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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro (competente in relazione alle sanzioni amministrative in forza del Provvedimento del Presidente di questa Corte del
19 ottobre 2017) riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
1 Dott. Massimo Gullino Presidente
2 Dott. ssa Eliana Romeo Consigliere
3 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 10/2020 R.G. e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Maria Teresa Badolisani in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione datata 25.5.2022 di sostituzione del precedente difensore (PEC:
) Email_1
e
(CF/PI in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Custode/Amministratore Giudiziario Dott. , nominato Controparte_2 dal Tribunale di Locri Sezione GIP GUP nell'ambito del proc. n. 1193/2019 RGNR n.
60/2020 RGGIP, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Scotto (PEC:
Email_2
Appellanti contro
(C.F. ) in persona Controparte_3 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria (comunicazioni al numero di fax
0965811224 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata
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Appellato CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Locri, , in proprio e Parte_1 nella qualità di legale rappresentante della “ditta Dog Center”, impugnava l'ordinanza ingiunzione a mezzo della quale l'ITL di contestava l'omessa Controparte_3 registrazione sul LUL dei dati relativi alle prestazioni lavorative rese da
[...]
e , la mancata consegna ai predetti, prima dell'inizio Per_1 Persona_2 dell'attività di lavoro, di una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, nonchè la violazione dell'art. 3, comma 3, D.L. 12/2002, convertito nella L.
73/2002, come da ultimo modificato dal D.L. 145/2013, conv. con modificazioni dalla
L. 9/2014, ed elevava la sanzione amministrativa pari ad € 84.661,20.
A sostegno delle proprio ragioni l'opponente eccepiva la nullità dell'intero procedimento amministrativo e dell'atto impugnato per mancata notifica/consegna del verbale di primo accesso ispettivo e del verbale interlocutorio degli accertamenti, nonchè la mancata notifica del verbale unico di accertamento e infine la violazione del termine di 90 giorni per la notifica di tale atto.
Si costituiva in giudizio l'Amministrazione impugnando e contestando il ricorso e chiedendone il rigetto.
Il Tribunale ha rigettato l'opposizione affermando:
l'irrilevanza della prova testimoniale formulata dagli opponenti - tesa a dimostrare che e svolgevano attività di semplici volontari presso la ditta Per_1 Per_2 CP_1
- stante la natura formale delle eccezioni sollevate con l'opposizione (mancata notifica di atti del procedimento amministrativo e in osservanza del termine per concluderlo);
l'infondatezza dell'eccezione di nullità per la mancata notifica del verbale di primo accesso, poichè :
è stato consegnato lo stesso giorno dell'accesso ispettivo a - Parte_2 qualificatosi come “dipendente” di -, che si è assunto l'impegno di CP_1 consegnarlo al responsabile della ditta “nel più breve tempo possibile”;
l'art. 13, comma I, d.lgs. 124/2004 prevede che il verbale di primo accesso venga rilasciato “al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione, con l'obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro”; il verbale interlocutorio di accertamento e notificazione del 31 agosto 2015 è stato regolarmente notificato ai due opponenti il 14 settembre 2015 mediante due distinte raccomandate con ricevuta di ritorno;
da qui l'infondatezza dell'eccezione di nullità per la mancata notifica di tale atto;
anche il verbale unico di accertamento e notificazione è stato regolarmente notificato agli opponenti ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 890/1982, a il 27 Parte_1 novembre 2015, alla società opponente il 26 novembre 2015 (risulta poi che il plico è stato ritirato presso l'ufficio postale il 30 novembre 2015 da ). Parte_2
Quanto al termine di 90 giorni previsto per la notifica del verbale di accertamento e notificazione, premesso che non decorre dalla data del primo accesso ispettivo, bensì dalla data di conclusione delle indagini, il primo giudice rilevava che: gli ispettori del lavoro hanno chiesto la produzione di documentazione integrativa nel verbale di primo accesso datato 11 giugno 2015, senza ricevere alcun riscontro entro il termine del 6 luglio 2015, sicchè hanno sollecitato l'adempimento entro il termine del 22 luglio 2015; seguiva il citato verbale interlocutorio, con cui è stata reiterata la richiesta di collaborazione;
una volta depositata la documentazione richiesta, in data 10 novembre 2015, gli ispettori del lavoro hanno completato le indagini il 16 novembre 2015; solo con l'acquisizione dell'intera documentazione richiesta l'accertamento (cioè
l'indagine complessiva) si è completato e pertanto dal 10 novembre 2015 è iniziato a decorrere il termine previsto dall'articolo 14 c. II della legge n. 689/1981, che è stato dunque rispettato, con l'atto di avvio del procedimento amministrativo notificato entro il mese di novembre 2015.
