Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 03/06/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione II
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA in persona del giudice onorario di pace dott. Paolo Rossi ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n. r.g. 5508-2024 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. promossa da
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Rosario PANZARIELLO come da procura in atti
-parte attrice-
( ), rappresentata e difesa dagli avvocati Isaac RANCIC e Parte_2 C.F._2
Riccardo VEZZO come da procura in atti
-parte convenuta-
Oggetto: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex artt. 615-617, I co, c.p.c.
Conclusioni
Per la parte attrice come da foglio di precisazione delle conclusioni del 7.5.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Per la parte convenuta come da comparsa conclusionale del 26.5.2025.
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 2.10.2024 spiegava opposizione Parte_1
al precetto notificatogli il 20.9.2024 da per l'importo di euro 4.132,34 a titolo di spese CP_1
scolastiche ed extrascolastiche per il mantenimento dei figli oltre interessi e compenso del precetto in forza di sentenza del Tribunale di Bergamo n. 345/2020 pubblicata in data 10.02.2020.
Deduceva che il precetto non indicava in maniera chiara ed univoca quali fossero le spese per le quali era richiesto il rimborso, ciò in violazione dell'articolo 480 c.p.c. Deduceva, altresì, la nullità della notificazione del precetto poiché la conformità di esso era dichiarata in merito al documento cartaceo e non a quello digitale.
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esecuzione forzata e che la notificazione del precetto fosse dichiarata nulla, il tutto con il favore delle spese.
Parte convenuta si costituiva eccependo, in via preliminare, la incompetenza del Tribunale per essere competente il Giudice di Pace. Allegava, nel merito, che alcuna norma imponeva di indicare nel precetto la metodologia del calcolo di quanto dovuto dal debitore. Indicava, infine, le spese documentate per le quali il signor avrebbe dovuto contribuire nella misura del 50% dopo la Pt_1
sentenza di separazione e dell'ottanta per cento dopo la sentenza di divorzio. Rilevava, altresì, la infondatezza del motivo attinente il vizio di forma del precetto poiché il signor era al Pt_1
corrente della sua condizione di debitore. Concludeva per la reiezione della opposizione con condanna dell'opponente ex art. 96 c.p.c.
Respinta con sentenza non definitiva l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dalla parte convenuta, si procedeva ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c. all'udienza del 3.6.2025.
L'opposizione è parzialmente fondata per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente va rammentato che mediante opposizione all'esecuzione il debitore contesta il diritto del procedente ad agire in executivis o l'ammontare della somma ingiunta con il precetto. E' noto che l'opposizione ex art. 615 cpc ha per oggetto le controversie circa il diritto di promuovere l'esecuzione forzata per l'inesistenza, l'invalidità o l'inefficacia del titolo esecutivo o, in genere, per la sopravvenienza di fatti impeditivi, estintivi del diritto all'esecuzione. Con tale mezzo,
l'opponente può dedurre motivi inerenti all'inesistenza del titolo in senso formale, originaria o sopravvenuta, ovvero contestare il diritto del procedente ad agire esecutivamente per fatti sopravvenuti alla formazione del titolo ad esempio per adempimento della prestazione, novazione dell'obbligazione, prescrizione, transazione etc., mentre non è consentito alcun esame o controllo intrinseco sul titolo esecutivo giudiziale diretto ad invalidarne l'efficacia in forza di eccezioni deducibili nel procedimento in cui il titolo si è formato. Il giudice dell'opposizione deve limitarsi a verificare l'esistenza del titolo esecutivo, ovvero accertare se il medesimo sia venuto meno per fatti posteriori alla sua formazione.
Nella fattispecie il titolo esecutivo è costituito dalla sentenza n. 345/2020 pubblicata in data
10.02.2020, con la quale veniva statuito che: “
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Bergamo li 24.09.1994 da , nato a [...] li 03.07.1957, ed Parte_1 Pt_1 Pt_2
, nata a [...] li 27.04.1965;2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di
[...]
