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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 09/07/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 80/2022
Successivamente alle ore 15.00, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del GOP dott. Maurizio Rago, pronuncia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 80/2022 promossa da:
, cod. fisc. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Rosetta
Russano, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Crotone, alla via Venezia n.
17;
PARTE ATTOREA contro
P.I. , con sede in Bologna alla via Controparte_1 P.IVA_1
Stalingrado n. 45, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Lucia Rita Pistola, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Rossano al V.le Michelangelo 55;
PARTE CONVENUTA nonché
, cod. fisc. , nata a [...] il CP_2 C.F._2
24.11.1965;
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
1 CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., e , Controparte_1 CP_2 esponendo che: - l'attore, in data 02.01.2027, alle ore 17:15 circa, si trovava in Crotone e percorreva a piedi via Nuova Poggioreale (direzione piazza Pitagora), sul marciapiede lato destro;
- giunto all''incrocio con Corso Messina, si accertava dell'assenza di veicoli ed attraversava regolarmente la carreggiata allorché, raggiunta la corsia di Corso Messina ove era raffigurata la striscia orizzontale dello Stop, veniva urtato improvvisamente e violentemente alle gambe dalla parte anteriore dell'autovettura tipo Suzuki, targata
EB787HJ, assicurata con polizza n. 30/148737979 e condotta dalla sig.ra CP_1 [...]
- in particolare, la sig.ra alla guida del suindicato veicolo, percorreva CP_2 CP_2 la via Nuova Poggioreale (direzione Lungomare), quando, giunta all'incrocio con Corso
Messina, svoltava a sinistra (direzione via Reggio) ad elevata velocità ed invadeva l'opposta corsia di marcia, urtando alle gambe del sig. , nel mentre quest'ultimo attraversava la PT medesima corsia;
- l'attore, a seguito dell'urto, cadeva rovinosamente a terra senza riuscire ad alzarsi fino all'arrivo del personale sanitario dell'ambulanza del servizio 118, che lo trasportava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giovanni di Dio di Crotone, ove gli veniva diagnosticata “frattura scomposta del 3° prossimale diafisario di Perone con microdistacchi ossei viciniori, frattura al 3° diafisario distale di Tibia”; - a causa delle lesioni riportate il sig. veniva sottoposto ad intervento di osteosintesi con chiodo Parte_1 endomidollare e viti per riduzione della frattura e, successivamente, per le complicanze caratterizzate da tachicardia parossistica, cardiopalmo e flutter atriale ( FE 45%), il paziente veniva trattato con ablazione trans catetere e con impianto di cardioverter-defibrillatore per la comparsa di tachicardia ventricolare sostenuta con grave pericolo di vita;
- l' CP_1 faceva pervenire in data 19.03.2018 un assegno bancario dell'importo di euro 10.400,00 a titolo di risarcimento del danno ma tale offerta risarcitoria veniva trattenuta dal quale PT acconto sulla maggiore somma dovuta;
- vani risultavano i tentativi di bonario componimento della controversia e non sortiva esito positivo l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita;
- la responsabilità del sinistro era da addebitare totalmente alla condotta di guida della sig.ra come evincibile dalla CP_2
2 informativa della Polizia Municipale del Comune di Crotone in atti;
sulla base di tali premesse chiedeva, accertata l'esclusiva responsabilità della sig.ra nella CP_2 causazione del sinistro, la condanna dei convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attore, quantificati nella misura di euro 71,409,00 a titolo di danno biologico o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre danno morale ed esistenziale e spese mediche sostenute, nonché interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino al reale soddisfo.
2.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 02.05.2022, si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante p.t., la quale Controparte_1 evidenziava che il sig. non aveva specificato nell'atto introduttivo la Parte_1 modalità dell'attraversamento ovvero se da destra verso sinistra o da sinistra verso destra, né risultava se l'attraversamento era avvenuto sulle strisce pedonali;
osservava che tale circostanza non emergeva dalla informativa della Polizia Municipale di Crotone del
05.01.2017, tanto da indurre a ritenere che non fossero presenti e/o comunque utilizzate dal pedone perché altrimenti indicato;
sosteneva che il pedone aveva occupato la sede stradale in modo non prevedibile;
rilevava che i dati ritraibili dal dispositivo satellitare consentivano inoltre, contrariamente a quanto asserito in citazione, di ritenere che l'urto tra auto e pedone non fosse stato di particolare vis lesiva;
esponeva che, nonostante la poca chiarezza della dinamica del sinistro, all'esito della visita medico legale, già nel marzo 2018, CP_1 corrispondeva a la somma di € 10.400,00, trattenuta e peraltro non decurtata Parte_1 dalla pretesa nel presente giudizio;
eccepiva l'esclusiva responsabilità del pedone e, in via subordinata, il concorso di colpa di quest'ultimo nella causazione dell'evento lesivo;
contestava il quantum della pretesa risarcitoria;
deduceva che il fiduciario della compagnia, oltre ad una valutazione assai più contenuta rispetto alle richieste avversarie, aveva escluso l'esistenza di nesso di causalità tra sinistro e le emergenze cardiologiche;
chiedeva rigettarsi la domanda attorea;
in via gradata, chiedeva, accertata la dinamica del sinistro e la corresponsabilità delle parti, ritenersi la somma già corrisposta satisfattiva della domanda risarcitoria.
