TRIB
Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 20/08/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, lette le note sostitutive di udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1931/2021 R.G. promossa
DA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1
Onofrio Di Blasi e Maria Laura Caltagirone ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Trabia (PA), Corso La Masa n. 130 presso lo studio dell'Avv. Maria Laura Caltagirone, giusta procura in atti;
- ricorrente-
CONTRO
[...]
[...]
Controparte_1
[...]
[...]
, in persona dell'Assessore pro tempore, entrambi
[...] rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici siti in Palermo in Via V. Villareale n. 6, domiciliano ex lege;
- resistenti-
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 26.07.2021, il ricorrente in epigrafe, premesso di avere lavorato, per oltre 20 anni, alle dipendenze delle Amministrazioni resistenti in forza di reiterati contratti di lavoro subordinato a tempo determinato succedutisi nel corso del tempo, chiedeva dichiararsi l'illegittimità dei suddetti contratti sotto il profilo della mancanza della forma scritta e della ragione giustificatrice del termine nonché della violazione del limite temporale di 36 mesi;
concludeva, pertanto, chiedendo condannarsi gli Assessorati convenuti al risarcimento del danno subito mediante corresponsione di una somma compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 5, della L. n. 183 del 2010, nonché al pagamento delle differenze retributive relative agli scatti di anzianità ed alle progressioni di carriera che sarebbero maturate secondo quanto previsto dal C.C.N.L. di categoria, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni resistenti, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza e l'intervenuta prescrizione quinquennale delle somme richieste a titolo di differenze retributive e scatti di anzianità; nel merito, contestavano la fondatezza delle pretese attoree di cui chiedevano il rigetto. La causa, senza alcuna attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 25.06.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di decadenza sollevata dalla parte resistente, perché infondata.
Ed invero, ai sensi dell'art. 32 co. 4 D.Lgs. n. 183 del 2010, “Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine. b) Omissis…. Per i contratti successivi, la diversa, ma similare previsione del comma 3 lett. a) dello stesso art. 32 L. 183/2010, stabilisce che il regime di decadenza di cui alla nuova formulazione dell'art. 6 L. 604/66 si applica alla “nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368”. Le norme in esame non si riferiscono indistintamente a tutti i contratti a termine, ma postulano che le parti abbiano inteso stipulare un contratto disciplinato dal D.Lgs. n. 368/01 e che la controversia concerna la conformità dell'atto negoziale alla normativa in questione ed investa perciò i relativi presupposti di fatto e diritto (risultanza per iscritto della clausola di apposizione del termine, specificità dell'enunciazione delle relative ragioni, loro effettiva sussistenza in concreto, ecc.). I rapporti a termine oggetto di causa trovano, invece, fonte in dei contratti che non sono stati affatto stipulati ai sensi del D.Lgs. n. 368/01, ma sulla base di norme della legge regionale n. 16 del CP_1
1996, quindi con forme e modalità del tutto estranee alle previsioni del D.Lgs. n. 368/01 e della Direttiva CE n. 70 del 1999. La controversia non implica perciò una valutazione e comparazione di legittimità fra il contratto e le previsioni nazionali ed europee citate, posto che non a tali previsioni le parti hanno fatto riferimento nel concludere il contratto, ma fra le medesime disposizioni e la normativa regionale siciliana in applicazione della quale i contratti sono stati stipulati. Detto altrimenti, occorre stabilire se le norme della L. n. 16 del 1996 possano validamente derogare – per le plurime ragioni illustrate dalle Amministrazioni resistenti (stagionalità, riconducibilità al lavoro agricolo, finalità sociali e latamente assistenziali) – alle vincolanti previsioni della Direttiva CE n. 70 del 1999 ed alla normativa nazionale che vi ha dato attuazione. Ma se i contratti sono stati stipulati in forza di previsioni diverse da quelle del D.Lgs. n. 368/01, automaticamente non può essere applicato all'azione giudiziale che li concerne un termine decadenziale espressamente previsto proprio per i contratti a termine viceversa stipulati con riferimento al succitato D.Lgs. D'altro canto, comportando limiti all'esercizio del diritto costituzionale di agire e difendersi in giudizio (art. 24 Cost.), la previsione di decadenza non può che essere di stretta interpretazione. Di qui l'insussistenza della decadenza e della inammissibilità del ricorso.
*** Va, preliminarmente, accolta l'eccezione di prescrizione riguardante i crediti riferiti al periodo anteriore al quinquennio precedente la notifica del ricorso introduttivo essendo pacifico il principio secondo cui il termine prescrizionale, ove si verta in tema di crediti retributivi nascenti da rapporti a termine, inizia a decorrere dalla data di cessazione di ciascun rapporto. Nel caso concreto, parte ricorrente ha documentato di aver depositato il ricorso introduttivo in data 26.07.2021, sicché le sue pretese economiche devono ritenersi prescritte con riferimento ai rapporti intercorsi prima del 26.07.2016.
