TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 19/12/2025, n. 1385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1385 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 259/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in Benevento alla Via Parte_1
Raguzzini n. 1, presso lo studio dell'avv. LEO ESTHER, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Mercanti (C.F.
) e dall'Avv. Davide Ciccarone (C.F. C.F._1
) del Foro di Roma, congiuntamente e disgiuntamente, C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo a Roma, Viale
Angelico n. 103, giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 18/12/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 18.1.24 parte ricorrente ha esposto:
1 - di aver lavorato alle dipendenze della con mansioni di Controparte_1 commesso e con inquadramento nel 5° livello di cui al CCNL Terziario – confesercenti, a tempo indeterminato, dal 4.3.2021 al 10.02.2022;
- di essere stato assunto con contratto part-time di 24 ore settimanali e come tale retribuito;
- che ha sempre lavorato per 6 giorni la settimana, con un giorno di riposo non sempre cadente la domenica, osservando turni comunicati ad inizio settimana dalla società (cfr. messaggi whatsapp inviati al ricorrente da Persona_1 amministratrice unica della società convenuta –all. 5) nei seguenti orari:
- dalle ore 13,00 alle ore 21,00
- dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 21,00
- dalle ore 9,00 alle ore 17,00.
- che ha sempre lavorato per 8 ore al giorno per 6 giorni la settimana, per complessive 48 ore settimanali, ricevendo, invece, una retribuzione per 24 ore settimanali, con la sola aggiunta di 10 ore di lavoro supplementare mensili (cfr. busta paga di agosto 2021 –all.4).
Ha concluso chiedendo di:“ 1. Condannare la in persona del Controparte_1
legale rapp.te p.t.., al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 12.791,52, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero alla diversa somma che il giudice vorrà riconoscere;
2. Condannare la stessa convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari, oltre Iva e cpa, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Si è costituita la Società resistente chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo la nullità del ricorso.
2.
Ciò premesso va, innanzi tutto, valutata l'eccezione di nullità sollevata da parte resistente. Sul punto è noto quanto all'eccezione di nullità del ricorso per violazione dell'art.414 n.4 c.p.c, che per la validità del ricorso è necessario e
2 sufficiente che dall'esame complessivo dello stesso emergano gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda e ciò indipendentemente dall'indicazione di tali elementi in modo formale. Difatti nel rito del lavoro per aversi la nullita' del ricorso introduttivo del giudizio e' necessario che siano del tutto omessi, oppure risultino assolutamente incerti, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, il "petitum" sotto il profilo sostanziale e procedurale
(bene della vita richiesto e provvedimento giudiziale) nonche' le ragioni poste a fondamento della domanda.
La suddetta nullita' deve essere pertanto esclusa, nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorche' l'attore abbia indicato il periodo di attivita' lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto, ed abbia altresi' specificato la somma complessivamente pretesa ed i titoli in base ai quali vengono richieste le varie spettanze (rimanendo irrilevante la mancata notifica dei conteggi analitici), atteso che in tali ipotesi il convenuto e' posto in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese.
E, nella specie, dalla lettura del ricorso emergono la durata del rapporto, le mansioni svolte, l'orario di lavoro e la causali della richiesta di pagamento della somma complessiva ovvero tutti gli elementi idonei ad identificare il contenuto della domanda nel rispetto dell'art.414 c.p.c..
3.
Ciò posto, onde verificare la fondatezza della domanda va innanzitutto valutato, in punto di fatto, l'esito della istruttoria.
Il teste ha dichiarato: “ ADR: Conosco il ricorrente perché Testimone_1 lavoravamo insieme alla vodafone
ADR: Non ho fatto causa, ma ci siamo conciliati.
ADR: io ho lavorato dal 2021 al gennaio/febbraio 2023, mi occupavo di ricariche
, contratti e ciò che veniva richiesto .
3 ADR: Avevo un contratto part time facevo due ore al mattino (le ore variavano ero un tappabuchi) e di pomeriggio dalle 17 alle 21 . Preciso che facevo sei ore al giorno spezzettate così o di fila
ADR: Lavoravo dal lunedì al venerdì .
ADR: Non so il ricorrente che contratto avesse , non aveva i miei stessi orari.
ADR: Quando io arrivavo già c'era il ricorrente, credo arrivasse un paio di ore prima di me (ciò accadeva un paio di giorni a settimana) e poi facevamo la chiusura insieme alle 21 se faceva il turno di pomeriggio. Casomai io arrivavo e lui dopo un po' andava via.
ADR: Anche il ricorrente faceva il turno di mattina o di pomeriggio , ma non so quante ore lavorasse di preciso né posso dire che lavorasse anche il sabato o la domenica .
ADR: Io lo vedevo dal lunedì al venerdì.
ADR: faceva i turni su delle griglie Excel che mandava su un Persona_1
gruppo whatsapp settimanalmente . I turni riguardavano tutti .