3.
Sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva la convenuta e CP_2 pertanto, all'udienza del 11.05.2022 ne veniva dichiarata la contumacia.
4.
La causa, assunta prova testimoniale ed espletata CTU medico legale, viene decisa
3 all'odierna udienza, a mente dell'art. 281 sexies c.p.c..
5.
UL lamenta di essere stato investito dall'autovettura tipo Suzuki, tg. EB787HJ, PT di proprietà e condotta dalla sig.ra mentre percorreva a piedi via Nuova CP_2
Poggioreale di Crotone sul marciapiede lato destro;
parte attorea precisa che giunto all'incrocio con Corso Messina, si accertava dell'assenza di veicoli ed attraversava regolarmente la carreggiata, allorché, raggiunta la corsia di Corso Messina, ove era raffigurata la striscia orizzontale dello STOP, veniva urtato improvvisamente e violentemente alle gambe dalla parte anteriore dell'autovettura tipo Suzuki tg. EB787HJ, condotta da (cfr. pag. 1 atto di citazione). CP_2
Deve, pertanto, ritenersi applicabile alla fattispecie la presunzione di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c., in base alla quale il conducente del veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, salvo che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
La responsabilità del conducente si presume, salvo che questi non provi di aver fatto tutto il possibile per scongiurare l'evento o che lo stesso danneggiato abbia realizzato una condotta illecita che, concretamente, abbia assunto rilievo eziologico, esaustivo o concorrente, rispetto alla verificazione dell'incidente.
Nell'ipotesi di investimento di un pedone, in particolare, deve escludersi la responsabilità del conducente ove risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento; tale situazione ricorre allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anomala, tale da sorprendere il conducente, sicché l'automobilista si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido ed inatteso, dovendo pertanto escludersi la responsabilità del conducente ove risulti provato che non vi era da parte di quest'ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento (cfr. ex multis Cass. n.
20307/2014).
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il dovere di attenzione del conducente teso all'avvistamento del pedone trova il suo parametro di riferimento ( oltre che nelle regole di comune e generale prudenza) nel principio generale di cautela che informa la circolazione stradale e si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali: quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare;
quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico;
quello, infine, di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza
4 comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli utenti della strada ( cfr.
Cass. pen. n. 44651/2005).
Si tratta di obblighi comportamentali posti a carico del conducente anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone, siano essi genericamente imprudenti o violativi degli obblighi comportamentali specifici, dettati dall'art. 190 D.Lgs.
285/1992.
Giova inoltre rilevare che l'accertamento del comportamento colposo del pedone, quale che sia la gravità della colpa, che potrà rilevare ai fini del concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. (cfr. Cass. 24204/2024; Cass. 3966/2012), non è sufficiente per affermare la sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore superi la presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'art. 2054 c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. Cass. n. 5399/2013).
La giurisprudenza della Corte di legittimità ha chiarito che “L'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da un veicolo non è sufficiente per
l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che
l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054 comma 1 c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta” ( Cass. n. 8663/2017; Cass. n. 5399/2013).
La Suprema Corte di recente ha inoltre precisato che “Ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone” (cfr. Cass. n.
2241/2019; Cass. n. 20137/2023).
Ciò posto, occorre procedere, preliminarmente, all'accertamento della responsabilità nella causazione dell'incidente per cui è causa attraverso l'esame delle risultanze processuali.
Al riguardo, giova osservare che il primo teste di parte attorea, escusso in corso di causa, nel confermare i capitoli di prova (1,2,3), articolati nella memoria istruttoria ex art. 183 comma
6 n. 2 c.p.c., ha testualmente dichiarato: “…ho incontrato l'attore sul lungomare e stavamo andando a prendere un caffè in Piazza Pitagora. Poi abbiamo incontrato un amico di UL
5 e lui si è fermato, io mi sono allontanato un po'; eravamo in via Nuova Poggioreale, insieme
a noi c'era anche un altro amico, ; ricordo che mentre stava Persona_1 PT attraversando la strada, è arrivata una macchina, Suzuki ma non ricordo il colore né la targa, che è arrivata a velocità elevata, prendendo la curva stretta ed ha investito che PT si trovava quasi sul marciapiede;
la macchina ha urtato con il lato sinistro la gamba destra di;
ricordo che UL a terra aveva il piede destro completamente girato…; ricordo PT che sul posto è intervenuta l'autoambulanza, poi io sono andato via;
non so se sono intervenute le forze dell'ordine” (cfr. dichiarazioni testimoniali rese da Testimone_1 all'udienza del 17.05.2023).
