Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IX, sentenza 09/01/2026, n. 59
CGT2
Sentenza 9 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità cartella per omessa notifica avviso di liquidazione

    Per gli atti giudiziari si applica la disciplina del Dpr 115/2002, che prevede l'iscrizione a ruolo da parte dell'ente competente e la successiva notifica della cartella da parte dell'agente della riscossione, senza necessità di notifica dell'avviso di liquidazione.

  • Rigettato
    Nullità cartella per violazione obbligo motivazione

    Le motivazioni dell'atto impugnato sono complete ed esaustive.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    La prescrizione del diritto alla riscossione del credito è decennale ex art. 2946 c.c. e non è ancora maturata, essendo la cartella stata notificata nel 2024.

  • Rigettato
    Nullità cartella per mancanza presupposto art. 37 DPR 131/1986

    Sussistono i presupposti dell'art. 37 DPR 131/2017 per l'applicazione dell'imposta di registro, poiché la pretesa impositiva si fonda sulla sentenza di merito passata in giudicato all'esito dell'estinzione dell'appello.

  • Rigettato
    Indebita richiesta contributo unificato

    La cartella impugnata riguarda la richiesta di pagamento del contributo unificato relativo al primo grado di giudizio, somma non versata dagli appellanti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IX, sentenza 09/01/2026, n. 59
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 59
    Data del deposito : 9 gennaio 2026

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