*** Passando al merito della controversia, non merita accoglimento la domanda attorea volta all'accertamento del diritto alla percezione degli scatti biennali di anzianità secondo i parametri stabiliti dagli art. 39 e 41 del C.C.N.L. vigente, atteso che tali disposizioni prevedono l'attribuzione di benefici economici solo per i dipendenti appartenenti alla carriera impiegatizia e non anche per gli operai. Non si ravvisa, pertanto, alcuna discriminazione lesiva del principio enunciato dalla clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro allegato alla dir. 1999/70 in quanto, nella specie, non viene in considerazione un differente trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato ma un differente trattamento economico tra qualifiche contrattuali e posizioni lavorative differenti, ossia tra gli operai, cui appartiene il ricorrente, e gli impiegati. Quanto alla legittimità della reiterazione dei contratti a termine, è necessario rilevare che i contratti di lavoro stipulati dal ricorrente, a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 368/2001, hanno avuto complessivamente una durata superiore ai 36 mesi, così ponendo un problema di compatibilità della complessiva disciplina di assunzione degli cd. operai forestali definita dalla Legge Regionale Sicilia del 06/04/1996, n.16. Si premette che, ai sensi dell'art. 117, lett. S) della Costituzione, la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema sono materie di competenza regionale e la tutela dell'ambiente e del patrimonio forestale è attuata anche tramite la manodopera dei lavoratori a tempo determinato. Infatti, stabilisce l'art. 1 della Legge Regionale Sicilia n. 16 del 06/04/1996, che la valorizza «le risorse ambientali per lo CP_1 sviluppo sostenibile del territorio ed il miglioramento della qualità della vita della popolazione, in conformità agli accordi internazionali sottoscritti dallo Stato ed agli impegni internazionali da essi scaturenti. A tal fine promuove la valorizzazione delle risorse del settore agro-silvo- pastorale, il mantenimento e miglioramento del territorio rurale e montano e delle condizioni socio-economiche delle popolazioni di montagna e delle zone svantaggiate, l'incremento quali-quantitativo della superficie boscata, della selvicoltura e delle attività a questa connesse, la prevenzione delle cause di dissesto idrogeologico, la tutela degli ambienti naturali, del paesaggio e degli ecosistemi, la ricostituzione e il miglioramento della copertura vegetale dei terreni marginali, le funzioni sociali e multiple dei boschi, anche a fini ricreativi. … persegue la difesa dagli incendi del patrimonio forestale regionale, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali». Per le esigenze connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, nonché per la prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi, l'Amministrazione ricorre, ai sensi della citata legge regionale n. 16/96, ad una pluralità di strumenti e con riferimento alle risorse umane: gli uffici centrali e periferici del dipartimento regionale delle e dell in relazione CP_2 Controparte_3 alle rispettive competenze, nonché in ciascun distretto, sia per la prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi (Titolo II), che per le prestazioni lavorative nel settore forestale e degli addetti alla difesa dei boschi dagli incendi (Titolo III), dell'opera: a) di un contingente di operai a tempo indeterminato;
b) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazione per centocinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali;
c) di un contingente operai con garanzia occupazionale di centouno giornate annue;
d) di un contingente di operai con garanzia occupazionale di cinquantuno giornate (artt. 46 - 48). Il personale precario o assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di cui l'Amministrazione si avvale ha un rapporto di lavoro speciale in quanto è inserito in contingenti disciplinati dall'art. 45 ter (Elenco speciale dei lavoratori forestali) con riferimento al titolo II, dagli artt. 46 e ss con riguardo al titolo III. L'art. 45 bis specifica che le norme oggetto del titolo II (Norme sulla forestazione) costituiscono norme speciali che regolano il lavoro del personale alle dipendenze del Dipartimento regionale delle foreste e dell «nell'espletamento delle Controparte_3 attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico- agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, nonché tutte le attività collaterali, connesse e/o collegate, previste dalla presente legge e dalle norme generali vigenti». Giova ricordare come nell'elenco speciale disciplinato dall'art. 45 ter siano confluiti i lavoratori precari già inseriti nei contingenti di cui all'articolo 29, comma 2, della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11 (Norme riguardanti gli interventi forestali e l'occupazione dei lavoratori forestali) per le «esigenze di carattere permanente e ricorrente periodicità connesse all' esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta». Gli elenchi dei lavoratori forestali sono articolati su base provinciale, presso i competenti uffici periferici provinciali del dipartimento regionale del lavoro. In tali elenchi sono iscritti a domanda tutti i lavoratori già utilmente inseriti nelle graduatorie distrettuali o che abbiano espletato compiutamente, a partire dall'anno 1996, almeno quattro turni di lavoro di cinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali, esclusi i casi di malattia, infortunio o documentate cause di forza maggiore, alle dipendenze dell'Amministrazione forestale nel periodo di vigenza della presente legge, ovvero almeno due turni nel triennio 2003-2005. L'elenco è soggetto a revisione o aggiornamento semestrale (art. 50 l.r. cit.) ed è implementato con un meccanismo di scorrimento (art. 52) dei lavoratori dalla fascia immediatamente inferiore a quella superiore attingendo alla graduatoria unica di cui all'articolo 49. Esaurita quest'ultima graduatoria si provvede attingendo alle liste del collocamento ordinario agricolo. Ai sensi dell'art. 53 della citata legge la rinunzia al passaggio al contingente superiore comporta la decadenza dal diritto di garanzia e di permanenza nei livelli di appartenenza. Il concreto avviamento al lavoro, con contratti a tempo determinato, avviene nel rispetto dell'ordine di graduatoria partendo dai lavoratori a tempo indeterminato sino ad esaurimento del contingente per proseguire con il contingente inferiore;
