Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/10/1989, n. 16648
CASS
Sentenza 20 ottobre 1989

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La notificazione all'imputato dell'impugnazione proposta dal P.m. si perfeziona, se eseguita con le modalità prescritte dall'art. 171, commi quinto e sesto, cod. proc. pen., con il deposito dell'atto presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario nel quale si procede, a nulla rilevando l'eventuale intempestività dell'avviso al difensore. ( V mass n 166071; ( V mass n 132161; ( V mass n 122264; ( Conf mass n 180682).*

In materia di coltivazione non autorizzata di piante stupefacenti, una volta accertata l'idoneità di una pianta a produrre il tetraidrocannabinolo (thc) che è l'elemento produttivo degli effetti psicotropi, essa deve essere considerata, agli effetti finali, alla stessa stregua di una "cannabis indica", a nulla rilevando la sua particolare, diversa denominazione, e la maggiore o minore concentrazione di principio attivo, purché non inferiore allo 0,5 per cento. ( Conf mass n 180582, e ivi citate; ( Conf mass n 175392).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/10/1989, n. 16648
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16648
    Data del deposito : 20 ottobre 1989

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