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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 07/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri magistrati:
Dott.ssa Gabriella Canto Presidente
Dott. Alex Costanza Giudice rel.
Dott. Dario Albergo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento portante il n. 428 R.G.A.C. dell'anno 2023
T R A
, nata a [...] l'[...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Marco C.F._1
Ministeri, giusta procura in atti,
ATTRICE
CONTRO
, nato in [...] il [...], C.F. CP_1
, e nato a [...] il [...], C.F._2 CP_2
C.F. rappresentati e difesi dall'avv. C.F._3
Antonino Ficarra, giusta procura in atti,
nata a [...] il [...], C.F. CP_3
, rappresentata e difesa dall'avv. C.F._4
Massimiliano Scuzzarella e dall'avv. Giorgio Borgetto, giusta procura in atti,
CONVENUTI
, C.F. , CP C.F._5
C.F. , Controparte_5 C.F._6
CONVENUTI CONTUMACI Oggetto: successione ereditaria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
agiva in giudizio nei confronti dei propri fratelli CP_2
e , figli di (classe 1929) e di CP_3 CP_1 CP
, e nei confronti dei nipoti (classe CP_6 CP
1988) e . Controparte_5
L'attrice premetteva che i genitori, e CP_6 CP
(classe 1929) erano venuti a mancare la prima il 26 luglio 2010 ed il secondo il 4 dicembre 2021. Entrambi avevano espresso le loro ultime volontà a mezzo dei rispettivi testamenti.
, con il proprio testamento pubblico recante data 17 CP_6 dicembre 1974, aveva disposto che la nuda proprietà di tutti i propri beni, mobili e immobili, andasse ai figli Parte_1
(odierna attrice), , e (odierni CP_1 CP_2 CP_3 convenuti), nella misura di ¼ ciascuno pro indiviso, mentre al marito, (classe 1929) veniva riservato l'usufrutto dei CP
beni medesimi.
Il patrimonio immobiliare di era così composto: CP_6
1) terreno sito in Butera (CL) - Codice comune B302 - in
[...]
censito al foglio 13, particella 280/ 0; Parte_2
2) fabbricato/unità in corso di costruzione sito in Butera (CL)
- Codice comune B302 - C/da San Giacomo Pantano Sn P.T. foglio 13, particella 428 /0;
3) terreno sito in Riesi (CL) - Codice comune H281 - Pt_2
Figotto - foglio 51, particelle 170 e 210;
4) terreno sito in RIESI (CL) censito nel catasto dei fabbricati
Comune di RIESI (H281) (CL) Foglio 36 Particella 1047
5) immobile sito RIESI (CL) alla VIA VINCENZO BELLINI n.
12-14 Piano T-1 - 2 censito nel catasto dei fabbricati del comune di Riesi Comune di RIESI (H281) (CL) Foglio 35
2 Particella 5 Subalterno 3;
6) appartamenti e garage siti in Riesi alla via Cesare
Terranova / via Generale C. A. Dalla Chiesa, censiti nel catasto dei fabbricati del comune di Riesi - Codice comune
H281 –foglio 36, particella 348 sub 3, 6, 7, 8, 12, 13,16, 17.
(classe 1929), a sua volta, con testamento olografo CP
datato 28 dicembre 2019, disponeva dei seguenti beni già oggetto di testamento della defunta moglie:
1) terreno sito in Butera - Codice comune B302 - in Pt_2
, censito al catasto dei terreni del relativo Parte_2 comune, al foglio 13, particella 280/0;
2) terreno sito in Riesi - Codice comune H281 - C/da Figotto
– censito al catasto terreni del relativo comune, foglio 51, particella 170 /0;
3) terreno sito in Riesi (CL) - Codice comune H281 - Pt_2
Figotto - censito al catasto terreni del relativo comune, foglio 51, particella 210 /0;
4) appartamenti e garage siti in Riesi alla via Cesare
Terranova / via Generale C. A. Dalla Chiesa, censiti nel catasto dei fabbricati del comune di Riesi, foglio 36, particella 348 sub 3, 6, 7, 8, 12, 13,16, 17.
Il testatore così distribuiva gli immobili sopra indicati: i terreni siti in Butera, c.da , ed in Riesi, c.da Figotto, Parte_2
venivano destinati rispettivamente ai nipoti (classe CP
1988) e , mentre le singole unità del fabbricato sito Controparte_5
in Riesi in via Cesare Terranova venivano assegnate ciascuna specificamente ad ogni figlio.
