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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/01/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott. Ignazio Maria Ettore Cannata Baratta Giudice
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15144/2022 R.G., promossa
DA
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Manuela
De Nichilo, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
(C.F.: ) nata a Controparte_1 C.F._2
Catania, il 22/11/1985, rappresentata e difesa dall'avv. Concetta
Amore, giusta procura in atti;
Avv. , nella qualità di curatore speciale dei CP_2
minori (nato il [...], C.F. Persona_1
) e (nata il C.F._3 Persona_2
05.02.2018, C.F. ); C.F._4
- resistenti -
E
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: “Disconoscimento di paternità”.
Le parti hanno precisato le conclusioni chiedendo l'accoglimento della domanda di disconoscimento con adozione delle conseguenti statuizioni anche in merito al cognome;
indi, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La domanda, avanzata da di Parte_1
disconoscimento della paternità di e Persona_2
, figli nati in costanza di matrimonio tra il Persona_1
predetto e , merita accoglimento. Controparte_1
Preliminarmente si rileva che, alla luce delle allegazioni formulate anche in merito alla conoscenza dell'adulterio, la domanda appare tempestiva in quanto è stato rispettato il temine dall'articolo 244 c.c. (come novellato dal D.Lgs. 154/2013) nell'ipotesi di azione proposta dal padre.
Nel merito, va osservato che in materia di accertamenti relativi alla paternità e alla maternità, la consulenza tecnica immunoematologica ha funzione di mezzo oggettivo di prova, costituendo lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l'acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione naturale. Con essa il giudice accerta l'esistenza o l'inesistenza di incompatibilità genetiche, ossia un fatto (biologico), di per sé suscettibile di rilevazione solo con l'ausilio di competenze tecniche particolari. Rientra poi nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri
2 consulenti, ed il mancato esercizio di un tale potere (così come l'esercizio) non è censurabile in sede di legittimità, salvo che con i motivi d'appello non vengano formulati specifici rilievi e sollecitata una più approfondita indagine tecnica, nel qual caso il giudice è tenuto a motivare la sua scelta negativa (Cassazione civile , sez. I,
22 settembre 2008, n. 23944).
In tema di paternità naturale la prova negativa del rapporto, a differenza di quella positiva (che esige il raggiungimento di un elevato grado di probabilità), non richiede una pluralità di esami ematologici e genetici, eseguiti in base a diversi tipi di indagine anche in combinazione tra loro, dovendosi ritenere di per sé acquisita, in presenza anche di uno solo di detti esami, quando risulti nel patrimonio genetico del figlio un gene assente nella madre e nel preteso padre, e, quindi, necessariamente trasmesso da un altro soggetto (Cassazione civile , sez. I, 16 marzo 1991, n.
2820).
Nel caso di specie, va posto a base della decisione l'accertamento di cui alla “relazione di consulenza tecnico - biologica di accertamento di paternità” del 31/05/23.
Il superiore esame - effettuato con metodiche di biologia molecolare su richiesta e con il consenso di. Parte_1
nonché con il consenso di - è stato
[...] Controparte_1
operato da un noto e accreditato laboratorio di analisi al fine di accertare o meno la paternità di rispetto a Parte_1
e . Persona_2 Per_1
Detto test ha evidenziato la incompatibilità genetica tra i profili genetici di ed i minori e Parte_1 Per_2
, tali da escludere il rapporto di paternità in quanto non è Per_1
stato osservato alcun allele condiviso i due profili genetici.
Il curatore speciale dei minori non ha avanzato alcuna riserva avverso le risultanze del test.
3 Allo stesso modo, non ha mosso alcuna Controparte_1 contestazione in ordine ai risultati dell'esame effettuato, ed anzi ha aderito alla domanda attorea.
Tutte le parti hanno quindi precisato le conclusioni chiedendo di accogliere la domanda di disconoscimento, con adozione delle conseguenti statuizioni anche in merito al cognome ovverosia sostituendo al cognome paterno quello materno.