L'altro teste di parte attorea, escusso in corso di causa, ha anch'egli confermato i capitoli di prova (1,2,3), articolati nella memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., ed ha riferito testualmente: “ mi trovavo con un amico, , sul lungomare e salendo Testimone_1 verso Piazza Pitagora, UL ha incontrato un amico, noi ci siamo un po' allontanati e ci siamo fermati sul marciapiede opposto;
mentre UL stava attraversando, per venire verso di noi, di colpo è arrivata una macchina;
che scendeva ad elevata velocità e facendo la curva per andare verso via Messina, ha fatto la curva stretta, lo ha investito;
ricordo che è caduto a terra e aveva la gamba girata;
io ho sentito l'urto, ricordo che la macchina aveva il faro rotto ma non ricordo quale, posso dire che aveva la gamba destra tutta girata;
PT
.. non ricordo però la targa della macchina;
preciso che è stato investito proprio PT mentre si trovava al segnale di Stop..; ricordo che erano circa le 17.00, nel mese di gennaio, dopo Capodanno..; sul posto è intervenuta l'autoambulanza, non ricordo se sono intervenute le forze dell'ordine” (cfr. dichiarazioni testimoniali resa da Persona_1 all'udienza del 17.05.2023).
La narrazione di fatti di causa, esposta dai testi di parte attorea, appare logica, coerente e circostanziata, e non vi è, pertanto, motivo di dubitare dell'attendibilità dei dichiaranti.
Nella informativa della Polizia Municipale del Comune di Crotone si legge che “la dinamica del sinistro viene ricostruita indirettamente, essendo stato il nostro intervento postumo all'accaduto. La stessa è stata elaborata sulla scorta di quanto accertato sul luogo del sinistro e già descritto nelle “Circostanze Ricostruttive”. Hanno, altresì, contribuito alla disamina della stessa, le caratteristiche del sito nonché le spontanee dichiarazioni rilasciate dai coinvolti. Alle ore 17.15 circa del 02.01.2017, la sig.ra alla guida CP_2 dell'autovettura Suzuki Splash, targata EB787HJ, circolava sulla via Poggioreale con direzione verso il Lungomare. Giunta all'altezza con l'intersezione con il C.so Messina, effettuava manovra di svolta a sinistra per dirigersi verso la via Reggio. Durante
6 l'esecuzione di tale manovra non si avvedeva della presenza del sig. il Parte_1 quale in qualità di pedone, aveva già iniziato l'attraversamento della carreggiata da destra verso sinistra, ovvero dal lungomare verso il centro città. Pertanto, lo stesso veniva urtato dalla parte anteriore sinistra dell'autovettura suddetta e, a motivo dell'impatto, rovinava a terra riportando lesioni alla persona come sopra indicato..”(cfr. informativa Polizia
Municipale Crotone del 05.01.2017, all. 1 atto di citazione).
La ricostruzione della dinamica del sinistro, alla luce delle emergenze processuali, evidenzia una condotta di guida imprudente ed antigiuridica del conducente dell'autovettura, il quale effettuava manovra di svolta a sinistra per immettersi su via Reggio senza assicurarsi di poter effettuare la manovra in sicurezza, evitando di creare pericolo agli utenti della strada.
Ai sensi dell'art. 154 C.d.S. “i conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi..”
Inoltre, l'art. 141 C.d.S. dispone che “E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile..”
La responsabilità del sinistro deve, pertanto, ascriversi esclusivamente al conducente del veicolo investitore, non avendo quest'ultimo nell'immettersi su via Reggio osservato le norme specifiche sulla circolazione stradale e quelle di comune diligenza e prudenza.
Nel caso di specie, a fronte della accertata responsabilità del conducente del veicolo non sono emersi concreti e positivi elementi di riscontro in ordine ad eventuali profili di corresponsabilità del pedone, non assumendo in tale contesto rilevanza l'accertamento della vis lesiva dell'urto rilevata dal sistema satellitare.
6.
Passando alla quantificazione del danno non patrimoniale subito a seguito del sinistro oggetto di causa, ci si deve attenere ai fondamentali principi enunciati dal Giudice di
7 legittimità, secondo cui la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. induce a riportare il sistema della responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, di talché il riferimento al danno biologico o al danno morale non può che avere valore meramente descrittivo (cfr. Cass. n. 18641/2011).
Il Supremo Collegio ha precisato che “La liquidazione del danno non patrimoniale deve essere complessiva e cioè tale da coprire l'intero pregiudizio a prescindere dai “nomina iuris” dei vari tipi di danno, i quali non possono essere invocati singolarmente per un aumento della anzidetta liquidazione. Tuttavia, sebbene il danno non patrimoniale costituisca una categoria unitaria, le tradizionali sottocategorie del danno biologico e del danno morale continuano a svolgere una funzione, per quanto solo descrittiva, del contenuto pregiudizievole preso in esame dal giudice, al fine di parametrare la liquidazione del danno risarcibile” (cfr. Cass. n. 687/2014).
La Corte di legittimità ha, inoltre, affermato che “Il danno non patrimoniale costituisce una categoria unitaria ed omogenea, all'interno della quale le distinzioni tradizionali (come quella tra danno morale e danno biologico) possono continuare ad essere utilizzate al solo fine di indicare in modo sintetico quali tipi di pregiudizio il giudice abbia preso in esame al fine della liquidazione, e mai al fine di risarcire due volte il medesimo pregiudizio, sol perché chiamato con nomi diversi” ( Cass. n. 11514/2013).
Quanto al richiesto risarcimento del danno morale giova rilevare che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno ( c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile, alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del
2014) e del recente intervento del legislatore ( artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 04.08.2017
n. 124), è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (cfr. ex plurimis,
Cass n. 901/2018).
