a porre il ricorrente in una posizione dissimile da quella degli altri concorrenti e ha giustificato, legittimandola, la scelta del direttore generale di preferirgli chi, tra loro, era invece in condizione di assicurare la durata richiesta dal bando. In questa prospettiva, la motivazione addotta dal direttore generale, che si fonda proprio sull'impossibilità per l'appellante di ricoprire l'incarico per la bandita durata quinquennale, risulta non sono analitica, ma del tutto ragionevole e condivisibile.
12. Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in base ai parametri tariffari vigenti e al valore indeterminabile della causa.
e al calcolo delle probabilità, soltanto la possibilità che avrebbe avuto di conseguire il superiore inquadramento, atteso che la valutazione equitativa del danno ex art. 1226 cod.civ. presuppone pur sempre che risulti comprovata l'esistenza di un danno risarcibile”. 5 Cass. 5295/2007: “Costituendo il bando di concorso per l'assunzione di personale una vera e propria offerta al pubblico, all'esito della selezione, per poter reclamare la illegittimità del provvedimento di non assunzione ed invocare la conclusione del contratto di lavoro ed il correlativo diritto all'assunzione, il candidato deve avere accettato la delineata offerta in maniera conforme alla proposta contrattuale …”.
Pag. 6 di 7 13. Stante l'esito dell'appello, occorre dare atto dei presupposti oggettivi per il c.d. raddoppio del contributo unificato a carico della parte che l'ha proposto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1 con ricorso depositato il 17.4.2024, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Paola, giudice del lavoro, n. 16/24, pubblicata in data 13.1.2024, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante a rifondere alle controparti le spese del grado che liquida, in favore di ciascuna di esse, in 4.800 euro oltre rimborsi e accessori di legge;
3. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di appello di Catanzaro, sezione lavoro, del 06/10/2025.
Il Consigliere estensore dott. Rosario Murgida
La Presidente
dott.ssa Barbara Fatale
Pag. 7 di 7
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cons. Stato n. 2940/2016 in mot.: “La nomina del dirigente, per quanto presidiata ora da più marcate garanzie procedimentali e da un rafforzato onere motivazionale (nell'ipotesi … di nomina di un soggetto diverso da quello che ha ottenuto il maggior punteggio da parte della Commissione), rimane sempre affidata alla responsabilità manageriale del Direttore Generale e riposa su valutazioni di carattere fiduciario …”. 2 Cass. n. 10496/2025 in mot.: “Il dirigente pretermesso non può pretendere dal giudice un intervento sostitutivo e chiedere l'attribuzione dell'incarico, ma può agire per il risarcimento del danno, ove il pregiudizio si correli all'inadempimento degli obblighi gravanti sull'amministrazione
(fra molte, Cass. Sez. L, 23/09/2013, n. 21700; Cass. Sez. L, 28/02/2020, n. 5546)”. 3 Cass. 2209/2022: “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il lavoratore, nell'ipotesi di illegittima esclusione da una procedura selettiva o di erronea valutazione del medesimo, è titolare di un diritto soggettivo all'effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative e può esercitare l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della valutazione, nonché agire per il risarcimento del danno anche da perdita di "chance", ma non può domandare al giudice di sostituirsi al datore di lavoro quanto alle valutazioni discrezionali …”. 4 Cass. 852/2006: “Nel rapporto di lavoro privato, in caso di esclusione del lavoratore dalla partecipazione ad un concorso per la promozione ad una qualifica superiore, occorre tenere distinte le domande di risarcimento del danno aventi per oggetto, da un lato, il pregiudizio derivante dalla mancata promozione (promozione configurata come sicura in caso di partecipazione al concorso) e, dall'altro, la perdita di "chance", cioè la mera probabilità di conseguire la promozione in conseguenza della partecipazione al concorso, in quanto costituiscono domande diverse, non ricomprese l'una nell'altra, in relazione alla diversità di fatti e circostanze da cui desumere l'entità della probabilità per l'interessato per vincere il concorso. Diverso è anche il contenuto dell'onere probatorio posto a carico del lavoratore nei due casi, in quanto, in caso di domanda di risarcimento danni per perdita di "chance", il ricorrente ha l'onere di provare, anche facendo ricorso a presunzioni