L'attrice contestava la validità delle disposizioni Parte_1
testamentarie del testamento olografo redatto il 28 dicembre 2019 dal padre (classe 1929), in quanto il de cuius aveva CP
disposto di beni non suoi e già oggetto del testamento datato 17
3 dicembre 1974 della defunta moglie , con cui CP_6
quest'ultima aveva lasciato la nuda proprietà ai figli nella misura di ¼ ciascuno pro indiviso ed al marito il solo usufrutto.
Ciò posto, parte attrice, rilevando che il padre aveva disposto di beni non suoi, chiedeva dichiararsi l'invalidità delle disposizioni testamentarie di (classe 1929), dichiararsi i diritti di CP
proprietà dell'attrice in rapporto alla successione di CP_6
su tutti i beni e sull'intero patrimonio lasciato da
[...] quest'ultima al momento della morte nella quota indivisa di ¼ ciascuno ai figli, come da testamento pubblico della stessa avente data 17/12/1974, quindi procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria
L'attrice chiedeva inoltre ordinarsi ai convenuti il rendiconto ai sensi dell'art. 723 c.c., disponendo la prestazione in suo favore degli eventuali conguagli spettanti per il mancato godimento delle unità immobiliari e dei terreni agricoli, in proporzione alla quota ereditaria a lei spettante, ed il risarcimento del danno per il mancato godimento dei beni immobili sopra descritti, a causa dell'esclusiva occupazione da parte dei convenuti.
In subordine, essendo erede legittimaria, chiedeva, previa ricostruzione delle quote, la riduzione delle disposizioni testamentarie compiute dal padre nel proprio testamento, fino a reintegrazione della propria quota di riserva.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituivano in giudizio e , eccependo, in primo luogo, la CP_2 CP_1
simulazione soggettiva dell'acquisto degli immobili in capo alla madre, , per essere questi stati acquistati dal padre CP_6
con mezzi propri e solo formalmente intestati alla moglie, in quanto la stessa non lavorava e non aveva redditi propri. Il padre aveva dunque disposto di beni in realtà propri.
In secondo luogo, i detti convenuti eccepivano l'usucapione dei
4 beni ereditari adibiti a proprie abitazioni, in quanto posseduti esclusivamente da loro e con l'accordo degli altri familiari da almeno quarant'anni, nel corso dei quali vi avevano apportato migliorie e sostenuto le relative spese.
In terzo luogo, i detti convenuti sostenevano l'acquisto alla comunione dei coniugi del fabbricato sito in via Terranova in quanto la costruzione era avvenuta in costanza di matrimonio, nel vigore del regime della l. 151/1975.
Ed ancora, i convenuti rappresentavano che la madre, formalmente intestataria del fondo su cui era sorto il fabbricato, aveva implicitamente concesso il diritto di superficie al padre, al momento della costruzione dell'immobile.
In subordine, in caso di accoglimento delle domande di parte attrice, e rappresentavano che il valore CP_2 CP_1
degli immobili doveva essere valutato tenendo conto delle migliorie da loro apportate al fabbricato sito in via Terranova, ai sensi degli artt. 936, comma 2, e 1150 c.c.
Sempre in via gradata, i convenuti eccepivano la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per l'occupazione degli immobili oggetto di successione.
Si costituiva anche la convenuta , non opponendosi alle CP_3 domande di parte attrice.
Tuttavia, precisava di non essere in possesso dei suddetti beni ereditari chiedeva che, al momento della divisione del compendio ereditario, fossero conteggiate anche le somme da lei anticipate a titolo di spese funerarie (quantificate complessivamente in euro
5.400,00).
Rimanevano contumaci (classe 1988) e CP [...]
(nipoti dei defunti), ritualmente evocati in giudizio e CP_5 non costituiti.
Il giudice, dopo avere assegnato i termini per memorie istruttorie
5 ex art. 183, comma 6, c.p.c., ritenuta la causa pronta allo stato degli atti per essere definita in relazione ad alcune domande, ed in particolare a quelle relative all'asserita invalidità delle disposizioni testamentarie di (classe 1929) ed a CP
quelle tese invece ad accertare la proprietà in capo al de cuius ed ai convenuti e dei beni oggetto del CP_2 CP_1
testamento impugnato, all'udienza del 5 giugno 2024 poneva la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Le parti concludevano come comparse conclusionali agli atti.
