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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IX, sentenza 09/01/2026, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 59/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di TI Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente
IL LA, TO
LATTI FRANCO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2117/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
QU TI PA - Viale Di Tor Marancia N 4 00147 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ministero Della TI - Amministrazione E Organizzazione - P.IVA_1
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Milano - P.IVA_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 730/2025 emessa dalla Corte di TI Tributaria Primo grado MILANO sez. 13
e pubblicata il 14/02/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240086135173 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240086135173 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2554/2025 depositato il
05/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 730-25 depositata il 14.02.2025, la Corte di TI Tributaria di Primo Grado di Milano rigettava il ricorso avanzato da Ricorrente_3, Ricorrente_2 e Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento notificata dall'ADER Provincia di Milano per euro 73.364,76 di cui euro 71.630,00 per imposta di registro atti giudiziari 2017 (sentenza 393/2017 della Corte D'Appello di Milano) ed euro 1.466, per contributo unificato.
Propongono appello i contribuenti lamentando:
1. la violazione e falsa applicazione dell'art. 54 DPR 131/1986, essendo la cartella di pagamento nulla per omessa notifica dell'avviso di liquidazione, quale atto presupposto;
2 la nullità della cartella di pagamento per violazione dell'obbligo di motivazione;
3. prescrizione del credito su cui si fonda la cartella ex art. 76 c. 1 del DPR 131/1986 in quanto relativo all'imposta di registro della sentenza 393 del 31.01.2017 della Corte di Appello di Milano, ribadendo che l'Agenzia delle Entrate è decaduta dal diritto di riscossione dell'imposta di registro e delle spese di giudizio non avendo richiesto il pagamento nel termine di 5 anni entro il 5.01.2022, ma avendo notificato in data 29.08.2024 la cartella di pagamento in oggetto a Ricorrente_3 e in data 9.10.2024 a Ricorrente_2 e Ricorrente_1 ;
4. nullità della cartella di pagamento per mancanza del presupposto di cui all'art. 37 del DPR 131/1986 sulla tassazione degli atti giudiziari, avendo la Corte di Appello di Milano dichiarato l'estinzione del procedimento senza altro provvedimento di carattere decisorio;
5 nullità della cartella di pagamento per indebita richiesta dell'ufficio di euro 1.466,00 per contributo unificato, avendo Nominativo_1 già provveduto al suo pagamento.
Si costituisce in giudizio QU TI PA eccependo l'inammissibilità dell'appello per mancanza di motivi specifici;
deduce che il recupero delle spese di giustizia è regolato dal Dpr 115/2002 e segue un procedimento autonomo basato sull'iscrizione a ruolo e la riscossione coattiva senza necessità dell'avviso di liquidazione;
l'applicazione della prescrizione decennale del credito e la sospensione della stessa in virtù della legge di stabilità 2014 e del periodo Covid 19 per 542 giorni;
la completezza della motivazione del provvedimento impugnato e il fatto che la pretesa impositiva è ricollegata alla sentenza di merito n. 1046/2014 del Tribunale di Monza, passata in giudicato all'esito dell'estinzione dell'appello.
Si costituisce in giudizio ADER eccependo il proprio difetto di legittimazione passata in relazione alla denunciata prescrizione del credito ed alla omessa notifica dell'avviso di liquidazione, trattandosi di censure che riguardano l'ente impositore relative a fasi antecedenti la formazione del ruolo;
deduce l'infondatezza del motivo di gravame relativo al difetto di motivazione, come si evince dal tenore dell'atto di appello.
Le parti appellate chiedevano il rigetto dell'appello e la condanna alle spese di lite.
La controversia veniva discussa e decisa all'udienza indicata in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte condivide le puntali motivazioni della sentenza impugnata in cui i primi giudici hanno correttamente rilevato che, trattandosi di imposta di registro su atti giudiziari, si applica la speciale disciplina di cui all'art. 227 e ss. del Dpr 115-2002 che prevede l'iscrizione a ruolo da parte di QU TI a seguito della quale l'agente della riscossione procede alla notifica della cartella, quale primo atto della riscossione senza necessità della notifica dell'avviso di liquidazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 54 del DPR
131/1986.
La prescrizione del diritto alla riscossione del credito in oggetto è decennale ex art. 2946 c.c., prescrizione non ancora maturata (la cartella è stata notificata nel 2024).
La pretesa impositiva si fonda sulla sentenza di merito n. 1046/2014 del Tribunale di Monza, passata in giudicato all'estinzione del giudizio di appello;
sussistono, pertanto, i presupposti dell'art. 37 DPR 131/2017 per l'applicazione dell'imposta di registro.
Le motivazioni dell'atto impugnato sono complete ed esaustive, come si evince dal tenore dei plurimi motivi di appello. Infondato è anche l'ultimo motivo di impugnazione, in quanto la cartella impugnata riguarda la richiesta di pagamento del contributo unificato relativo al primo grado di giudizio, somma non versate dagli appellanti.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della tariffa professionale vigente.
P.Q.M.
Rigetta appello dei contribuenti e conferma la legittimità dell'atto impugnato;
condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.000,00, oltre spese generali iva e Cpa come per legge, in favore di ciascuna parte appellata.
