Sentenza 1 febbraio 2016
Massime • 1
In tema di spese processuali, l'ampio dibattito in dottrina circa la ricorribilità per cassazione delle sentenze del giudice amministrativo su diritti, invocata al fine di assicurare l'uniforme interpretazione ed applicazione della legge alla luce dell'ampliamento delle ipotesi di giurisdizione esclusiva, costituisce giusto motivo di compensazione nonostante la soccombenza del ricorrente che abbia impugnato una sentenza del Consiglio di Stato per motivi non concernenti la giurisdizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 01/02/2016, n. 1839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1839 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2016 |
Testo completo
| 1839/16 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ricorso ex art. 111 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Cost. SEZIONI UNITE CIVILI R.G.N. 17508/2014 Cron.1839 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI - Primo Pres.te f.f. - Rep. Presidente Sezione Ud. 01/12/2015 Dott. RENATO RORDORF - PU Dott. GIOVANNI AMOROSO Presidente Sezione CI. Consigliere Dott. RENATO BERNABAI Consigliere Dott. AURELIO CAPPABIANCA Dott. VINCENZO DI CERBO Consigliere Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA - Rel. Consigliere Dott. MARCELLO IACOBELLIS ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 17508-2014 proposto da: S.R.L., in persona del legale GOTTARDO SAN 2015 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata 518 in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio del dott. ALFREDO PLACIDI, rappresentata e difesa dall'avvocato BENEDETTO GRAZIOSI, per delega a margine del ricorso;
ricorrente -
contro
COMUNE DI RIMINI, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio del dott. ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso dagli avvocati FEDERICO GUALANDI, MARIA ASSUNTA FONTEMAGGI, per delega a margine del controricorso;
- controricorrente avverso la sentenza n. 253/2014 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 20/01/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/2015 dal Consigliere Dott. MARCELLO IACOBELLIS;
uditi gli avvocati Giacomo GRAZIOSI per delega dell'avvocato Benedetto Graziosi, Gabriele BAVARO per delega dell'avvocato Federico Gualandi;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. UMBERTO APICE, che ha concluso per l'inammissibilità 0 rigetto del ricorso. Svolgimento del processo La presente controversia ha ad oggetto il provvedimento con il quale, il Comune di Rimini, nel rilasciare alla San Gottardo s.r.l., un permesso a costruire in zona omoge- nea B, determinò in € 227.983,13 la "monetizzazione” delle aree da cedere a standard per la realizzazione in parcheggi pubblici. Tale quantificazione venne impugnata dalla società davanti al Tar Emilia e Romagna che, con sentenza n. 702/2012, dichia- rò inammissibile la richiesta di accertamento dell'esatto ammontare delle somme dovute, accogliendo tuttavia il ricorso per la parte in cui la liquidazione suddetta era stata determinata con riferimento alle aree edificabili. Il Consiglio di Stato, su appel- lo del Comune di Rimini ed appello incidentale della società, con sentenza n. 253/2014, accolse l'appello principale ritenendo legittimo l'aggancio della monetiz- zazione al valore venale nella zona B. Il ricorso per cassazione si articola in tre motivi. Resiste con controricorso il Comune di Rimini. Le parti hanno depositato memoria. Motivi della decisione Il provvedimento oggetto di impugnazione è costituito dal permesso di costruzione prot. 15748, rilasciato dal Comune di Rimini l'1/2/2012 con il quale, unitamente al contributo di costruzione, venne determinata in € 227.983,13, la "monetizzazione" delle aree relative ai parcheggi pubblici afferenti l'intervento. Tale provvedimento ha a fondamento l' art. 37 della L. reg. Emilia e Romagna e l'art. 23.1.2 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Rimini - che prevedono uno standard minimo di aree da cedere gratuitamente per i parcheggi pubblici per ogni intervento di nuova edifica- zione l'art. 46 1. cit. secondo cui il PRG in particolari situazioni può prevedere, in luogo della cessione delle aree e delle opere di urbanizzazione, la monetizzazione delle stesse, destinando le somme ricavate all' attuazione delle previsioni del piano dei servizi;