ADR: Eravamo sei dipendenti fissi, almeno quando ho lavorato io e tra questi c'era il ricorrente fino al 2022 . Non ricordo di preciso quando è andato via il ricorrente .
ADR: Il ricorrente svolgeva le mie stesse mansioni, in più mi ha insegnato il lavoro . Quando sono arrivato ho avuto un periodo di formazione e sono stato affiancato al ricorrente che era tra i più anziani.
ADR: Sono stato affiancato anche da altre persone.
ADR: Io ero pagato con bonifico.
ADR: Sui turni c'era l'iniziale del nome del lavoratore accanto alla fascia oraria da seguire con orari anche spezzettati.
ADR: Non ricordo se il ricorrente o altri lavoratori avessero orari spezzettati.
Il testimone ha dichiarato: “ADR: indifferente Testimone_2
4 ADR: Ho lavorato per la resistente per sei anni dal 2019 e mi occupavo di fare i contratti ai clienti , aiutavamo i clienti a gestire le varie problematiche.
ADR: Avevo un contratto full time, lavoravo o dalle 9 alle 17 o dalle 13 alle 21 dal lunedì alla domenica con un giorno libero a settimana .
ADR: Oltre a me c'erano altri tre dipendenti , Parte_2 Per_2
e una collega di cui non ricordo il nome . Questi colleghi facevano le
[...] stesse cose mie ma loro erano part time .
ADR: Il ricorrente ha lavorato i primi tre anni che io ero lì.
ADR: Il ricorrente faceva il nostro stesso lavoro ma non faceva le mie stesse ore.
ADR: Il ricorrente decideva lui che orari fare, a volte faceva due ore altre volte non si presentava altre volte quando veniva stava fuori . Ciò per tutto il periodo in cui abbiamo lavorato insieme .
ADR: Non so se il ricorrente ha avuto una contestazione disciplinare .
ADR: ci diceva cosa fare e ci seguiva. Persona_1
ADR: non si trovava con i turni quando il ricorrente non c'era Persona_1 perché per coprire le ore dovevamo cambiare noi i turni.
ADR: Se c'era un'urgenza io facevo anche il turno spezzato dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 21.
ADR: i turni ero dalle 9 alle 17 o dalle 13 alle 21 oppure lo spezzato dalle 9 alle
13 o dalle 17 alle 21 dal lunedì alla domenica con un giorno libero a settimana.
ADR: Non so che tipo di contratto avesse il ricorrente se part time o full time
ADR: Il ricorrente l'ho visto lavorare di sabato o di domenica ,perché aveva i turni come noi ma non sempre li rispettava.
ADR: Quando il ricorrente non rispettava il turno soprattutto io che ero full time dovevo coprire il suo turno cambiando i miei programmi anche personali.
ADR: In una settimana capitata almeno tre volte su sei giorni che non si presentasse.
5 ADR: Nell'arco della giornata è capitato che il ricorrente venisse e poi andasse via per poi ritornare.
ADR: Ciò capitava spesse volte e andava a discapito nostro che dovevamo coprire le sue ore.
ADR: Non ricordo i nomi delle ragazze che oltre a me dovevano coprire i turni del ricorrente.
ADR: I turni prevedevano la presenza contemporanea di due persone circa per turno.
ADR: Il ricorrente ha iniziato a lavorare dopo di me per cui io già avevo esperienza e non ho imparato da lui.”.
ha dichiarato: “ADR: indifferente Testimone_3
ADR: Conosco il ricorrente perchè lavoravo con lui
ADR: Abbiamo lavorato insieme circa 4 anni fa e ho lavorato per la resistente circa 2 anni dal 2020/2021
ADR: non ho fatto causa alla società ma ho concluso un accordo con la società
ADR: Ero anch'io venditore
ADR: Io avevo un contratto a tempo indeterminato e lavoravo per otto ore al giorni per sei giorni alla settimana ma preciso che il riposo non era sempre di domenica .
ADR: Anche il ricorrente aveva i miei stessi turni e lavorava lo stesso numero di ore
ADR: Oltre a noi c'erano altre 4 persone
ADR: I turni erano dalle 9 alle 17 o 13-21 o 9-13 e 17-21 .
ADR: Nel mio contratto era indicato un orario minore rispetto a questo che ho riferito.
ADR: Eravamo tutti venditori
6 ADR: A volte capitava che il ricorrente venisse più tardi all'apertura nel senso che l'orario di apertura era alle 9 e il ricorrente veniva alle 9.30 o 9.40 ma penso che avvertisse i titolari”.
ha dichiarato: “ADR: indifferente Per_2 Parte_3
ADR: Lavoro per la resistente società da sei anni e tutt'ora e sono commessa
ADR: Ho un contratto a tempo indeterminato part time con 22 ore settimanali divise su turni (9-21 dal martedì al sabato mentre domenica e lunedì i turni vanno dalle 10 alle 21)
ADR: A volte faccio otto ore a volte 4 a volte tre in base alle esigenze del negozio
ADR: La store manager stabilisce i turni Persona_1
ADR: I turni sono comunicati tramite un riquadro appeso in magazzino
ADR: I turni a volte sono settimanali e a volte sono mensili
ADR: Oltre a me ci sono altre tre persone , Persona_3 Parte_2
e Testimone_4
Non so se le mie colleghe hanno un contratto part time o a tempo pieno.