L'accertamento - da ritenersi integralmente richiamato in questa sede - va reputato immune da censure di carattere tecnico e giuridico.
Ritiene, pertanto, il Collegio che le risultanze del test prodotto
- divenuto ormai di routine, di massima semplicità e di assoluta affidabilità laddove rivolto all'accertamento negativo - in uno con la mancanza di riserve espresse dal curatore dei minori nonché dalla madre dei medesimi, da un canto, non facciano rilevare la necessità di procedere ad ulteriori costosi accertamenti genetici, d'altro canto, rendono la domanda fondata.
Alla luce di tali elementi si deve, infatti, escludere che sussista un rapporto di paternità dei minori con il padre legittimo,
. Parte_1
Consegue alla perdita dello status la perdita del cognome paterno e, pertanto, va disposto che i minori assumano il cognome materno in luogo del cognome , per come CP_1 Parte_1
peraltro richiesto congiuntamente da tutte le parti ivi compreso il curatore speciale.
Reputa, infatti, il Tribunale che il cognome Parte_1
finora assunto dai minori, in considerazione della tenera età, non possa considerarsi elemento connotativo e distintivo della loro identità personale, tale da ostacolarne il mutamento.
4 Le spese di lite vanno compensate, in ragione della natura del presente procedimento, in difetto di un'opposizione di parte convenuta all'accoglimento della domanda attorea.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 15144/2022 RG;
In accoglimento della proposta azione di disconoscimento della paternità ex art. 244 c.c., DICHIARA che Parte_1
non è padre di e
[...] Persona_2 Persona_1
;
[...]
Ordina all'ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla rettificazione dei registri di Stato civile ( : Persona_2
Comune di Catania, atto N. 38 P. 1 S. A Uff. 22 anno 2018;
: Comune di Giovinazzo, anno 2019, Persona_1
numero 13 Parte I Seria A Ufficio 1), disponendo che a e sia attribuito il solo Persona_2 Persona_1
cognome materno;
CP_1
Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sonia Di Gesu dott. Massimo Escher
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott. Ignazio Maria Ettore Cannata Baratta Giudice
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15144/2022 R.G., promossa
DA
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Manuela
De Nichilo, giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
(C.F.: ) nata a Controparte_1 C.F._2
Catania, il 22/11/1985, rappresentata e difesa dall'avv. Concetta
Amore, giusta procura in atti;
Avv. , nella qualità di curatore speciale dei CP_2
minori (nato il [...], C.F. Persona_1
) e (nata il C.F._3 Persona_2
05.02.2018, C.F. ); C.F._4
- resistenti -
E
1 PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: “Disconoscimento di paternità”.
Le parti hanno precisato le conclusioni chiedendo l'accoglimento della domanda di disconoscimento con adozione delle conseguenti statuizioni anche in merito al cognome;
indi, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La domanda, avanzata da di Parte_1
disconoscimento della paternità di e Persona_2
, figli nati in costanza di matrimonio tra il Persona_1
predetto e , merita accoglimento. Controparte_1
Preliminarmente si rileva che, alla luce delle allegazioni formulate anche in merito alla conoscenza dell'adulterio, la domanda appare tempestiva in quanto è stato rispettato il temine dall'articolo 244 c.c. (come novellato dal D.Lgs. 154/2013) nell'ipotesi di azione proposta dal padre.
Nel merito, va osservato che in materia di accertamenti relativi alla paternità e alla maternità, la consulenza tecnica immunoematologica ha funzione di mezzo oggettivo di prova, costituendo lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l'acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione naturale. Con essa il giudice accerta l'esistenza o l'inesistenza di incompatibilità genetiche, ossia un fatto (biologico), di per sé suscettibile di rilevazione solo con l'ausilio di competenze tecniche particolari. Rientra poi nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri
2 consulenti, ed il mancato esercizio di un tale potere (così come l'esercizio) non è censurabile in sede di legittimità, salvo che con i motivi d'appello non vengano formulati specifici rilievi e sollecitata una più approfondita indagine tecnica, nel qual caso il giudice è tenuto a motivare la sua scelta negativa (Cassazione civile , sez. I,
22 settembre 2008, n. 23944).
