Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 10/06/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Verbania
R.G. 240/2023
Il GO avv. Teresa Emilia Martino, in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ALBINI MARIA PIA
Parte attrice e
(C.F. , assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
FRANCINA ELISABETTA
Parte convenuta
CONCLUSIONI: per parte attrice: PIACCIA ALL'ILL.MO TRIBUNALE DI VERBANIA disattesa ogni istanza ed eccezione contraria, 1) PREVIO ACCERTAMENTO che la ditta
MIs ER di in data 23/08/2021 ha venduto alla sig.ra Controparte_1 Pt_1
un cucciolo di razza OC Spaniel Inglese, colore fulvo, sesso maschio,
[...] microchip 380260160195212, per l'importo di € 1.500,00 di cui fatturato solo € 500,00 come da fattura 30/21 del 23/08/2021 al quale è stato dato il nome;
che Per_1 Per_1
è risultato affetto da Displasia all'anca bilaterale (HD) di grado grave (D); che tale malattia congenita ereditaria costituisce vizio/difetto dell'animale domestico;
che il vizio/difetto è stato regolarmente e tempestivamente denunciato al venditore;
che la sig.ra per curare CH e consentirgli di vivere una vita dignitosa ha dovuto Pt_1 affrontare notevoli spese ammontanti alla complessiva somma di € 7.768,94 come
al risarcimento di tutti i danni subiti dalla sig.ra
[...] Parte_1 mediante il pagamento di una somma pari, quantomeno, all'ammontare delle spese sostenute per gli interventi chirurgici, gli accertamenti diagnostici, le visite e le terapie a cui ha dovuto sottoporre , per la complessiva somma di € 7.768,94 Per_1
(4.012,34+3.625,10+31,50+100,00) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. 4)
CONDANNARE la ditta al pagamento delle Controparte_2
spese e competenze della presente causa. IN ISTRUTTORIA si chiede ammettersi prove testimoniali sui seguenti capitoli di prova : 1) “Vero è che la sig.ra ha Pt_1 pagato € 1.500,00 per l'acquisto del cane CH”. 2) “Vero è che quando ci siamo recati presso l'allevamento della ditta MIs ER per l'acquisto di Per_1 abbiamo trattato con il sig. . 3) “Vero è che il sig. Persona_2 Persona_2
ci ha garantito che tutti i cani in vendita erano sani ed erano sottoposti a visite ed accertamenti medici”. 4) “Vero è che ho redatto la Relazione del 22/12/2022 e la
Relazione del 07/09/2023 i cui contenuti confermo integralmente”. Si indicano a testimoni i sig.ri : (sui primi tre capitoli) e la dott.ssa (sul Testimone_1 Tes_2
quarto capitolo). In caso di ammissione di eventuali prove testimoniali richieste dalla convenuta si chiede, già sin da ora, di essere ammessi alla prova contraria con i testi indicati.
per parte convenuta: In via preliminare e nel merito 1) Rigettare la domanda di parte attrice attesa l'intervenuta decadenza del termine per la denuncia dei vizi-difetti ex art. 1495 c.c., e comunque in quanto infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata 2)
Accertato che la Sig.ra alla data della vendita ignorava l'esistenza di Controparte_1
patologie in capo al cucciolo, rigettare la domanda risarcitoria effettuata da parte attrice, limitando la condanna alla solo riduzione del corrispettivo versato dall'acquirente; In ulteriore subordine 3) Accertato che l'intervento di protesi all'anca eseguito sul cane
CH è stato effettuato in data 23.02.2022, antecedentemente alla comunicazione alla venditrice, accertato che esistono ulteriori interventi risolutivi con minori costi, limitare pag. 2/7 il risarcimento del danno al minor importo necessario per la risoluzione della patologia.
4) Con vittoria di spese e competenze di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, esponeva di aver Parte_1 acquistato, in data 23/08/2021, dalla ditta individuale MIs ER
[...]
, un cucciolo di razza OC Spaniel Inglese, per il prezzo di Controparte_2
€ 1.500,00 di cui solo € 500,00 risultanti da fattura;
che in data 14/02/2022, al cane veniva diagnostica displasia all'anca bilaterale, per la quale subiva, in data
23.2.22, 30.3.22 e 31.8.22, diversi interventi chirurgici. Con comunicazioni del
15/03/2022, dell'8.4.22 e poi del 16.5.22, parte attrice contestava al venditore il vizio e difetto grave del cane, chiedendo la riduzione del prezzo e il risarcimento dei danni. Domande formulate poi nel presente giudizio.
Parte convenuta si costituiva chiedendo il rigetto della domanda ed eccependo l'inapplicabilità del codice del consumo al caso di specie e la decadenza dal termine per la denuncia dei vizi.
Depositate le memorie ex art. 183 co. 6 cpc e disposta consulenza tecnica, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione di termine per le comparse conclusionali e repliche.
La domanda è parzialmente fondata.
Preliminarmente va rilevata la tardività della costituzione della convenuta, con conseguente decadenza, ex art.167 cpc, dall'eccezione relativa al decorso del termine per la denuncia dei vizi.
Deve essere confermata l'applicazione, alla fattispecie, del Codice del
Consumo, come chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22728 del pag. 3/7 25/09/2018: “In tema di compravendita di animali, la persona fisica che acquista un animale da compagnia (o d'affezione), per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata, va qualificato a tutti gli effetti "consumatore", così come va qualificato "venditore", ai sensi del codice del consumo, chi, nell'esercizio del commercio o di altra attività imprenditoriale, venda un animale da compagnia che, a sua volta, in quanto "cosa mobile" in senso giuridico, costituisce "bene di consumo". Ne consegue che la denuncia del difetto della cosa venduta è soggetta, ai sensi dell'art. 132 c. cons., al termine di decadenza di due mesi dalla data di scoperta del difetto"; sentenza confermata da Cass. 35844/2022.