[...]
ADR: Ho lavorato insieme al ricorrente nel 2021 se ben ricordo e per circa un anno
ADR: Non conosco gli orari del ricorrente anche se lavoravamo insieme
ADR: Anche quando c'era il ricorrente eravamo in 4 o 5.
ADR: Nello stesso turno potevamo essere in tre o in due o anche da soli “.
Dalla prova per testi emerge, a parte della scrivente, che il ricorrente svolgesse l'attività lavorativa secondo gli orari indicati in ricorso.
Le dichiarazioni rese dai testi di parte resistente non più dipendenti della società
e non sottoposti dunque al metus datoriale risultano più attendibili, oltre ad aver trovato conferma nella produzione documentale.
In particolare, il teste , le cui dichiarazioni sono precise e circostanziate, Tes_3 ha chiaramente precisato di aver lavorato per la resistente nel periodo 2020-2021
7 e di aver lavorato insieme al ricorrente, che aveva i suoi stessi orari, ovvero lavorava sei giorni a settimana per otto ore al giorno sebbene non sempre fossero inseriti negli stessi turni, predisposti da . Persona_1
Anche la teste di parte resistente ha confermato che i turni erano dalle 9 alle 17 o dalle 13 alle 21 oppure lo spezzato dalle 9 alle 13 o dalle 17 alle 21 dal lunedì alla domenica con un giorno libero a settimana e che ha visto lavorare il ricorrente anche di sabato o di domenica , perché aveva i turni come loro (pur non indicando gli orari) sebbene a suo dire non sempre li rispettasse, tanto da averlo dovuto sostituire in diverse occasioni.
Più generiche risultano le dichiarazioni rese dal teste che aveva un Tes_1
contratto part time, e dunque non ha saputo riferire gli orari del ricorrente (che comunque arrivava al lavoro prima di lui) e di la quale pur lavorando Per_2
insieme al ricorrente non ha saputo riferire gli orari rendendo dichiarazioni al quanto generiche.
Nel caso in cui all'esito dell'assunzione della prova orale vi sia un contrasto fra le dichiarazioni rese sulla situazione controversa dai testi escussi si deve escludere che le deposizioni testimoniali possano essere considerate "di pari attendibilità e spessore e il giudice è piuttosto tenuto a porre a confronto le deposizioni raccolte, valutando la credibilità dell'uno o dell'altro teste sulla scorta di elementi soggettivi ed oggettivi (la qualità dei testi, la loro vicinanza alle parti,
l'intrinseca congruenza delle loro dichiarazioni, la convergenza delle stesse con gli eventuali elementi di prova documentale acquisiti), per poi compiutamente esporre le ragioni che lo hanno indotto ad attribuire maggiore attendibilità ad una testimonianza rispetto all'altra o, al limite, ad escludere l'attendibilità di entrambe
(così Cass., Sez. 6 - 1, Ord. n. 1547 del 27/01/2015).
È senz'altro vero che la Suprema Corte ha affermato che "La valutazione in ordine all'attendibilità di un teste deve avvenire soprattutto in relazione al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente per categorie, in quanto in
8 quest'ultima ipotesi il giudizio sull'attendibilità sfocerebbe impropriamente in quello sulla capacità a testimoniare in rapporto a categorie di soggetti che sarebbero, di per sé, inidonei a fornire una valida testimonianza, laddove la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza delle dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite" (Cass.
n. 16529 del 21/08/2004; Cass. n. 27722 del 16/12/2005; Cass. n. 12362 del
24/05/2006).
Nondimeno, la Suprema Corte ha altresì precisato che, se è vero che gli elementi che il giudice può e deve valutare sono non solo quelli di natura oggettiva attinenti alla deposizione ma anche quelli di carattere soggettivo, anche uno solo di questi ultimi, se ritenuto di particolare rilevanza, ben può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. 30 marzo 2010, n. 7763, richiamata in motivazione da Cass., Sez. 3, Sent. n. 7623 del 18/04/2016).
In ogni caso tutti i testi hanno dichiarato che i turni erano predisposti da Per_1
e inviati via whatsapp, da cui risulta che i turni erano di 8 ore al giorno
[...]
(v. doc. 5 allegata al ricorso).
Quanto al loro valore probatorio si richiama l'Ordinanza n. 1254/2025 con cui la
Suprema Corte ha riconosciuto che i messaggi WhatsApp, al pari degli SMS, possono costituire prova piena dei fatti e delle circostanze in essi rappresentati.