la mancata presentazione del lavoratore alla richiesta di avviamento, se non giustificata da gravi e comprovati motivi, equivale a rinunzia al turno e, ai sensi dell'art. 53, comma 5 bis, comporta «la cancellazione e permanente esclusione dall'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45 ter». Ad avviso di questo Giudicante tale sistema di reclutamento del personale da adibire al settore forestale presenta degli aspetti che creano sacche di precariato storico, come dimostrano anche le vicende lavorative del ricorrente. Dà luogo ad una successione potenzialmente illimitata di contratti a tempo determinato, e comunque svincolata dall'indicazione di ragioni obiettive e/o dalla predeterminazione di una durata massima o di un numero certo di rinnovi. La disciplina contrasta con la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, alla quale ha dato attuazione la direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999. Evidentemente parte del fabbisogno di manodopera dell'Amministrazione - per esigenze che sono strutturali come recita l'art. 29 legge regionale 5 giugno 1989, n. 11 - viene soddisfatto mediante il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato. Infatti è la stessa legge r. n. 16/96 che dispone che parte del fabbisogno lavorativo debba essere soddisfatto con personale precario, senza alcuna specificazione dei presupposti che possono legittimarne il ricorso e in assenza di piani che siano volti alla qualificazione dei lavoratori, oppure a contrastare la disoccupazione. Della peculiarità di tale situazione si ha traccia anche nella novella della disciplina introdotta con la legge regionale Sicilia 14/04/2006, n.14 (Gazzetta Uff. 21/04/2006, n.21), in cui si dà atto della necessità di una stabilizzazione dei forestali, senza che sia seguito, nonostante il lungo tempo trascorso e i pronunciamenti del Giudice delle Leggi, un adeguamento della legislazione regionale alla direttiva CE 1999/70/CE del Consiglio del 28.06.1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. Deve poi aggiungersi che la Suprema Corte ha evidenziato come la disciplina sui rapporti di lavoro in agricoltura è applicabile unicamente ai rapporti tra "datori di lavoro dell'agricoltura e salariati fissi comunque denominati" ossia ai lavoratori alle dipendenze di imprese definibili come agricole a norma dell'art. 2135 cod. civ. (lavoratori per i quali, peraltro, operano le formalità procedurali e le prescrizioni dettate in tema di collocamento dei lavoratori agricoli dalla legge n. 83 del 1970), escludendone l'applicazione agli enti di bonifica (anche se talvolta ricondotti dalla legge al settore agricolo ai fini previdenziali) (Sez. L, Sentenza n. 15494 del 14/07/2011, Sez. L, Sentenza n. 14232 del 27/10/2000, Sez. L, Sentenza n. 12242 del 17/07/2012). Pertanto, la deroga prevista dall'art. 10, comma 2, d.lgs. n. 368/2001, che esclude «dalla disciplina del presente decreto legislativo i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato così come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375», come quella prevista dal d.lgs. n. 81/2015 non può valere per i lavoratori assunti come operai a tempo determinato tramite i contingenti di cui alla lr n. 16/96. Il sistema dei contingenti del personale dipendente si configura come un sistema di organizzazione e di assunzione di diritto speciale che presenta forti analogie con il sistema di reclutamento del personale docente ed ATA dell'Amministrazione scolastica tramite le graduatorie per cui è intervenuta la pronuncia di illegittimità costituzionale con la sentenza n. 187 del 17.5.2016 nella parte in cui si «autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), senza che ragioni obiettive lo giustifichino». Per le ragioni esposte in precedenza, deve concludersi per l'illegittimità del termine applicato ai contratti di lavoro stipulati dal ricorrente cui non osta la specialità della disciplina che ha regolamentato le assunzioni del ricorrente, né ostano le disposizioni contenute nell'art. 2126 c.c. il cui richiamo è irrilevante, atteso che regolamenta il rapporto di lavoro affermando il diritto del lavoratore alla retribuzione. Quanto alla domanda volta alla condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento dei danni per violazione della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva UE n. 1999/70. Sul punto, occorre premettere un breve inquadramento del contesto normativo nell'ambito del quale il ricorrente ha svolto le sue prestazioni di lavoro subordinato in favore dell'amministrazione regionale siciliana. Con l'art. 43 della legge regionale n. 14 del 2006, che introdusse l'art. 45-ter nella legge regionale n. 16 del 1996, la Regione Sicilia istituì "l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali". L'iscrizione nell'elenco è "condizione essenziale per l'avviamento al lavoro alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste e dell . Controparte_3
Il successivo art. 46 della legge regionale n. 16 del 1996 prevede che, "per le esigenze connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, l'Amministrazione forestale si avvale ... dell'opera: a) di un contingente di operai a tempo indeterminato;
b) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centocinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali;
c) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali". A prescindere dai requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale e dai criteri per lo scorrimento degli iscritti nelle relative graduatorie (che qui non rilevano), il sistema è chiaramente diretto alla progressiva stabilizzazione degli operai non assunti a tempo indeterminato (centocinquantunisti e centounisti), che nel frattempo lavorano di volta in volta a chiamata, con garanzia di un numero minimo annuale di "giornate lavorative ai fini previdenziali". Non può mettersi in discussione che i lavoratori inseriti nei contingenti "di operai con garanzia di fascia occupazionale" limitata ad un certo numero di giornate lavorative siano lavoratori a tempo determinato, come del resto emerge dal testo della legge regionale, per la contrapposizione tra gli operai inseriti in tali contingenti e quelli inseriti nel "contingente di operai a tempo indeterminato". Ne deriva che ai suddetti lavoratori debbano trovare applicazione le norme per la protezione del lavoro a tempo determinato contenute nel D.lgs. n. 368 del 2001 di attuazione della direttiva 1999/70/CE (così come quelle ora scritte nel D.lgs. 81 del 2015) che, come noto, si applicano anche ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni su tutto il territorio nazionale, comprese le ragioni a statuto speciale. Ed invero, il fatto che un contratto di lavoro non sia stato stipulato "ai sensi del D.lgs. 368/2001" nulla toglie alla necessità di applicare le norme di legge imperative che disciplinano quel rapporto. Ciò in coerenza con il raggiungimento, anche nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, dell'obiettivo perseguito dalla citata direttiva 1999/70/CE, di limitare il ricorso a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, considerato come una potenziale fonte di abuso in danno dei lavoratori (CGUE, sentenza CGUE 26 novembre 2014, e a., nelle cause riunite C-22/13, Per_1 da C61/13 a C-63/13 e C-418/13, punto 72). Più volte la Corte di giustizia ha affermato che la direttiva 1999/70/CE e l'accordo quadro ad essa allegato devono essere interpretati nel senso che essi si applicano ai contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e gli altri enti del settore pubblico (si v. ex aliis, decisioni causa C177/10, Persona_2 sentenza 7 settembre 2006, in causa C53/04, e;
Per_3 Per_4 causa C212/04, . Per_5 Nella specie, per come emerge dalla documentazione in atti, il ricorrente dal 2002 svolge le mansioni di operaio forestale, alle dipendenze delle Amministrazioni resistenti, sulla scorta di contratti a tempo determinato che vengono rinnovati di anno in anno (cfr. certificato di servizio in atti), la cui abusiva reiterazione e il conseguente sforamento dei limiti di durata complessiva del rapporto a tempo determinato integrano pienamente l'ipotesi di violazione sanzionata dall'art. 5, comma 4 bis D. Lgs. n. 368. Né può ritenersi che la nullità dei singoli contratti, per la mancanza della forma scritta, precluda la possibilità di riconoscere il risarcimento del danno ex art. 32 L. n. 183 del 2010. Sul punto, infatti, si è pronunciata di recente la Suprema Corte che, mutando avviso rispetto a propri precedenti in casi analoghi (Cass. Sez. Lav. 2 dicembre 2016 n. 24666, Cass. Sez. Lav. 1° marzo 2018 n. 4897), ha ritenuto applicabile l'art. 36 D.Lgs. n. 165/01 anche in caso di nullità del contratto (cfr. Cass. n. 4075/24). Quanto alla misura del danno risarcibile, escludendo come sancito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 5072/2016, che la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lg.vo. n. 165/2001 possa essere liquidata con criteri analoghi a quelli previsti per il licenziamento illegittimo e che debba, invece, farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria, e precisato che qui non è stata fornita prova di maggior pregiudizio sofferto, il giudicante reputa che sia conforme a legge la determinazione del risarcimento che occupa in misura corrispondente a 8 (otto) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto che appare rispondente agli esiti pregiudizievoli della “precarizzazione” del rapporto oggetto di causa illegittimamente protrattosi per oltre 20 anni. In merito, va precisato che, vista la cadenza annuale dei contratti a termine e la loro durata complessiva di alcuni mesi (variabili in funzione della fascia di garanzia occupazionale di appartenenza dell'OTD), e non trattandosi, invece, di una serie temporalmente ininterrotta di contratti a termine successivi, il lavoratore forestale a tempo determinato ha un'ampia parte dell'anno libera nel corso della quale può senz'altro dedicarsi ad altre attività. In definitiva, quindi, le Amministrazioni resistenti vanno condannate al ristoro del danno liquidato, in favore del ricorrente, nella misura di otto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi nella misura e con decorrenza di legge. Le spese, tenuto conto dei recenti mutamenti giurisprudenziali e della parziale soccombenza del ricorrente, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e domanda rigettata e disattesa:
- accerta e dichiara l'illegittimità dei rapporti di lavoro a termine stipulati da parte ricorrente con le amministrazioni resistenti e, per l'effetto, condanna le amministrazioni resistenti a corrispondere in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento danni, una somma pari a 8 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali come per legge;
- compensa per intero le spese di lite.
Termini Imerese, 20.08.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Giorgia Marcatajo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c, lette le note sostitutive di udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1931/2021 R.G. promossa
DA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1
Onofrio Di Blasi e Maria Laura Caltagirone ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Trabia (PA), Corso La Masa n. 130 presso lo studio dell'Avv. Maria Laura Caltagirone, giusta procura in atti;
- ricorrente-
CONTRO
[...]