8 Sul giudice del merito, pertanto, incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, ai fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dovendosi escludere ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo ( cfr. Cass n. 6444/2023).
Nel caso di specie, parte attorea si è limitata a richiedere il danno morale in aggiunta al pregiudizio biologico senza allegare e provare l'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza;
deve, pertanto, escludersi che possa essere liquidata alcuna somma a titolo di danno morale.
7.
Il danno non patrimoniale può essere determinato sulla base della c.t.u. in atti.
Le conclusioni peritali immune da censure, in quanto corrette sotto il profilo logico e medico legale, appaiono pienamente condivisibili.
Il nominato consulente, dott. ha accertato che il sig. , in Persona_2 Parte_1 conseguenza del sinistro, oggetto di causa, ha riportato “Frattura biossea gamba dx scomposta “da cui sono derivati: giorni 60 di inabilità temporanea totale;
giorni 20 per inabilità temporanea parziale al 75%; giorni 30 per inabilità temporanea parziaria al 50% e giorni 40 per inabilità temporanea parziale al 25%; trascorso tale periodo, i postumi si sono stabilizzati e consolidati in una percentuale valutata in misura del 15%, comprensiva delle complicanze cardiologiche riconducibili ”allo stress psicofisico post-incidente ed intervento valutabili nell'ordine del 9% - disturbi del ritmo e della conduzione complessi controllabili con trattamento farmacologico ed impianto di pace-maker-”( cfr. relazione di consulenza tecnica in atti).
Per la liquidazione del danno devono essere utilizzate le tabelle di valutazione, elaborate dal
Tribunale di Milano, le quali costituiscono criterio di riferimento cui parametrare la liquidazione equitativa del danno ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass. n.
28290/2011; Cass. 38077/2021).
Il danno non patrimoniale subito, alla luce dell'età che aveva l'attore al momento del
9 sinistro (anni 61) e della natura delle lesioni subite, può liquidarsi per inabilità temporanea totale (gg. 60) la somma di euro 6.900,00; per inabilità temporanea parziaria: euro 1.725,00
(I.T.P. gg. 20 al 75 %); euro 1.725,00 (gg. 30 al 50 %); euro 1.150,00 (gg. 40 al 25%) e pertanto l'importo di euro 11.500,00 per inabilità temporanea;
nonché la somma di €
33.721,00 per invalidità permanente, riconosciuta nella misura del 15%, così la complessiva somma di euro 45.221,00, da cui va detratto l'importo di euro 10.400 già corrisposto, e pertanto spetta a parte attorea il residuo importo di euro 34.821,00.
Non può essere riconosciuto il rimborso delle spese mediche sostenute da parte attorea, in quanto le stesse non sono specificamente indicate nell'atto di citazione e neppure sono quantificate nella CTP, depositata in atti, impedendo in tal modo alla controparte di controdedurre efficacemente sul punto;
non risulta inoltre provata la loro compatibilità e congruità in relazione alle lesioni subite.
Vertendosi in tema di risarcimento danni e, quindi, di debito di valore, le somme sopra determinate vanno aumentate, a titolo di liquidazione equitativa ed all'attualità del danno da ritardato conseguimento della somma dovuta a ristoro (cfr. Cass. Sez. Un. n. 1712/1995).
Pertanto, sulle suddette somme, devalutate alla data del sinistro (02.01.2017) e rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat, sono dovuti gli interessi nella misura legale a partire della data dell'illecito e fino alla data di pubblicazione della sentenza a titolo di risarcimento del danno da ritardato conseguimento della somma dovuta a ristoro. Su tale somma decorrono gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza.
8.
Le spese di lite ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. seguono il principio della soccombenza e sono pertanto poste a carico di parte convenuta, così come liquidate in dispositivo, secondo il DM 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), tenuto conto del valore effettivo della controversia e dei valori tabellari medi previsti per ciascuna fase ridotti del 50%, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto e della decisione semplificata a mente dell'art. 281 sexies c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione respinte e/o assorbita, così definitamente provvede:
- accoglie la domanda proposta da e per l'effetto, accertata l'esclusiva Parte_1 responsabilità del conducente dell'autovettura Suzuki tg. EB787HJ, di proprietà della sig.ra nella causazione del sinistro, condanna i convenuti in solido al pagamento CP_2 in favore dell'attore, a titolo di risarcimento, del residuo importo di euro 34.821,00, oltre
10 interessi al tasso legale sulla suddetta somma, devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno, secondo gli indici Istat a partire dalla data dell'illecito e fino alla data della pubblicazione della presente sentenza;
-condanna i convenuti, in solido, a pagare in favore dell'attore le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.594,00, di cui € 786,00 per spese ed € 3.808,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
-pone definitivamente a carico delle parti convenute le spese di CTU, come liquidate con separato decreto in atti, con conseguente condanna alla restituzione di quanto eventualmente anticipato a tale titolo da parte attorea.
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Crotone, 09.07.2025
Il Giudice
GOP dott. Maurizio Rago
11
Successivamente alle ore 15.00, nella causa indicata in epigrafe, il Giudice pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, nella persona del GOP dott. Maurizio Rago, pronuncia, ex art. 281 sexies cod. proc. civ., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 80/2022 promossa da:
, cod. fisc. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Rosetta
Russano, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Crotone, alla via Venezia n.