La Cassazione ha sottolineato che tali comunicazioni, considerate riproduzioni informatiche e meccaniche ai sensi dell'art. 2712 del Codice Civile, assumono
9 efficacia probatoria se la parte contro cui sono prodotte non ne contesta esplicitamente la conformità alla realtà.
Nel caso di specie parte resistente si limita ad una contestazione generica delle stesse asserendo che non si riferirebbero ai presunti autori.
In ogni caso al di là dei messaggi whatsapp, deve dunque ritenersi provato lo svolgimento dell'attività lavorativa secondo l'orario indicato in ricorso tenuto conto di quanto emerso dall'istruttoria orale.
Ne consegue che la domanda dev'essere accolta essendo emerso che il ricorrente ha lavorato secondo gli orari indicati in ricorso maggiori rispetto a quanto indicato in busta paga.
Ciò posto, va esaminata l'applicabilità al caso in esame della retribuzione di cui al contratto collettivo nazionale dei lavoratori riferito alla categoria. Sul punto va rilevato preliminarmente che, per concorde orientamento della S.C., ai fini della determinazione dell'equa retribuzione spettante al lavoratore in esecuzione del contratto di lavoro subordinato, il riferimento ai contratti collettivi postcorporativi, nel caso in cui una o entrambe le parti non risultino iscritte alle associazioni sindacali stipulanti, e' consentito al giudice come parametro di valutazione. In altre parole, nella determinazione (ex art. 36 cost.) della retribuzione sufficiente e proporzionata alla quantita' e qualita' della prestazione lavorativa svolta, il giudice puo' tenere conto, come parametro di riferimento, delle tariffe sindacali previste dalla vigente contrattazione collettiva tenendo conto della natura ed intensita' qualitativa e quantitativa delle prestazioni lavorative del dipendente, nonche' delle effettive esigenze del medesimo al fine di un'esistenza libera e dignitosa, dovendosi utilizzare il contratto collettivo esclusivamente come parametro delle condizioni di mercato e degli equi corrispettivi di lavoro.
È necessario altresì ripetere che il principio di proporzionalità del compenso alla quantità e qualità del lavoro svolto, espresso nel primo comma dell'art. 36 cit.,
10 non comporta una meccanica trasposizione di clausole della contrattazione collettiva a concrete fattispecie ivi non previste, seppure caratterizzate da elementi analoghi, ma conferisce a quelle clausole un valore soltanto orientativo
(Cass. 20 gennaio 1975 n. 234; 13 febbraio 1990 n. 1042). In ogni caso il giudizio d'adeguamento è riservato alla discrezionalità dei magistrati di merito ed
è censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.) o per violazione di norme di diritto diverse dall'art. 36 Cost. (Cass. 27 gennaio 1989 n. 513, 12 febbraio 1990 n. 997, Sez. un. 26 marzo 1997 n. 2665).
Occorre aggiungere che le categorie e qualifiche professionali, non esistenti in rerum natura, vengono configurate dalla discrezionalità del legislatore e dall'autonomia collettiva, quest'ultima sindacabile dal giudice solo entro i limiti dell'art. 1418 cod. civ. Le parti sociali, in relazione ai diversi rami di produzione, alla struttura delle imprese ed alle più varie contingenze socio - economiche, determinano le figure professionali nel contratto collettivo, eventualmente unificando più figure già esistenti ovvero suddividendo quella unica, e le nuove disposizioni dell'autonomia collettiva hanno efficacia per il futuro, salvo espressa e contraria indicazione. Non è pertanto censurabile in sede di legittimità la decisione di merito che, dopo aver constatato l'istituzione di una nuova qualifica professionale da parte di un contratto collettivo, esclude che l'art. 36 Cost. comporti di applicare agli appartenenti il relativo trattamento economico anche per il passato. Tanto meno è censurabile la decisione che non attribuisca, in proposito, alcun rilievo ad una nuova qualifica a cui il lavoratore - parte in causa non appartiene attualmente nè ha mai appartenuto (così Cass. Sez.un. 29.01.2001
n.38)
E, nella specie, utilizzando il contratto collettivo come parametro e tenuto conto dei conteggi eseguiti dal ricorrente che questo Giudice ritiene fare propri in quanto corretti e scevri da vizi, e solo genericamente contestati, con condanna della resistente al pagamento di complessivi € 12.791,52 detratto quanto il
11 ricorrente ha dichiarato di aver percepito oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione al soddisfo.
Per il principio della soccombenza la resistente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali che si liquidano come in dispositivo.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la resistente al pagamento di differenze retributive quantificate in €12.791,52 complessivi, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione al soddisfo;
2) condanna la resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 5.388,00 oltre rimb. Forf., I.V.A. e cpa con distrazione.
Così deciso in Benevento, 19/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
12
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 259/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in Benevento alla Via Parte_1
Raguzzini n. 1, presso lo studio dell'avv. LEO ESTHER, che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
IN PERSONA DEL LEGALE RAPP.TE P.T. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Mercanti (C.F.