[...]
Controparte_1
[...]
[...]
, in persona dell'Assessore pro tempore, entrambi
[...] rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici siti in Palermo in Via V. Villareale n. 6, domiciliano ex lege;
- resistenti-
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 26.07.2021, il ricorrente in epigrafe, premesso di avere lavorato, per oltre 20 anni, alle dipendenze delle Amministrazioni resistenti in forza di reiterati contratti di lavoro subordinato a tempo determinato succedutisi nel corso del tempo, chiedeva dichiararsi l'illegittimità dei suddetti contratti sotto il profilo della mancanza della forma scritta e della ragione giustificatrice del termine nonché della violazione del limite temporale di 36 mesi;
concludeva, pertanto, chiedendo condannarsi gli Assessorati convenuti al risarcimento del danno subito mediante corresponsione di una somma compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 5, della L. n. 183 del 2010, nonché al pagamento delle differenze retributive relative agli scatti di anzianità ed alle progressioni di carriera che sarebbero maturate secondo quanto previsto dal C.C.N.L. di categoria, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Si costituivano in giudizio le Amministrazioni resistenti, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza e l'intervenuta prescrizione quinquennale delle somme richieste a titolo di differenze retributive e scatti di anzianità; nel merito, contestavano la fondatezza delle pretese attoree di cui chiedevano il rigetto. La causa, senza alcuna attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 25.06.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di decadenza sollevata dalla parte resistente, perché infondata.
Ed invero, ai sensi dell'art. 32 co. 4 D.Lgs. n. 183 del 2010, “Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: a) ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del termine. b) Omissis…. Per i contratti successivi, la diversa, ma similare previsione del comma 3 lett. a) dello stesso art. 32 L. 183/2010, stabilisce che il regime di decadenza di cui alla nuova formulazione dell'art. 6 L. 604/66 si applica alla “nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368”. Le norme in esame non si riferiscono indistintamente a tutti i contratti a termine, ma postulano che le parti abbiano inteso stipulare un contratto disciplinato dal D.Lgs. n. 368/01 e che la controversia concerna la conformità dell'atto negoziale alla normativa in questione ed investa perciò i relativi presupposti di fatto e diritto (risultanza per iscritto della clausola di apposizione del termine, specificità dell'enunciazione delle relative ragioni, loro effettiva sussistenza in concreto, ecc.). I rapporti a termine oggetto di causa trovano, invece, fonte in dei contratti che non sono stati affatto stipulati ai sensi del D.Lgs. n. 368/01, ma sulla base di norme della legge regionale n. 16 del CP_1
1996, quindi con forme e modalità del tutto estranee alle previsioni del D.Lgs. n. 368/01 e della Direttiva CE n. 70 del 1999. La controversia non implica perciò una valutazione e comparazione di legittimità fra il contratto e le previsioni nazionali ed europee citate, posto che non a tali previsioni le parti hanno fatto riferimento nel concludere il contratto, ma fra le medesime disposizioni e la normativa regionale siciliana in applicazione della quale i contratti sono stati stipulati. Detto altrimenti, occorre stabilire se le norme della L. n. 16 del 1996 possano validamente derogare – per le plurime ragioni illustrate dalle Amministrazioni resistenti (stagionalità, riconducibilità al lavoro agricolo, finalità sociali e latamente assistenziali) – alle vincolanti previsioni della Direttiva CE n. 70 del 1999 ed alla normativa nazionale che vi ha dato attuazione. Ma se i contratti sono stati stipulati in forza di previsioni diverse da quelle del D.Lgs. n. 368/01, automaticamente non può essere applicato all'azione giudiziale che li concerne un termine decadenziale espressamente previsto proprio per i contratti a termine viceversa stipulati con riferimento al succitato D.Lgs. D'altro canto, comportando limiti all'esercizio del diritto costituzionale di agire e difendersi in giudizio (art. 24 Cost.), la previsione di decadenza non può che essere di stretta interpretazione. Di qui l'insussistenza della decadenza e della inammissibilità del ricorso.
*** Va, preliminarmente, accolta l'eccezione di prescrizione riguardante i crediti riferiti al periodo anteriore al quinquennio precedente la notifica del ricorso introduttivo essendo pacifico il principio secondo cui il termine prescrizionale, ove si verta in tema di crediti retributivi nascenti da rapporti a termine, inizia a decorrere dalla data di cessazione di ciascun rapporto. Nel caso concreto, parte ricorrente ha documentato di aver depositato il ricorso introduttivo in data 26.07.2021, sicché le sue pretese economiche devono ritenersi prescritte con riferimento ai rapporti intercorsi prima del 26.07.2016.
