TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 2611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2611 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. M.R.Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso, a seguito dinote depositate ex art.127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9108/2023 avente ad OGGETTO: opposizione ad ATP, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Moretto Parte_1
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentate pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto CP_1
Maisto RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso del 13.05.2023 il ricorrente in epigrafe indicato, cui era già stata riconosciuta l'invalidità nella misura del 100%, nonché, i requisiti sanitari richiesti ex art. 3, 3° della L.104/92, premetteva di aver presentato domanda all' volta ad ottenere l'accertamento dei requisiti sanitari legittimanti CP_1 il godimento dell'indennità di accompagnamento ed altresì, per mero errore, anche l'accertamento di quelli richiesti ex art. 3, 3° della L.104/92. All'esito della visita, la Commissione medica ASL giudicava l'odierno ricorrente: “invalido nella misura del 100% con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e portatore di handicap ex art. 3 comma 1 della legge 104/92”, revocando, dunque, la connotazione di gravità, e formulando la seguente diagnosi: “ aneurisma fusiforme dx non operabile in follow-up, feocromocitoma surrene sx, diplopia per deficit del IV di sx, diabete mellito, poliglobulia con gammapatia, artrosi diffusa, depressione reattiva in terapia specifica”. Tutto ciò premesso, promuoveva giudizio per ATP all'esito del quale l'ausiliare tecnico nominato concludeva affermando: “ , di anni 62, è affetto da “Cardiopatia ipertensiva in Parte_1 soggetto con aneurisma arteria vertebrale destra, arteria basilare ed aorta addominale.
Feocromocitoma surrene sinistro. Gammopatia monoclonale. Diabete mellito tipo 2. Disturbo ansioso – depressivo”. Tali patologie, globalmente considerate, viste le tabelle indicative del
05/02/92, determinano la totale e permanente inabilità lavorativa: 100% (cento per cento) a far data dalla domanda amministrativa. Allo stato NON sussistono i requisiti sanitari utili alla cosiddetta indennità di accompagnamento. Per quanto attiene ai benefici connessi con la Legge 104/92 è da riconoscersi lo status di portatore di handicap di cui all'art. 3 Co. 1 a far data dal 28.06.2021”. In particolare, il ricorrente contestava l'elaborato peritale non solo per ciò che attiene gli errori relativi alla raccolta dei dati anamnestici e per la mancata considerazione di tutta la documentazione medica versata in atti (specificando, in particolare, l'assenza di riferimento alla relazione cardiologica del 18.1.2022, alla visita neurologica del 19.1.2022 ed alla relazione di visita chirurgica vascolare del 16.2.2022, tutte depositate e la cui acquisizione era stata autorizzata) ma, altresì, l'errata considerazione dell'intero quadro clinico, nonché, patologico lamentato. Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva l'istituto resistente che, premessa la genericità delle contestazioni, chiedeva il rigetto della domanda attorea. In fase di opposizione, necessitando la causa di ulteriore istruttoria, venivano richiesti chiarimenti all'ausiliare nominato nella precedente fase, anche in considerazione della documentazione medica depositata nella fase ATP e successivamente acquisita.
Nel merito, il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per i motivi di seguito spiegati. È necessario premettere che l'art. 445 bis c.p.c prevede, nella fase di opposizione ad ATP, che, a pena di inammissibilità, parte ricorrente debba contestare le conclusioni del CTU con motivi specifici e, soprattutto, idonei a confutare le risultanze peritali: al riguardo, la specificità dei motivi, è richiesta sul modello di quanto previsto per il giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità della CTU per uno specifico motivo che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM
5.2.1992), per un erroneo calcolo riduzionistico o, ancora, per altro analitico motivo appositamente argomentato in ricorso. È opinione di chi scrive che le conclusioni cui è pervenuto l'ausiliare nominato meritino piena condivisione.
Ed invero, il Dott. è stato particolarmente chiaro ed esaustivo nel rispondere ai rilevi Per_1 sollevati dal . Parte_1 In primo luogo, l'ausiliare nominato ha rilevato che, rispetto al quadro precedente, il ricorrente presenta uno stato depressivo grave ed, altresì, che è stato sottoposto ad intervento chirurgico, nell'ottobre 2023, per aneurisma aorta addominale. Ciò posto, tanto l'esame clinico, che differisce esclusivamente per il peso della parte, quanto quello motorio risultano essere pressocché sovrapponibili a quelli della pregressa fase.