In tema di paternità naturale la prova negativa del rapporto, a differenza di quella positiva (che esige il raggiungimento di un elevato grado di probabilità), non richiede una pluralità di esami ematologici e genetici, eseguiti in base a diversi tipi di indagine anche in combinazione tra loro, dovendosi ritenere di per sé acquisita, in presenza anche di uno solo di detti esami, quando risulti nel patrimonio genetico del figlio un gene assente nella madre e nel preteso padre, e, quindi, necessariamente trasmesso da un altro soggetto (Cassazione civile , sez. I, 16 marzo 1991, n.
2820).
Nel caso di specie, va posto a base della decisione l'accertamento di cui alla “relazione di consulenza tecnico - biologica di accertamento di paternità” del 31/05/23.
Il superiore esame - effettuato con metodiche di biologia molecolare su richiesta e con il consenso di. Parte_1
nonché con il consenso di - è stato
[...] Controparte_1
operato da un noto e accreditato laboratorio di analisi al fine di accertare o meno la paternità di rispetto a Parte_1
e . Persona_2 Per_1
Detto test ha evidenziato la incompatibilità genetica tra i profili genetici di ed i minori e Parte_1 Per_2
, tali da escludere il rapporto di paternità in quanto non è Per_1
stato osservato alcun allele condiviso i due profili genetici.
Il curatore speciale dei minori non ha avanzato alcuna riserva avverso le risultanze del test.
3 Allo stesso modo, non ha mosso alcuna Controparte_1 contestazione in ordine ai risultati dell'esame effettuato, ed anzi ha aderito alla domanda attorea.
Tutte le parti hanno quindi precisato le conclusioni chiedendo di accogliere la domanda di disconoscimento, con adozione delle conseguenti statuizioni anche in merito al cognome ovverosia sostituendo al cognome paterno quello materno.
L'accertamento - da ritenersi integralmente richiamato in questa sede - va reputato immune da censure di carattere tecnico e giuridico.
Ritiene, pertanto, il Collegio che le risultanze del test prodotto
- divenuto ormai di routine, di massima semplicità e di assoluta affidabilità laddove rivolto all'accertamento negativo - in uno con la mancanza di riserve espresse dal curatore dei minori nonché dalla madre dei medesimi, da un canto, non facciano rilevare la necessità di procedere ad ulteriori costosi accertamenti genetici, d'altro canto, rendono la domanda fondata.
Alla luce di tali elementi si deve, infatti, escludere che sussista un rapporto di paternità dei minori con il padre legittimo,
. Parte_1
Consegue alla perdita dello status la perdita del cognome paterno e, pertanto, va disposto che i minori assumano il cognome materno in luogo del cognome , per come CP_1 Parte_1
peraltro richiesto congiuntamente da tutte le parti ivi compreso il curatore speciale.
Reputa, infatti, il Tribunale che il cognome Parte_1
finora assunto dai minori, in considerazione della tenera età, non possa considerarsi elemento connotativo e distintivo della loro identità personale, tale da ostacolarne il mutamento.
4 Le spese di lite vanno compensate, in ragione della natura del presente procedimento, in difetto di un'opposizione di parte convenuta all'accoglimento della domanda attorea.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 15144/2022 RG;
In accoglimento della proposta azione di disconoscimento della paternità ex art. 244 c.c., DICHIARA che Parte_1
non è padre di e
[...] Persona_2 Persona_1
;
[...]
Ordina all'ufficiale di Stato Civile competente di procedere alla rettificazione dei registri di Stato civile ( : Persona_2
Comune di Catania, atto N. 38 P. 1 S. A Uff. 22 anno 2018;
: Comune di Giovinazzo, anno 2019, Persona_1
numero 13 Parte I Seria A Ufficio 1), disponendo che a e sia attribuito il solo Persona_2 Persona_1
cognome materno;
CP_1
Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10/01/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sonia Di Gesu dott. Massimo Escher
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