2. Tutto ciò premesso, occorre adesso procedere allo scrutinio delle domande e delle questioni proposte dalle parti, provvedendo innanzitutto alla verifica dell'assetto proprietario dei beni oggetto di controversia al tempo della morte di colei che parte attrice ha affermato esserne l'esclusiva proprietaria,
. CP_6
A tal proposito, si evidenzia che l'attrice ha prodotto i titoli e le note di trascrizione che consentono di ricostruire la proprietà di detti beni in capo a che risultava esserne CP_6 proprietaria esclusiva al momento della propria morte (avvenuta nel 2010), per come si evince dall'esposizione che segue:
a) quanto al terreno sito in Riesi in Figotto, censito al Pt_2 catasto terreni, fg. 51, part. 170 e part. 210, CP_6
risulta averne acquistato la proprietà dalla madre in forza di atto di donazione del 4 agosto Persona_1
1994, (cfr. all. 20 all'atto di citazione e certificazione notarile all. 27). Trattandosi di donazione, detto acquisto, seppur compiuto nella permanenza della comunione legale tra coniugi dopo la riforma del '75, non rientra tra i beni facenti parte della comunione in quanto ricevuto per donazione dal singolo coniuge;
b) quanto al fondo sito in c.da , nel Parte_2
6 comune di Butera, censito al catasto terreni del suddetto comune, al fg. 13, part. 280, nonché dell'immobile sito in c.da , censito al catasto fabbricati del Parte_2
suddetto comune, fg. 13, part. 428, parte attrice ha prodotto una certificazione notarile relativa alla ricostruzione degli atti di acquisto dei detti beni (cfr. all. 27 all'atto di citazione) dalla quale si evince che ne era CP_6
proprietaria. In particolare, con atto di compravendita del
5 ottobre 1967, ha acquistato il detto fondo CP_6
da . Anche tale fondo non rientra nella Controparte_7 comunione dei coniugi in quanto acquistato in data precedente alla riforma del diritto di famiglia del '75 che ha previsto la comunione legale fra coniugi con riguardo alla contitolarità del diritto di proprietà;
c) circa il terreno sito in Riesi, distinto con frazionamento al fg. 36, part. 348 (cfr. all. 22 all'atto di citazione e certificazione notarile all. 27), su cui poi sarebbe sorto il fabbricato di via Terranova, ne ha acquistato CP_6 la proprietà da con atto di Persona_2
compravendita del 17 dicembre 1974. Anche tale fondo non rientra nella comunione dei coniugi in quanto acquistato in data precedente alla riforma del diritto di famiglia del '75 che ha previsto la comunione legale fra coniugi con riguardo alla contitolarità del diritto di proprietà degli acquisti compiuti in permanenza del vincolo matrimoniale.
Il fabbricato sortovi sopra è stato quindi acquistato per accessione dalla stessa (sulla asserita CP_6
proprietà di questo fabbricato anche in capo a CP
– classe 1929- si discuterà dettagliatamente infra).
Dall'esame della documentazione in atti risulta dunque che aveva acquistato la proprietà esclusiva dei beni CP_6
7 sopra indicati oggetto di controversia.
La circostanza dell'acquisto da parte di , peraltro, CP_6
risulta pacifica, in quanto gli odierni convenuti non hanno mai contestato che la madre avesse acquistato i suddetti beni, ponendo piuttosto domande riconvenzionali volte a far valere la simulazione dello stesso acquisto, l'usucapione e la concessione del diritto di superficie o l'acquisto dei beni alla comunione legale dei coniugi.
3. Ricostruita la proprietà dei beni in capo a in base CP_6
ai titoli e alle note di trascrizione prodotte da parte attrice, la prima questione da trattare è relativa alla asserita simulazione della compravendita del terreno sul quale sorge il fabbricato sito in Riesi in via C. Terranova.
Secondo i convenuti e il padre CP_1 CP_2 CP
(classe 1929) sarebbe stato il reale acquirente del fondo,
[...]
mentre sarebbe stata solo un prestanome. CP_6
Tra le parti del contratto di compravendita sarebbe dunque intervenuta una simulazione soggettiva volta a dissimulare ai terzi l'identità del reale acquirente.
Come noto, in tema di simulazione le parti non possono far valere la simulazione a mezzo prova per testi, salvo che non si voglia far valere l'illiceità del contratto dissimulato (art. 1417 c.c.).