Bergamo di procedere all'annotazione nel registro degli atti di matrimonio;
3) affida in via Per_1
2 condivisa ad entrambi i genitori, con prevalente collocamento dello stesso presso la 4) Pt_2
dispone che il possa vedere e tenere con sé un pomeriggio infrasettimanale Pt_1 Per_1
(indicativamente li mercoledì, salvo diverso accordo tra le parti) dalle ore 16.00 alle ore 20.30, a fine settimana alternati dalle ore 16.00 del sabato alle ore 20.30 della domenica con possibilità, previo avviso da dare alla entro la fine della settimana precedente, di anticipare la Pt_2
permanenza al venerdì dalle ore 17.00 nel fine settimana in cui il intenda portare il figlio Pt_1
in luoghi di vacanza, una settimana durante le vacanze natalizie con alternanza annuale del giorno di Natale, tre giorni durante le vacanze pasquali con alternanza annuale del giorno di Pasqua, quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordare previamente entro li giorno 31 maggio di ogni anno, fatto salvo ogni altro diverso accordo inter partes;
il potrà Pt_1
prelevare presso l'abitazione della il giorno infrasettimanale alle ore 16.00 ed il Per_1 Pt_2
sabato, a fine settimana alterni, alle ore 16.00 con tolleranza di trenta minuti in eccesso;
parimenti la potrà riprendere presso l'abitazione del il giorno infrasettimanale alle ore Pt_2 Per_1 Pt_1
20.30 con tolleranza di trenta minuti in eccesso;
5) pone in capo al l'obbligo di versare alla Pt_1
entro il giorno dieci di ogni mese, la somma di €600,00 cadauno a titolo di contributo per il Pt_2
mantenimento di e con rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat a Per_2 Per_1
decorrere dal 01.01.2021; 6) pone in capo ai genitori l'obbligo di sostenere, in misura pari al 80% per il ed al 20% per la le spese non coperte dall'assegno periodico che si Pt_1 Pt_2
rendessero necessarie per la prole secondo li seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono li preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono li preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono li preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter) c) viaggi e vacanze;
3 7) autorizza la sola a prestare li consenso necessario per i trattamenti psicologici ed i Pt_2
sostegni scolastici che si rendessero necessari per il percorso di studio del minore 8) Per_1
dichiara inammissibili le domande del in tema di detrazioni fiscali per i figli e consenso per Pt_1
il rilascio di documenti validi per l'espatrio; 9) rigetta ogni altra domanda ed istanza delle parti;
10) compensa integralmente inter partes le spese di lite.” (doc.3 parte attrice).
Ebbene, secondo la prospettazione della creditrice, il avrebbe omesso i versamenti periodici Pt_1
per le spese scolastiche ed extrascolastiche per un importo di euro 4.132,34.
Il motivo di opposizione di opposizione del attinente l'indeterminatezza delle spese Pt_1
scolastiche è fondato. La Suprema Corte (Cass. ord. 4182/2016; Cass. 11316/2011) ha stabilito che
“il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi, sia pure "pro quota", le spese mediche e scolastiche ordinarie relative ai figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, qualora il genitore creditore possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, salvo il diritto dell'altro coniuge di contestare l'esistenza del credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità
d'individuazione dei bisogni del minore”.
Applicando tale principio al caso in oggetto rileva il Tribunale che il precetto notificato dalla Pt_2
fosse del tutto privo della giustificazione scritta delle spese scolastiche ed extrascolastiche riportando solamente una generica frase di rito sicché la loro richiesta è illegittima ed infondata.
Irrilevante la giustificazione documentale fornita a posteriori dalla parte convenuta poiché la doverosa indicazione delle spese andava fornita in occasione della notifica del precetto in modo da consentire all'obbligato il legittimo e doveroso controllo (Cass. n. 21241/2016 “la circostanza che il precetto non solo non alleghi, ma nemmeno indichi i documenti (successivi alla formazione del titolo esecutivo giudiziale) in base ai quali è stato determinato l'importo del credito azionato "in executivis" non può essere sanata dal creditore procedente nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi. Quest'ultimo, infatti, ha lo scopo di verificare la correttezza del “quomodo” dell'esecuzione e non può costituire una rimessione in termini atipica a favore del creditore per sanare le mende dell'atto di precetto”).
Il motivo attinente la presunta irregolarità formale del precetto ovvero della sua notificazione è, al contrario, infondato poiché il debitore, costituendosi e difendendosi pienamente nel merito, è stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi fosse il creditore e quale fosse il titolo che sorreggeva l'esecuzione (in argomento tra le tante Cass. ord. 11242/2022; n. 1928/2020; n.
15316/2017; n. 6536/1987).
4 In definitiva l'opposizione deve essere parzialmente accolta relativamente alla mancata indicazione e specificazione delle spese scolastiche e rigettata nel resto.
Le spese processuali vanno compensate tra le parti alla luce dell'accoglimento parziale della opposizione (in argomento Cass. n. 14179/2025; Cass. 20374/2016; Cass. n. 26043/2020).
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo, sezione II, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così decide:
a) accoglie parzialmente l'opposizione all'esecuzione di e, per l'effetto, Parte_1
dichiara la inefficacia del precetto notificatogli in data 2.10.2024; rigetta nel resto;
b) compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Bergamo, 3.6.2025
Il giudice dr. Paolo Rossi
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