Sentenza 20 ottobre 1989
Massime • 2
La notificazione all'imputato dell'impugnazione proposta dal P.m. si perfeziona, se eseguita con le modalità prescritte dall'art. 171, commi quinto e sesto, cod. proc. pen., con il deposito dell'atto presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario nel quale si procede, a nulla rilevando l'eventuale intempestività dell'avviso al difensore. ( V mass n 166071; ( V mass n 132161; ( V mass n 122264; ( Conf mass n 180682).*
In materia di coltivazione non autorizzata di piante stupefacenti, una volta accertata l'idoneità di una pianta a produrre il tetraidrocannabinolo (thc) che è l'elemento produttivo degli effetti psicotropi, essa deve essere considerata, agli effetti finali, alla stessa stregua di una "cannabis indica", a nulla rilevando la sua particolare, diversa denominazione, e la maggiore o minore concentrazione di principio attivo, purché non inferiore allo 0,5 per cento. ( Conf mass n 180582, e ivi citate; ( Conf mass n 175392).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/10/1989, n. 16648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16648 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 1989 |
Testo completo
1 6648
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 20/10/1989 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PENALE SENTENZA SEZIONE
N. 2724 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Salafis Vincere Presidente Dott.
1. Dott. Miola Francesco REGISTRO GENERALE Consigliere
Trojano Pasquale N. 15558/88 2.
Garavelli Mario 3.
»
»
Santilli Runoto 4.
»
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da 1 Procuratore Generale presso la
Corte di appello di Napoli
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli
in data 14 aprile 1988
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott.Pasquale Trojano Mod. 82 A. Spinosi Roma
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. DiCiccio
che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Udit i . difensor FATTO E DIRITTO
SC AN venne condannato dal Tribunale di
Benevento con sentenza 8 ottobre 1985,a pena ritenu-
ta di giustizia, perché colpevole del delitto punito dall'art.71, primo e quarto comma, della Legge n.685.
del 1975,per aver coltivato undici piante di canapa indiana.
La Corte di appello di Napoli,su gravame dell'impu tato, con sentenza 14 aprile 1988,lo assolse con la formula dubitativa,ritenendo di non poter escludere,
a causa dell'incertezza mostrata dalla perizia in ordine alla identificazione della specie delle piante.
anzidette,che si trattasse non già di cannabis indica,
la cui contivazione é proibita dalla legge, bensì di cannabis sativa,a contenuto molto meno tossico.
Avverso questa sentenza ricorre il Procuratore Gene-
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rale,denunziando il vizio di omessa motivazione e di travisamento del fatto.Ad avviso dell'Ufficio ricor-
rente, la Corte aveva trascurato di considerare che lo stesso SC aveva ammesso di coltivare le pian-
te per estrarne marijana e che, comunque, non sussiste-
.
j va alcuna incertezza circa l'appartenenza del reperto j
alla species cannabis indica.
Il ricorso, proposto il 15 aprile 1988, é ammissibile.
perché notificato all'imputato, a norma dell'art.171 cod. proc.pen. il 16 maggio,e,cioé,il giorno immedia-
tamente successivo a quello festivo, nel quale era scaduto il termine di trenta giorni prescritto dall
На
2.art.199/bis cod.proc.pen. Vero é che l'avviso dell'
avvenuto deposito dell'atto in cancelleria é stato notificato al difensore soltanto il 6 giugno 1988.
Tuttavia, tale circostanza non incide sull'ammissibi-
lità del ricorso, poiché, come precisato da questa Cor-
te,la notificazione all'imputato dell'impugnazione proposta dal P.M. si perfeziona, se eseguita con le modalità prescritte dall'artt.171, quinto e sesto.com-
ma.ood.proc.pen.,con il deposito dell'atto presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario nel qualà si procede,a nulla rilevando l'eventuale intempestività
dell'avviso al difensore (Cass., VI,2 marzo 1989 n.
3346).
Il ricorso é nella sostanza fondato.
Questa Corte ha avuto modo di precisare che il ter- mine "canapa indica" é usato dal Legislatore nel significato elementare e comune di pianta di canapa capace di produrre principi attivi psicotropi(tetre idrocannabinolo) e che, pertanto, una volta provata l'idoneità di una pianta di canapa a produrre tali principi, tale pianta deve essere considerata, agli
* egfetti finali, alla medesima stregua di una cannab indica, indipendentemente da una sua eventual. dive denominazione botanica(Cass.,I,9 maggio 1987 n.5793;
Cass., VI,18 febbraio 1989 1.2754). E'stato,inoltre precisato che, siccome il contenuto di THC varia sen-
sibilmente a causa sia delle diverse modalità di pre-
parazione della cannabis, sia di fattori generici ed F
ecologici, affinché uña pianta di canapa in- correz.affur
.
1
corra nel divieto disposto dalla legge sugli stupe-
facenti, occorre una presenza di THC pari almeno allo
0,5%,minimo indispensabile per ottenere effetti pвÓ-
cotropi (Cass. n.5793/87 cit.; Cass.,I,23 marzo 1985
n.2703).
f
Nella specie,é incontroverso che le piante in se-
questro appartenesano, in ogni caso, al genere delle cannabinacee e che, inoltre, la percentuale di THC
era dello 0,7%, superiore, quindi, al minimo sopra indi- Carrez. offer
т cato.
richiamati
Sulla base di tali circostanze di fatto e dei/princi-
pi deve, quindi, concludersi che erroneamente l'impu-
everez. affer gnata sentenza ha fondato l'assaluzione dell' ті imputato con formula dubitativa sulla sola base di una ritenuta incertezza circa la specie (indica o sa-
tiva) delle piante sequestrate.
Tale sentenza deve essere, pertanto, annullata, devol-
vendosi al giudice del rinvio il compito di riesami-
nare la fattispecie alla stregua dei principi sopra enunziati..
P.Q.M.
visti gli artt.537 e 543 cod.proc.pen.,
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo f esame ad altra sezione della Corte di appello di
Napoli.
Così deciso nella pubblica udienza del 20 ottobre
1989
A Presidente
L'estensore
Bove سة
IL CANCELLIERE 1. D.ssa Anna/D'Ambrosio
Depositato in Cancelleria.
Oggi 28 NOV. 1989 IL CANCELLART