) e dall'Avv. Davide Ciccarone (C.F. C.F._1
) del Foro di Roma, congiuntamente e disgiuntamente, C.F._2 ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo a Roma, Viale
Angelico n. 103, giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 18/12/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 18.1.24 parte ricorrente ha esposto:
1 - di aver lavorato alle dipendenze della con mansioni di Controparte_1 commesso e con inquadramento nel 5° livello di cui al CCNL Terziario – confesercenti, a tempo indeterminato, dal 4.3.2021 al 10.02.2022;
- di essere stato assunto con contratto part-time di 24 ore settimanali e come tale retribuito;
- che ha sempre lavorato per 6 giorni la settimana, con un giorno di riposo non sempre cadente la domenica, osservando turni comunicati ad inizio settimana dalla società (cfr. messaggi whatsapp inviati al ricorrente da Persona_1 amministratrice unica della società convenuta –all. 5) nei seguenti orari:
- dalle ore 13,00 alle ore 21,00
- dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 21,00
- dalle ore 9,00 alle ore 17,00.
- che ha sempre lavorato per 8 ore al giorno per 6 giorni la settimana, per complessive 48 ore settimanali, ricevendo, invece, una retribuzione per 24 ore settimanali, con la sola aggiunta di 10 ore di lavoro supplementare mensili (cfr. busta paga di agosto 2021 –all.4).
Ha concluso chiedendo di:“ 1. Condannare la in persona del Controparte_1
legale rapp.te p.t.., al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 12.791,52, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero alla diversa somma che il giudice vorrà riconoscere;
2. Condannare la stessa convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari, oltre Iva e cpa, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario”.
Si è costituita la Società resistente chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo la nullità del ricorso.
2.
Ciò premesso va, innanzi tutto, valutata l'eccezione di nullità sollevata da parte resistente. Sul punto è noto quanto all'eccezione di nullità del ricorso per violazione dell'art.414 n.4 c.p.c, che per la validità del ricorso è necessario e
2 sufficiente che dall'esame complessivo dello stesso emergano gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda e ciò indipendentemente dall'indicazione di tali elementi in modo formale. Difatti nel rito del lavoro per aversi la nullita' del ricorso introduttivo del giudizio e' necessario che siano del tutto omessi, oppure risultino assolutamente incerti, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, il "petitum" sotto il profilo sostanziale e procedurale
(bene della vita richiesto e provvedimento giudiziale) nonche' le ragioni poste a fondamento della domanda.
La suddetta nullita' deve essere pertanto esclusa, nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorche' l'attore abbia indicato il periodo di attivita' lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto, ed abbia altresi' specificato la somma complessivamente pretesa ed i titoli in base ai quali vengono richieste le varie spettanze (rimanendo irrilevante la mancata notifica dei conteggi analitici), atteso che in tali ipotesi il convenuto e' posto in condizione di formulare immediatamente ed esaurientemente le proprie difese.
E, nella specie, dalla lettura del ricorso emergono la durata del rapporto, le mansioni svolte, l'orario di lavoro e la causali della richiesta di pagamento della somma complessiva ovvero tutti gli elementi idonei ad identificare il contenuto della domanda nel rispetto dell'art.414 c.p.c..
3.
Ciò posto, onde verificare la fondatezza della domanda va innanzitutto valutato, in punto di fatto, l'esito della istruttoria.
Il teste ha dichiarato: “ ADR: Conosco il ricorrente perché Testimone_1 lavoravamo insieme alla vodafone
ADR: Non ho fatto causa, ma ci siamo conciliati.
ADR: io ho lavorato dal 2021 al gennaio/febbraio 2023, mi occupavo di ricariche
, contratti e ciò che veniva richiesto .
3 ADR: Avevo un contratto part time facevo due ore al mattino (le ore variavano ero un tappabuchi) e di pomeriggio dalle 17 alle 21 . Preciso che facevo sei ore al giorno spezzettate così o di fila
ADR: Lavoravo dal lunedì al venerdì .
ADR: Non so il ricorrente che contratto avesse , non aveva i miei stessi orari.
ADR: Quando io arrivavo già c'era il ricorrente, credo arrivasse un paio di ore prima di me (ciò accadeva un paio di giorni a settimana) e poi facevamo la chiusura insieme alle 21 se faceva il turno di pomeriggio. Casomai io arrivavo e lui dopo un po' andava via.
ADR: Anche il ricorrente faceva il turno di mattina o di pomeriggio , ma non so quante ore lavorasse di preciso né posso dire che lavorasse anche il sabato o la domenica .
ADR: Io lo vedevo dal lunedì al venerdì.
ADR: faceva i turni su delle griglie Excel che mandava su un Persona_1
gruppo whatsapp settimanalmente . I turni riguardavano tutti .
