Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 28/01/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
n.8104/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dell'avv. DIPAOLA GIACOMO -c.f. , nonché C.F._2 dell'avv. GAMMAROTA MARIA LISIA -c.f. ; C.F._3
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._4
-parte resistente- all'udienza del 28/01/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 02/11/2023 – entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso – il ricorso introduttivo del giudizio di merito ATP, chiedendo, previa declaratoria della sussistenza dei requisiti sanitari prescritti dalla legge, il riconoscimento
1
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata.
La domanda attorea è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta per quanto di ragioni sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
Premessa la sussistenza della legittimazione passiva esclusiva dell' – in quanto il procedimento per ATP ex art.445 bis CP_1
c.p.c. è diretto esclusivamente all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per conseguire il diritto alla prestazione assistenziale menzionata in ricorso e non anche ad ottenere la declaratoria del corrispondente diritto – nel merito occorre evidenziare che, ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità ovvero della pensione d'inabilità il legislatore ha previsto una percentuale minima – già fissata ai due terzi della capacità lavorativa normale e successivamente elevata al 74% (art. 9 D.lgs. n. 509/88; D. M. 05/02/1992) – nonché limiti reddituali periodicamente rivalutabili, differenziati per categoria ed entità delle minorazioni.
Nel caso di specie, occorre evidenziare che il CTU nominato nel corso del presente giudizio di merito ATP per l'espletamento di un supplemento peritale – le cui conclusioni Questo Giudicante reputa condivisibili, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – ha affermato la sussistenza, in capo alla stessa parte ricorrente, dei requisiti sanitari per la fruizione soltanto dell'assegno di invalidità civile, avendo valutato l'invalidità permanente nella misura pari al 74%, che è corrispondente a quella prescritta dalla legge per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile con decorrenza differita dal giorno 15/05/2024 (epoca dell'accertamento della frattura metatarsale 15/05/24 (si vedano
2 la valutazione medico-legale e le conclusioni rassegnate dal CTU da pag.6 a pag.10 della sua relazione scritta).
In particolare, si condivide la seguente valutazione medico-legale espressa dal CTU nel suo elaborato peritale:
«QUESITO 2): Sulla scorta delle motivazioni che hanno mosso la contestazione dell'elaborato peritale dalla scrivente redatto in data 08/08/23 che hanno portato i difensori della ricorrente a formulare la richiesta di disposizione di Parte_1 una nuova perizia, e sulla base anche della nuova documentazione sopraggiunta, esprimo la seguente valutazione medico-legale:
È documentalmente accertato che la ricorrente sia affetta da
Obesità con complicanze artrosiche, riconosciute sia in sede di
CIC che dalla scrivente. Nell'ultimo anno ha subito un incremento ponderale significativo, passando da un peso di 90 Kg ad uno di
97Kg. Tale variazione ha determinato il passaggio da una classe di
Obesità I ad una II. Dal punto di vista clinico, è rilevante osservare che le condizioni clinico-funzionali relative alle limitazioni della mobilità rimangono sostanzialmente invariate. Le articolazioni maggiormente sollecitate dal sovraccarico meccanico dovuto all'obesità, ossia ginocchia metatarsi e vertebre continuano a presentare un quadro di artrosi e dolenzia, quest'ultima migliorata con i recenti cicli di FSK.
Si specifica che anche lo sperone calcaneare è in gran parte dovuto al sovraccarico dovuto al peso.
In risposta al punto 3 delle motivazione che hanno dato atto alla richiesta di merito, è importante ricordare che in sede di prima valutazione peritale il quadro deambulatorio descritto, faceva anche menzione oltre che dell'artrosi anche della “marcata limitazione funzionale del ginocchio sx”, la quale anziché essere liquidata soltanto come quadro artrosico legato all'obesità ha meritato valutazione apposita ricondotta a “ESITI DI TRATTAMENTO
CHIRURGICO DI GINOCCHIO”, cod. 7221 del DM 05/02/92, percentuale
30%. Il piatto tibiale è infatti una delle componenti ossee facenti parti dell'articolazione del ginocchio. Tre ossa si incontrano per formare l'articolazione del ginocchio: il femore
3 (l'osso della coscia), la tibia (l'osso della gamba), e la rotula
(o patella). Un danno nella regione tibiale può provocare un allineamento improprio dell'arto, e nel tempo può contribuire a generare artrosi, instabilità e riduzione del movimento del ginocchio. Sintomatologia presentata, descritta e valutata nel caso specifico della ricorrente. Si potrebbe per analogia riconoscere alla ricorrente, con codice 7225 del DM 05/02/1992 piede piatto bilaterale percentuale 7%, la compromissione funzionale legata alla presenza di piede cavo, in precedenza non valutato dalla scrivente. Il piede cavo può presentarsi con diversi sintomi, metatarsalgia cioè un dolore a livello della pianta del piede, magari con la comparsa di ipercheratosi sempre nella zona plantare anteriore, oppure un'instabilità della caviglia con edemi articolari come diagnosticato ecograficamente in data 13/06/24, che riconosce nel piede cavo una delle possibili cause.