In particolare, quanto alla lamentata vasculopatia celebrale, diagnosticata in un unico certificato del 30.07.2020, essa non ha valenza se non rapportata ad ulteriori e rilevanti elementi clinici, nonché, strumentali.
A tal fine appare utile, spiega il consulente, far riferimento ai rilievi della RMN cerebrale effettuata il 31.08.2020 dalla quale non si rileva alcun substrato di vasculopatia cerebrale ma, unicamente, rilievi riguardanti la formazione aneurismatica, la quale giustifica, in assenza di deficit cognitivi, la mancata effettuazione dei test ADL e IADL richiesti dalla parte.
Circa la mancata valutazione della documentazione medica versata in atti, il Dott. ha Per_1 specificato che, avendoli rinvenuti nella documentazione dell'epoca, erano già stati verosimilmente esaminati;
ad ogni modo, ciò che rileva ai fini del presente giudizio, è l'impossibilità di considerare, in merito al certificato del 18.01.2022 ed alla patologia cardiaca, quanto prospettato dalla parte e, dunque, II e III classe NYHA, dal momento che, la stessa, presuppone un danno cardiaco, nonché, una sintomatologia non presente nel caso di specie per il cui esame vale quanto riportato, e già esaminato, in sede di ecocardiogramma in cui si evince una frazione di eiezione del 60% , dunque, nei limiti della norma, con “normali dimensioni intracavitarie del ventricolo sinistro con cinetica zonale e globale nei limiti”. Senza sottacere che, non solo, il consulente aveva, pur con una ipertensione lieve, calcolato un tasso del 50% per l'apparato cardiovascolare, e non per la cardiopatia, bensì, per la presenza degli aneurismi cui la stessa parte fa riferimento, ma anche che, prescindendo dal valore, II o III classe, non ci sarebbe stata alcuna differenza valutativa dei requisiti sanitari utili alla concessione dell'indennità di accompagnamento. Quanto, poi, al certificato del 16.02.2022, è stato lo stesso chirurgo vascolare a consigliare “follow up dell'aneurisma dell'aorta addominale con ecodoppler aorta addominale e arti inferiori ogni sei mesi” esplicativo, in tal senso, dell'assenza di gravità ed urgenza delle condizioni di salute prospettate dalla parte;
senza dimenticare, poi, che il , appunto, nell'ottobre del 2023 è stato sottoposto Parte_1 ad intervento chirurgico che, sebbene abbia garantito un miglioramento, ha, comunque, indotto il consulente a mantenere la precedente valutazione in considerazione della presenza di ulteriori aneurismi.
In merito alle altre doglianze formulate (artrosi diffusa e diplopia) il consulente è stato chiaro nell'affermare che in assenza di documentazione medica si riscontra, altresì, l'assenza di diagnosi, precisando, inoltre, la mancanza di errori valutativi anche per ciò che attiene le condizioni, poi revocate, di cui all'art. 3, 3° comma L.104/1992 dal momento che il quadro clinico e patologico lamentato in fase di giudizio ex art. 445 bis c.p.c non giustificavano una continua assistenza personale. Ciò posto, reputato l'elaborato esaustivo poiché specifico e puntuale anche su tutte le altre patologie lamentate dalla parte e, come tale, utilizzabile anche nella presente sede, si ritiene l'ipotesi del cd. mero dissenso diagnostico. È altrettanto pacifico che la natura impugnatoria del giudizio di opposizione ad ATP non preclude, prescindendo dall'effettiva confutazione dell'originario esito CTU, la valutazione ex art. 149 disp.att. c.p.c. dell'aggravamento della malattia che, tuttavia, non risulta essere debitamente provata nel caso di specie.
Quanto alle spese, nulla è dovuto ex art. 152 disp.att. c.p.c.
PQM
Così provvede:
1) Rigetta il ricorso,
2) Nulla sulle spese.
Si comunichi. Napoli 2 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott.M.R.Lombardi