*** Passando al merito della controversia, non merita accoglimento la domanda attorea volta all'accertamento del diritto alla percezione degli scatti biennali di anzianità secondo i parametri stabiliti dagli art. 39 e 41 del C.C.N.L. vigente, atteso che tali disposizioni prevedono l'attribuzione di benefici economici solo per i dipendenti appartenenti alla carriera impiegatizia e non anche per gli operai. Non si ravvisa, pertanto, alcuna discriminazione lesiva del principio enunciato dalla clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro allegato alla dir. 1999/70 in quanto, nella specie, non viene in considerazione un differente trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato ma un differente trattamento economico tra qualifiche contrattuali e posizioni lavorative differenti, ossia tra gli operai, cui appartiene il ricorrente, e gli impiegati. Quanto alla legittimità della reiterazione dei contratti a termine, è necessario rilevare che i contratti di lavoro stipulati dal ricorrente, a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 368/2001, hanno avuto complessivamente una durata superiore ai 36 mesi, così ponendo un problema di compatibilità della complessiva disciplina di assunzione degli cd. operai forestali definita dalla Legge Regionale Sicilia del 06/04/1996, n.16. Si premette che, ai sensi dell'art. 117, lett. S) della Costituzione, la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema sono materie di competenza regionale e la tutela dell'ambiente e del patrimonio forestale è attuata anche tramite la manodopera dei lavoratori a tempo determinato. Infatti, stabilisce l'art. 1 della Legge Regionale Sicilia n. 16 del 06/04/1996, che la valorizza «le risorse ambientali per lo CP_1 sviluppo sostenibile del territorio ed il miglioramento della qualità della vita della popolazione, in conformità agli accordi internazionali sottoscritti dallo Stato ed agli impegni internazionali da essi scaturenti. A tal fine promuove la valorizzazione delle risorse del settore agro-silvo- pastorale, il mantenimento e miglioramento del territorio rurale e montano e delle condizioni socio-economiche delle popolazioni di montagna e delle zone svantaggiate, l'incremento quali-quantitativo della superficie boscata, della selvicoltura e delle attività a questa connesse, la prevenzione delle cause di dissesto idrogeologico, la tutela degli ambienti naturali, del paesaggio e degli ecosistemi, la ricostituzione e il miglioramento della copertura vegetale dei terreni marginali, le funzioni sociali e multiple dei boschi, anche a fini ricreativi. … persegue la difesa dagli incendi del patrimonio forestale regionale, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali». Per le esigenze connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, nonché per la prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi, l'Amministrazione ricorre, ai sensi della citata legge regionale n. 16/96, ad una pluralità di strumenti e con riferimento alle risorse umane: gli uffici centrali e periferici del dipartimento regionale delle e dell in relazione CP_2 Controparte_3 alle rispettive competenze, nonché in ciascun distretto, sia per la prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi (Titolo II), che per le prestazioni lavorative nel settore forestale e degli addetti alla difesa dei boschi dagli incendi (Titolo III), dell'opera: a) di un contingente di operai a tempo indeterminato;
b) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazione per centocinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali;
c) di un contingente operai con garanzia occupazionale di centouno giornate annue;
d) di un contingente di operai con garanzia occupazionale di cinquantuno giornate (artt. 46 - 48). Il personale precario o assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di cui l'Amministrazione si avvale ha un rapporto di lavoro speciale in quanto è inserito in contingenti disciplinati dall'art. 45 ter (Elenco speciale dei lavoratori forestali) con riferimento al titolo II, dagli artt. 46 e ss con riguardo al titolo III. L'art. 45 bis specifica che le norme oggetto del titolo II (Norme sulla forestazione) costituiscono norme speciali che regolano il lavoro del personale alle dipendenze del Dipartimento regionale delle foreste e dell «nell'espletamento delle Controparte_3 attività di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale ed idraulico- agraria, imboschimento e rimboschimento, miglioramento dei boschi esistenti ed attività connesse, difesa del suolo, valorizzazione ambientale e paesaggistica anche al fine della fruizione sociale del territorio, ivi compresa la gestione delle aree protette, difesa della vegetazione dagli incendi, nonché tutte le attività collaterali, connesse e/o collegate, previste dalla presente legge e dalle norme generali vigenti». Giova ricordare come nell'elenco speciale disciplinato dall'art. 45 ter siano confluiti i lavoratori precari già inseriti nei contingenti di cui all'articolo 29, comma 2, della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11 (Norme riguardanti gli interventi forestali e l'occupazione dei lavoratori forestali) per le «esigenze di carattere permanente e ricorrente periodicità connesse all' esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta». Gli elenchi dei lavoratori forestali sono articolati su base provinciale, presso i competenti uffici periferici provinciali del dipartimento regionale del lavoro. In tali elenchi sono iscritti a domanda tutti i lavoratori già utilmente inseriti nelle graduatorie distrettuali o che abbiano espletato compiutamente, a partire dall'anno 1996, almeno quattro turni di lavoro di cinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali, esclusi i casi di malattia, infortunio o documentate cause di forza maggiore, alle dipendenze dell'Amministrazione forestale nel periodo di vigenza della presente legge, ovvero almeno due turni nel triennio 2003-2005. L'elenco è soggetto a revisione o aggiornamento semestrale (art. 50 l.r. cit.) ed è implementato con un meccanismo di scorrimento (art. 52) dei lavoratori dalla fascia immediatamente inferiore a quella superiore attingendo alla graduatoria unica di cui all'articolo 49. Esaurita quest'ultima graduatoria si provvede attingendo alle liste del collocamento ordinario agricolo. Ai sensi dell'art. 53 della citata legge la rinunzia al passaggio al contingente superiore comporta la decadenza dal diritto di garanzia e di permanenza nei livelli di appartenenza. Il concreto avviamento al lavoro, con contratti a tempo determinato, avviene nel rispetto dell'ordine di graduatoria partendo dai lavoratori a tempo indeterminato sino ad esaurimento del contingente per proseguire con il contingente inferiore;