Tempestiva è stata, dunque, la denuncia dei vizi da parte dell'attrice.
Entrando nel merito delle domande attoree (“2)RIDURRE IL PREZZO … pagato dalla sig.ra per l'acquisto di ad una somma da determinarsi Parte_1 Per_1 anche in via equitativa. 3) CONDANNARE la ditta Controparte_2
al risarcimento di tutti i danni subiti … pari, quantomeno, all'ammontare delle
[...]
spese sostenute per gli interventi chirurgici, gli accertamenti diagnostici, le visite e le terapie a cui ha dovuto sottoporre , per la complessiva somma di € 7.768,94 Per_1
(4.012,34+3.625,10+31,50+100,00) oltre interessi legali e rivalutazione monetaria “), deve essere rigettata la domanda di riduzione del prezzo.
E ciò, da una parte, perché l'art. 130 cod. consumo, nella formulazione allora vigente (ma anche l'attuale art. 135bis), prevede che il consumatore abbia diritto “al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione … ovvero a una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto” (rimedio, quest'ultimo, escluso dall'attrice), ponendo i rimedi quali alternativi.
Dall'altra parte, perché, in seguito agli interventi subiti, è la stessa parte attrice a riconoscere l'attuale conformità del bene al contratto di vendita (atto di pag. 4/7 citazione, pag. 6: “In riferimento a quanto dettato dall'art.129 del Codice del consumo che prevede per il venditore l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita ed in merito alla relativa presunzione, si contesta che , prima degli interventi chirurgici non era conforme al Per_1 contratto di vendita perché in lui non coesistevano le circostanze previste ai punti a),b) e c)” e, di conseguenza, l'adeguatezza del prezzo corrisposto rispetto al bene;
prezzo che corrisponde alla quantificazione della CTU, la quale ha riconosciuto come “gli interventi eseguiti sul cane CH possano considerarsi quindi risolutivi della patologia”.
Deve essere, invece, riqualificata la domanda genericamente indicata in risarcimento danni.
Come correttamente riportato dall'attrice, infatti, le somme dalla stessa spese per gli interventi chirurgici e per le terapie e cure a cui è tato sottoposto il cane sono state necessarie e funzionali a “ripristinare la conformità del bene oggetto del contratto di compravendita mediante riparazione” e rappresentano, quindi, le “riparazioni” di cui all'art. 130 cod. cons. (oggi 135 bis e ter).
Esclusa, pertanto, ogni ipotesi di responsabilità extracontrattuale, il danno lamentato è conseguenza diretta del difetto di qualità del bene:
“l'inadempimento del venditore può far sorgere una responsabilità anche extracontrattuale ove siano stati lesi interessi del compratore che, essendo sorti fuori dal contratto, abbiano consistenza di diritti assoluti, mentre, qualora il danno lamentato sia la conseguenza diretta del minor valore della cosa venduta o della sua distruzione o di un suo intrinseco difetto di qualità, si resta nell'ambito della responsabilità contrattuale” (cfr. Cass. n. 3021/2014).
Sul punto, occorre anche ricordare che la denuncia del difetto di conformità dal parte del consumatore è stata successiva agli interventi cui il cane è stato pag. 5/7 sottoposto, impedendo di fatto al venditore di offrire al compratore qualunque rimedio.
L'elaborato peritale, pur avendo certificato la congruità delle spese sostenute dall'attrice, ha altresì individuato interventi alternativi e parimenti risolutivi
(“Interventi alternativi proponibili su un cane di 13 kg : ostectomia della testa e del collo femorali (costo medio intervento 1500,00/1800,00 per anca)”.
L'indicazione data dalla Dott.ssa circa questo tipo di percorso Per_3 chirurgico alternativo è chiaramente finalizzata all' ottenimento di un risultato ottimale”).
È presumibile che, in ipotesi di denuncia del vizio preventiva ai sensi dell'art. 130 cod. cons. applicabile pro tempore, parte convenuta avrebbe offerto tale rimedio dal costo più contenuto;
prova ne è la disponibilità in tal senso dichiarata in sede di tentativo di conciliazione formulato dal CTU e allegata alla perizia.
Tenuto conto di quanto indicato dalla consulente d'ufficio in relazione alle spese di cui alla fattura n° 11220004728 del Centro Veterinario CTO di € 31,50 e alla fattura n° 620 di € 100,00 della Clinica Bulldog's House, parte convenuta dovrà essere condannata al pagamento, in favore dell'attrice, dell'importo di €
3.600,oo (costo medio intervento € 1.800 per anca, come individuato in CTU).
Stante la soccombenza reciproca delle parti, va disposta la compensazione integrale fra di esse delle spese di lite e di CTU.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1) rigetta la domanda di riduzione del prezzo formulata da parte attrice nei confronti della convenuta;
pag. 6/7 2) condanna parte convenuta a restituire all'attrice l'importo di euro
3.600,oo, importo idoneo, come da indicazioni della CTU, a ripristinare lo stato di salute dell'animale e, quindi, la conformità del bene oggetto del contratto di compravendita (“riparazione del bene”), oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite e di CTU.
Così deciso in Verbania, 9 giugno 2025
Il GO
Teresa Emilia Martino
pag. 7/7