ADR: Eravamo sei dipendenti fissi, almeno quando ho lavorato io e tra questi c'era il ricorrente fino al 2022 . Non ricordo di preciso quando è andato via il ricorrente .
ADR: Il ricorrente svolgeva le mie stesse mansioni, in più mi ha insegnato il lavoro . Quando sono arrivato ho avuto un periodo di formazione e sono stato affiancato al ricorrente che era tra i più anziani.
ADR: Sono stato affiancato anche da altre persone.
ADR: Io ero pagato con bonifico.
ADR: Sui turni c'era l'iniziale del nome del lavoratore accanto alla fascia oraria da seguire con orari anche spezzettati.
ADR: Non ricordo se il ricorrente o altri lavoratori avessero orari spezzettati.
Il testimone ha dichiarato: “ADR: indifferente Testimone_2
4 ADR: Ho lavorato per la resistente per sei anni dal 2019 e mi occupavo di fare i contratti ai clienti , aiutavamo i clienti a gestire le varie problematiche.
ADR: Avevo un contratto full time, lavoravo o dalle 9 alle 17 o dalle 13 alle 21 dal lunedì alla domenica con un giorno libero a settimana .
ADR: Oltre a me c'erano altri tre dipendenti , Parte_2 Per_2
e una collega di cui non ricordo il nome . Questi colleghi facevano le
[...] stesse cose mie ma loro erano part time .
ADR: Il ricorrente ha lavorato i primi tre anni che io ero lì.
ADR: Il ricorrente faceva il nostro stesso lavoro ma non faceva le mie stesse ore.
ADR: Il ricorrente decideva lui che orari fare, a volte faceva due ore altre volte non si presentava altre volte quando veniva stava fuori . Ciò per tutto il periodo in cui abbiamo lavorato insieme .
ADR: Non so se il ricorrente ha avuto una contestazione disciplinare .
ADR: ci diceva cosa fare e ci seguiva. Persona_1
ADR: non si trovava con i turni quando il ricorrente non c'era Persona_1 perché per coprire le ore dovevamo cambiare noi i turni.
ADR: Se c'era un'urgenza io facevo anche il turno spezzato dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 21.
ADR: i turni ero dalle 9 alle 17 o dalle 13 alle 21 oppure lo spezzato dalle 9 alle
13 o dalle 17 alle 21 dal lunedì alla domenica con un giorno libero a settimana.
ADR: Non so che tipo di contratto avesse il ricorrente se part time o full time
ADR: Il ricorrente l'ho visto lavorare di sabato o di domenica ,perché aveva i turni come noi ma non sempre li rispettava.
ADR: Quando il ricorrente non rispettava il turno soprattutto io che ero full time dovevo coprire il suo turno cambiando i miei programmi anche personali.
ADR: In una settimana capitata almeno tre volte su sei giorni che non si presentasse.
5 ADR: Nell'arco della giornata è capitato che il ricorrente venisse e poi andasse via per poi ritornare.
ADR: Ciò capitava spesse volte e andava a discapito nostro che dovevamo coprire le sue ore.
ADR: Non ricordo i nomi delle ragazze che oltre a me dovevano coprire i turni del ricorrente.
ADR: I turni prevedevano la presenza contemporanea di due persone circa per turno.
ADR: Il ricorrente ha iniziato a lavorare dopo di me per cui io già avevo esperienza e non ho imparato da lui.”.
ha dichiarato: “ADR: indifferente Testimone_3
ADR: Conosco il ricorrente perchè lavoravo con lui
ADR: Abbiamo lavorato insieme circa 4 anni fa e ho lavorato per la resistente circa 2 anni dal 2020/2021
ADR: non ho fatto causa alla società ma ho concluso un accordo con la società
ADR: Ero anch'io venditore
ADR: Io avevo un contratto a tempo indeterminato e lavoravo per otto ore al giorni per sei giorni alla settimana ma preciso che il riposo non era sempre di domenica .
ADR: Anche il ricorrente aveva i miei stessi turni e lavorava lo stesso numero di ore
ADR: Oltre a noi c'erano altre 4 persone
ADR: I turni erano dalle 9 alle 17 o 13-21 o 9-13 e 17-21 .
ADR: Nel mio contratto era indicato un orario minore rispetto a questo che ho riferito.
ADR: Eravamo tutti venditori
6 ADR: A volte capitava che il ricorrente venisse più tardi all'apertura nel senso che l'orario di apertura era alle 9 e il ricorrente veniva alle 9.30 o 9.40 ma penso che avvertisse i titolari”.
ha dichiarato: “ADR: indifferente Per_2 Parte_3
ADR: Lavoro per la resistente società da sei anni e tutt'ora e sono commessa
ADR: Ho un contratto a tempo indeterminato part time con 22 ore settimanali divise su turni (9-21 dal martedì al sabato mentre domenica e lunedì i turni vanno dalle 10 alle 21)
ADR: A volte faccio otto ore a volte 4 a volte tre in base alle esigenze del negozio
ADR: La store manager stabilisce i turni Persona_1
ADR: I turni sono comunicati tramite un riquadro appeso in magazzino
ADR: I turni a volte sono settimanali e a volte sono mensili
ADR: Oltre a me ci sono altre tre persone , Persona_3 Parte_2
e Testimone_4
Non so se le mie colleghe hanno un contratto part time o a tempo pieno.