la mancata presentazione del lavoratore alla richiesta di avviamento, se non giustificata da gravi e comprovati motivi, equivale a rinunzia al turno e, ai sensi dell'art. 53, comma 5 bis, comporta «la cancellazione e permanente esclusione dall'elenco speciale dei lavoratori forestali di cui all'articolo 45 ter». Ad avviso di questo Giudicante tale sistema di reclutamento del personale da adibire al settore forestale presenta degli aspetti che creano sacche di precariato storico, come dimostrano anche le vicende lavorative del ricorrente. Dà luogo ad una successione potenzialmente illimitata di contratti a tempo determinato, e comunque svincolata dall'indicazione di ragioni obiettive e/o dalla predeterminazione di una durata massima o di un numero certo di rinnovi. La disciplina contrasta con la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, alla quale ha dato attuazione la direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999. Evidentemente parte del fabbisogno di manodopera dell'Amministrazione - per esigenze che sono strutturali come recita l'art. 29 legge regionale 5 giugno 1989, n. 11 - viene soddisfatto mediante il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato. Infatti è la stessa legge r. n. 16/96 che dispone che parte del fabbisogno lavorativo debba essere soddisfatto con personale precario, senza alcuna specificazione dei presupposti che possono legittimarne il ricorso e in assenza di piani che siano volti alla qualificazione dei lavoratori, oppure a contrastare la disoccupazione. Della peculiarità di tale situazione si ha traccia anche nella novella della disciplina introdotta con la legge regionale Sicilia 14/04/2006, n.14 (Gazzetta Uff. 21/04/2006, n.21), in cui si dà atto della necessità di una stabilizzazione dei forestali, senza che sia seguito, nonostante il lungo tempo trascorso e i pronunciamenti del Giudice delle Leggi, un adeguamento della legislazione regionale alla direttiva CE 1999/70/CE del Consiglio del 28.06.1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. Deve poi aggiungersi che la Suprema Corte ha evidenziato come la disciplina sui rapporti di lavoro in agricoltura è applicabile unicamente ai rapporti tra "datori di lavoro dell'agricoltura e salariati fissi comunque denominati" ossia ai lavoratori alle dipendenze di imprese definibili come agricole a norma dell'art. 2135 cod. civ. (lavoratori per i quali, peraltro, operano le formalità procedurali e le prescrizioni dettate in tema di collocamento dei lavoratori agricoli dalla legge n. 83 del 1970), escludendone l'applicazione agli enti di bonifica (anche se talvolta ricondotti dalla legge al settore agricolo ai fini previdenziali) (Sez. L, Sentenza n. 15494 del 14/07/2011, Sez. L, Sentenza n. 14232 del 27/10/2000, Sez. L, Sentenza n. 12242 del 17/07/2012). Pertanto, la deroga prevista dall'art. 10, comma 2, d.lgs. n. 368/2001, che esclude «dalla disciplina del presente decreto legislativo i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato così come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375», come quella prevista dal d.lgs. n. 81/2015 non può valere per i lavoratori assunti come operai a tempo determinato tramite i contingenti di cui alla lr n. 16/96. Il sistema dei contingenti del personale dipendente si configura come un sistema di organizzazione e di assunzione di diritto speciale che presenta forti analogie con il sistema di reclutamento del personale docente ed ATA dell'Amministrazione scolastica tramite le graduatorie per cui è intervenuta la pronuncia di illegittimità costituzionale con la sentenza n. 187 del 17.5.2016 nella parte in cui si «autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), senza che ragioni obiettive lo giustifichino». Per le ragioni esposte in precedenza, deve concludersi per l'illegittimità del termine applicato ai contratti di lavoro stipulati dal ricorrente cui non osta la specialità della disciplina che ha regolamentato le assunzioni del ricorrente, né ostano le disposizioni contenute nell'art. 2126 c.c. il cui richiamo è irrilevante, atteso che regolamenta il rapporto di lavoro affermando il diritto del lavoratore alla retribuzione. Quanto alla domanda volta alla condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento dei danni per violazione della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva UE n. 1999/70. Sul punto, occorre premettere un breve inquadramento del contesto normativo nell'ambito del quale il ricorrente ha svolto le sue prestazioni di lavoro subordinato in favore dell'amministrazione regionale siciliana. Con l'art. 43 della legge regionale n. 14 del 2006, che introdusse l'art. 45-ter nella legge regionale n. 16 del 1996, la Regione Sicilia istituì "l'elenco speciale regionale dei lavoratori forestali". L'iscrizione nell'elenco è "condizione essenziale per l'avviamento al lavoro alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste e dell . Controparte_3
Il successivo art. 46 della legge regionale n. 16 del 1996 prevede che, "per le esigenze connesse all'esecuzione dei lavori condotti in amministrazione diretta, l'Amministrazione forestale si avvale ... dell'opera: a) di un contingente di operai a tempo indeterminato;
b) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centocinquantuno giornate lavorative ai fini previdenziali;
c) di un contingente di operai con garanzia di fascia occupazionale per centouno giornate lavorative ai fini previdenziali". A prescindere dai requisiti per l'iscrizione nell'elenco speciale e dai criteri per lo scorrimento degli iscritti nelle relative graduatorie (che qui non rilevano), il sistema è chiaramente diretto alla progressiva stabilizzazione degli operai non assunti a tempo indeterminato (centocinquantunisti e centounisti), che nel frattempo lavorano di volta in volta a chiamata, con garanzia di un numero minimo annuale di "giornate lavorative ai fini previdenziali". Non può mettersi in discussione che i lavoratori inseriti nei contingenti "di operai con garanzia di fascia occupazionale" limitata ad un certo numero di giornate lavorative siano lavoratori a tempo determinato, come del resto emerge dal testo della legge regionale, per la contrapposizione tra gli operai inseriti in tali contingenti e quelli inseriti nel "contingente di operai a tempo indeterminato". Ne deriva che ai suddetti lavoratori debbano trovare applicazione le norme per la protezione del lavoro a tempo determinato contenute nel D.lgs. n. 368 del 2001 di attuazione della direttiva 1999/70/CE (così come quelle ora scritte nel D.lgs. 81 del 2015) che, come noto, si applicano anche ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni su tutto il territorio nazionale, comprese le ragioni a statuto speciale. Ed invero, il fatto che un contratto di lavoro non sia stato stipulato "ai sensi del D.lgs. 368/2001" nulla toglie alla necessità di applicare le norme di legge imperative che disciplinano quel rapporto. Ciò in coerenza con il raggiungimento, anche nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, dell'obiettivo perseguito dalla citata direttiva 1999/70/CE, di limitare il ricorso a una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, considerato come una potenziale fonte di abuso in danno dei lavoratori (CGUE, sentenza CGUE 26 novembre 2014, e a., nelle cause riunite C-22/13, Per_1 da C61/13 a C-63/13 e C-418/13, punto 72). Più volte la Corte di giustizia ha affermato che la direttiva 1999/70/CE e l'accordo quadro ad essa allegato devono essere interpretati nel senso che essi si applicano ai contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e gli altri enti del settore pubblico (si v. ex aliis, decisioni causa C177/10, Persona_2 sentenza 7 settembre 2006, in causa C53/04, e;
Per_3 Per_4 causa C212/04, . Per_5 Nella specie, per come emerge dalla documentazione in atti, il ricorrente dal 2002 svolge le mansioni di operaio forestale, alle dipendenze delle Amministrazioni resistenti, sulla scorta di contratti a tempo determinato che vengono rinnovati di anno in anno (cfr. certificato di servizio in atti), la cui abusiva reiterazione e il conseguente sforamento dei limiti di durata complessiva del rapporto a tempo determinato integrano pienamente l'ipotesi di violazione sanzionata dall'art. 5, comma 4 bis D. Lgs. n. 368. Né può ritenersi che la nullità dei singoli contratti, per la mancanza della forma scritta, precluda la possibilità di riconoscere il risarcimento del danno ex art. 32 L. n. 183 del 2010. Sul punto, infatti, si è pronunciata di recente la Suprema Corte che, mutando avviso rispetto a propri precedenti in casi analoghi (Cass. Sez. Lav. 2 dicembre 2016 n. 24666, Cass. Sez. Lav. 1° marzo 2018 n. 4897), ha ritenuto applicabile l'art. 36 D.Lgs. n. 165/01 anche in caso di nullità del contratto (cfr. Cass. n. 4075/24). Quanto alla misura del danno risarcibile, escludendo come sancito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 5072/2016, che la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lg.vo. n. 165/2001 possa essere liquidata con criteri analoghi a quelli previsti per il licenziamento illegittimo e che debba, invece, farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria, e precisato che qui non è stata fornita prova di maggior pregiudizio sofferto, il giudicante reputa che sia conforme a legge la determinazione del risarcimento che occupa in misura corrispondente a 8 (otto) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto che appare rispondente agli esiti pregiudizievoli della “precarizzazione” del rapporto oggetto di causa illegittimamente protrattosi per oltre 20 anni. In merito, va precisato che, vista la cadenza annuale dei contratti a termine e la loro durata complessiva di alcuni mesi (variabili in funzione della fascia di garanzia occupazionale di appartenenza dell'OTD), e non trattandosi, invece, di una serie temporalmente ininterrotta di contratti a termine successivi, il lavoratore forestale a tempo determinato ha un'ampia parte dell'anno libera nel corso della quale può senz'altro dedicarsi ad altre attività. In definitiva, quindi, le Amministrazioni resistenti vanno condannate al ristoro del danno liquidato, in favore del ricorrente, nella misura di otto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi nella misura e con decorrenza di legge. Le spese, tenuto conto dei recenti mutamenti giurisprudenziali e della parziale soccombenza del ricorrente, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e domanda rigettata e disattesa:
- accerta e dichiara l'illegittimità dei rapporti di lavoro a termine stipulati da parte ricorrente con le amministrazioni resistenti e, per l'effetto, condanna le amministrazioni resistenti a corrispondere in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento danni, una somma pari a 8 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali come per legge;
- compensa per intero le spese di lite.
Termini Imerese, 20.08.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Giorgia Marcatajo