Concludendo la valutazione delle patologie di cui la ricorrente già presentava diagnosi e che sono state ritenute sottostimate nel punto 4 del ricorso, si esplicita che la patologia definita di
“anemia sideropenica in follow up ematologico”, è una patologia benigna da monitorare e trattare, legata ad uno stato carenziale di ferro che non incide di fatto sulle capacità della ricorrente.
Il trattamento è solo legato, laddove non vi siano perdite emoglobiniche, ad un apporto esterno curando l'alimentazione o per via farmacologica. Oltre la mancata esposizione anamnestica della coorte sintomatologica legata a tale patologia, in atti non sono stati depositati emocromi recenti attestanti l'attuale presenza o la “gravita” dell'emoglobinemia, tuttavia gli ultimi esami relativi al 2019 presentavano HB 13,4 sideremia 94, entrambi valori nella norma.
In merito alla dichiarata omessa valutazione della sdr del tunnel carpale, solo in sede di merito è stata presentato referto EMG datato 17/01/24 attestante la presenza di assonopatia demielinizzante del contingente motorio del nervo mediano dx e sx, compatibile con un quadro di sdr del tunnel carpale. Tale quadro
4 per analogia può essere percentualisticamente valutato con codice
7313 e 7314 del DM 05/02/1992, che parlano tuttavia di specifica lesione non di sofferenza del nervo. Per tal motivo si adottano ai fini del calcolo conclusivo i valori percentualistici medi nel range preposto per tali codici.
In risposta invece al quesito di aggravamento ed in merito alla documentazione prodotta a seguito del deposito della prima perizia effettuata, la ricorrente nel Maggio 2024 ha presentato algia al piede sx ingravescente e con caratteristiche differenti rispetto al passato, con formazione di vistoso ematoma al livello del V metatarso sx. In seguito all'esecuzione di esami strumentali è stato diagnosticato un esito di frattura del tratto medio del V metatarso con sviluppo di callo osseo. La presenza di callo osseo difatti aggrava la dolenzia e la difficoltà deambulatoria della ricorrente e quindi il quadro artrosico del piede di sx, ed è meritevole di specifico riconoscimento percentualistico.
VALUTAZIONE FINALE IN MERITO ALLA PRESTAZIONE OGGETTO DI INDAGINE
PERITALE
-ASSEGNO MENSILE A FAVORE DI MUTILATI ED INVALIDI CIVILI (art.13
D.L. 30/01/1971 n. 5 xonv. In L.30/03/1971n.118, art.8 D.L.vo
23/11/1988 n.509). se parte ricorrente presenti una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%.
- POSITIVA dall'epoca della TC del piede 15/05/24
- PENSIONE DI INABILITA' CIVILE (art.12 D.L.30/01/1971 n.5 conv. in L. 30/03/1971 n 118):se parte ricorrente sia mutilato od invalido civile con totale inabilità lavorativa.
-NEGATIVA
-(INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO: ART.1 L.21/11/1988 N.508) se parte ricorrente versi in una situazione di inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche e si trovi nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogni di una assistenza continua.
-NEGATIVA
5 QUESITO 3) PRIMA PARTE: Specifico, trattandosi di pensione/assegno d'invalidità civile, che in base alle tabelle approvate con DM
05/02/1992 per ciascuna patologia, il codice di riferimento è quello di seguito indicato:
-patologia obesità con complicanze artrosiche codice 7105 percentuale 40%; -patologia “ESITI DI TRATTAMENTO CHIRURGICO DI
GINOCCHIO”, codice 7221, percentuale 30%.
-patologia sdr depressiva endoreattiva lieve codice 2204 percentuale 10%;
-patologia per analogia si riconosce il piede cavo come piede piatto bilaterale codice 7225 percentuale 7%;
-patologia anchilosi metatarsica codice 7221percentuale 12%;
-patologia lesione nervo radiale dominante codice 7221percentuale
12%;
-patologia sdr del tunnel carpale bilaterale riconoscibile per analogia ad una forma lieve di lesione del nervo mediano sia dominante che non dominante, codice 7313 e 7314, percentuale complessiva del 15%.