[...]
ADR: Ho lavorato insieme al ricorrente nel 2021 se ben ricordo e per circa un anno
ADR: Non conosco gli orari del ricorrente anche se lavoravamo insieme
ADR: Anche quando c'era il ricorrente eravamo in 4 o 5.
ADR: Nello stesso turno potevamo essere in tre o in due o anche da soli “.
Dalla prova per testi emerge, a parte della scrivente, che il ricorrente svolgesse l'attività lavorativa secondo gli orari indicati in ricorso.
Le dichiarazioni rese dai testi di parte resistente non più dipendenti della società
e non sottoposti dunque al metus datoriale risultano più attendibili, oltre ad aver trovato conferma nella produzione documentale.
In particolare, il teste , le cui dichiarazioni sono precise e circostanziate, Tes_3 ha chiaramente precisato di aver lavorato per la resistente nel periodo 2020-2021
7 e di aver lavorato insieme al ricorrente, che aveva i suoi stessi orari, ovvero lavorava sei giorni a settimana per otto ore al giorno sebbene non sempre fossero inseriti negli stessi turni, predisposti da . Persona_1
Anche la teste di parte resistente ha confermato che i turni erano dalle 9 alle 17 o dalle 13 alle 21 oppure lo spezzato dalle 9 alle 13 o dalle 17 alle 21 dal lunedì alla domenica con un giorno libero a settimana e che ha visto lavorare il ricorrente anche di sabato o di domenica , perché aveva i turni come loro (pur non indicando gli orari) sebbene a suo dire non sempre li rispettasse, tanto da averlo dovuto sostituire in diverse occasioni.
Più generiche risultano le dichiarazioni rese dal teste che aveva un Tes_1
contratto part time, e dunque non ha saputo riferire gli orari del ricorrente (che comunque arrivava al lavoro prima di lui) e di la quale pur lavorando Per_2
insieme al ricorrente non ha saputo riferire gli orari rendendo dichiarazioni al quanto generiche.
Nel caso in cui all'esito dell'assunzione della prova orale vi sia un contrasto fra le dichiarazioni rese sulla situazione controversa dai testi escussi si deve escludere che le deposizioni testimoniali possano essere considerate "di pari attendibilità e spessore e il giudice è piuttosto tenuto a porre a confronto le deposizioni raccolte, valutando la credibilità dell'uno o dell'altro teste sulla scorta di elementi soggettivi ed oggettivi (la qualità dei testi, la loro vicinanza alle parti,
l'intrinseca congruenza delle loro dichiarazioni, la convergenza delle stesse con gli eventuali elementi di prova documentale acquisiti), per poi compiutamente esporre le ragioni che lo hanno indotto ad attribuire maggiore attendibilità ad una testimonianza rispetto all'altra o, al limite, ad escludere l'attendibilità di entrambe
(così Cass., Sez. 6 - 1, Ord. n. 1547 del 27/01/2015).
È senz'altro vero che la Suprema Corte ha affermato che "La valutazione in ordine all'attendibilità di un teste deve avvenire soprattutto in relazione al contenuto della dichiarazione e non aprioristicamente per categorie, in quanto in
8 quest'ultima ipotesi il giudizio sull'attendibilità sfocerebbe impropriamente in quello sulla capacità a testimoniare in rapporto a categorie di soggetti che sarebbero, di per sé, inidonei a fornire una valida testimonianza, laddove la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza delle dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite" (Cass.
n. 16529 del 21/08/2004; Cass. n. 27722 del 16/12/2005; Cass. n. 12362 del
24/05/2006).
Nondimeno, la Suprema Corte ha altresì precisato che, se è vero che gli elementi che il giudice può e deve valutare sono non solo quelli di natura oggettiva attinenti alla deposizione ma anche quelli di carattere soggettivo, anche uno solo di questi ultimi, se ritenuto di particolare rilevanza, ben può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. 30 marzo 2010, n. 7763, richiamata in motivazione da Cass., Sez. 3, Sent. n. 7623 del 18/04/2016).
In ogni caso tutti i testi hanno dichiarato che i turni erano predisposti da Per_1
e inviati via whatsapp, da cui risulta che i turni erano di 8 ore al giorno
[...]
(v. doc. 5 allegata al ricorso).
Quanto al loro valore probatorio si richiama l'Ordinanza n. 1254/2025 con cui la
Suprema Corte ha riconosciuto che i messaggi WhatsApp, al pari degli SMS, possono costituire prova piena dei fatti e delle circostanze in essi rappresentati.