17;
PARTE ATTOREA contro
P.I. , con sede in Bologna alla via Controparte_1 P.IVA_1
Stalingrado n. 45, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Lucia Rita Pistola, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Rossano al V.le Michelangelo 55;
PARTE CONVENUTA nonché
, cod. fisc. , nata a [...] il CP_2 C.F._2
24.11.1965;
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
1 CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza riportandosi alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., e , Controparte_1 CP_2 esponendo che: - l'attore, in data 02.01.2027, alle ore 17:15 circa, si trovava in Crotone e percorreva a piedi via Nuova Poggioreale (direzione piazza Pitagora), sul marciapiede lato destro;
- giunto all''incrocio con Corso Messina, si accertava dell'assenza di veicoli ed attraversava regolarmente la carreggiata allorché, raggiunta la corsia di Corso Messina ove era raffigurata la striscia orizzontale dello Stop, veniva urtato improvvisamente e violentemente alle gambe dalla parte anteriore dell'autovettura tipo Suzuki, targata
EB787HJ, assicurata con polizza n. 30/148737979 e condotta dalla sig.ra CP_1 [...]
- in particolare, la sig.ra alla guida del suindicato veicolo, percorreva CP_2 CP_2 la via Nuova Poggioreale (direzione Lungomare), quando, giunta all'incrocio con Corso
Messina, svoltava a sinistra (direzione via Reggio) ad elevata velocità ed invadeva l'opposta corsia di marcia, urtando alle gambe del sig. , nel mentre quest'ultimo attraversava la PT medesima corsia;
- l'attore, a seguito dell'urto, cadeva rovinosamente a terra senza riuscire ad alzarsi fino all'arrivo del personale sanitario dell'ambulanza del servizio 118, che lo trasportava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giovanni di Dio di Crotone, ove gli veniva diagnosticata “frattura scomposta del 3° prossimale diafisario di Perone con microdistacchi ossei viciniori, frattura al 3° diafisario distale di Tibia”; - a causa delle lesioni riportate il sig. veniva sottoposto ad intervento di osteosintesi con chiodo Parte_1 endomidollare e viti per riduzione della frattura e, successivamente, per le complicanze caratterizzate da tachicardia parossistica, cardiopalmo e flutter atriale ( FE 45%), il paziente veniva trattato con ablazione trans catetere e con impianto di cardioverter-defibrillatore per la comparsa di tachicardia ventricolare sostenuta con grave pericolo di vita;
- l' CP_1 faceva pervenire in data 19.03.2018 un assegno bancario dell'importo di euro 10.400,00 a titolo di risarcimento del danno ma tale offerta risarcitoria veniva trattenuta dal quale PT acconto sulla maggiore somma dovuta;
- vani risultavano i tentativi di bonario componimento della controversia e non sortiva esito positivo l'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita;
- la responsabilità del sinistro era da addebitare totalmente alla condotta di guida della sig.ra come evincibile dalla CP_2
2 informativa della Polizia Municipale del Comune di Crotone in atti;
sulla base di tali premesse chiedeva, accertata l'esclusiva responsabilità della sig.ra nella CP_2 causazione del sinistro, la condanna dei convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'attore, quantificati nella misura di euro 71,409,00 a titolo di danno biologico o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre danno morale ed esistenziale e spese mediche sostenute, nonché interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro fino al reale soddisfo.
2.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 02.05.2022, si costituiva in giudizio in persona del legale rappresentante p.t., la quale Controparte_1 evidenziava che il sig. non aveva specificato nell'atto introduttivo la Parte_1 modalità dell'attraversamento ovvero se da destra verso sinistra o da sinistra verso destra, né risultava se l'attraversamento era avvenuto sulle strisce pedonali;
osservava che tale circostanza non emergeva dalla informativa della Polizia Municipale di Crotone del
05.01.2017, tanto da indurre a ritenere che non fossero presenti e/o comunque utilizzate dal pedone perché altrimenti indicato;
sosteneva che il pedone aveva occupato la sede stradale in modo non prevedibile;
rilevava che i dati ritraibili dal dispositivo satellitare consentivano inoltre, contrariamente a quanto asserito in citazione, di ritenere che l'urto tra auto e pedone non fosse stato di particolare vis lesiva;
esponeva che, nonostante la poca chiarezza della dinamica del sinistro, all'esito della visita medico legale, già nel marzo 2018, CP_1 corrispondeva a la somma di € 10.400,00, trattenuta e peraltro non decurtata Parte_1 dalla pretesa nel presente giudizio;
eccepiva l'esclusiva responsabilità del pedone e, in via subordinata, il concorso di colpa di quest'ultimo nella causazione dell'evento lesivo;
contestava il quantum della pretesa risarcitoria;
deduceva che il fiduciario della compagnia, oltre ad una valutazione assai più contenuta rispetto alle richieste avversarie, aveva escluso l'esistenza di nesso di causalità tra sinistro e le emergenze cardiologiche;
chiedeva rigettarsi la domanda attorea;
in via gradata, chiedeva, accertata la dinamica del sinistro e la corresponsabilità delle parti, ritenersi la somma già corrisposta satisfattiva della domanda risarcitoria.
3.
Sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva la convenuta e CP_2 pertanto, all'udienza del 11.05.2022 ne veniva dichiarata la contumacia.
4.
La causa, assunta prova testimoniale ed espletata CTU medico legale, viene decisa
3 all'odierna udienza, a mente dell'art. 281 sexies c.p.c..
5.
UL lamenta di essere stato investito dall'autovettura tipo Suzuki, tg. EB787HJ, PT di proprietà e condotta dalla sig.ra mentre percorreva a piedi via Nuova CP_2
Poggioreale di Crotone sul marciapiede lato destro;
parte attorea precisa che giunto all'incrocio con Corso Messina, si accertava dell'assenza di veicoli ed attraversava regolarmente la carreggiata, allorché, raggiunta la corsia di Corso Messina, ove era raffigurata la striscia orizzontale dello STOP, veniva urtato improvvisamente e violentemente alle gambe dalla parte anteriore dell'autovettura tipo Suzuki tg. EB787HJ, condotta da (cfr. pag. 1 atto di citazione). CP_2
Deve, pertanto, ritenersi applicabile alla fattispecie la presunzione di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c., in base alla quale il conducente del veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione del veicolo, salvo che non provi di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
La responsabilità del conducente si presume, salvo che questi non provi di aver fatto tutto il possibile per scongiurare l'evento o che lo stesso danneggiato abbia realizzato una condotta illecita che, concretamente, abbia assunto rilievo eziologico, esaustivo o concorrente, rispetto alla verificazione dell'incidente.
Nell'ipotesi di investimento di un pedone, in particolare, deve escludersi la responsabilità del conducente ove risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento; tale situazione ricorre allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile e anomala, tale da sorprendere il conducente, sicché l'automobilista si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido ed inatteso, dovendo pertanto escludersi la responsabilità del conducente ove risulti provato che non vi era da parte di quest'ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento (cfr. ex multis Cass. n.
20307/2014).
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui il dovere di attenzione del conducente teso all'avvistamento del pedone trova il suo parametro di riferimento ( oltre che nelle regole di comune e generale prudenza) nel principio generale di cautela che informa la circolazione stradale e si sostanzia, essenzialmente, in tre obblighi comportamentali: quello di ispezionare la strada dove si procede o che si sta per impegnare;
quello di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada e del traffico;
quello, infine, di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza
4 comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli utenti della strada ( cfr.
Cass. pen. n. 44651/2005).
Si tratta di obblighi comportamentali posti a carico del conducente anche per la prevenzione di eventuali comportamenti irregolari dello stesso pedone, siano essi genericamente imprudenti o violativi degli obblighi comportamentali specifici, dettati dall'art. 190 D.Lgs.
285/1992.
Giova inoltre rilevare che l'accertamento del comportamento colposo del pedone, quale che sia la gravità della colpa, che potrà rilevare ai fini del concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. (cfr. Cass. 24204/2024; Cass. 3966/2012), non è sufficiente per affermare la sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore superi la presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'art. 2054 c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. Cass. n. 5399/2013).
La giurisprudenza della Corte di legittimità ha chiarito che “L'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da un veicolo non è sufficiente per
l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che
l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054 comma 1 c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta” ( Cass. n. 8663/2017; Cass. n. 5399/2013).
La Suprema Corte di recente ha inoltre precisato che “Ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone” (cfr. Cass. n.
2241/2019; Cass. n. 20137/2023).
Ciò posto, occorre procedere, preliminarmente, all'accertamento della responsabilità nella causazione dell'incidente per cui è causa attraverso l'esame delle risultanze processuali.
Al riguardo, giova osservare che il primo teste di parte attorea, escusso in corso di causa, nel confermare i capitoli di prova (1,2,3), articolati nella memoria istruttoria ex art. 183 comma
6 n. 2 c.p.c., ha testualmente dichiarato: “…ho incontrato l'attore sul lungomare e stavamo andando a prendere un caffè in Piazza Pitagora. Poi abbiamo incontrato un amico di UL
5 e lui si è fermato, io mi sono allontanato un po'; eravamo in via Nuova Poggioreale, insieme
a noi c'era anche un altro amico, ; ricordo che mentre stava Persona_1 PT attraversando la strada, è arrivata una macchina, Suzuki ma non ricordo il colore né la targa, che è arrivata a velocità elevata, prendendo la curva stretta ed ha investito che PT si trovava quasi sul marciapiede;
la macchina ha urtato con il lato sinistro la gamba destra di;
ricordo che UL a terra aveva il piede destro completamente girato…; ricordo PT che sul posto è intervenuta l'autoambulanza, poi io sono andato via;
non so se sono intervenute le forze dell'ordine” (cfr. dichiarazioni testimoniali rese da Testimone_1 all'udienza del 17.05.2023).
