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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 02/02/2026, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 590/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GREGORIO MARIA RITA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5199/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Grezar, 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2025 90090100 26000 SERVIZIO IDRICO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2025 90090100 26000 SERVIZIO IDRICO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2025 90090100 26000 SERVIZIO IDRICO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2025 90090100 26000 SERVIZIO IDRICO 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2025 90090100 26000 TARI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2025 90090100 26000 TARI 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2025 90090100 26000 TARSU/TIA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2025 90090100 26000 TARSU/TIA 2009 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 361/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 02.07.2025 Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, l'avviso di intimazione, notificato il.05.06.2025, per il pagamento della somma di
€ 1253,40, derivante da n. 2 cartelle (nn.....369 e....286), per tassa rifiuti , tassa servizio idrico e TARI, eccependo l'inesistenza/invalidità della notifica degli atti presupposti;
la nullità per decadenza e prescrizione anche a tenere conto della data di notifica della cartella n....369 in data 28.2.2012; per la cartella n....286 eccepiva il pagamento (saldo 2019) del servizio idirico di € 96,96 come da ricevuta allegata;
il difetto di motivazione. Concludeva per l'annullamento degli atti impugnati, con il favore delle spese con distrazione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che eccepiva l'inammissibilità del ricorso proposto non pure nei confronti dell'ente impositore;
deduceva la notifica delle cartelle sottese, la n.....369 in data
28.02.2012 e la n.....286 in data 7.5.2024; contestava i motivi del ricorso. Concludeva per l'inammissibilità
e l'infondatezza del ricorso, con il favore delle spese.
Detta Agenzia depositava memoria, deducendo la notifica di ulteriori atti (avviso di intimazione in data
8.5.2015, atto di pignoramento presso terzi il 6.6.2025 e avviso di intimazione n....133 in data
14.09.2021).
All'udienza del 23.01.2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato limitatamente al saldo 2019 del servizio idrico, avendo il ricorrente documentato, con la ricevuta prodotta, tale versamento, con il conseguente annullamento della relativa pretesa.
Per il resto il ricorso va rigettato in quanto infondato.
L'avviso di intimazione impugnato fa riferimento alla cartella n.....369 relativa a tassa rifiuti 2008 e 2009 ed alla cartella n.....286 relativa a tassa servizio idrico integrato 2017, 2018 , 2019 e 2020, e alla TARI anni 2018 e 2019.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato la notifica al destinatario della cartella n....286 in data 7.5.2024, della cartella n....369 il 28.2.2012, dell'avviso di intimazione n...1330 del 2021 in data
14.07.2021 ed ancora dell'avviso di intimazione n......406 in data 8.5.2015, oltre che dell'atto di pignoramento presso terzi in data 6.6.2025.
Alla luce della documentazione prodotta, probante della notifica delle cartelle sottese e di ulteriri atti (nello specifico gli avvisi di intimazione) aventi efficacia interruttiva del decorso della prescrizione eccepita, ne deriva l'infondatezza dei motivi proposti, compreso quello relativo all'eccezione di prescrizione, non essendo evidentemente decorso il relativo termine quinquennale alla data di notifica dell'intimazione impugnata (05.06.2026).
Ne consegue il rigetto nel resto del ricorso.