Infine, la domanda di riduzione formulata dagli opponenti non è stata presa in considerazione dal Tribunale, poichè riportata solo nelle conclusioni del ricorso, senza alcuna specifica allegazione a supporto.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello il , in proprio e nella qualità di Pt_1 rappresentante legale della CP_1
L'appellante ha dedotto:
l'erroneità del capo della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto applicabile al caso di specie il principio di non contestazione, deducendo che la prova contraria dei fatti dedotti dall'Amministrazione era stata offerta articolando prova testimoniale;
che non poteva ritenersi valida la notifica del verbale di primo accesso effettuata nelle mani di qualificatosi dipendente della ditta, in quanto soggetto non Parte_2 abilitato alla ricezione degli atti ai sensi dell'art. 145 c.p.c., con conseguente nullità della notifica e di tutto il procedimento sanzionatorio, ivi compresa l'ordinanza impugnata.
L'appellante ha poi contestato gli altri capi della sentenza limitandosi a richiamare la validità dei motivi di opposizione.
Il ha, quindi, rassegnato le seguenti conclusioni: Pt_1
“
1. In riforma totale della sentenza impugnata, accogliere i motivi di appello e per
l'effetto: 1) Annullare, con qualsiasi statuizione, l'ordinanza - ingiunzione n. 407/2018
Responsabile - n. 407/1/2018 Solidale del 13/06/2018, notificata in data CP_4
06/07/2018, emessa dall'Ispettorato territoriale di Reggio Calabria Area Legale e
Contenzioso di € 84.661,20, per i motivi esposti in narrativa qui da aversi per ripetuti
e trascritti;
2) In estremo subordine ridurre, con qualsiasi statuizione, il quantum debeatur richiesto con l'ordinanza ingiunzione opposta per i motivi esposti in narrativa qui da aversi per ripetuti e trascritti;
3) Con riserva di indicare ulteriori mezzi istruttori e produrre ulteriore documentazione anche in esito alle prospettazioni difensive avversarie;
4) Condannare parte resistente al pagamento di spese, compensi ed onorari di Avvocato, relativi al doppio grado di giudizio, oltre IVA e C.P.A., come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c.”. L'appellante ha poi reiterato la richiesta di ammissione della prova testimoniale articolata nel ricorso di primo grado.
Si è costituito l' chiedendo il rigetto dell'appello in Controparte_3 quanto infondato in fatto ed in diritto.
Nelle more del giudizio, la è stata sottoposta a sequestro dal Tribunale di CP_1
Locri - Ufficio del Giudice per le indagini preliminari e, per tale, ragione la ditta si è costituita in persona del Custode/Amministratore Giudiziario con comparsa del 20 aprile 2022, richiamando le difese già svolte in sede di appello e reiterando le medesime conclusioni sopra riportate.
Dopo alcuni rinvii dovuti alla emergenza epidemiologica, il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 23.6.2023 ; la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 13.3.2024.
Motivi della decisione
Con il primo motivo viene censurata la decisione del Tribunale in ordine alla ritenuta irrilevanza della prova testimoniale, sul presupposto che avrebbe consentito di contrastare la ricostruzione dei fatti dell'Amministrazione. Osserva il Collegio che l'affermazione dell'impugnata sentenza, secondo cui la valutazione della prova testimoniale tesa a spiegare le ragioni per cui il ed il Per_1 si trovassero presso i locali della ditta oggetto di ispezione avrebbe richiesto a Per_2 monte una specifica contestazione nel merito del provvedimento impugnato è corretta, poiché l'onere di allegazione gravante dalle parti concerne i fatti sui quali la domanda si fonda.
Scopo della prova è quello di dissipare ogni incertezza sulla ricostruzione fattuale della vicenda sottoposta all'esame del giudice.
Notoriamente la rilevanza di una prova può essere maggiore o minore a seconda della sua potenziale capacità dimostrativa in rapporto al thema probandum - nel caso di specie, il tema da provare manca - il capitolo di prova, infatti, mira a dimostrare un fatto non dedotto nel ricorso, da qui la sua irrilevanza.
Nel caso di specie per come già sopra riportato con l'originaria opposizione sono stati articolati tre autonomi motivi di impugnativa tutti vertenti su vizi presunti del procedimento amministrativo di contestazione , senza negare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per i due soggetti trovati al momento dell'accesso ispettivo intenti a lavorare.
La non contestazione, contrariamente alla restrittiva nozione proposta nel gravame
(secondo cui si avrebbe quando i fatti siano stati ammessi esplicitamente dall'altra parte o questa abbia impostato il sistema difensivo su elementi e argomentazioni incompatibili con il disconoscimento di quei fatti), ricorre nel caso in esame poiché,
a fronte della esposizione articolata da parte dell' amministrazione nel corso del procedimento amministrativo delle risultanze ispettive da cui derivavano le violazioni contestate, parte opponente non ha assolto all'onere posto a suo carico, che è quello, in base al principio di non contestazione, di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui si intenda contestare la veridicità, così rendendo quei fatti non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c. (tra le molte, Cass. sez. 6 - 3, n. 9439 del 23/03/2022 ).
Il giudizio di rilevanza della prova non poteva che avere come riferimento le doglianze formulate nell'opposizione introduttivo, come detto incentrate su aspetti formali del procedimento .