La Cassazione ha sottolineato che tali comunicazioni, considerate riproduzioni informatiche e meccaniche ai sensi dell'art. 2712 del Codice Civile, assumono
9 efficacia probatoria se la parte contro cui sono prodotte non ne contesta esplicitamente la conformità alla realtà.
Nel caso di specie parte resistente si limita ad una contestazione generica delle stesse asserendo che non si riferirebbero ai presunti autori.
In ogni caso al di là dei messaggi whatsapp, deve dunque ritenersi provato lo svolgimento dell'attività lavorativa secondo l'orario indicato in ricorso tenuto conto di quanto emerso dall'istruttoria orale.
Ne consegue che la domanda dev'essere accolta essendo emerso che il ricorrente ha lavorato secondo gli orari indicati in ricorso maggiori rispetto a quanto indicato in busta paga.
Ciò posto, va esaminata l'applicabilità al caso in esame della retribuzione di cui al contratto collettivo nazionale dei lavoratori riferito alla categoria. Sul punto va rilevato preliminarmente che, per concorde orientamento della S.C., ai fini della determinazione dell'equa retribuzione spettante al lavoratore in esecuzione del contratto di lavoro subordinato, il riferimento ai contratti collettivi postcorporativi, nel caso in cui una o entrambe le parti non risultino iscritte alle associazioni sindacali stipulanti, e' consentito al giudice come parametro di valutazione. In altre parole, nella determinazione (ex art. 36 cost.) della retribuzione sufficiente e proporzionata alla quantita' e qualita' della prestazione lavorativa svolta, il giudice puo' tenere conto, come parametro di riferimento, delle tariffe sindacali previste dalla vigente contrattazione collettiva tenendo conto della natura ed intensita' qualitativa e quantitativa delle prestazioni lavorative del dipendente, nonche' delle effettive esigenze del medesimo al fine di un'esistenza libera e dignitosa, dovendosi utilizzare il contratto collettivo esclusivamente come parametro delle condizioni di mercato e degli equi corrispettivi di lavoro.
È necessario altresì ripetere che il principio di proporzionalità del compenso alla quantità e qualità del lavoro svolto, espresso nel primo comma dell'art. 36 cit.,
10 non comporta una meccanica trasposizione di clausole della contrattazione collettiva a concrete fattispecie ivi non previste, seppure caratterizzate da elementi analoghi, ma conferisce a quelle clausole un valore soltanto orientativo
(Cass. 20 gennaio 1975 n. 234; 13 febbraio 1990 n. 1042). In ogni caso il giudizio d'adeguamento è riservato alla discrezionalità dei magistrati di merito ed
è censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione (art. 360 n. 5 cod. proc. civ.) o per violazione di norme di diritto diverse dall'art. 36 Cost. (Cass. 27 gennaio 1989 n. 513, 12 febbraio 1990 n. 997, Sez. un. 26 marzo 1997 n. 2665).
Occorre aggiungere che le categorie e qualifiche professionali, non esistenti in rerum natura, vengono configurate dalla discrezionalità del legislatore e dall'autonomia collettiva, quest'ultima sindacabile dal giudice solo entro i limiti dell'art. 1418 cod. civ. Le parti sociali, in relazione ai diversi rami di produzione, alla struttura delle imprese ed alle più varie contingenze socio - economiche, determinano le figure professionali nel contratto collettivo, eventualmente unificando più figure già esistenti ovvero suddividendo quella unica, e le nuove disposizioni dell'autonomia collettiva hanno efficacia per il futuro, salvo espressa e contraria indicazione. Non è pertanto censurabile in sede di legittimità la decisione di merito che, dopo aver constatato l'istituzione di una nuova qualifica professionale da parte di un contratto collettivo, esclude che l'art. 36 Cost. comporti di applicare agli appartenenti il relativo trattamento economico anche per il passato. Tanto meno è censurabile la decisione che non attribuisca, in proposito, alcun rilievo ad una nuova qualifica a cui il lavoratore - parte in causa non appartiene attualmente nè ha mai appartenuto (così Cass. Sez.un. 29.01.2001
n.38)
E, nella specie, utilizzando il contratto collettivo come parametro e tenuto conto dei conteggi eseguiti dal ricorrente che questo Giudice ritiene fare propri in quanto corretti e scevri da vizi, e solo genericamente contestati, con condanna della resistente al pagamento di complessivi € 12.791,52 detratto quanto il
11 ricorrente ha dichiarato di aver percepito oltre rivalutazione e interessi dalla maturazione al soddisfo.
Per il principio della soccombenza la resistente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali che si liquidano come in dispositivo.
La presente sentenza è esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro Dott.ssa Marina Campidoglio definitivamente pronunciando ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la resistente al pagamento di differenze retributive quantificate in €12.791,52 complessivi, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione al soddisfo;
2) condanna la resistente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 5.388,00 oltre rimb. Forf., I.V.A. e cpa con distrazione.
Così deciso in Benevento, 19/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
12