In combinato a tale disposizione, l'art. 2729, comma 2, c.c. esclude la prova per presunzioni quando è esclusa la prova testimoniale.
Ora, i convenuti e sono subentrati, quali CP_2 CP_1
eredi, al defunto nell'asserito negozio simulato e ad CP
essi, pertanto, si applicano le limitazioni di prova della simulazione.
I predetti convenuti hanno inteso provare la simulazione a mezzo testi e presunzioni (l'asserita mancanza di risorse proprie di
, da cui desumere che l'acquisto è stato in realtà CP_6
8 posto in essere dal marito), mezzi di prova loro però preclusi in forza delle norme codicistiche sopra richiamate. Ne segue che la dedotta simulazione è rimasta sprovvista di adeguata prova e la relativa domanda deve dunque essere rigettata.
4. Quanto alla domanda volta all'accertamento dell'usucapione formulata da parte di e in relazione agli CP_1 CP_2
appartamenti da loro adibiti a casa familiare e facenti parte del fabbricato sito in Riesi alla via Cesare Terranova/via Generale C.
A. Dalla Chiesa (censiti nel catasto dei fabbricati del comune di
Riesi - Codice comune H281 – foglio 36, particella 348 sub 3, 6, 7,
8, 12, 13,16, 17) e della relativa area di sedime si osserva quanto segue.
I convenuti hanno sostenuto di essere divenuti proprietari di detti appartamenti per intervenuta usucapione, per averne esercitato per oltre quarant'anni il possesso uti dominus.
La domanda non può essere accolta.
Sul punto, si evidenzia che “Affinché si abbia possesso "ad usucapionem" è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "jus in re aliena", e, quindi, una signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione, sia per quanto riguarda l'"animus" che il "corpus", e che non sia dovuta a mera tolleranza, la quale è da ravvisarsi tutte le volte che il godimento della cosa, lungi dal rivelare l'intenzione del soggetto di svolgere un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale, tragga origine da spirito di condiscendenza o da ragioni di amicizia o di buon vicinato” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4092 del 03/04/1992 - Rv. 476583 - 01).
Ulteriormente, a chiarimento di quanto sopra, la giurisprudenza ha evidenziato che “In tema di usucapione, per stabilire se un'attività
9 corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11277 del
29/05/2015 - Rv. 635430 – 01; in senso conforme Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 11315 del 10/05/2018 - Rv. 648180 - 01).
Orbene, nel caso di specie non può ritenersi raggiunta la prova dell'asserita usucapione dei beni adibiti a propria abitazione dai convenuti e . CP_2 CP_1
A tal riguardo, osserva il Collegio che il possesso uti dominus dei convenuti si sarebbe fondato su un asserito accordo tra tutti i familiari, accordo che i convenuti medesimi avrebbero voluto provare a mezzo testi.
L'accordo in questione però, avendo ad oggetto la divisione dei beni immobili oggetto di comunione ereditaria pro indiviso con relativo scambio di quote ideali tra condividenti, nonché la modifica del diritto di usufrutto in capo a (classe CP
1929), avrebbe dovuto essere stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ex art. 1350, nn. 2) e 11) c.c.. Quand'anche questo accordo fosse davvero intervenuto, pertanto, sarebbe stato nullo e pertanto la non ammessa prova per testi sarebbe risultata irrilevante. Non essendovi atto scritto, l'accordo in questione non risulta dunque validamente provato.
Né risultano altri elementi da cui inferire univocamente che il rapporto tra i convenuti e con i beni CP_2 CP_1
oggetto di domanda di usucapione fosse di possesso e non di detenzione. Infatti, accanto ad elementi indiziari a sostegno della
10 loro tesi (pagamento delle spese relative a utenze, tasse, manutenzione dei detti immobili, circostanze tutte non contestate) ve ne sono altri da cui desumere che gli stessi convenuti si ritenessero proprietari solo di una quota pro indiviso degli immobili: e infatti, non hanno CP_1 CP_2 impugnato né il testamento della madre , venuta a CP_6
mancare nel 2010, che istituiva loro nudi proprietari pro indiviso dei beni ed il padre usufruttario, né hanno impugnato il testamento di quest'ultimo, defunto nel 2021, in cui il de cuius, seppur illegittimamente, aveva proceduto alla assegnazione specifica a ciascuno dei figli degli appartamenti siti in via C.