Milano, 2.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Gentili Dott. Giovanni Izzi
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di TI Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 9, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente
IL LA, TO
LATTI FRANCO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2117/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
QU TI PA - Viale Di Tor Marancia N 4 00147 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ministero Della TI - Amministrazione E Organizzazione - P.IVA_1
Difeso da
Avvocatura Distrettuale Dello Stato Di Milano - P.IVA_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 730/2025 emessa dalla Corte di TI Tributaria Primo grado MILANO sez. 13
e pubblicata il 14/02/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240086135173 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820240086135173 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2554/2025 depositato il
05/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 730-25 depositata il 14.02.2025, la Corte di TI Tributaria di Primo Grado di Milano rigettava il ricorso avanzato da Ricorrente_3, Ricorrente_2 e Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento notificata dall'ADER Provincia di Milano per euro 73.364,76 di cui euro 71.630,00 per imposta di registro atti giudiziari 2017 (sentenza 393/2017 della Corte D'Appello di Milano) ed euro 1.466, per contributo unificato.
Propongono appello i contribuenti lamentando:
1. la violazione e falsa applicazione dell'art. 54 DPR 131/1986, essendo la cartella di pagamento nulla per omessa notifica dell'avviso di liquidazione, quale atto presupposto;
2 la nullità della cartella di pagamento per violazione dell'obbligo di motivazione;
3. prescrizione del credito su cui si fonda la cartella ex art. 76 c. 1 del DPR 131/1986 in quanto relativo all'imposta di registro della sentenza 393 del 31.01.2017 della Corte di Appello di Milano, ribadendo che l'Agenzia delle Entrate è decaduta dal diritto di riscossione dell'imposta di registro e delle spese di giudizio non avendo richiesto il pagamento nel termine di 5 anni entro il 5.01.2022, ma avendo notificato in data 29.08.2024 la cartella di pagamento in oggetto a Ricorrente_3 e in data 9.10.2024 a Ricorrente_2 e Ricorrente_1 ;
4. nullità della cartella di pagamento per mancanza del presupposto di cui all'art. 37 del DPR 131/1986 sulla tassazione degli atti giudiziari, avendo la Corte di Appello di Milano dichiarato l'estinzione del procedimento senza altro provvedimento di carattere decisorio;
5 nullità della cartella di pagamento per indebita richiesta dell'ufficio di euro 1.466,00 per contributo unificato, avendo Nominativo_1 già provveduto al suo pagamento.
Si costituisce in giudizio QU TI PA eccependo l'inammissibilità dell'appello per mancanza di motivi specifici;
deduce che il recupero delle spese di giustizia è regolato dal Dpr 115/2002 e segue un procedimento autonomo basato sull'iscrizione a ruolo e la riscossione coattiva senza necessità dell'avviso di liquidazione;
l'applicazione della prescrizione decennale del credito e la sospensione della stessa in virtù della legge di stabilità 2014 e del periodo Covid 19 per 542 giorni;
la completezza della motivazione del provvedimento impugnato e il fatto che la pretesa impositiva è ricollegata alla sentenza di merito n. 1046/2014 del Tribunale di Monza, passata in giudicato all'esito dell'estinzione dell'appello.
Si costituisce in giudizio ADER eccependo il proprio difetto di legittimazione passata in relazione alla denunciata prescrizione del credito ed alla omessa notifica dell'avviso di liquidazione, trattandosi di censure che riguardano l'ente impositore relative a fasi antecedenti la formazione del ruolo;
deduce l'infondatezza del motivo di gravame relativo al difetto di motivazione, come si evince dal tenore dell'atto di appello.
Le parti appellate chiedevano il rigetto dell'appello e la condanna alle spese di lite.
La controversia veniva discussa e decisa all'udienza indicata in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte condivide le puntali motivazioni della sentenza impugnata in cui i primi giudici hanno correttamente rilevato che, trattandosi di imposta di registro su atti giudiziari, si applica la speciale disciplina di cui all'art. 227 e ss. del Dpr 115-2002 che prevede l'iscrizione a ruolo da parte di QU TI a seguito della quale l'agente della riscossione procede alla notifica della cartella, quale primo atto della riscossione senza necessità della notifica dell'avviso di liquidazione, diversamente da quanto previsto dall'art. 54 del DPR
131/1986.
La prescrizione del diritto alla riscossione del credito in oggetto è decennale ex art. 2946 c.c., prescrizione non ancora maturata (la cartella è stata notificata nel 2024).
La pretesa impositiva si fonda sulla sentenza di merito n. 1046/2014 del Tribunale di Monza, passata in giudicato all'estinzione del giudizio di appello;
sussistono, pertanto, i presupposti dell'art. 37 DPR 131/2017 per l'applicazione dell'imposta di registro.
Le motivazioni dell'atto impugnato sono complete ed esaustive, come si evince dal tenore dei plurimi motivi di appello. Infondato è anche l'ultimo motivo di impugnazione, in quanto la cartella impugnata riguarda la richiesta di pagamento del contributo unificato relativo al primo grado di giudizio, somma non versate dagli appellanti.
Le spese di lite seguono il principio di soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della tariffa professionale vigente.
P.Q.M.
Rigetta appello dei contribuenti e conferma la legittimità dell'atto impugnato;
condanna gli appellanti al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3.000,00, oltre spese generali iva e Cpa come per legge, in favore di ciascuna parte appellata.
Milano, 2.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Gentili Dott. Giovanni Izzi