Solo per completezza va aggiunto che il capitolo di prova, per come articolato (“vero che i signori e nel periodo in cui fu effettuato Controparte_5 Persona_2
l'accesso ispettivo del 11/6/2015 svolgeva attività di semplici volontari presso la ditta “,) era generico e di fatto si esauriva in una valutazione (natura di CP_1
“volontariato” dell'attività svolta), omettendo di opporre dati fattuali concreti (quali elementi qualificanti l'attività di volontariato, con le modalità concrete attraverso le quali si sarebbe esplicata l'attività svolta) a quelli posti a fondamento dell' ordinanza ingiunzione, con la necessaria medesima specificità.
E' pacifico che l'onere di contestazione di una parte deve essere modulato in base al grado di dettaglio e specificità delle allegazioni della controparte;
nel caso di specie a fondamento delle irregolarità contestate l'amministrazione ha posto univoche, concordanti e analitiche dichiarazioni, provenienti da ben quattro persone sentite dai funzionari di vigilanza, da cui si ricavavano la natura, le modalità, la retribuzione,
l'orario di lavoro e il periodo di impiego dei due lavoratori .
Anche il motivo di appello relativo alla regolarità della notifica del verbale di primo accesso ispettivo è infondato.
E' vano che l' appellante insista sul fatto che il dipendente non fosse Parte_2 persona abilitata alla ricezione degli atti, in relazione alla previsione di cui all' art. 145
c.p.c., poiché nella fattispecie in esame trova specifica applicazione quanto previsto dall'art.13 d.lgs. 124/2004 (norma speciale rispetto all'art. 145 co. 1 c.p.c.) che, come correttamente evidenziato dal primo giudice, consente che il verbale di primo accesso ispettivo possa essere rilasciato alla persona presente all'ispezione, con l'obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro.
È documentalmente provato (verbale di accertamento dell'11.06.2015) che il Pt_2 era un lavoratore regolarmente assunto alle dipendenze della ditta e, quindi, figurava tra i soggetti a cui, in mancanza del datore di lavoro, poteva essere consegnato il verbale ispettivo.
Peraltro, lo stesso art. 145 c.p.c., invocato da controparte, ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica consente che la consegna possa avvenire anche nei confronti di un soggetto che si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente e, quindi, anche in virtù di un rapporto di lavoro.
In termini tra le molte Cass. V, n. 32981/2018 : "ai fini della regolarità della notificazione di atti a persona giuridica mediante consegna a persona addetta alla sede
(art. 145, comma I, c.p.c.), senza che consti la previa infruttuosa ricerca del legale rappresentante e, successivamente, della persona incaricata di ricevere le notificazioni,
è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria non occasionalmente ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, pur se provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica. Ne consegue che, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario risulti la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede, è da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la società, per vincere la presunzione in parola, ha l'onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere una sua dipendente, non era neppure addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno", Cass. sez. VI-V, 20.11.2017, n. 27420”.
Il resto dell'appello è inammissibile perchè si limita a rinviare ai motivi di opposizione di primo grado, senza proporre alcuna censura al provvedimento impugnato.
Va dato atto che la in persona dell'Amministratore Giudiziario p.t.. nel CP_1 costituirsi in data 20.4.2022 reiterava pedissequamente motivi e conclusioni proposti dalla società con l'appello, anteriormente al sequestro giudiziario.
Solo nel prosieguo ha dedotto che a seguito del decreto penale di sequestro dell'azienda andrebbe applicata la disciplina speciale prevista dagli artt. 52 e ss del
D.lgs 159/2011 secondo cui i crediti sorti in epoca antecedente al sequestro devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59 del citato d.lgs. 156/11 dinanzi il G.D. nel procedimento in sede penale , che prevedono , altresì,
l'impignorabilità delle somme.
Sennonchè va rilevato che anche nelle note del 19.5.2023 la conclusione tratta da tale deduzione è unicamente “nella denegata ipotesi di rigetto del presente gravame ... la non aggredibilità del Canile DOG “ , nel resto richiamando tutti i CP_1 CP_1 precedenti scritti difensivi e verbali di causa e “insistendo per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni” che, va ricordato, erano dirette ad annullare, con qualsiasi statuizione, l'ordinanza - ingiunzione n. 407/2018 e in subordine ridurre il quantum.
Per questi motivi
l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo
(V scaglione del DM n. 147/2022, valori medi dimezzati, stante la semplicità delle questioni)
Parte appellante è tenuta al pagamento di un'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto da e Parte_1 Controparte_1 in persona del Custode/Amministratore Giudiziario contro
[...]
l' e avverso la sentenza n. Controparte_3
638/2019 resa il 5 giugno 2019 dal Tribunale di Locri, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
Rigetta l'appello e condanna gli appellanti in solido tra loro a rimborsare all'appellato le spese del presente grado di giudizio, liquidati in € 4.995,5 CP_3
oltre accessori di legge.
Parte appellante è tenuta al pagamento di un'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Eugenio Scopelliti ) (dott. Massimo Gullino )