Patologie escluse dalla valutazione, in quanto prive di incidenza significativa sul quadro patologico globale:
-anemia sideropenica. È una patologia benigna da monitorare e trattare, legata ad uno stato carenziale di ferro che non incide di fatto sulle capacità della ricorrente. Il trattamento è solo legato, laddove non vi siano perdite emoglobiniche, ad un apporto esterno curando l'alimentazione o per via farmacologica. Oltre la mancata esposizione anamnestica della coorte sintomatologica legata a tale patologia.
-Gozzo multinodulare. È possibile trascurare la patologia tiroidea in quanto non clinicamente significativa sullo stato di salute della ricorrente, nonostante la presenza di gozzo multinodulare.
La funzionalità tiroidea risulta essere conservata cosi come non vi è alcuna ripercussione meccanica sulle strutture adiacenti.
- Stenoinsufficienza aortica di grado minimo diagnosticata in data
03/01/2018 data l'assenza di sintomatologia cardiologica acuta e
6 cronica e l'assenza di alterazione ecocardiografiche significative.
QUESITO 3) SECONDA PARTE: Preciso, inoltre, che per la determinazione della percentuale invalidante complessiva ho seguito il seguente metodo di calcolo:
-calcolo riduzionistico, applicando la formula di Balthazard, ottenendo una percentuale complessiva del 74%, dall'eppoca dell'accertamento della frattura metatarsale 15/05/24.
QUESITO 4) (In caso di risposta POSITIVA CON DECORRENZA
DIFFERITA): Con riferimento alla decorrenza differita del requisito sanitario, preciso che, anche in base ai comuni processi evolutivi della malattia, non è possibile procedere a retrodatazione per le seguenti ragioni:
In base al calcolo riduzionistico della patologie antecedenti all'evento “frattura metatarsale” che ha contribuito al riconoscimento dell'anchilosi del metatarso, pur retrodatando il riconoscimento della sdr del tunnel carpale (nonostante l'assenza di documentazione strumentale), si raggiunge una percentuale non superiore al 70%, all'epoca della domanda amministrativa».
Si ritiene, quindi, che la valutazione del CTU in merito alla decorrenza differita dei requisiti sanitari riguardanti la prestazione in questione sia condivisibile, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni, in ragione del fatto che – come emerge dalle conclusioni rassegnate nella relazione scritta – soltanto a partire dall'epoca dell'accertamento della frattura metatarsale
(15/05/2024) è stato possibile riscontrate un peggioramento del quadro patologico complessivo rispetto a quanto evidenziato all'epoca della visita eseguita in via amministrativa.
Ne discende che, alla luce delle risultanze della CTU, la domanda attorea nella parte in cui è diretta ad ottenere il riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario prescritto dalla legge per la fruizione dell'assegno d'invalidità civile può trovare
7 accoglimento con la decorrenza differita individuata dal predetto
CTU e specificata in dispositivo.
Deve essere, infine, dichiarata inammissibile la richiesta di riconoscimento del diritto alla prestazione economica richiesta, atteso che l'oggetto del presente giudizio di merito ATP è limitato all'accertamento della sussistenza del requisito sanitario [v. Cass. Sez. 6, Lav., Ordinanza n.2587 del 05/02/2020
(Rv. 656753 - 01): «quanto alla inammissibilità della pronuncia di condanna, in continuità con i precedenti di questa Corte (cfr. da ultimo Cass.9/4/2019, n.9876, Cass. 8/4/2019, n. 9755, ed ivi ampi richiami), devono essere riaffermati i principi di seguito richiamati in ordine all'ambito del giudizio previsto dall'ultimo comma dell'art. 445 bis cod.proc.civ. e all'eventuale definizione del giudizio di cognizione cui il Tribunale deve dar corso;
la pronuncia di cui all'art. 445-bis ultimo comma cod.proc.civ. è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n.27010 del
2018); non può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo»].
In ordine alle spese processuali, tenuto conto della decorrenza differita della prestazione rispetto alla data di presentazione della domanda amministrativa e di deposito del ricorso introduttivo del procedimento per accertamento tecnico preventivo, se ne ritiene equa l'integrale compensazione tra le parti.
8 Invece, le spese delle C.T.U. – nella misura già liquidata in corso di causa – vengono poste definitivamente a carico dell' in ragione dell'accoglimento della domanda a fronte CP_1 del riscontrato aggravamento.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario per la fruizione soltanto dell'assegno d'invalidità civile con decorrenza differita dal giorno
15/05/2024;
- rigetta la domanda per la parte residua;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
- pone le spese delle consulenze tecniche d'ufficio definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 28/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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