L'altro teste di parte attorea, escusso in corso di causa, ha anch'egli confermato i capitoli di prova (1,2,3), articolati nella memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., ed ha riferito testualmente: “ mi trovavo con un amico, , sul lungomare e salendo Testimone_1 verso Piazza Pitagora, UL ha incontrato un amico, noi ci siamo un po' allontanati e ci siamo fermati sul marciapiede opposto;
mentre UL stava attraversando, per venire verso di noi, di colpo è arrivata una macchina;
che scendeva ad elevata velocità e facendo la curva per andare verso via Messina, ha fatto la curva stretta, lo ha investito;
ricordo che è caduto a terra e aveva la gamba girata;
io ho sentito l'urto, ricordo che la macchina aveva il faro rotto ma non ricordo quale, posso dire che aveva la gamba destra tutta girata;
PT
.. non ricordo però la targa della macchina;
preciso che è stato investito proprio PT mentre si trovava al segnale di Stop..; ricordo che erano circa le 17.00, nel mese di gennaio, dopo Capodanno..; sul posto è intervenuta l'autoambulanza, non ricordo se sono intervenute le forze dell'ordine” (cfr. dichiarazioni testimoniali resa da Persona_1 all'udienza del 17.05.2023).
La narrazione di fatti di causa, esposta dai testi di parte attorea, appare logica, coerente e circostanziata, e non vi è, pertanto, motivo di dubitare dell'attendibilità dei dichiaranti.
Nella informativa della Polizia Municipale del Comune di Crotone si legge che “la dinamica del sinistro viene ricostruita indirettamente, essendo stato il nostro intervento postumo all'accaduto. La stessa è stata elaborata sulla scorta di quanto accertato sul luogo del sinistro e già descritto nelle “Circostanze Ricostruttive”. Hanno, altresì, contribuito alla disamina della stessa, le caratteristiche del sito nonché le spontanee dichiarazioni rilasciate dai coinvolti. Alle ore 17.15 circa del 02.01.2017, la sig.ra alla guida CP_2 dell'autovettura Suzuki Splash, targata EB787HJ, circolava sulla via Poggioreale con direzione verso il Lungomare. Giunta all'altezza con l'intersezione con il C.so Messina, effettuava manovra di svolta a sinistra per dirigersi verso la via Reggio. Durante
6 l'esecuzione di tale manovra non si avvedeva della presenza del sig. il Parte_1 quale in qualità di pedone, aveva già iniziato l'attraversamento della carreggiata da destra verso sinistra, ovvero dal lungomare verso il centro città. Pertanto, lo stesso veniva urtato dalla parte anteriore sinistra dell'autovettura suddetta e, a motivo dell'impatto, rovinava a terra riportando lesioni alla persona come sopra indicato..”(cfr. informativa Polizia
Municipale Crotone del 05.01.2017, all. 1 atto di citazione).
La ricostruzione della dinamica del sinistro, alla luce delle emergenze processuali, evidenzia una condotta di guida imprudente ed antigiuridica del conducente dell'autovettura, il quale effettuava manovra di svolta a sinistra per immettersi su via Reggio senza assicurarsi di poter effettuare la manovra in sicurezza, evitando di creare pericolo agli utenti della strada.
Ai sensi dell'art. 154 C.d.S. “i conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi..”
Inoltre, l'art. 141 C.d.S. dispone che “E' obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile..”
La responsabilità del sinistro deve, pertanto, ascriversi esclusivamente al conducente del veicolo investitore, non avendo quest'ultimo nell'immettersi su via Reggio osservato le norme specifiche sulla circolazione stradale e quelle di comune diligenza e prudenza.
Nel caso di specie, a fronte della accertata responsabilità del conducente del veicolo non sono emersi concreti e positivi elementi di riscontro in ordine ad eventuali profili di corresponsabilità del pedone, non assumendo in tale contesto rilevanza l'accertamento della vis lesiva dell'urto rilevata dal sistema satellitare.
6.
Passando alla quantificazione del danno non patrimoniale subito a seguito del sinistro oggetto di causa, ci si deve attenere ai fondamentali principi enunciati dal Giudice di
7 legittimità, secondo cui la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. induce a riportare il sistema della responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, di talché il riferimento al danno biologico o al danno morale non può che avere valore meramente descrittivo (cfr. Cass. n. 18641/2011).
Il Supremo Collegio ha precisato che “La liquidazione del danno non patrimoniale deve essere complessiva e cioè tale da coprire l'intero pregiudizio a prescindere dai “nomina iuris” dei vari tipi di danno, i quali non possono essere invocati singolarmente per un aumento della anzidetta liquidazione. Tuttavia, sebbene il danno non patrimoniale costituisca una categoria unitaria, le tradizionali sottocategorie del danno biologico e del danno morale continuano a svolgere una funzione, per quanto solo descrittiva, del contenuto pregiudizievole preso in esame dal giudice, al fine di parametrare la liquidazione del danno risarcibile” (cfr. Cass. n. 687/2014).
La Corte di legittimità ha, inoltre, affermato che “Il danno non patrimoniale costituisce una categoria unitaria ed omogenea, all'interno della quale le distinzioni tradizionali (come quella tra danno morale e danno biologico) possono continuare ad essere utilizzate al solo fine di indicare in modo sintetico quali tipi di pregiudizio il giudice abbia preso in esame al fine della liquidazione, e mai al fine di risarcire due volte il medesimo pregiudizio, sol perché chiamato con nomi diversi” ( Cass. n. 11514/2013).
Quanto al richiesto risarcimento del danno morale giova rilevare che in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno ( c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile, alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del
2014) e del recente intervento del legislatore ( artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 04.08.2017
n. 124), è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (cfr. ex plurimis,
Cass n. 901/2018).