Stante il limitato accoglimento del ricorso, le spese del giudizo vanno compensate per un quarto, restando a carico del ricorrente, prevalentemente soccombente, la restante quota (3/4) delle spese, liquidata come in dispositivo, in favore dell'Agenzia resistente.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso limitatamente al saldo 2019 del servizio idrico per avvenuto pagamento;
lo rigetta nel resto e conferma l'atto impugnato relativamente alle altre pretese. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia resistente, dei ¾ delle spese del giudizio, liquidate nell'intero in euro
600,00, e compensa la restante quota. Messina 23.01.2026 Il Giudice monocratico dott.ssa M. Rita
EG
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GREGORIO MARIA RITA, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5199/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Grezar, 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2025 90090100 26000 SERVIZIO IDRICO 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2025 90090100 26000 SERVIZIO IDRICO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2025 90090100 26000 SERVIZIO IDRICO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2025 90090100 26000 SERVIZIO IDRICO 2020
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2025 90090100 26000 TARI 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2025 90090100 26000 TARI 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2025 90090100 26000 TARSU/TIA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 295 2025 90090100 26000 TARSU/TIA 2009 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 361/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 02.07.2025 Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, l'avviso di intimazione, notificato il.05.06.2025, per il pagamento della somma di
€ 1253,40, derivante da n. 2 cartelle (nn.....369 e....286), per tassa rifiuti , tassa servizio idrico e TARI, eccependo l'inesistenza/invalidità della notifica degli atti presupposti;
la nullità per decadenza e prescrizione anche a tenere conto della data di notifica della cartella n....369 in data 28.2.2012; per la cartella n....286 eccepiva il pagamento (saldo 2019) del servizio idirico di € 96,96 come da ricevuta allegata;
il difetto di motivazione. Concludeva per l'annullamento degli atti impugnati, con il favore delle spese con distrazione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, che eccepiva l'inammissibilità del ricorso proposto non pure nei confronti dell'ente impositore;
deduceva la notifica delle cartelle sottese, la n.....369 in data
28.02.2012 e la n.....286 in data 7.5.2024; contestava i motivi del ricorso. Concludeva per l'inammissibilità
e l'infondatezza del ricorso, con il favore delle spese.
Detta Agenzia depositava memoria, deducendo la notifica di ulteriori atti (avviso di intimazione in data
8.5.2015, atto di pignoramento presso terzi il 6.6.2025 e avviso di intimazione n....133 in data
14.09.2021).
All'udienza del 23.01.2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato limitatamente al saldo 2019 del servizio idrico, avendo il ricorrente documentato, con la ricevuta prodotta, tale versamento, con il conseguente annullamento della relativa pretesa.
Per il resto il ricorso va rigettato in quanto infondato.
L'avviso di intimazione impugnato fa riferimento alla cartella n.....369 relativa a tassa rifiuti 2008 e 2009 ed alla cartella n.....286 relativa a tassa servizio idrico integrato 2017, 2018 , 2019 e 2020, e alla TARI anni 2018 e 2019.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha documentato la notifica al destinatario della cartella n....286 in data 7.5.2024, della cartella n....369 il 28.2.2012, dell'avviso di intimazione n...1330 del 2021 in data
14.07.2021 ed ancora dell'avviso di intimazione n......406 in data 8.5.2015, oltre che dell'atto di pignoramento presso terzi in data 6.6.2025.
Alla luce della documentazione prodotta, probante della notifica delle cartelle sottese e di ulteriri atti (nello specifico gli avvisi di intimazione) aventi efficacia interruttiva del decorso della prescrizione eccepita, ne deriva l'infondatezza dei motivi proposti, compreso quello relativo all'eccezione di prescrizione, non essendo evidentemente decorso il relativo termine quinquennale alla data di notifica dell'intimazione impugnata (05.06.2026).
Ne consegue il rigetto nel resto del ricorso.
Stante il limitato accoglimento del ricorso, le spese del giudizo vanno compensate per un quarto, restando a carico del ricorrente, prevalentemente soccombente, la restante quota (3/4) delle spese, liquidata come in dispositivo, in favore dell'Agenzia resistente.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso limitatamente al saldo 2019 del servizio idrico per avvenuto pagamento;
lo rigetta nel resto e conferma l'atto impugnato relativamente alle altre pretese. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia resistente, dei ¾ delle spese del giudizio, liquidate nell'intero in euro
600,00, e compensa la restante quota. Messina 23.01.2026 Il Giudice monocratico dott.ssa M. Rita
EG