e la delibera della Giunta Municipale 141/2007 che ammette la possibili- tà della cd. " monetizzazione" in luogo della cessione. La controversia quindi rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrati- vo ai sensi dell'art. 133 lett. f) del D.Lgs. n. 104 del 2010. Corte Suprema di Cassazione-SS.UU. - R.G. n. 17508/2014 Sentenza pag. 1 ilCiò premesso, va rilevato che ai sensi dell'art. 111 Cost., nonché dell'art. 362 c.p.c., : sindacato delle Sezioni Unite della Cassazione sulle decisioni del giudice ammini- strativo non è incondizionato, essendo circoscritto ai motivi inerenti alla giurisdizio- ne, vale a dire ai vizi concernenti l'ambito della giurisdizione in generale o il mancato rispetto dei limiti esterni della giurisdizione, con esclusione di ogni sindacato sugli errores in iudicando e in procedendo, che invece si riferiscono al modo di esercizio della funzione giurisdizionale, e che, pertanto, esorbitano dai confini dell'astratta valutazione dell'essenza della funzione giurisdizionale (Cass., S.U. 15473/2015; Cass. S.U., n. 17660 del 2013; Cass., S.U., n. 3615 del 2007; cass., S.U., n. 16469 del 2006; Cass., S.U., n. 10828 del 2006). eminentemente discrezionaleLa cd. monetizzazione delle aree, quale facoltà dell'Amministrazione Comunale (v. Consiglio di Stato sent. sez. IV, 8 gennaio 2013, n. 32) si inserisce nell'ambito di un procedimento amministrativo caratterizzato da una valutazione degli interessi pubblici coinvolti, nonché dall' incidenza sul territo- rio del progetto e della sua attuazione. La conseguente giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non controversa tra le parti, porta ad escludere la possibilità di un sindacato delle Sezioni Unite della Cassazione sulle decisioni del giudice am- ministrativo, indipendentemente dalla valutazione circa la natura delle situazioni giuridiche soggettive oggetto di causa, essendo il suddetto sindacato circoscritto ai motivi inerenti alla giurisdizione, vale a dire ai vizi concernenti l'ambito del- la giurisdizione in generale o il mancato rispetto dei limiti esterni della giurisdizione, con esclusione di ogni sindacato sugli errores in iudicando e in procedendo, che inve- ce si riferiscono al modo di esercizio della funzione giurisdizionale, e che, pertanto, esorbitano dai confini dell'astratta valutazione dell'essenza della funzione giurisdi- zionale (Cass., S.U., n. 17660 del 2013; Cass., S.U., n. 3615 del 2007; Cass., S.U., n. 16469 del 2006; Cass., S.U., n. 10828 del 2006; S.U. n. 15473/2015). Né può condividersi l'assunto della ricorrente circa una rilettura dell'art. 111 Cost., comma 8, che consenta di riespandere il sindacato sulle violazioni di legge della Cor- te di legittimità le volte in cui sia resa pronunzia dal giudice amministrativo sui diritti soggettivi. In proposito questa Corte, con considerazioni che il collegio condivide, ha Corte Suprema di Cassazione - SS.UU. - R.G. n. 17508/2014 Sentenza pag. 2 ripetutamente escluso una lettura estensiva del sindacato alle aree di decisione della giurisdizione esclusiva, contestualmente ribadendo la piena inerenza al sindacato da tal norma previsto del controllo di effettività della tutela somministrata dal giudice amministrativo (Sez. U, Sentenza n. 2910 del 10/02/2014; Sez. Un. n. 11075/2012). Non contenendo l'impugnata decisione del Consiglio di Stato alcuna espressa pro- nuncia sul tema della giurisdizione, nè attenendo alla giurisdizione i dedotti motivi di ricorso la ricorrente deduce la violazione falsa applicazione degli artt. 37 e 46- della L.reg. Emilia e Romagna n. 47/1978; dell'art. 28 L.n. 1150/42, degli artt. 1285 e 1346 c.c. e dei principi fissati in materia di conversione in numerario delle obbli- gazioni risarcitorie;
nonchè dei principi sulla indennità di esproprio delle aree per parcheggi pubblici (art. 37 T.U. espropri, art. 7 L. 1150/1942-, va dichiarato inam- missibile il ricorso. L'ampio dibattito in sede dottrinaria circa la ricorribilità per cassazione delle senten- ze su diritti emesse dal Consiglio di Stato, alla luce dell'ampliamento delle situazio- ni soggettive oggetto di cognizione esclusiva da parte della giurisdizione ammini- strativa, anche al fine di assicurare l'uniformità di interpretazione ed applicazione del diritto oggettivo, giustifica la compensazione delle spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13 comma quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, decidendo a Sezioni Unite, rigetta il ricorso dichiarando compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell'art. 13 com- ma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Roma l'1/12/2015 Consigliereliere est. Il Presidente Dott, Luigi Antonio Rovelli Dott. M. Thoud F SUP I H DEPOSITATO IN CAN C oggi, 0 1 FEB 2 IL CANCELLIERE Paola Francesca CAMPOLI IL CANCELLERI Paola Francesca CA Sentenza pag. Corte Suprema di Cassazione - SS.UU. - R.G. n. 17508/2014