8 Sul giudice del merito, pertanto, incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
ne deriva che, ai fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dovendosi escludere ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo ( cfr. Cass n. 6444/2023).
Nel caso di specie, parte attorea si è limitata a richiedere il danno morale in aggiunta al pregiudizio biologico senza allegare e provare l'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza;
deve, pertanto, escludersi che possa essere liquidata alcuna somma a titolo di danno morale.
7.
Il danno non patrimoniale può essere determinato sulla base della c.t.u. in atti.
Le conclusioni peritali immune da censure, in quanto corrette sotto il profilo logico e medico legale, appaiono pienamente condivisibili.
Il nominato consulente, dott. ha accertato che il sig. , in Persona_2 Parte_1 conseguenza del sinistro, oggetto di causa, ha riportato “Frattura biossea gamba dx scomposta “da cui sono derivati: giorni 60 di inabilità temporanea totale;
giorni 20 per inabilità temporanea parziale al 75%; giorni 30 per inabilità temporanea parziaria al 50% e giorni 40 per inabilità temporanea parziale al 25%; trascorso tale periodo, i postumi si sono stabilizzati e consolidati in una percentuale valutata in misura del 15%, comprensiva delle complicanze cardiologiche riconducibili ”allo stress psicofisico post-incidente ed intervento valutabili nell'ordine del 9% - disturbi del ritmo e della conduzione complessi controllabili con trattamento farmacologico ed impianto di pace-maker-”( cfr. relazione di consulenza tecnica in atti).
Per la liquidazione del danno devono essere utilizzate le tabelle di valutazione, elaborate dal
Tribunale di Milano, le quali costituiscono criterio di riferimento cui parametrare la liquidazione equitativa del danno ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass. n.
28290/2011; Cass. 38077/2021).
Il danno non patrimoniale subito, alla luce dell'età che aveva l'attore al momento del
9 sinistro (anni 61) e della natura delle lesioni subite, può liquidarsi per inabilità temporanea totale (gg. 60) la somma di euro 6.900,00; per inabilità temporanea parziaria: euro 1.725,00
(I.T.P. gg. 20 al 75 %); euro 1.725,00 (gg. 30 al 50 %); euro 1.150,00 (gg. 40 al 25%) e pertanto l'importo di euro 11.500,00 per inabilità temporanea;
nonché la somma di €
33.721,00 per invalidità permanente, riconosciuta nella misura del 15%, così la complessiva somma di euro 45.221,00, da cui va detratto l'importo di euro 10.400 già corrisposto, e pertanto spetta a parte attorea il residuo importo di euro 34.821,00.
Non può essere riconosciuto il rimborso delle spese mediche sostenute da parte attorea, in quanto le stesse non sono specificamente indicate nell'atto di citazione e neppure sono quantificate nella CTP, depositata in atti, impedendo in tal modo alla controparte di controdedurre efficacemente sul punto;
non risulta inoltre provata la loro compatibilità e congruità in relazione alle lesioni subite.
Vertendosi in tema di risarcimento danni e, quindi, di debito di valore, le somme sopra determinate vanno aumentate, a titolo di liquidazione equitativa ed all'attualità del danno da ritardato conseguimento della somma dovuta a ristoro (cfr. Cass. Sez. Un. n. 1712/1995).
Pertanto, sulle suddette somme, devalutate alla data del sinistro (02.01.2017) e rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat, sono dovuti gli interessi nella misura legale a partire della data dell'illecito e fino alla data di pubblicazione della sentenza a titolo di risarcimento del danno da ritardato conseguimento della somma dovuta a ristoro. Su tale somma decorrono gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza.
8.
Le spese di lite ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ. seguono il principio della soccombenza e sono pertanto poste a carico di parte convenuta, così come liquidate in dispositivo, secondo il DM 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), tenuto conto del valore effettivo della controversia e dei valori tabellari medi previsti per ciascuna fase ridotti del 50%, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto e della decisione semplificata a mente dell'art. 281 sexies c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione respinte e/o assorbita, così definitamente provvede:
- accoglie la domanda proposta da e per l'effetto, accertata l'esclusiva Parte_1 responsabilità del conducente dell'autovettura Suzuki tg. EB787HJ, di proprietà della sig.ra nella causazione del sinistro, condanna i convenuti in solido al pagamento CP_2 in favore dell'attore, a titolo di risarcimento, del residuo importo di euro 34.821,00, oltre
10 interessi al tasso legale sulla suddetta somma, devalutata alla data del sinistro e rivalutata anno per anno, secondo gli indici Istat a partire dalla data dell'illecito e fino alla data della pubblicazione della presente sentenza;
-condanna i convenuti, in solido, a pagare in favore dell'attore le spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 4.594,00, di cui € 786,00 per spese ed € 3.808,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
-pone definitivamente a carico delle parti convenute le spese di CTU, come liquidate con separato decreto in atti, con conseguente condanna alla restituzione di quanto eventualmente anticipato a tale titolo da parte attorea.
Sentenza esecutiva ex lege, resa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., pubblicata nelle forme di legge e mediante allegazione al verbale.
Così deciso in Crotone, 09.07.2025
Il Giudice
GOP dott. Maurizio Rago
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