Terranova. e pertanto, né nel 2010, né CP_1 CP_2
nel 2021 hanno contestato i testamenti dei rispettivi genitori che escludevano la loro piena proprietà su detti appartamenti ed anzi, nel corso del presente procedimento, hanno sostenuto la tesi che il padre fosse il reale proprietario dei beni relitti, circostanze invero difficilmente conciliabile con la tesi dell'acquisto per usucapione degli appartamenti da loro abitati.
In conclusione, non può dirsi sufficientemente provato che CP_1
e abbiano posseduto uti dominus gli
[...] CP_2
appartamenti da loro abitati e pertanto la domanda di usucapione deve essere rigettata.
5. Devono essere rigettate anche le domande volte all'accertamento della regime di comunione legale fra coniugi sull'immobile sito in via Terranova e/o della concessione del diritto di superficie da parte della defunta , a favore CP_6
del marito, (classe 1929), che avrebbe poi edificato CP
il fabbricato medesimo.
Infatti, l'acquisto di un bene per accessione non rientra nella comunione legale tra coniugi, in quanto le norme sulla comunione legale non sono derogatorie rispetto al principio di
11 accessione: “Il principio generale dell'accessione posto dall'art. 934
c.c., in base al quale il proprietario del suolo acquista "ipso iure" al momento dell'incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata, non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, in quanto l'acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario senza la necessità di un'apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l'art. 177, comma 1,
c.c. hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale, con la conseguenza che la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi è a sua volta proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo, mentre al coniuge non proprietario, che abbia contribuito all'onere della costruzione spetta, previo assolvimento dell'onere della prova di avere fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ripetere nei confronti dell'altro coniuge le somme spese a tal fine” (Cass. Sez. 1, Ordinanza
n. 28258 del 04/11/2019 - Rv. 655630 - 01).
Ora, poiché , per come accertato al punto 2, era CP_6
proprietaria esclusiva del fondo, l'acquisto per accessione dell'edificio sorto sul fondo medesimo si è perfezionato solo nei suoi confronti e non in favore di (classe 1929). CP
Quanto poi al preteso diritto di superficie implicitamente concesso dalla moglie al marito, basta rammentare che anche la costituzione di diritti reali minori su beni immobili, compreso il diritto di superficie, deve avvenire in forma a scritta, a pena di nullità del relativo contratto (cfr. art. 1350, n.2, c.c.).
Pertanto, pure ad ammettere che un tale accordo sia intervenuto fra i coniugi all'epoca, tale negozio sarebbe nullo per difetto di forma.
6. Sulla scorta delle argomentazioni fin qui compiute, e rispondendo alla domanda di parte attrice accertamento della
12 invalidità e/o inefficacia del testamento olografo di CP
(classe 1929) del 28 dicembre 2019, risulta che il de cuius, a mezzo di detto testamento, ha disposto di beni di cui non era proprietario e, pertanto, le relative disposizioni vanno dichiarate inefficaci.
7. Non sussistono, tuttavia, le condizioni per la definizione completa del presente giudizio, dovendo il giudizio proseguire per l'esame delle restanti domande.
8. Le statuizioni riguardanti la distribuzione del carico delle spese di lite tra le odierne parti vanno rimesse alla sentenza definitiva.
PQM
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara aperta la successione di nata a [...] CP_6
(CL) il 04/04/1926 e defunta il 26/07/2010, e di CP
, nato a [...] il [...] e defunto il
[...]
04/12/2021;
- rigetta le domande dei convenuti e CP_2 CP_1
volte ad accertare la simulazione, l'usucapione, l'acquisto della proprietà o del diritto di superficie sul fondo e sul fabbricato siti in Riesi, via Cesare Terranova/via Generale
C. A. Dalla Chiesa, in catasto al foglio 36, particella 348 sub
3, 6, 7, 8, 12, 13,16, 17;
- accerta e dichiara l'inefficacia delle disposizioni testamentarie contenute nel testamento olografo datato del
28 dicembre 2019 del defunto (classe 1929); CP
- dispone la rimessione della causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza;
- riserva ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese di lite tra le parti alla sentenza definitiva.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di
Caltanissetta, il 27 dicembre 2024.
13 IL GIUDICE RELATORE
Alex Costanza
IL PRESIDENTE
Gabriella Canto
14